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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1666/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Magda Mellea Parte_1
appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Doria Controparte_1
appellata nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Florenza Russo appellata
e
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. e Controparte_4
appellati-contumaci
Conclusioni:
Per “in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere la domanda di Parte_1
risarcimento danni proposta da rigettando per l'effetto tutte le eccezioni dedotte Parte_1 nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati per l'effetto condannare le parti appellate, in solido, ad eccezione di quelle per le quali non è stata impugnato il relativo capo della sentenza, al risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale, alla capacità lavorativa e a qualsiasi altra voce di danno patito in conseguenza del sinistro occorsole, quantificato nella misura di euro 45.072, quale differenza della somma già liquidata nel giudizio di primo grado o, comunque, alla somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell' ; con vittoria di spese Controparte_2
e competenze di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'appellata ditta , da Controparte_4
distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario”.
Per l' : “dichiarare la carenza di legittimazione passiva Controparte_2 dell' , emettendo, per l'effetto, ogni altra conseguenziale statuizione di legge, in ordine alle CP_5 spese di lite”.
Per “in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello spiegato ex art. 342, 348 bis e ter c.p.c., alla luce di tutte le motivazioni esposte. In via subordinata e nel merito, respingere l'appello avanzato dalla sig.ra perché Parte_1
totalmente inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n.
386/21 del Tribunale di Catanzaro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, Parte_1 [...]
e l' , esponendo: che, in data 14.05.07, CP_4 Controparte_6 nell'accedere all'esercizio commerciale di frutta e verdura, di proprietà del sito in CP_4 CP_2
Piazza dei Mercanti 13, in , cadeva a terra a causa della precaria e cattiva manutenzione del CP_2
pavimento, particolarmente viscido ed insidioso;
che, a seguito della caduta, riportava lesioni che richiedevano il trasporto presso il nosocomio di , ove le veniva diagnosticata la “frattura CP_2 scomposta del Colles”; che la predetta frattura del polso veniva trattata male dai sanitari ed esitava nella “sindrome di Sudek”.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, o in via alternativa, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti che quantificava in complessivi €. 250.000, oltre accessori.
Si costituivano entrambe le parti convenute che chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa e la per Controparte_7 Controparte_8
l'ipotesi di eventuale condanna;
instavano, quindi, per il rigetto della domanda proposta poiché infondata in fatto e diritto.
Si costituivano, pertanto, in giudizio le società assicuratrici che chiedevano il rigetto della pretesa.
La causa, istruita a mezzo documentazione, prova testi e c.t.u., veniva interrotta a seguito di liquidazione coatta amministrativa della Controparte_8 Riassunto il giudizio, quest'ultima rimaneva contumace;
indi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 386/21, depositata il 23.03.21, il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda proposta e condannava al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 della somma di €. 19.042,00, oltre accessori, a titolo di danni, nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. e condannava a tenere indenne e manlevare il i quanto Controparte_7 CP_4
dovuto in esecuzione della sentenza.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad un Parte_1
unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, altresì, l che chiedeva la conferma della Controparte_2
sentenza impugnata.
e rimanevano Controparte_8 Controparte_4
contumaci, nonostante all'uopo ritualmente citati.
Con ordinanza del 23.03.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.23.
Indi, alla predetta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 30.10.23.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica;
l'appellata provvedeva al deposito della sola comparsa conclusionale. CP_9
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_4 [...]
in l.c.a., ritualmente citati e non comparsi. Controparte_8
2.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
3.- L'eccezione di inammissibilità del gravame, ex 342 c.p.c., sollevata dall'appellata
è infondata. Controparte_1
L'appello, infatti, risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27199/17. Il gravame, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
4.- Con un unico ed articolato motivo la censura la pronuncia laddove il Tribunale Parte_1
ha accolto parzialmente la domanda proposta, nonostante le chiare risultanze probatorie;
nonché laddove ha posto, a fondamento della decisione, le conclusioni del proprio ausiliare - che ha riconosciuto i postumi residuati, nella misura del 6%, oltre 40 gg. di ITT, 50 gg. ITP al 50%; 110 gg. di ITP al 25% - senza tener conto della perizia di parte, ove la percentuale di danno è stata indicata nella diversa misura del 15% con ulteriori 150 gg. di malattia (così suddivisi: 50 gg. di ITP al 50% e
100 gg. di itp al 25%), derivante dalla limitazione della spalla, gomito e polso destro.
Pertanto, la chiede la parziale modifica della sentenza impugnata con il Parte_1
riconoscimento dei postumi invalidanti, nella misura del 15%, nonché di gg. 40 di ITT, 100 di ITP al
50% ed altri 210 gg. di ITP al 25% per un totale di €. 64.114 e dunque €. 45.072, quale differenza tra quanto liquidato in sentenza e quanto ancora dovuto, a titolo di danno.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non riconoscere la personalizzazione del danno, attesa la pacifica incongruità della motivazione basata sulla mera liquidazione tabellare del danno biologico che non considererebbe tutte le sue componenti.
Infine, l'appellante censura il capo relativo alle spese di lite laddove il giudice ha disposto la compensazione, in ragione di un terzo, non tenendo conto della totale soccombenza del CP_4
4.-1 L'appello non merita accoglimento.
Correttamente, il giudice di prime cure ha liquidato il danno patito dalla danneggiata, sulla base delle risultanze della c.t.u. che questa Corte ritiene chiara, esaustiva e coerente con le risultanze documentali e le emergenze cliniche.
