Decreto 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, decreto 12/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4027/2023
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
Parte_1
Avv. SIMONETTI DOMENICO
Contro
CP_1
Avv.
Il Giudice del lavoro designato, dott. Eugenio Gagliano, letta la relazione del consulente di ufficio;
rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente è congrua e pertanto condivisibile;
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;
► “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 a decorrere dal primo luglio 2023”;
[►] “Sussiste lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;
[►] “Sussiste lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 a decorrere dal ___/___/_____”;
[►] “Sussiste il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118 dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;
[►] “Sussiste il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118 a decorrere dal ___/___/______;
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 dalla data di
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 a decorrere dal
___/___/______”;
[►] “Sussiste il diritto alla concessione del beneficio previsto dall'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n.
289 per il periodo scolastico con obbligo di comunicare l'eventuale cessazione della frequenza scolastica”;
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 legge 12 GIUGNO 1984 n. 222 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 legge 12 GIUGNO 1984 n. 222 a decorrere dal ___/___/______”;
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 2 legge 12 GIUGNO 1984 n. 222 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 2 legge 12 GIUGNO 1984 n. 222 a decorrere dal ___/___/______;
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto ex art. 5 comma 4 legge 407/90 dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;
[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto quale invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al____”;
OMOLOGA
[►] L'esclusione del requisito sanitario;
NONCHE'
[►] [omologa/non omologa/non richiesto] L'esclusione dell'ulteriore requisito sanitario;
[►] CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite, liquidate € 1.272,00 per compensi CP_1 professionali di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
► COMPENSA le spese di lite stante la circostanza che il riconoscimento del requisito sanitario intervenuto solo successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l'operato dell'ente convenuto è risultato privo di censure in quanto l'accoglimento, parziale, della domanda è esclusivamente connesso al peculiare meccanismo processuale introdotto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., per cui l'ente convenuto non può essere ritenuto soccombente;
[►] COMPENSA le spese di lite per metà stante l'accoglimento parziale della domanda e condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite, liquidate € 636,00 per compensi professionali CP_1 di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
[►] CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' liquidate € 728,80, stante la soccombenza e l'assenza delle condizioni per la irripetibilità delle CP_1 spese;
[►] DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite stante la dichiarazione ex art 152 dis.att.c.p.c. depositata dalla parte ricorrente;
PONE
► definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con CP_1 separato decreto.
[►] a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 12/01/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano