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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2021
Successivamente, all'udienza del 28 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Anna
Zaccaria, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Roberto Pulignano in sostituzione dell'avv. Gino Ciancio;
per parte opposta l'avv. Giudino Cifarelli in sostituzione dell'avv. Leonardo Blandino. E' altresì presente il dott. Per_1
ai fini della pratica forense. I procuratori delle parti precisano le
[...] conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. All'esito della Camera di
Consiglio, il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gino Ciancio
OPPONENTE
Contro
C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Leonardo Blandino
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso in data 11.05.2021 dal
Tribunale di Matera, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 40.514,90 oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura, quale debito residuo di un contratto di finanziamento stipulato con
Consum.it s.p.a. (poi incorporata in , Controparte_2
chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'infondatezza della domanda, sostenendo di essere estranea alla vicenda contrattuale dedotta in giudizio e, conseguentemente, non tenuta al pagamento di alcuna somma a favore dell'opposta. Pertanto, ha disconosciuto le firme apposte sul contratto per cui è causa, per non averlo mai sottoscritto, contestandone l'autenticità. Ha inoltre eccepito l'inesistenza di prova scritta del decreto opposto, perché fondato essenzialmente sugli estratti certificati ex art. 50 tub prodotti.
La costituitasi in giudizio, ha resistito all'avversa opposizione, Controparte_1 eccependone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Ha contestato, in particolare, il disconoscimento dell'opponente, perché pretestuoso e dilatorio, e in via subordinata ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa nell'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 - L'opposizione spiegata è infondata e non può essere accolta.
2.1. - La prima doglianza dell'opponente consiste nel disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a suo nome sul contratto di finanziamento n. 281291 datato 12.06.2008, azionato con il monitorio opposto (doc.2).
In particolare, l'opponente ha dedotto di non aver mai sottoscritto il sopra richiamato contratto, ma di avere soltanto fornito al fratello i Parte_2
dati del suo conto corrente per farvi accreditare le somme che questi diceva di dover ricevere in virtù del finanziamento che assumeva di aver ottenuto dall'Istituto di credito, giustificando tale richiesta di mera cortesia alla sorella, con la necessità di preservare le somme da sicure azioni esecutive di Equitalia
pagina 2 di 5 nei suoi confronti. Ha aggiunto che, non appena ottenuta l'erogazione delle somme, aveva provveduto immediatamente a consegnarle al Parte_2
Pertanto, ha sostenuto di essere estranea alla vicenda contrattuale dedotta in giudizio e, conseguentemente, non tenuta al pagamento di alcuna somma a favore dell'opposta.
Invero, il disconoscimento formulato da parte opponente nell'atto di citazione, ex artt. 214 e 215 c.p.c., è inammissibile, in quanto incompatibile con il comportamento tenuto dalla stessa durante l'esecuzione del finanziamento.
E' pacifico, per costante giurisprudenza, che “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto, non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre istanza di verificazione” (Cass. sez. 3,
28.06.2012 n. 10849; v. anche Cass. n. 25047/2009 e n. 18748/2004).
Nel caso di specie, l'effettiva corresponsione della somma costituisce un fatto non contestato: la stessa opponente, infatti, ha espressamente riconosciuto di aver ottenuto l'accredito, sul proprio conto corrente, dell'importo di € 20.000,00 da parte di Consum.it spa (v. atto di citazione, pg.3).
Inoltre, dalla documentazione prodotta risulta che l'opponente ha parzialmente onorato il debito assunto con l'istituto bancario mediante il pagamento di talune delle rate pattuite, come emerge chiaramente dall'esame dall'estratto conto versato in sede monitoria.
Nessun rilievo può attribuirsi, altresì, alla circostanza che l'opponente avesse immediatamente consegnato le somme erogate dalla finanziaria al fratello al fine di preservare le somme dalle azioni esecutive di Parte_2
Equitalia nei confronti di quest'ultimo, nel contesto di un asserito piano ordito dallo stesso in danno della sorella.
Tali circostanze, invero, sono rimaste assolutamente sfornite di prova, essendo palesemente inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto dall'opponente, perché da provarsi documentalmente.
Sulla base delle superiori argomentazioni, è stato ritenuto non necessario procedere alla verificazione delle ridette sottoscrizioni, proposta solo in subordine dall'opposta.
pagina 3 di 5 In conclusione, il disconoscimento delle sottoscrizioni in calce al contratto di finanziamento da parte dell'opponente deve ritenersi inammissibile e non meritevole di accoglimento.
3. - Privo di pregio si rivela anche il secondo motivo di opposizione, con il quale l'ingiunta ha eccepito il difetto di idonea prova scritta del decreto opposto, perché fondato essenzialmente sull'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
Sul punto, giova ricordare che la disposizione di cui all'art. 50 T.U.B. è valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente - tale non essendo quello relativo al finanziamento oggetto di causa – e, comunque, attribuisce eccezionale valenza probatoria al suddetto documento solo nella fase monitoria, non anche nell'ordinario giudizio di opposizione, per il quale valgono le norme generali sulla prova (cfr. Cass. civ., n. 4911/2017).
In riferimento alla fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e dell'estratto conto certificato, atteso che, traendo origine il credito, non già da un'apertura di credito in conto corrente, bensì da un mutuo, la non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di CP_3 ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento (cfr., tra le tante, Trib. Foggia,
09.02.2017, n. 339; Trib. Bari, sez. IV, 22.03.2012).
Ritiene, dunque, il decidente che l'opposta (parte attrice in senso sostanziale, per aver chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) abbia fornito la prova del proprio credito, mediante la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e dell'estratto conto, ed essendo incontestata l'erogazione delle somme (v. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
A fronte della prova della stipulazione del contratto e dell'erogazione della massa monetaria, era onere di parte opponente dimostrare l'intervenuta restituzione della stessa. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. - Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri minimi previsti per lo pagina 4 di 5 scaglione di riferimento, essendosi la fase istruttoria e/o di trattazione limitata alla predisposizione di memorie senza svolgimento di attività istruttoria, e la fase decisionale con scritti conclusivi, contenenti argomentazioni già esposte nei rispettivi atti introduttivi e memorie.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653
c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
Così deciso in Matera il 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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