CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AE ER AM AF MA AN RI NI DR CE SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ministero dell'Interno - Questura di Caltanissetta avverso il decreto del 04/12/2025 del Giudice di Pace di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Caltanissetta prorogava per il periodo di ulteriori mesi tre a decorrere dal 9 dicembre 2025 il trattenimento diXXXXXXXXXXXXXpresso il Centro di Permanenza per i Rimpatri.
2. Avverso l’ordinanza del Giudice di pace, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’Avv. Antonella Macaluso, deducendo, con un unico motivo, la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Eccepisce il ricorrente la nullità del provvedimento avendo il Giudice di pace fondato la proroga su un presunto “elemento nuovo” consistente in un contrasto tra una nota del Consolato tunisino di Palermo del 17 settembre 2025 e una precedente “identificazione” del Consolato tunisino di Genova, contrasto che renderebbe “indispensabile attendere l’esito dei chiarimenti”. Evidenzia il ricorrente che la identificazione del Consolato di Genova risale al 2017, che le Autorità consolari tunisine non hanno più risposto e che le Autorità consolari marocchine non hanno mai risposto alle richieste inviate dalla Questura, circostanze queste da cui si evince una assenza di collaborazione ed una impossibilità ad addivenire ad una identificazione del ricorrente.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Flavia Alemi, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
2. Com’è noto, l’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, individua due possibili presupposti: a) «gravi difficoltà» nell'accertamento della identità e nazionalità, in Penale Sent. Sez. 1 Num. 1608 Anno 2026 Presidente: LU EP Relatore: NI AN RI Data Udienza: 09/01/2026 presenza delle quali sono consentite proroghe successive alla prima «qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione»; b) la necessità «di organizzare le operazioni di rimpatrio» (Sez. 1, Sentenza n. 16364 del 28/04/2025 Cc.(dep. 30/04/2025) Rv. 287885 – 01). Questa Corte ha già chiarito che «in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatri» (Cass. civ., Sez. 1 del 23/09/2021, Rv. 662481 - 01) e che «In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.» (Cass. civ., Sez. 6, n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963). Si è, pertanto, precisato che «in tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo» (Cass. civ., Sez. 1, 08/01/2025, n. 370, Rv. 673833 - 01). Da ultimo, in Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 – 01 si è ribadito il principio secondo cui «con riguardo alla decisione sulla convalida della proroga del trattenimento, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, e in particolare deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento, già ritenuto necessario, tale sia ancora, e quali prospettive i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine possono offrire rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro i quali le proroghe possono essere concesse e conseguentemente i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti», con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (fra molte, si veda Cass. civ., Sez. 1, 28/02/2019, n. 6064, Rv. 653101 – 01).
3. Applicati detti principi al caso di specie, osserva il Collegio che il provvedimento del Giudice di pace non indica – avuto riguardo alla situazione di fatto sintetizzata in premessa del presente provvedimento- sulla scorta di quali elementi risultino ancora possibile 2 l’identificazione del ricorrente e il suo rimpatrio, né dà atto di una qualche ulteriore attività svolta ai fini dell’identificazione, successivamente alla precedente proroga, considerato che la nota del Consolato tunisino di Palermo è datata 17 settembre 2025. In altri termini, il decreto impugnato non contiene alcuna valutazione in ordine alle ragioni per le quali l’ulteriore proroga del trattenimento sia stata ritenuta giustificata e, conseguentemente, è assolutamente carente di una motivazione che attesti l’avvenuto doveroso controllo giurisdizionale, demandato al giudice nel procedimento promosso con la richiesta di convalida della disposta proroga del trattenimento. E, poiché non può considerarsi valida una motivazione che sia totalmente manchevole di un'indicazione di ragionata condivisione delle valutazioni che hanno indotto il Questore a disporre la proroga (si veda anche Cass. civ., Sez. 6, n. 610 del 10/01/2022, Rv. 663963 - 01), la decisione deve essere annullata con rinvio, fermi gli obblighi dell’Autorità amministrativa di valutare l’attuale perdurante sussistenza delle condizioni del trattenimento.
4. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di caltanissetta. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI NI EP LU IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Caltanissetta prorogava per il periodo di ulteriori mesi tre a decorrere dal 9 dicembre 2025 il trattenimento diXXXXXXXXXXXXXpresso il Centro di Permanenza per i Rimpatri.
2. Avverso l’ordinanza del Giudice di pace, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’Avv. Antonella Macaluso, deducendo, con un unico motivo, la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Eccepisce il ricorrente la nullità del provvedimento avendo il Giudice di pace fondato la proroga su un presunto “elemento nuovo” consistente in un contrasto tra una nota del Consolato tunisino di Palermo del 17 settembre 2025 e una precedente “identificazione” del Consolato tunisino di Genova, contrasto che renderebbe “indispensabile attendere l’esito dei chiarimenti”. Evidenzia il ricorrente che la identificazione del Consolato di Genova risale al 2017, che le Autorità consolari tunisine non hanno più risposto e che le Autorità consolari marocchine non hanno mai risposto alle richieste inviate dalla Questura, circostanze queste da cui si evince una assenza di collaborazione ed una impossibilità ad addivenire ad una identificazione del ricorrente.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Flavia Alemi, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
2. Com’è noto, l’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, individua due possibili presupposti: a) «gravi difficoltà» nell'accertamento della identità e nazionalità, in Penale Sent. Sez. 1 Num. 1608 Anno 2026 Presidente: LU EP Relatore: NI AN RI Data Udienza: 09/01/2026 presenza delle quali sono consentite proroghe successive alla prima «qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione»; b) la necessità «di organizzare le operazioni di rimpatrio» (Sez. 1, Sentenza n. 16364 del 28/04/2025 Cc.(dep. 30/04/2025) Rv. 287885 – 01). Questa Corte ha già chiarito che «in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatri» (Cass. civ., Sez. 1 del 23/09/2021, Rv. 662481 - 01) e che «In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.» (Cass. civ., Sez. 6, n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963). Si è, pertanto, precisato che «in tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo» (Cass. civ., Sez. 1, 08/01/2025, n. 370, Rv. 673833 - 01). Da ultimo, in Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 – 01 si è ribadito il principio secondo cui «con riguardo alla decisione sulla convalida della proroga del trattenimento, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, e in particolare deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento, già ritenuto necessario, tale sia ancora, e quali prospettive i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine possono offrire rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro i quali le proroghe possono essere concesse e conseguentemente i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti», con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (fra molte, si veda Cass. civ., Sez. 1, 28/02/2019, n. 6064, Rv. 653101 – 01).
3. Applicati detti principi al caso di specie, osserva il Collegio che il provvedimento del Giudice di pace non indica – avuto riguardo alla situazione di fatto sintetizzata in premessa del presente provvedimento- sulla scorta di quali elementi risultino ancora possibile 2 l’identificazione del ricorrente e il suo rimpatrio, né dà atto di una qualche ulteriore attività svolta ai fini dell’identificazione, successivamente alla precedente proroga, considerato che la nota del Consolato tunisino di Palermo è datata 17 settembre 2025. In altri termini, il decreto impugnato non contiene alcuna valutazione in ordine alle ragioni per le quali l’ulteriore proroga del trattenimento sia stata ritenuta giustificata e, conseguentemente, è assolutamente carente di una motivazione che attesti l’avvenuto doveroso controllo giurisdizionale, demandato al giudice nel procedimento promosso con la richiesta di convalida della disposta proroga del trattenimento. E, poiché non può considerarsi valida una motivazione che sia totalmente manchevole di un'indicazione di ragionata condivisione delle valutazioni che hanno indotto il Questore a disporre la proroga (si veda anche Cass. civ., Sez. 6, n. 610 del 10/01/2022, Rv. 663963 - 01), la decisione deve essere annullata con rinvio, fermi gli obblighi dell’Autorità amministrativa di valutare l’attuale perdurante sussistenza delle condizioni del trattenimento.
4. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di caltanissetta. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI NI EP LU IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3