L'ausiliare ha accertato che la risulta affetta da “esiti algo-disfunzionali da Parte_1
pregressa frattura scomposta del polso dx trattata con apparecchio gessato braccio mano successivamente complicata da sindrome algo-distrofica allo stato attuale clinicamente non evidenziabile” ed ha concluso riconoscendo un danno biologico pari al 6%, nonché giorni 40 di inabilità temporanea totale, giorni 50 di inabilità temporanea parziale, al 50% ed ulteriori 110 giorni di inabilità temporanea parziale, al 25%.
La diversa e più alta percentuale di invalidità, indicata dalla nella misura del 15% Parte_1
- in ragione dell'allegata limitazione funzionale della spalla, gomito e polso - non è giustificata alla luce di quanto accertato dal c.t.u. che non ha individuato segni e/o sintomi riferibili alla pregressa sindrome algo-distrofica, permanendo solo sfumati esiti disfunzionali della pregressa fattura.
Si legge a pag. 10 della relazione peritale: “posso certamente affermare che l'originaria lesività (frattura di non ha comportato un maggior danno da censurabile condotta medica e Per_1
l'attuale condizione clinica non risulta essere il risultato di un maggior danno subito dalla periziata in esito a condotto omissiva/commissiva in tema di responsabilità professionale medica, ma rappresenta il danno subito dalla periziata in esito al precedente evento antigiuridico ecco dunque che nella valutazione complessiva del danno occorre fare riferimento solo alla percentuale di danno diretta conseguenza della caduta e non ad un maggiore pregiudizio in ipotesi di responsabilità professionale facendo riferimento al quale non solo non sono stati riscontrati gli esiti invalidanti denunciati, ma non ricorrono i presupposti né clinici né medico-legali per rubricarlo come tale”.
Ed ancora precisa, l'ausiliare: “le lesioni sono guarite con minus funzionale a carattere permanente non più emendabile e sono rappresentate da un deficit algo-disfunzionale a carico dell'arto superiore destro che compromettono il godimento del bene salute, determinando pregiudizio allo svolgimento della vita di relazione. In riferimento a quanto illustrato, i postumi permanenti, diretta conseguenza dell'infortunio del 14.05.07 si valutano nella misura del 6%; il periodo di inabilità si è protratto dal 14.05.07 al 07.05.08 per quasi un anno, di questi, in realtà, per 40 gg. la si è trovata nella condizione di inabilità temporanea totale;
per 50 gg. si è trovata nella Parte_1
condizione di inabilità temporanea parziale al 50% e per ulteriori 110 giorni si è trovata nella condizione di inabilità temporanea parziale al 25%”.
Dunque, alla luce di quanto accertato, correttamente il c.t.u. ha riconosciuto alla danneggiata la percentuale di invalidità del 6% con riferimento alla sola frattura del polso.
Quanto al periodo di inabilità temporanea - a seguito delle osservazioni pervenute dal consulente di parte dell'appellante - ha confermato la propria valutazione (200 gg.) fondata sulla documentazione sanitaria, ritenendo, il diverso calcolo, sovradimensionato e non giustificato.
Relativamente alla censura relativa al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno, correttamente il Tribunale non ha ritenuto provate quelle “particolari condizioni soggettive” tali da giustificare un ulteriore liquidazione del danno, a tale titolo.
La Corte condivide la motivazione resa al riguardo: “nessuna ulteriore personalizzazione del danno con relativo aumento percentuale può essere applicata in assenza di allegazioni specifiche e peculiari diverse dalle conseguenze lesive normalmente correlate alle lesioni subite e già ristorate con i valori tabellari”.
E' pacifico, infatti, che il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle predette tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari (ex multis, Cass. n. 11754/18).
Invero, come affermato dal Supremo Collegio: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 5865/21; n.
27482/18).
Orbene, la danneggiata non ha fornito alcuna prova al riguardo e le mere argomentazioni richiamate appaiono piuttosto attinenti alla sofferenza e alle difficoltà connaturate alle lesioni riportate, di per sé già ricomprese nella liquidazione del danno non patrimoniale tout court, che non aspetti ulteriori e diversi della vita del soggetto danneggiato e delle sue ripercussioni, come tali meritevoli di una liquidazione aggiuntiva.
Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente, infatti, allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente.
È necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
L'ultima censura mossa dalla e relativa alla regolamentazione delle spese di lite Parte_1
è infondata.
Il Tribunale, infatti, correttamente ne ha disposto la compensazione, in ragione di un terzo, essendo evidente la “discrasia tra quanto riconosciuto e quanto invece preteso ab origine”. La
infatti, aveva richiesto un risarcimento del danno pari a 250.000 euro. Parte_1
E' pacifico, infatti, che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. S.U. n.32061/22).
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'
[...]
per tutte le fasi del giudizio. Controparte_10
Nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_4 Controparte_8
in quanto contumaci.
[...]
Parimenti, nulla è dovuto a titolo di spese processuali in favore dell'
[...]
nei cui confronti l'appellante non ha formulato alcuna domanda. Controparte_6
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_10 [...]
, nonché e Controparte_6 Controparte_8 [...]
, avverso la sentenza n. 386/21, depositata il 23.03.21, emessa dal Tribunale di Catanzaro, CP_4
così provvede:
a. dichiara la contumacia di e Controparte_8 [...]
; CP_4
b. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
c. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore di Parte_1 Controparte_11
che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella
[...]
misura del 15%, iva e cpa;
d. nulla sulle spese in favore delle parti contumaci e dell' Controparte_6
.
[...]
e. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)