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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 542 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 542 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R con il Parte_1 CodiceFiscale_1
RG MA ( CodiceFiscale_2
e ato a RIMINI (RN) il 1 ) con il Parte_2 C.F._3
IRG MA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 30/03/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2.09.1990, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 3.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Rimini in Via Ada
Negri n. 30 int. 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra . Parte_1
3. Dare atto che la SI.ra ha rinunciato all'assegno divorzile a fronte dell'avvenuto Parte_1
trasferimento, in sede di separazione da parte del SI. della piena proprietà della quota di ½ Pt_2
dell'immobile sito in Rimini Via Ada Negri n. 30 int. 7 alla SI.ra censito al C.E.U Parte_1
di Rimini al Foglio 88 con la particella edilizia n. 1484 sub. 21 via A. Negri n. 30 piano secondo zona censuaria 1 cat. A/3 classe 4 vani catastali 5,5 e un vano ad uso garage posto al piano terra distinto nel C.E. U di Rimini al Foglio 88 con la particella edilizia n. 1484 sub. 6 via A. Negri piano terra zona censuaria 1 categoria C/6, classe 3 consistenza 19 m2.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
l 2.09.1990 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da
[...] Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 305 Parte II Serie A Anno 1990 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 542 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R con il Parte_1 CodiceFiscale_1
RG MA ( CodiceFiscale_2
e ato a RIMINI (RN) il 1 ) con il Parte_2 C.F._3
IRG MA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 30/03/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2.09.1990, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 3.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Rimini in Via Ada
Negri n. 30 int. 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra . Parte_1
3. Dare atto che la SI.ra ha rinunciato all'assegno divorzile a fronte dell'avvenuto Parte_1
trasferimento, in sede di separazione da parte del SI. della piena proprietà della quota di ½ Pt_2
dell'immobile sito in Rimini Via Ada Negri n. 30 int. 7 alla SI.ra censito al C.E.U Parte_1
di Rimini al Foglio 88 con la particella edilizia n. 1484 sub. 21 via A. Negri n. 30 piano secondo zona censuaria 1 cat. A/3 classe 4 vani catastali 5,5 e un vano ad uso garage posto al piano terra distinto nel C.E. U di Rimini al Foglio 88 con la particella edilizia n. 1484 sub. 6 via A. Negri piano terra zona censuaria 1 categoria C/6, classe 3 consistenza 19 m2.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
l 2.09.1990 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da
[...] Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 305 Parte II Serie A Anno 1990 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi