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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6367 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 18-9-2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10770/2025 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in calce del presente atto, dall'Avv. Stefano Palomba (C.F.
) ed elettivamente domiciliato in Portici (NA), presso il proprio studio C.F._2 professionale sito alla via Armando Diaz n.58
Ricorrente
E
– ex art. 130 Dlgs 31/03/98 n. 112- in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t.- (c.f. ) domiciliato per la carica presso la sede di P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande n.21 rappresentato e difeso dal funzionario Claudia Benvenuto come da procura in atti
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30-04-2025, parte ricorrente si rivolgeva al giudice del lavoro del
Tribunale di Napoli rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere la presente istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. del requisito sanitario atto a dar luogo al riconoscimento della pensione d'invalidità ex lege 118/71, in via subordinata all'assegno di invalidità civile, previa fissazione di udienza e nomina di CTU;
emettere decreto di omologazione del requisito sanitario atto al riconoscimento della pensione d'invalidità ex lege 118/71 in via subordinata all'assegno di invalidità civile, e la sua decorrenza dalla data della revisione, o con decorrenza diversa da stabilirsi nel corso del presente giudizio;
porre a carico dell' le spese del suddetto procedimento nonché liquidare le spese processuali, diritti, CP_1 onorari e rimborso forfettario spese generali ex artt. 93 e ss. C.p.c con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, per fattone anticipo”. Esponeva l'istante che, essendo già invalido civile all' 100% dal 13/07/2023 in virtù di verbale emesso dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile-Centro Medico Legale di Napoli, in data 26/03/2025 veniva convocato e sottoposto a visita di revisione per
1 l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari idonei alla fruizione della invalidità civile con diritto alla pensione d'invalidità civile e o in subordine dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, ed era riconosciuto: “ INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% art.2 e 12 L.118/71 con decorrenza 26/03/2025; che il verbale era contraddittorio, poiché la stessa commissione riconosce il diritto al ricorrente, e allo stesso tempo nella valutazione lo riconosce non invalido;
che il ricorrente agiva nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. del requisito sanitario atto a dar luogo al riconoscimento della pensione d'invalidità ex lege 118/71, in via subordinata all'assegno di invalidità civile, previa fissazione di udienza e nomina di CTU. Tanto premesso, ribadita la sussistenza dei presupposti costitutivi della prestazione rivendicata e richiamate le pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001, rassegnava le conclusioni esposte. Con memoria depositata in data 21-07-2025 si costituiva l' , chiedendo la cessata materia CP_1 del contendere, avendo l'Istituto, a seguito di sottoposizione a visita dell'istante in data 12-06- 2025, riconosciuto la prestazione assistenziale della pensione di invalidità civile a far data dalla visita di revisione. Concludeva per la compensazione delle spese.
Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
*****
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalle parti e la documentazione in atti.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, occorrendo, tuttavia, accertare la virtuale soccombenza avendo parte ricorrente richiesto la condanna del convenuto alle spese del giudizio.
Nel caso, pacifico il diritto del ricorrente alla prestazione in oggetto (pensione di invalidità civile dal 12-06-2025), rileva lo scrivente che il riesame della pratica e l'accoglimento della domanda attorea è intervenuto solo in data 12-06-2025, ovvero successivamente all'inoltro del ricorso amministrativo del 26-03-2025 avverso il provvedimento di reiezione della domanda attorea, nonché in data successiva al deposito del ricorso (30-04-2025) e alla sua notifica. Ne consegue la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'Ente convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 30-04-2025, ogni diversa istanza disattesa, Parte_1 così decide:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi euro 600,00 oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso C.U., con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 18-09-2025
Il giudice dott. Francesco Armato
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