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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED MI UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2561/2024 R.G.,
tra rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
IO TO e RA TO
RICORRENTE
e
, e per esso Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.to e difeso dalla dott.ssa Maria Elena Burgello ex art.417 bis c.p.c.
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 15.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe deduceva di essere stata docente precaria assunta alle dipendenze del in forza di plurimi contratti CP_1
a tempo determinato, per supplenze brevi e temporanee, relativamente agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 e per i periodi analiticamente indicati in ricorso.
Lamentava, in particolare, la mancata percezione della retribuzione professionale docenti, corrisposta dal ai soli docenti di ruolo ed a quelli precari che avevano stipulato CP_1 contratti a tempo determinato di durata annuale o per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
Ritenendo illegittimo e immotivato il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Catanzaro – Sez.
Lavoro: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti
(RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza dei contratti di supplenza temporanea stipulati con il e per l'effetto; Controparte_3
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 1262,34 Controparte_1
1 (milleduecentosessantadue/34) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo””, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, parte resistente contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione relativa alla retribuzione professionale docenti risulta essere già stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27.7.2018 n. 20015.
Nella parte motiva della sentenza, in particolare, si legge: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in
2 modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e
3 indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con CP_1 la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (…)”.
In via conclusiva, il ricorso deve essere accolto perché “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” ( cfr. ord. Cass. n. 20015/2018 cit).
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine;
tra queste non può certamente rientrare la durata determinata del rapporto di
4 lavoro, attesto che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Tanto premesso, venendo alla quantificazione del compenso rivendicato, l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 disponeva che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, come già esposto, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Invero, ai sensi della Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata “AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI”
l'emolumento in questione, per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004 era pari ad euro 154,82, aumentata poi di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro 164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data con l'entrata in vigore del CCNL Scuola 2016/2018, per i docenti con la medesima anzianità di servizio (tra cui la ricorrente) l'incremento della retribuzione professionale docente è stato incrementato di euro 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili.
Alla ricorrente quindi, respinta l'eccezione di prescrizione del credito avendo quest'ultimo ad oggetto il periodo dal 2020 al 2021, spetta una indennità pari ad euro € 1.262,34, come da conteggi in atti, elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva e di settore richiamata, peraltro non specificatamente contestati dal convenuto. CP_1
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'odierna ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in favore del convenuto, con contratti CP_1
a tempo determinato per supplenze temporanee, per come risultanti dalla documentazione allegata in atti;
- per l'effetto, condanna il convenuto alla corresponsione in favore della CP_1 ricorrente della somma pari a € 1.262,34 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 CP_1 oltre spese generali 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catanzaro, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ED MI UZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED MI UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2561/2024 R.G.,
tra rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
IO TO e RA TO
RICORRENTE
e
, e per esso Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.to e difeso dalla dott.ssa Maria Elena Burgello ex art.417 bis c.p.c.
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 15.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe deduceva di essere stata docente precaria assunta alle dipendenze del in forza di plurimi contratti CP_1
a tempo determinato, per supplenze brevi e temporanee, relativamente agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 e per i periodi analiticamente indicati in ricorso.
Lamentava, in particolare, la mancata percezione della retribuzione professionale docenti, corrisposta dal ai soli docenti di ruolo ed a quelli precari che avevano stipulato CP_1 contratti a tempo determinato di durata annuale o per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
Ritenendo illegittimo e immotivato il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Catanzaro – Sez.
Lavoro: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti
(RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza dei contratti di supplenza temporanea stipulati con il e per l'effetto; Controparte_3
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 1262,34 Controparte_1
1 (milleduecentosessantadue/34) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo””, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, parte resistente contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione relativa alla retribuzione professionale docenti risulta essere già stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27.7.2018 n. 20015.
Nella parte motiva della sentenza, in particolare, si legge: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in
2 modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e
3 indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con CP_1 la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (…)”.
In via conclusiva, il ricorso deve essere accolto perché “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” ( cfr. ord. Cass. n. 20015/2018 cit).
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine;
tra queste non può certamente rientrare la durata determinata del rapporto di
4 lavoro, attesto che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Tanto premesso, venendo alla quantificazione del compenso rivendicato, l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 disponeva che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, come già esposto, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Invero, ai sensi della Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata “AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI”
l'emolumento in questione, per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004 era pari ad euro 154,82, aumentata poi di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro 164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data con l'entrata in vigore del CCNL Scuola 2016/2018, per i docenti con la medesima anzianità di servizio (tra cui la ricorrente) l'incremento della retribuzione professionale docente è stato incrementato di euro 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili.
Alla ricorrente quindi, respinta l'eccezione di prescrizione del credito avendo quest'ultimo ad oggetto il periodo dal 2020 al 2021, spetta una indennità pari ad euro € 1.262,34, come da conteggi in atti, elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva e di settore richiamata, peraltro non specificatamente contestati dal convenuto. CP_1
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'odierna ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in favore del convenuto, con contratti CP_1
a tempo determinato per supplenze temporanee, per come risultanti dalla documentazione allegata in atti;
- per l'effetto, condanna il convenuto alla corresponsione in favore della CP_1 ricorrente della somma pari a € 1.262,34 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 CP_1 oltre spese generali 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catanzaro, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ED MI UZ
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