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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/11/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI OV
BI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 875/2024 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dagli Parte 1 (c.f.
Avv.ti Emilio Magro, Walter Miceli e Fabio Ganci, per procura in atti, ricorrente,
contro
P.IVA 1 ), in Controparte 1 (c.f.
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa Controparte 2 per procura in atti,
resistente,
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO docente di scuola
1- Con ricorso depositato il 29/04/2024 Parte 1 و
primaria, ha dedotto di aver stipulato plurimi contratti di supplenza a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi periodi di servizio pari a 134 giorni nel primo anno, 248 nel secondo e 224 nel terzo. Con il ricorso introduttivo ha chiesto l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15 marzo 2001, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati, nonché la condanna del
Controparte 1 al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 3.574,44, oltre interessi legali e spese di lite.
La ricorrente ha fondato la domanda sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la RPD, avente natura fissa e continuativa, spetta a tutto il personale docente ed educativo, senza distinzione tra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato, e che il richiamo all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 riguarda esclusivamente le modalità di calcolo e corresponsione. Ha evidenziato che la mancata attribuzione dell'emolumento ai supplenti temporanei non trova giustificazione né nella disciplina contrattuale né nella ratio dell'istituto, volto alla valorizzazione della funzione docente, e che la normativa prevede espressamente il calcolo proporzionale per i periodi inferiori al mese (1/30 per ogni giorno di servizio).
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Ha sostenuto che la RPD è correlata a una progettualità che presuppone una certa stabilità, sicché le supplenze brevi e saltuarie ne restano escluse, come confermato dal dato normativo e dai pareri ARAN. Ha richiamato giurisprudenza di merito che ha ritenuto ragionevole la limitazione dell'emolumento ai rapporti annuali o sino al termine delle attività didattiche. In subordine, ha dedotto l'erroneità dei conteggi elaborati da parte ricorrente.
Nelle note autorizzate, la ricorrente ha aderito ai conteggi dell'Amministrazione, chiedendo, per ragioni di economia processuale, l'accoglimento della domanda sulla base dell'importo maggiore indicato dall'amministrazione resistente (€ 4.050,60), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2- Il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti delle domande svolte da parte ricorrente.
Secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018:
"l'art. 7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25
del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego".
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può escludersi la parte ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione.
Si precisa che il rinvio alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999" riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio", come ivi si legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: "Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio".
Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Alla luce dei principi sopra esposti, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del 15/3/01 in relazione al servizio prestato in virtù dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e per i giorni di servizio prestato specificatamente indicati in ricorso, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto dell'odierna ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, in misura pari all'importo rivendicato. convenuto al pagamento, in favore della Va quindi disposta la condanna del CP 1 ricorrente, dell'importo pari a € 3.574,44.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore delle domande accolte e della minima complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale. Non spetta la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 in quanto si ritiene che gli strumenti informatici non abbiano comportato una significativa riduzione dei tempi di consultazione dell'atto e degli allegati.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 875/2024 RG, così provvede:
1) dichiara il diritto di Parte 1 alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al
[...] servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Controparte 1 al pagamento della somma di € con condanna del Controparte 1
3.574,44, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 1.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20.11.2025
Il Giudice
DI OV BI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI OV
BI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 875/2024 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dagli Parte 1 (c.f.
Avv.ti Emilio Magro, Walter Miceli e Fabio Ganci, per procura in atti, ricorrente,
contro
P.IVA 1 ), in Controparte 1 (c.f.
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa Controparte 2 per procura in atti,
resistente,
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO docente di scuola
1- Con ricorso depositato il 29/04/2024 Parte 1 و
primaria, ha dedotto di aver stipulato plurimi contratti di supplenza a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi periodi di servizio pari a 134 giorni nel primo anno, 248 nel secondo e 224 nel terzo. Con il ricorso introduttivo ha chiesto l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15 marzo 2001, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati, nonché la condanna del
Controparte 1 al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 3.574,44, oltre interessi legali e spese di lite.
La ricorrente ha fondato la domanda sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la RPD, avente natura fissa e continuativa, spetta a tutto il personale docente ed educativo, senza distinzione tra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato, e che il richiamo all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 riguarda esclusivamente le modalità di calcolo e corresponsione. Ha evidenziato che la mancata attribuzione dell'emolumento ai supplenti temporanei non trova giustificazione né nella disciplina contrattuale né nella ratio dell'istituto, volto alla valorizzazione della funzione docente, e che la normativa prevede espressamente il calcolo proporzionale per i periodi inferiori al mese (1/30 per ogni giorno di servizio).
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Ha sostenuto che la RPD è correlata a una progettualità che presuppone una certa stabilità, sicché le supplenze brevi e saltuarie ne restano escluse, come confermato dal dato normativo e dai pareri ARAN. Ha richiamato giurisprudenza di merito che ha ritenuto ragionevole la limitazione dell'emolumento ai rapporti annuali o sino al termine delle attività didattiche. In subordine, ha dedotto l'erroneità dei conteggi elaborati da parte ricorrente.
Nelle note autorizzate, la ricorrente ha aderito ai conteggi dell'Amministrazione, chiedendo, per ragioni di economia processuale, l'accoglimento della domanda sulla base dell'importo maggiore indicato dall'amministrazione resistente (€ 4.050,60), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2- Il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti delle domande svolte da parte ricorrente.
Secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018:
"l'art. 7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25
del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego".
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può escludersi la parte ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione.
Si precisa che il rinvio alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999" riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio", come ivi si legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: "Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio".
Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Alla luce dei principi sopra esposti, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del 15/3/01 in relazione al servizio prestato in virtù dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e per i giorni di servizio prestato specificatamente indicati in ricorso, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto dell'odierna ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, in misura pari all'importo rivendicato. convenuto al pagamento, in favore della Va quindi disposta la condanna del CP 1 ricorrente, dell'importo pari a € 3.574,44.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore delle domande accolte e della minima complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale. Non spetta la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 in quanto si ritiene che gli strumenti informatici non abbiano comportato una significativa riduzione dei tempi di consultazione dell'atto e degli allegati.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 875/2024 RG, così provvede:
1) dichiara il diritto di Parte 1 alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al
[...] servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Controparte 1 al pagamento della somma di € con condanna del Controparte 1
3.574,44, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 1.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20.11.2025
Il Giudice
DI OV BI