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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2024, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2272/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2272/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. STANISCIA SELENIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 12/06/2008 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 1198/2022 del 27/04/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 12/06/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 5 Comune di PESCARA, nell'anno 2008 atto numero 74 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
– affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione sita in Pescara alla Via Colle Innamorati n. 21 o nella diversa abitazione presso la quale si trasferirà;
– in relazione al diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà stare con i figli, tutti i mercoledì dalle ore 16:00, o in alternativa prelevandoli all'uscita di scuola, fino alle ore 22:00 e, a settimane alterne, a decorrere dalle ore 16:00, o in alternativa prelevandoli all'uscita di scuola, del venerdì fino alle 21:00 della domenica, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici e non, che i minori abbiano di volta in volta;
invero, proprio per la detta necessità di conciliare il diritto di visita del padre con gli impegni della prole, le suindicate statuizioni potranno essere modificate di volta in volta, adattando i detti incontri alle impellenze del momento (da comunicare non meno di 24 ore prima);
– i fine settimana potranno essere gestiti dai coniugi in piena autonomia, per cui vale la regola che il padre potrà portare con sé i figli sempre previo avviso alla madre in un congruo termine (non meno di 24 ore prima) e previo accordo;
– la massima disponibilità dei coniugi in relazione alla gestione del diritto di visita del padre è ad oggi supportato dagli ottimi rapporti tra i due e si impegnano sin d'ora a mantenere tale gestione per il bene dei figli stessi;
– in linea generale e qualora in futuro venisse meno il pieno rispetto dei genitori e libertà di gestione in linea generale si stabilisce che: il Sig. previo CP_2
accordo con il coniuge avrà diritto di tenere con sé i figli ogni due Controparte_1
settimane ed in particolare nel fine settimana (venerdì sabato e domenica) per due pernotti e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi che nel tempo i figli andranno ad assumere;
pagina 3 di 5 – in relazione ai compleanni dei figli questi verranno festeggiati di comune accordo e con la presenza di entrambi i genitori e ciò a prescindere dal luogo che gli stessi sceglieranno di volta in volta. Ciò dicasi per ogni tipo di festeggiamento;
– relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno le feste con uno dei genitori a seconda degli accordi che questi prenderanno di volta in volta.
Conseguentemente il genitore che non avrà trascorso il Natale con i figli, vi trascorrerà il Capodanno. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua e per il giorno di
Pasquetta. E così ad anni alterni;
– relativamente alle vacanze estive e alle ferie lavorative di entrambi i genitori, il padre avrà il diritto di trascorrere con i figli i giorni che di volta in volta concorderà con la madre. Anche più giorni consecutivi e in più occasioni, ma comunque non meno di 15 giorni. I genitori, inoltre, dovranno preventivamente comunicarsi l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno eventualmente i figli;
– per il mantenimento dei figli, in ragione delle difficili condizioni economiche del sig. , questi verserà la complessiva somma di € 400,00 (euro 4.800,00 CP_2
annui) entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per le attività sportive, mediche e scolastiche saranno a carico del padre al 100% previa esibizione della documentazione giustificativa;
– oltre al predetto importo mensile e alle eventuali spese straordinarie la madre, sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e ogni altra misura a Controparte_1 sostegno dei figli a carico indipendentemente dall'eventuale successiva denominazione con cui verranno identificate;
– le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto o alla carta d'identità valida anche per l'espatrio;
pagina 4 di 5 – le parti statuiscono che le dette condizioni potranno subire delle modificazioni ed essere pertanto riviste, qualora dovessero mutare le condizioni attuali;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2272/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. STANISCIA SELENIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 12/06/2008 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 1198/2022 del 27/04/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 12/06/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 5 Comune di PESCARA, nell'anno 2008 atto numero 74 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
– affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione sita in Pescara alla Via Colle Innamorati n. 21 o nella diversa abitazione presso la quale si trasferirà;
– in relazione al diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà stare con i figli, tutti i mercoledì dalle ore 16:00, o in alternativa prelevandoli all'uscita di scuola, fino alle ore 22:00 e, a settimane alterne, a decorrere dalle ore 16:00, o in alternativa prelevandoli all'uscita di scuola, del venerdì fino alle 21:00 della domenica, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici e non, che i minori abbiano di volta in volta;
invero, proprio per la detta necessità di conciliare il diritto di visita del padre con gli impegni della prole, le suindicate statuizioni potranno essere modificate di volta in volta, adattando i detti incontri alle impellenze del momento (da comunicare non meno di 24 ore prima);
– i fine settimana potranno essere gestiti dai coniugi in piena autonomia, per cui vale la regola che il padre potrà portare con sé i figli sempre previo avviso alla madre in un congruo termine (non meno di 24 ore prima) e previo accordo;
– la massima disponibilità dei coniugi in relazione alla gestione del diritto di visita del padre è ad oggi supportato dagli ottimi rapporti tra i due e si impegnano sin d'ora a mantenere tale gestione per il bene dei figli stessi;
– in linea generale e qualora in futuro venisse meno il pieno rispetto dei genitori e libertà di gestione in linea generale si stabilisce che: il Sig. previo CP_2
accordo con il coniuge avrà diritto di tenere con sé i figli ogni due Controparte_1
settimane ed in particolare nel fine settimana (venerdì sabato e domenica) per due pernotti e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi che nel tempo i figli andranno ad assumere;
pagina 3 di 5 – in relazione ai compleanni dei figli questi verranno festeggiati di comune accordo e con la presenza di entrambi i genitori e ciò a prescindere dal luogo che gli stessi sceglieranno di volta in volta. Ciò dicasi per ogni tipo di festeggiamento;
– relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno le feste con uno dei genitori a seconda degli accordi che questi prenderanno di volta in volta.
Conseguentemente il genitore che non avrà trascorso il Natale con i figli, vi trascorrerà il Capodanno. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua e per il giorno di
Pasquetta. E così ad anni alterni;
– relativamente alle vacanze estive e alle ferie lavorative di entrambi i genitori, il padre avrà il diritto di trascorrere con i figli i giorni che di volta in volta concorderà con la madre. Anche più giorni consecutivi e in più occasioni, ma comunque non meno di 15 giorni. I genitori, inoltre, dovranno preventivamente comunicarsi l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno eventualmente i figli;
– per il mantenimento dei figli, in ragione delle difficili condizioni economiche del sig. , questi verserà la complessiva somma di € 400,00 (euro 4.800,00 CP_2
annui) entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per le attività sportive, mediche e scolastiche saranno a carico del padre al 100% previa esibizione della documentazione giustificativa;
– oltre al predetto importo mensile e alle eventuali spese straordinarie la madre, sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e ogni altra misura a Controparte_1 sostegno dei figli a carico indipendentemente dall'eventuale successiva denominazione con cui verranno identificate;
– le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto o alla carta d'identità valida anche per l'espatrio;
pagina 4 di 5 – le parti statuiscono che le dette condizioni potranno subire delle modificazioni ed essere pertanto riviste, qualora dovessero mutare le condizioni attuali;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5