Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2016, proposto da E-Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e F. abio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Contini in Latina, alla via Farini n4;
contro
Comune di Boville Ernica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a -della deliberazione n. 28 del 27 novembre 2015, con cui è stato costituito il canone concessorio non ricognitorio ed approvato il relativo "Regolamento comunale istituzione canone concessorio non ricognitorio";
b - della deliberazione n. 54 del 22/5/2015 per la direttiva di procedere all'istituzione dei canoni patrimoniali non ricognitori;
c - della determinazione n. 7 del 18/6/2015;
d - dell'avviso di pagamento prot. n. 4308 dell'1/4/2016;
e - delle note nn. 2818 e 2820 dell'1/3/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. EL Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, introitato presso questo Tribunale a seguito di trasposizione dell’originario ricorso straordinario, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Boville Ernica n. 28, del 27.11.2015, con cui è stato istituito il canone concessorio non ricognitorio ed approvato il relativo Regolamento comunale nonché gli atti presupposti e successivi.
2. A fondamento del ricorso, ha eccepito e lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, censurando la scelta del Comune di disciplinare il canone concessorio attraverso lo strumento regolamentare, il quale, a suo dire, lungi dal consentire l’effettuazione di una valutazione specifica e proporzionale dei singoli interventi, sarebbe destinato ad incidere, in modo indifferenziato, su tutte le fattispecie di occupazione del suolo stradale comunale.
Inoltre, ha dedotto che il canone in contestazione non potrebbe incidere sui rapporti già esistenti al momento della sua adozione ed ha lamentato che il Comune di Boville Ernica avrebbe ignorato le norme di cui al Dlgs. N. 46/1997, che hanno introdotto una quantificazione differenziata forfetaria della tassa dovuta per le occupazioni di suolo pubblico relative alle reti dei soggetti concessionari di pubblici servizi.
Infine, si è doluta della carenza di motivazione inficiante gli atti nonché della violazione delle garanzie procedimentale di cui alla legge n. 241/1990 in tema di contraddittorio.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito Comune di Boville Ernica.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. In particolare, è assorbente la fondatezza del motivo di ricorso, con il quale si censura l’assenza di qualsivoglia garanzia partecipativa al momento dell’adozione della determinazione n. 7 del 18/6/2015, a beneficio della ricorrente-concessionaria, in violazione della l. n.241/90 e dei principi di buona fede e correttezza.
Costituisce, infatti, ius receptum che “ Le determinazioni comunali relative all'incremento del canone concessorio ricognitorio, afferendo a decisioni che incidono su rapporti concessori in atto, esigono la previa comunicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione comunale, a tutela delle garanzie partecipative del concessionario, al quale deve consentirsi di interloquire con l'amministrazione e valutare la sostenibilità dell'aggravio delle condizioni economiche della prestazione del servizio derivanti da tale decisione d'incremento unilaterale del canone dovuto ” (da Tar Catania, 30.12.2020, n. 2621; ma anche, Tar Napoli, 26.4.2019, n. 2266; Tar Napoli, 30.3.2018, n. 2035; Tar Veneto, n.288/2011).
8. Peraltro, nella fattispecie, non è in alcun in modo ipotizzabile l’applicazione dell’art.21-octies, co.2, secondo periodo l.n.241/90, trattandosi di atto a contenuto discrezionale per il quale, a fronte della complessità del quadro fattuale e giuridico sottostante, anche con riguardo alla presenza di interventi edilizi non assentiti, nonché dell’incremento, sensibile e retroattivo, del canone (elemento essenziale della concessione), l’Amministrazione aveva l’obbligo di interloquire preventivamente con il concessionario, in applicazione della regola basilare fissata dall’art.7 L.n.241/90, corollario del principio del giusto procedimento.
9. L’accoglimento della censura relativa al difetto di contraddittorio con la parte suggerisce l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, in applicazione del generale principio sancito dall’art. 34, co.2 c.p.a., dovendo l’Amministrazione, in sede di eventuale riesercizio del potere, prendere in considerazione i rilievi posti dalla parte privata al fine di compiere le relative valutazioni alla stregua dei principi che la giurisprudenza anche recente ha affermato in materia:
“il canone non ricognitorio previsto dall’art. 27, d.lgs. n. 285 del 1992, oltre a essere dovuto per le sole occupazioni della sede stradale – e quindi non anche del sottosuolo – costituisce sostanzialmente il corrispettivo che viene posto a carico dell’occupante in correlazione alla sottrazione del suolo stradale all’uso pubblico, con la conseguente illegittimità della indifferenziata sottoposizione al prelievo di ogni occupazione sia di suolo che di soprassuolo eseguita dal concessionario di pubblico
servizio, tenuto anche conto che quest’ultima forma di occupazione, finalizzata all’installazione ed al
mantenimento dell’infrastruttura di rete, è tendenzialmente gratuita (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2016 n. 3921; sez. V, 30 maggio 2016 n. 2294, TAR Lazio, Latina, sez. I, 6 aprile 2017 n. 226; TAR Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016 n. 1834” (cfr. Tar Lazio, Latina, 12.12.2022 n. 944; in tal senso anche Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6008 del 14.07.2022; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 02927 del 28.06.2016);
- “l’art. 63, d.lgs. n. 446 cit., per i concessionari di servizi pubblici dispone che quanto dovuto a titolo di COSAP/TOSAP sia determinato in base a un regime più favorevole a carattere forfetario, stabilendo che dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa vada “detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”, sì che la prestazione patrimoniale COSAP/TOSAP costituisce la misura massima complessiva dell’onere dovuto dal privato per l’occupazione di spazio aree pubbliche (Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2016 n. 2518; TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 luglio 2017 n. 387; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 27 aprile 2015 n. 570)” (sentenza n.944/2022 cit.; id., 19.12.2022 nn. 963, 946, 945, 944 e 387).
10. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, si dispone l’annullamento della determinazione impugnata e del conseguente avviso di pagamento, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione.
11. Ragioni di equità inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 7 del 18/6/2015 e l'avviso di pagamento prot. n. 4308 dell'1/4/2016.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di TI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO