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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 915/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Silvia
Sapienza per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 915 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Sapienza;
- appellante - contro
(P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IV_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Olivito;
- appellata -
e (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_3 P.IV_3
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1193/22, resa dal Giudice di Pace di Trebisacce in data
30.12.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il presente gravame la compagine societaria ha invocato Controparte_1
la parziale riforma della sentenza appellata lamentando che il giudice di prime cure - dopo aver accolto il ricorso dalla medesima proposto avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 2022/3773 del 18/07/2022 (emessa da per la riscossione della complessiva somma di € Controparte_2
7.012,00, rinveniente da verbali di infrazione al Codice della Strada elevati dalla Polizia Municipale del in atti compiutamente individuati), aveva liquidato in proprio Controparte_3
favore gli onorari di lite in violazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., senza peraltro integralmente riconoscere gli esborsi nella misura effettivamente sostenuta.
Ha concluso, dunque, invocando la riforma in parte qua della sentenza del Giudice di Pace di
Trebisacce, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: - ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, - Condannare, in solido ed il Controparte_2 Controparte_3
ciascuno per il proprio titolo, alle spese e compensi di primo grado in ossequio alle tariffe forensi e alle spese vive effettivamente sostenute, e ciò per i motivi di cui sopra;
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta”.
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata telematicamente il 14.7.2023 si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato le avverse allegazioni e domande, Controparte_2
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle questioni attinenti al merito della pretesa sottesa all'ingiunzione opposta, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la S.V. Ill.ma, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile
e/o comunque rigettare l'appello, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, con conferma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace. In via gradata e in ipotesi di accoglimento si chiede che la sia tenute indenne, eventualmente, da qualsiasi Controparte_2 onere e/o conseguenza connessa all'accoglimento della domanda spiegata da controparte, per assenza di responsabilità e/ o comunque condannare l'ente impositore a tenere indenne la società di riscossione in ordine alle spese. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del il quale - sebbene Controparte_3
ritualmente evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Giova osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporti che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
3. Detto che le statuizioni rese dal Giudice di Pace in relazione ai fatti illustrati nel libello introduttivo del giudizio di primo grado non sono state oggetto di gravame alcuno - sicché su di esse si è formato il giudicato che preclude a questo Tribunale ogni possibile vaglio sul punto - con un unico motivo di gravame l'odierna appellante ha lamentato l'esiguità degli onorari e degli esborsi liquidati in proprio favore dal Giudice di Pace di Trebisacce, il quale, ai fini che rilevano per la definizione dell'odierno thema decidendum, così ebbe a disporre: “Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 570,00 di cui € 70,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali CPA ed IV come per legge”.
Posto che il valore della controversia (pari ad € 7.012,00) si pone nello scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 e che la stessa parte istante ha limitato la propria richiesta di pagamento ai compensi spettanti per le sole fasi di “studio”, “introduttiva” e “decisionale”, appare di tutta evidenza come la liquidazione operata dal primo Giudice - il quale le ha riconosciuto la complessiva somma di € 500,00 per onorari, oltre agli accessori dovuti per legge - si ponga al di sotto dei minimi inderogabili previsti dal D.M. 55/14 e ss. mm. e ii. (ed infatti, anche a voler applicare la decurtazione massima pari al 50%, i compensi de quibus non potevano essere inferiori a complessivi € 761,50, oltre accessori).
Al riguardo, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice - ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in
base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 - non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 26/09/2024, n. 25732).
Pertanto, visti i parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. mm. e ii. e tenuto conto dei criteri ivi indicati, dell'attività in concreto espletata dal procuratore, del grado minimo di difficoltà e del numero esiguo delle questioni giuridiche trattate, si ritiene che - in accoglimento dell'appello proposto dalla società istante - gli onorari spettanti per il giudizio di prime cure debbano essere riconosciuti nella misura prossima ai minimi in complessivi € 800,00 (di cui € 220,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva ed € 380,00 per la fase decisionale).
Del pari erronea - e, dunque, meritevole di riforma - risulta la statuizione con cui il primo Giudice ha riconosciuto gli esborsi documentati in soli € 70,00, anziché in € 264,00, per come evincibile dalle risultanze dell'acquisito fascicolo di primo grado.
4. Evidentemente inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. risulta, poi, la domanda di manleva proposta da in quanto formulata per la prima volta in sede di comparsa di Controparte_2
costituzione in appello.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (€ 688,00), dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico,
€ 100,00 per la fase di studio;
€ 100,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase trattazione ed €
100,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 915 del R.G.A.C. 2023 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_3
2) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, a Controparte_1
parziale riforma della gravata sentenza, condanna i convenuti, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in €
800,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi documentati, oltre accessori come per legge.
3) Dichiara l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della domanda di manleva proposta da
Controparte_2
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore
- le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 400,00 per compensi, oltre ad €
64,50 per esborsi documentati ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 915/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Silvia
Sapienza per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 915 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Sapienza;
- appellante - contro
(P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IV_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Olivito;
- appellata -
e (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_3 P.IV_3
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1193/22, resa dal Giudice di Pace di Trebisacce in data
30.12.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il presente gravame la compagine societaria ha invocato Controparte_1
la parziale riforma della sentenza appellata lamentando che il giudice di prime cure - dopo aver accolto il ricorso dalla medesima proposto avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 2022/3773 del 18/07/2022 (emessa da per la riscossione della complessiva somma di € Controparte_2
7.012,00, rinveniente da verbali di infrazione al Codice della Strada elevati dalla Polizia Municipale del in atti compiutamente individuati), aveva liquidato in proprio Controparte_3
favore gli onorari di lite in violazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., senza peraltro integralmente riconoscere gli esborsi nella misura effettivamente sostenuta.
Ha concluso, dunque, invocando la riforma in parte qua della sentenza del Giudice di Pace di
Trebisacce, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: - ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, - Condannare, in solido ed il Controparte_2 Controparte_3
ciascuno per il proprio titolo, alle spese e compensi di primo grado in ossequio alle tariffe forensi e alle spese vive effettivamente sostenute, e ciò per i motivi di cui sopra;
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta”.
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata telematicamente il 14.7.2023 si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato le avverse allegazioni e domande, Controparte_2
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle questioni attinenti al merito della pretesa sottesa all'ingiunzione opposta, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la S.V. Ill.ma, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile
e/o comunque rigettare l'appello, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, con conferma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace. In via gradata e in ipotesi di accoglimento si chiede che la sia tenute indenne, eventualmente, da qualsiasi Controparte_2 onere e/o conseguenza connessa all'accoglimento della domanda spiegata da controparte, per assenza di responsabilità e/ o comunque condannare l'ente impositore a tenere indenne la società di riscossione in ordine alle spese. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del il quale - sebbene Controparte_3
ritualmente evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Giova osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporti che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
3. Detto che le statuizioni rese dal Giudice di Pace in relazione ai fatti illustrati nel libello introduttivo del giudizio di primo grado non sono state oggetto di gravame alcuno - sicché su di esse si è formato il giudicato che preclude a questo Tribunale ogni possibile vaglio sul punto - con un unico motivo di gravame l'odierna appellante ha lamentato l'esiguità degli onorari e degli esborsi liquidati in proprio favore dal Giudice di Pace di Trebisacce, il quale, ai fini che rilevano per la definizione dell'odierno thema decidendum, così ebbe a disporre: “Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 570,00 di cui € 70,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali CPA ed IV come per legge”.
Posto che il valore della controversia (pari ad € 7.012,00) si pone nello scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 e che la stessa parte istante ha limitato la propria richiesta di pagamento ai compensi spettanti per le sole fasi di “studio”, “introduttiva” e “decisionale”, appare di tutta evidenza come la liquidazione operata dal primo Giudice - il quale le ha riconosciuto la complessiva somma di € 500,00 per onorari, oltre agli accessori dovuti per legge - si ponga al di sotto dei minimi inderogabili previsti dal D.M. 55/14 e ss. mm. e ii. (ed infatti, anche a voler applicare la decurtazione massima pari al 50%, i compensi de quibus non potevano essere inferiori a complessivi € 761,50, oltre accessori).
Al riguardo, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice - ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in
base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 - non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 26/09/2024, n. 25732).
Pertanto, visti i parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. mm. e ii. e tenuto conto dei criteri ivi indicati, dell'attività in concreto espletata dal procuratore, del grado minimo di difficoltà e del numero esiguo delle questioni giuridiche trattate, si ritiene che - in accoglimento dell'appello proposto dalla società istante - gli onorari spettanti per il giudizio di prime cure debbano essere riconosciuti nella misura prossima ai minimi in complessivi € 800,00 (di cui € 220,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva ed € 380,00 per la fase decisionale).
Del pari erronea - e, dunque, meritevole di riforma - risulta la statuizione con cui il primo Giudice ha riconosciuto gli esborsi documentati in soli € 70,00, anziché in € 264,00, per come evincibile dalle risultanze dell'acquisito fascicolo di primo grado.
4. Evidentemente inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. risulta, poi, la domanda di manleva proposta da in quanto formulata per la prima volta in sede di comparsa di Controparte_2
costituzione in appello.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (€ 688,00), dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico,
€ 100,00 per la fase di studio;
€ 100,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase trattazione ed €
100,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 915 del R.G.A.C. 2023 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_3
2) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, a Controparte_1
parziale riforma della gravata sentenza, condanna i convenuti, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in €
800,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi documentati, oltre accessori come per legge.
3) Dichiara l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della domanda di manleva proposta da
Controparte_2
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore
- le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 400,00 per compensi, oltre ad €
64,50 per esborsi documentati ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato