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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/07/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 13423/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Sergio SANSONE, anche in sostituzione dell'Avv. Rosaria
POLLARÀ, per parte ricorrente e l'Avv. Marzia RIZZO, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.02 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13423 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in POLLARÀ e Sergio SANSONE, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ ZO ed RA ER 34;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/07/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento del ricorso dichiara che non è tenuta alla Parte_1
restituzione nei confronti dell' dei ratei di prestazione di invalidità civile CP_1
(assegno mensile di assistenza) erogatile dal 1°/10/2022 al 30/04/2024, pari ad € 6.614,77.
Condanna l' soccombente, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.700,00, oltre iva e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti Rosaria POLLARÀ e
Sergio SANSONE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/09/2024, adì questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso di essere titolare della prestazione INVCIV n. 07078174 dal 17/09/2020 e che l' con nota del 18/03/2024, CP_1
aveva revocato la medesima per mancata conferma del requisito sanitario e le aveva chiesto la restituzione di € 6.614,77, per ratei indebitamente corrispostile nel periodo da Ottobre
2022 ad Aprile 2024, dedusse l'illegittimità di tale provvedimento, per l'erroneo mancato riconoscimento dell'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e non
potendosi riconoscere valore retroattivo alla revoca disposta per effetto dei nuovi
accertamenti alla visita del 13/03/2024, ritenendo palesemente illegittima la richiesta di
restituzione delle rate legittimamente corrisposte antecedentemente alla visita di revisione.
Chiese, pertanto, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di riliquidazione e l'accertamento della insussistenza dell'indebito contestatole, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali.
Nelle more del giudizio depositava, altresì, decreto di omologa RG. 12924/2024 del
4/04/2025 che riconosceva la ricorrente soggetto invalido con riduzione della capacità
lavorativa nella misura del 75%, a decorrere dalla data della revoca (12/09/2022).
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza del ricorso, per carenza CP_1
di prova in merito alla sussistenza di tutti i requisiti per la prestazione richiesta e atteso che la prestazione era stata revocata, per il venir meno del requisito sanitario dal 12/09/2022,
come da verbale di visita, ritualmente comunicato all'interessata il 22/03/2024.
Chiese, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 2/07/2025, sulla scorta della documentazione allegata e delle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la ricorrente, già invalida in misura pari al 75% dal 17/09/2020, a seguito di richiesta di aggravamento presentata il 12/09/2022, veniva sottoposta a nuova visita e con verbale sanitario del 13/03/2024, veniva dichiarata invalida nella misura del 67%
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento
(12/09/2022).
Tale verbale sanitario, unitamente al provvedimento di sospensione, le veniva
trasmesso a mezzo raccomandata A.R. ricevuta il 22/03/2024.
Tuttavia, a seguito di procedimento per a.t.p. n° 12924/24, il Tribunale di Palermo,
con decreto di omologa del 4/04/2025, ha dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza, sin dalla data della revoca, il che travolge il predetto verbale,
determinando altresì la illegittimità dell'indebito contestato, essendo i ratei dell'assegno mensile di assistenza dovuti sin dal 12/09/2022.
Va rilevato, per completezza, che una revoca della prestazione, con richiesta di restituzione dei ratei sin dal 12/09/2022, con efficacia ex tunc, era del tutto anomala, avendo la Corte di Cassazione precisato che l'indebito che si è determinato per il venir meno del
requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo
dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo
che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo
affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dichiarando che
non è tenuta alla restituzione in favore dell' dei ratei di Parte_1 CP_1 prestazione di invalidità civile erogatile da Ottobre 2022 fino ad Aprile 2024, pari ad €
6.614,77.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Rosaria POLLARÀ e
Sergio SANSONE, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2/07/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/07/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 13423/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Sergio SANSONE, anche in sostituzione dell'Avv. Rosaria
POLLARÀ, per parte ricorrente e l'Avv. Marzia RIZZO, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.02 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13423 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in POLLARÀ e Sergio SANSONE, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ ZO ed RA ER 34;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/07/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento del ricorso dichiara che non è tenuta alla Parte_1
restituzione nei confronti dell' dei ratei di prestazione di invalidità civile CP_1
(assegno mensile di assistenza) erogatile dal 1°/10/2022 al 30/04/2024, pari ad € 6.614,77.
Condanna l' soccombente, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.700,00, oltre iva e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti Rosaria POLLARÀ e
Sergio SANSONE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/09/2024, adì questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso di essere titolare della prestazione INVCIV n. 07078174 dal 17/09/2020 e che l' con nota del 18/03/2024, CP_1
aveva revocato la medesima per mancata conferma del requisito sanitario e le aveva chiesto la restituzione di € 6.614,77, per ratei indebitamente corrispostile nel periodo da Ottobre
2022 ad Aprile 2024, dedusse l'illegittimità di tale provvedimento, per l'erroneo mancato riconoscimento dell'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e non
potendosi riconoscere valore retroattivo alla revoca disposta per effetto dei nuovi
accertamenti alla visita del 13/03/2024, ritenendo palesemente illegittima la richiesta di
restituzione delle rate legittimamente corrisposte antecedentemente alla visita di revisione.
Chiese, pertanto, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di riliquidazione e l'accertamento della insussistenza dell'indebito contestatole, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali.
Nelle more del giudizio depositava, altresì, decreto di omologa RG. 12924/2024 del
4/04/2025 che riconosceva la ricorrente soggetto invalido con riduzione della capacità
lavorativa nella misura del 75%, a decorrere dalla data della revoca (12/09/2022).
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza del ricorso, per carenza CP_1
di prova in merito alla sussistenza di tutti i requisiti per la prestazione richiesta e atteso che la prestazione era stata revocata, per il venir meno del requisito sanitario dal 12/09/2022,
come da verbale di visita, ritualmente comunicato all'interessata il 22/03/2024.
Chiese, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 2/07/2025, sulla scorta della documentazione allegata e delle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la ricorrente, già invalida in misura pari al 75% dal 17/09/2020, a seguito di richiesta di aggravamento presentata il 12/09/2022, veniva sottoposta a nuova visita e con verbale sanitario del 13/03/2024, veniva dichiarata invalida nella misura del 67%
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento
(12/09/2022).
Tale verbale sanitario, unitamente al provvedimento di sospensione, le veniva
trasmesso a mezzo raccomandata A.R. ricevuta il 22/03/2024.
Tuttavia, a seguito di procedimento per a.t.p. n° 12924/24, il Tribunale di Palermo,
con decreto di omologa del 4/04/2025, ha dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza, sin dalla data della revoca, il che travolge il predetto verbale,
determinando altresì la illegittimità dell'indebito contestato, essendo i ratei dell'assegno mensile di assistenza dovuti sin dal 12/09/2022.
Va rilevato, per completezza, che una revoca della prestazione, con richiesta di restituzione dei ratei sin dal 12/09/2022, con efficacia ex tunc, era del tutto anomala, avendo la Corte di Cassazione precisato che l'indebito che si è determinato per il venir meno del
requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo
dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo
che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo
affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dichiarando che
non è tenuta alla restituzione in favore dell' dei ratei di Parte_1 CP_1 prestazione di invalidità civile erogatile da Ottobre 2022 fino ad Aprile 2024, pari ad €
6.614,77.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Rosaria POLLARÀ e
Sergio SANSONE, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2/07/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)