Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1608
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità del provvedimento per violazione dell'art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Giudice di Pace non indicasse su quali elementi concreti si basasse la possibilità di identificazione e rimpatrio del ricorrente, né desse atto di attività successive alla precedente proroga. Ha altresì affermato che il decreto impugnato non contenesse alcuna valutazione in ordine alle ragioni giustificanti l'ulteriore proroga e fosse carente di motivazione, non potendo considerarsi valida una motivazione totalmente manchevole di un'indicazione di ragionata condivisione delle valutazioni del Questore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1608
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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