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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3011/2023 R.G. avente ad oggetto “azione di disconoscimento di paternità” promossa da:
AVV. nella qualità di CURATORE DELLA MINORE Controparte_1 Per_1
, nata il [...] a [...], c.f. rappresentata e difesa da sé
[...] C.F._1 stessa;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MINARDI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_3 C.F._3 dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RESISTENTI
E nei confronti di
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Controparte_4 C.F._4 e difeso dall'Avv. MORGANTE MARCELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte nei seguenti termini:
RICORRENTE Voglia il Tribunale procedere all'audizione della minore , con l'ausilio di un esperto, e Persona_1 voglia disporre in via istruttoria esame genetico comparativo al fine di accertare se il sig.
[...]
è il padre biologico della minore e, all'esito, voglia accertare e dichiarare che CP_2 Persona_1 il Sig. non è il padre biologico della minore;
Controparte_2 Persona_1 conseguentemente, voglia ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di fare annotazione della sentenza nell'atto di nascita della minore. pagina 1 di 4 Con il favore delle spese da liquidarsi a carico dello Stato.
Controparte_2
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, alla luce delle nuove circostanze e della chiesta rimessa in istruzione della causa, non procedere alle azioni necessarie per ottenere dalla minore le informazioni genetiche di paternità, confermi quale unico genitore e padre l'odierno resistente.
CP_3
Piaccia al Tribunale rigettare il ricorso con revoca della nomina della Curatela o con qualunque altra statuizione, previa l'urgente ed immediata estromissione dell'interveniente e con conseguente condanna alle spese del giudizio.
GIUSEPPE CP_4
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio, nel merito accertare la paternità biologica della minore , previo disconoscimento di paternità del sig. Persona_1 [...]
in adesione alle conclusioni rassegnate da parte attrice. CP_2
Con condanna alle spese e compensi di lite.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 12/09/2024.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17/10/2023 l'avv. – premettendo che, su istanza del Pubblico Controparte_1 ministero, il Tribunale l'aveva nominata curatrice speciale della minore , al fine di Persona_1 valutare la proposizione di un'azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 comma 6 c.c. – chiedeva al Tribunale di procedere all'audizione della minore , con l'ausilio di un Persona_1 esperto, di disporre in via istruttoria esame genetico comparativo al fine di accertare se il sig.
[...]
è il padre biologico della minore e, all'esito, di accertare e dichiarare che il CP_2 Persona_1
Sig. non è il padre biologico della minore . Controparte_2 Persona_1
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta, contestando il contenuto del Controparte_2 ricorso introduttivo e manifestando la volontà di riconoscimento del rapporto parentale nei confronti della figlia , legame affettivo mai venuto meno negli anni al di là della effettiva non paternità Per_1 naturale e genetica che ha un valore certamente meno determinante sulla vicenda. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda del curatore speciale. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta , deducendo l'insussistenza dei CP_3 presupposti per la nomina del curatore e la proposizione dell'azione e, in ogni caso, la non rispondenza dell'azione di disconoscimento rispetto agli interessi della minore, dovendo prevalere nel caso specifico l'interesse alla stabilità della filiazione e paternità legittima. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare il ricorso con revoca della nomina a curatore. All'udienza del 18/01/2024 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore, insistendo nelle rispettive richieste.
Con ordinanza del 19/01/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di una CTU biologica, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., fissando l'udienza del 10/09/2024 per la rimessione della causa al Collegio.
In data 15/05/2024 interveniva mediante comparsa di intervento volontario adesivo TE EP chiedendo al Tribunale di accertare la paternità biologica della minore previo Persona_1 disconoscimento di paternità di in adesione alle conclusioni di parte ricorrente. Controparte_2 Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di
Controparte_4
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nel giudizio per il disconoscimento della paternità, non è ammissibile l'intervento di colui che è indicato come padre naturale, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento (Cass. Sez. I n. 1784/2012). Precisa la Suprema Corte che “In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in [...] matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia
"erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta
- in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne” (Cass. n. 27560/2021). L'orientamento è stato di recente ribadito nella sentenza a Sezioni unite n. 8268 del 22/03/2023:
“Questa Corte ha da tempo affermato che il padre biologico, interessato a contestare la paternità legittima, non è legittimato al promovimento dell'azione di disconoscimento della paternità (riservato dall'art. 244 c.c. esclusivamente alla madre, al marito, al figlio o, in caso di minore età, al curatore speciale su istanza del figlio che abbia compiuto 14 anni o su istanza del pubblico ministero, se di età inferiore), né ad intervenire nel relativo procedimento né a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza che ha deciso sul disconoscimento (Cass. n. 4035/1995; Cass. n. 487/2014 ha dichiarato pagina 3 di 4 manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 c.c., 395, n. 1, e 404
c.p.c., nella parte in cui limitano la proponibilità dell'opposizione di terzo o l'intervento del soggetto indicato come padre naturale, o dei suoi eredi, nel giudizio di disconoscimento di paternità, promosso da colui che solo all'esito del positivo esperimento di tale azione potrà chiedere il riconoscimento di paternità, ritenendo che il pregiudizio fatto valere sia di mero fatto;
nello stesso senso anche Cass. n. 13638 del 2013; Cass. n. 18601/2021)”. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento di TE EP. Il giudizio deve proseguire per la decisione della domanda ex art. 244 c.c. proposta dal curatore speciale della minore nei confronti dei genitori della stessa, occorrendo istruire la causa mediante l'audizione della minore , che ha compiuto gli anni quindici. Persona_1 Invero, come previsto dall'art. 473-bis.4 c.p.c. “Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.”.
Va pertanto disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza
Deve essere adottata la pronuncia sulle spese in quanto la presente sentenza va considerata definitiva rispetto al rapporto processuale tra l'intervenuto e le parti principali. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese” (Cass. n. 6993/2011). Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3011/2023 R.G.: Dichiara inammissibile l'intervento di TE EP. Condanna alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidandole in € 27,00 Controparte_4 per spese prenotate a debito e in € 1.800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Condanna alla rifusione delle spese in favore dei resistenti e Controparte_4 Controparte_2
, liquidandole per ciascuna parte in € 1.800,00 per compenso, oltre rimborso spese CP_3 generali, Iva e Cpa.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 20/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3011/2023 R.G. avente ad oggetto “azione di disconoscimento di paternità” promossa da:
AVV. nella qualità di CURATORE DELLA MINORE Controparte_1 Per_1
, nata il [...] a [...], c.f. rappresentata e difesa da sé
[...] C.F._1 stessa;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MINARDI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_3 C.F._3 dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RESISTENTI
E nei confronti di
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Controparte_4 C.F._4 e difeso dall'Avv. MORGANTE MARCELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte nei seguenti termini:
RICORRENTE Voglia il Tribunale procedere all'audizione della minore , con l'ausilio di un esperto, e Persona_1 voglia disporre in via istruttoria esame genetico comparativo al fine di accertare se il sig.
[...]
è il padre biologico della minore e, all'esito, voglia accertare e dichiarare che CP_2 Persona_1 il Sig. non è il padre biologico della minore;
Controparte_2 Persona_1 conseguentemente, voglia ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di fare annotazione della sentenza nell'atto di nascita della minore. pagina 1 di 4 Con il favore delle spese da liquidarsi a carico dello Stato.
Controparte_2
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, alla luce delle nuove circostanze e della chiesta rimessa in istruzione della causa, non procedere alle azioni necessarie per ottenere dalla minore le informazioni genetiche di paternità, confermi quale unico genitore e padre l'odierno resistente.
CP_3
Piaccia al Tribunale rigettare il ricorso con revoca della nomina della Curatela o con qualunque altra statuizione, previa l'urgente ed immediata estromissione dell'interveniente e con conseguente condanna alle spese del giudizio.
GIUSEPPE CP_4
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio, nel merito accertare la paternità biologica della minore , previo disconoscimento di paternità del sig. Persona_1 [...]
in adesione alle conclusioni rassegnate da parte attrice. CP_2
Con condanna alle spese e compensi di lite.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 12/09/2024.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17/10/2023 l'avv. – premettendo che, su istanza del Pubblico Controparte_1 ministero, il Tribunale l'aveva nominata curatrice speciale della minore , al fine di Persona_1 valutare la proposizione di un'azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 comma 6 c.c. – chiedeva al Tribunale di procedere all'audizione della minore , con l'ausilio di un Persona_1 esperto, di disporre in via istruttoria esame genetico comparativo al fine di accertare se il sig.
[...]
è il padre biologico della minore e, all'esito, di accertare e dichiarare che il CP_2 Persona_1
Sig. non è il padre biologico della minore . Controparte_2 Persona_1
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta, contestando il contenuto del Controparte_2 ricorso introduttivo e manifestando la volontà di riconoscimento del rapporto parentale nei confronti della figlia , legame affettivo mai venuto meno negli anni al di là della effettiva non paternità Per_1 naturale e genetica che ha un valore certamente meno determinante sulla vicenda. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda del curatore speciale. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta , deducendo l'insussistenza dei CP_3 presupposti per la nomina del curatore e la proposizione dell'azione e, in ogni caso, la non rispondenza dell'azione di disconoscimento rispetto agli interessi della minore, dovendo prevalere nel caso specifico l'interesse alla stabilità della filiazione e paternità legittima. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare il ricorso con revoca della nomina a curatore. All'udienza del 18/01/2024 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore, insistendo nelle rispettive richieste.
Con ordinanza del 19/01/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di una CTU biologica, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., fissando l'udienza del 10/09/2024 per la rimessione della causa al Collegio.
In data 15/05/2024 interveniva mediante comparsa di intervento volontario adesivo TE EP chiedendo al Tribunale di accertare la paternità biologica della minore previo Persona_1 disconoscimento di paternità di in adesione alle conclusioni di parte ricorrente. Controparte_2 Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di
Controparte_4
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nel giudizio per il disconoscimento della paternità, non è ammissibile l'intervento di colui che è indicato come padre naturale, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento (Cass. Sez. I n. 1784/2012). Precisa la Suprema Corte che “In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in [...] matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia
"erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta
- in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne” (Cass. n. 27560/2021). L'orientamento è stato di recente ribadito nella sentenza a Sezioni unite n. 8268 del 22/03/2023:
“Questa Corte ha da tempo affermato che il padre biologico, interessato a contestare la paternità legittima, non è legittimato al promovimento dell'azione di disconoscimento della paternità (riservato dall'art. 244 c.c. esclusivamente alla madre, al marito, al figlio o, in caso di minore età, al curatore speciale su istanza del figlio che abbia compiuto 14 anni o su istanza del pubblico ministero, se di età inferiore), né ad intervenire nel relativo procedimento né a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza che ha deciso sul disconoscimento (Cass. n. 4035/1995; Cass. n. 487/2014 ha dichiarato pagina 3 di 4 manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 c.c., 395, n. 1, e 404
c.p.c., nella parte in cui limitano la proponibilità dell'opposizione di terzo o l'intervento del soggetto indicato come padre naturale, o dei suoi eredi, nel giudizio di disconoscimento di paternità, promosso da colui che solo all'esito del positivo esperimento di tale azione potrà chiedere il riconoscimento di paternità, ritenendo che il pregiudizio fatto valere sia di mero fatto;
nello stesso senso anche Cass. n. 13638 del 2013; Cass. n. 18601/2021)”. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento di TE EP. Il giudizio deve proseguire per la decisione della domanda ex art. 244 c.c. proposta dal curatore speciale della minore nei confronti dei genitori della stessa, occorrendo istruire la causa mediante l'audizione della minore , che ha compiuto gli anni quindici. Persona_1 Invero, come previsto dall'art. 473-bis.4 c.p.c. “Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.”.
Va pertanto disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza
Deve essere adottata la pronuncia sulle spese in quanto la presente sentenza va considerata definitiva rispetto al rapporto processuale tra l'intervenuto e le parti principali. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese” (Cass. n. 6993/2011). Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3011/2023 R.G.: Dichiara inammissibile l'intervento di TE EP. Condanna alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidandole in € 27,00 Controparte_4 per spese prenotate a debito e in € 1.800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Condanna alla rifusione delle spese in favore dei resistenti e Controparte_4 Controparte_2
, liquidandole per ciascuna parte in € 1.800,00 per compenso, oltre rimborso spese CP_3 generali, Iva e Cpa.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 20/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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