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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2223 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a Controparte_1 C.F._1
VICENZA (VI) il 09/05/1976
e
, c.f. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
IO (VI) il 06/11/1974,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MAZZEO GAETANO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti concordemente chiedono che sia pronunciata “la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data
28.06.2003 in VI EN (VI) con atto trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VI EN (VI), atto n. 11, parte II, serie A, anno
2003, tra la sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) ed il sig. nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
6.11.1974 (c.f. ), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del C.F._2
Comune di VI EN (VI) di procedere all'annotazione della emananda
sentenza e agli ulteriori incombenti di legge alle seguenti concordate condizioni:
1) Lasciare l'abitazione coniugale sita a in Dueville (VI), Via S. Martino, 58, nella
piena disponibilità della sua esclusiva proprietaria sig.ra la Parte_1
quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio collocato prevalentemente presso di
lei.
2) Affidarsi il figlio minore di anni 15 ad entrambi i genitori che ne Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente tra di loro, in particolare
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i medesimi
relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, secondo le disposizioni
sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre
e con residenza prevalente ed anagrafica presso l'abitazione coniugale.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio,
2 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di
comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di
tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale
separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi
turni di genitorialità.
Il figlio starà con il padre nei seguenti periodi: Per_1
- un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 19.00, dopo l'allenamento di
calcio, fino alla domenica alle sera ore 22.00;
- un giorno alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 19.00 alle ore
22.00;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Natale o di Capodanno;
tre giorni durante il periodo Pasquale, comprensivi ad anni
alterni del giorno di Pasqua o di lunedì in Albis;
un periodo, anche non continuativo,
di 15 giorni durante le vacanze estive che verrà concordato tra i genitori entro la fine
del mese di maggio di ogni anno.;
- il giorno del compleanno del papà e della festa del papà resterà con il padre, Per_1
mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resterà con la
madre, a prescindere dal giorno/week end di competenza;
- le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori.
Resta inteso che, stante il regime di affidamento condiviso, il signor potrà CP_2
stare con il figlio anche per periodi ulteriori o diversi da quelli indicati sempre previo
3 accordo con la sig.ra su orari e modalità, compatibilmente alle Parte_1
esigenze della moglie e del figlio stesso.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra tramite bonifico CP_2 Parte_1
bancario sul c/c intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno
a titolo di mantenimento per il figlio dell'importo di € 300,00= da rivalutarsi Per_1
di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione
degli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie sostenute dalla sig.ra
nell'interesse del figlio , da corrispondersi in uno con il Parte_1 Per_1
contributo al mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle
relative pezze giustificative;
per la definizione di spese straordinarie dovrà farsi
riferimento al protocollo del Tribunale di Vicenza.
4) L'eventuale assegno unico per il figlio verrà ripartito al 50% tra i genitori. Per_1
5) Nessun assegno reciproco per i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di
domicilio, residenza o dimora, e prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo
del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore.
7) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano
dichiarando di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per rapporti
pregressi.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe
4 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VI EN (VI) in data
28/06/2003.
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 389/2024 pubblicata in data 04/09/2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VI EN (VI) Controparte_1 Controparte_2
6 il 28/06/2003 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VI EN (VI) al n. 11, parte II, serie A,
anno 2003;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2223 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a Controparte_1 C.F._1
VICENZA (VI) il 09/05/1976
e
, c.f. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
IO (VI) il 06/11/1974,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MAZZEO GAETANO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti concordemente chiedono che sia pronunciata “la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data
28.06.2003 in VI EN (VI) con atto trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VI EN (VI), atto n. 11, parte II, serie A, anno
2003, tra la sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) ed il sig. nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
6.11.1974 (c.f. ), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del C.F._2
Comune di VI EN (VI) di procedere all'annotazione della emananda
sentenza e agli ulteriori incombenti di legge alle seguenti concordate condizioni:
1) Lasciare l'abitazione coniugale sita a in Dueville (VI), Via S. Martino, 58, nella
piena disponibilità della sua esclusiva proprietaria sig.ra la Parte_1
quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio collocato prevalentemente presso di
lei.
2) Affidarsi il figlio minore di anni 15 ad entrambi i genitori che ne Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente tra di loro, in particolare
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i medesimi
relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, secondo le disposizioni
sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre
e con residenza prevalente ed anagrafica presso l'abitazione coniugale.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio,
2 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di
comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di
tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale
separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi
turni di genitorialità.
Il figlio starà con il padre nei seguenti periodi: Per_1
- un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 19.00, dopo l'allenamento di
calcio, fino alla domenica alle sera ore 22.00;
- un giorno alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 19.00 alle ore
22.00;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Natale o di Capodanno;
tre giorni durante il periodo Pasquale, comprensivi ad anni
alterni del giorno di Pasqua o di lunedì in Albis;
un periodo, anche non continuativo,
di 15 giorni durante le vacanze estive che verrà concordato tra i genitori entro la fine
del mese di maggio di ogni anno.;
- il giorno del compleanno del papà e della festa del papà resterà con il padre, Per_1
mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resterà con la
madre, a prescindere dal giorno/week end di competenza;
- le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori.
Resta inteso che, stante il regime di affidamento condiviso, il signor potrà CP_2
stare con il figlio anche per periodi ulteriori o diversi da quelli indicati sempre previo
3 accordo con la sig.ra su orari e modalità, compatibilmente alle Parte_1
esigenze della moglie e del figlio stesso.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra tramite bonifico CP_2 Parte_1
bancario sul c/c intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno
a titolo di mantenimento per il figlio dell'importo di € 300,00= da rivalutarsi Per_1
di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione
degli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie sostenute dalla sig.ra
nell'interesse del figlio , da corrispondersi in uno con il Parte_1 Per_1
contributo al mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle
relative pezze giustificative;
per la definizione di spese straordinarie dovrà farsi
riferimento al protocollo del Tribunale di Vicenza.
4) L'eventuale assegno unico per il figlio verrà ripartito al 50% tra i genitori. Per_1
5) Nessun assegno reciproco per i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di
domicilio, residenza o dimora, e prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo
del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore.
7) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano
dichiarando di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per rapporti
pregressi.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe
4 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VI EN (VI) in data
28/06/2003.
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 389/2024 pubblicata in data 04/09/2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VI EN (VI) Controparte_1 Controparte_2
6 il 28/06/2003 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VI EN (VI) al n. 11, parte II, serie A,
anno 2003;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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