Sentenza breve 30 gennaio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 30/01/2009, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2009 REG.SEN.
N. 01502/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2008, proposto da:
MA IG LA, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lamanna, con domicilio eletto presso l’avv. Nunzio D'Amico in Bari, via Imbriani 101;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Bari presso cui è domiciliato per legge in via Melo 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 2 settembre 2008 di revoca della concessione della ricevitoria lotto n. BR1505 in Ostuni (annessa alla rivendita n. 14), conferita con il contratto di concessione n. 1235, sottoscritto in data 14 dicembre 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il referendario dott. ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2009, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Con ricorso notificato l’8 ottobre 2008 e depositato il successivo 12 novembre la ricorrente, titolare di una rivendita di generi di monopolio in Ostuni, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendone l’illegittimità, in sintesi, per generica violazione di legge e per la mancata applicazione della circolare prot. 2006/13466/Giochi/LTT della Direzione generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, adottata nell’aprile 2006, in forza della quale si è ritenuto opportuno soprassedere alla revoca delle ricevitorie distanti oltre mt. 600 dal centro abitato purché la raccolta annua delle giocate non sia inferiore alla soglia di € 15.000,00.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo la reiezione del ricorso poiché infondato.
In sede di trattazione della domanda cautelare, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2009, accertata l’integrità del contraddittorio, il Collegio si è riservata la decisione della causa nel merito a norma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che l’art. 1 del contratto sottoscritto dalle parti il 14 dicembre 2006, all’ultimo capoverso dispone testualmente: “La concessione è altresì revocata qualora, in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di € 20.658,28. In tali casi non si procederà all’incameramento del deposito cauzionale”.
Trattandosi di clausola contrattuale non può non rammentarsi il disposto dell’art. 1372, comma 1, cod. civ. secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti.
In virtù di siffatto precetto deve affermarsi, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale, la revocabilità, da parte dell’amministrazione, della concessione per una ricevitoria del lotto ove ciò sia espressamente previsto in contratto (cfr. ex multis: T.A.R. Liguria, sez. II, 11 luglio 2008, n. 1471; T.A.R. Umbria, 7 luglio 2005, n.367).
Né sulla suddetta previsione contrattuale è in grado di incidere il disposto di una circolare della stessa amministrazione, trattandosi di atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente e per il futuro l'azione degli organi amministrativi.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’amministrazione resistente, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfetario spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Laura Marzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO