CASS
Ordinanza 10 novembre 2022
Ordinanza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2022, n. 33243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33243 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 23291-2021 proposto da: PELETTI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELLA SONZOGNI;
- ricorrente -
contro COMUNE DI TRESCORE CREMASCO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA Civile Ord. Sez. U Num. 33243 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2022 Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GASTINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3884/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/05/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa In data 19 maggio 2008 il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Trescore Cremasco sospese gli effetti del permesso di costruire n. 783/08 rilasciato in favore di EL LE per la realizzazione di una nuova porcilaia su un terreno agricolo, con diffida dal dare esecuzione ai lavori. LE impugnò il provvedimento dinanzi al Tar per la Lombardia, sede di Brescia, invocandone l’annullamento, e chiese altresì il risarcimento del danno consequenziale;
sostenne che non sussistevano le ragioni a base dell’atto impugnato, connesse alla mancata designazione dell’impresa esecutrice dei lavori e al difetto del DU (Documento unico di regolarità contributiva), essendosi trattato di lavori preparatori da eseguire in proprio. Nella resistenza del comune, il Tar accolse la suddetta tesi e annullò l’atto (con condanna dell’ente anche ai danni), ritenendo che non fosse stata dimostrata la non fattibilità in concreto dei lavori in questione, che il ricorrente, imprenditore agricolo, aveva sostenuto di poter eseguire con i mezzi d’opera presenti in azienda e tramite lavoro espletato in prima persona. Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- Su appello del comune il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3884 del 2021, ha ribaltato la decisione e ha respinto il ricorso di LE. Premesso che in effetti gli adempimenti formali previsti per l’esecuzione delle opere precedentemente assentite in sede di comunicazione di inizio lavori non sono richiesti quando questi siano svolti “in economia”, e quindi senza l’ausilio di un’impresa costruttrice, fatti salvi gli ulteriori controlli dell’amministrazione, ha osservato che, tuttavia, una tale facoltà non soccorreva nel caso concreto, perché le opere assentite avevano assunto una particolare rilevanza costruttrice, stante la necessità di realizzazione di un manufatto di notevoli dimensioni dalla struttura in cemento armato;
difatti col permesso di costruire era stata assentita la realizzazione di “una porcilaia delle dimensioni di mq 577,40 e un box contumaciale delle dimensioni di mq 39,00”, e dunque un’opera di complessivi “mq 616,40”, con struttura in cemento armato per l’ampliamento dell’azienda agricola esistente già adibita ad allevamento di bovini. Secondo il Consiglio di Stato non poteva esser condiviso l’assunto del ricorrente in ordine alla scomposizione dell’intervento in due fasi distinte, della quali la prima soltanto da fare in proprio. Questo perché nel maggio 2012 il ricorrente aveva presentato il “modulo di comunicazione di inizio lavori e presentazione DU” con la seguente dicitura: “le opere oggetto dell’inizio lavori consistono nello sbancamento e nella preparazione del fondo per la realizzazione dell’opera. Non essendo gli interventi attuali soggetti a denuncia c.a. la stessa verrà presentata prima della realizzazione delle opere in c.a.”. Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- La comunicazione, sebbene allusiva della scomponibilità dell’intervento in due fasi, con distinzione tra comunicazione di inizio lavori e “denuncia c.a.”, aveva fatto riferimento a un intervento edilizio di carattere comunque unitario, non potendo la comunicazione che rinviare al previo atto di assenso edilizio descrittivo di un intervento unitario. Il Consiglio di Stato ha soggiunto che le opere di sbancamento assumevano in ogni caso piena rilevanza edilizia, perché riguardanti un’area di sedime di rilevanti dimensioni con complesse operazioni di movimentazione del terreno;
sicché la vicenda edilizia nel suo complesso non era riconducibile all’alveo applicativo dei lavori cd. in economia, e il ricorrente non si poteva considerare sottratto all’onere comunicativo della ragione sociale dell’impresa edile costruttrice e di quello documentale del DU della medesima impresa. LE ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, deducendo due motivi. Il comune ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I - Col primo motivo è dedotta la violazione o errata applicazione degli artt. 90 e 98 del t.u. n. 81 del 2008 e della l. n. 73 del 2010 quanto alla definizione dei lavori esclusi dall’obbligo del DU, oltre che il travisamento dei fatti: ciò in quanto l’art. 98 citato consente il frazionamento dei lavori, prevedendo la presenza in cantiere di più ditte, mentre il comune aveva autorizzato l’esecuzione di lavori in economia da svolgere nel rispetto delle normative vigenti in materia;
sarebbe stata quindi da applicare la normativa speciale del citato t.u., che consente al coltivatore diretto di realizzare, in proprio, parte dei lavori, in questo caso di solo sbancamento;
Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -5- lavori da effettuare dal titolare del permesso a costruire senza necessità di presentare il DU, attesa la mancanza di dipendenti e trattandosi di lavori connessi all’attività agricola. Nel medesimo contesto si assume che il Consiglio di Stato abbia errato anche nel non ritenere “scomponibile” il lavoro di sbancamento rispetto alla realizzazione della porcilaia, e che di conseguenza abbia mancato di considerare l’effettività della fattispecie;
la quale era certamente sussumibile, secondo il ricorrente, nell’ambito dei lavori in economia, con possibilità di modulazione e frazionamento, giacché tale possibilità era stata prevista e autorizzata finanche dall’Asl e dall’Ispettorato del lavoro. II. - Col secondo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 2043 cod. civ. in ordine all’entità dei danni, erroneamente liquidati dal Tar in somma che si dice irrisoria. III. - Il ricorso è inammissibile. IV. - Le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione unicamente per motivi di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.). V. - Rientra tra i detti motivi il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111, ottavo comma, cost., affida direttamente alla Corte. VI. - Tale controllo non include, però, il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare asseriti errori in iudicando;
e non rileva la prospettata gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa per la ragione che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -6- di ogni attività giurisdizionale (tra le moltissime Cass. Sez. U n. 27770-20, Cass. Sez. U n. 19244-21). VII. - Nella concreta fattispecie il ricorrente si ferma a sostenere che la sentenza sarebbe affetta da errori di diritto e interpretativi, ovvero da presunti travisamenti in fatto;
tende cioè a far valere - direttamente ed extra ordinem – i denunziati errori del Consiglio di Stato come se questa Corte fosse configurata nel sistema quale giudice dell’impugnazione delle relative sentenze. Così non è, donde il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. VIII. – Le spese processuali seguono la soccombenza;
IX. - Va accolta la domanda avanzata dal Comune per ottenere la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Giova dire che allo stato della normativa vigente, la pronuncia ex art. 96 cod. proc. civ. non consegue in via automatica alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per cassazione. Consegue invece (nel senso che può conseguire) al riscontro di un uso improprio della facoltà processuale della parte di impugnare per cassazione le sentenze del Consiglio di stato, facoltà notoriamente ancorata dall’ordinamento ai soli profili di giurisdizione. Tale facoltà è stata piegata dal ricorrente al perseguimento di un fine non consentito, quale quello di ottenere dalla Corte di cassazione un sindacato diretto sulla legittimità in concreto della scelta interpretativa sottesa alla pronuncia adottata dal giudice amministrativo. In questo senso la condotta dell’impugnante è oggettivamente valutabile come un abuso del processo di Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -7- cassazione, per l’ingiustificato sviamento del sistema che, quanto alle sentenze del giudice amministrativo, ne caratterizza il fine istituzionale. Essa, dunque, si presta a essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. In termini pratici, ritiene la Corte che la somma possa essere contenuta in un importo equivalente a quello liquidato (e liquidabile) a titolo di spese processuali.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in complessivi 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma aggiuntiva di 7.000,00 EUR. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
- ricorrente -
contro COMUNE DI TRESCORE CREMASCO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA Civile Ord. Sez. U Num. 33243 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2022 Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GASTINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3884/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/05/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa In data 19 maggio 2008 il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Trescore Cremasco sospese gli effetti del permesso di costruire n. 783/08 rilasciato in favore di EL LE per la realizzazione di una nuova porcilaia su un terreno agricolo, con diffida dal dare esecuzione ai lavori. LE impugnò il provvedimento dinanzi al Tar per la Lombardia, sede di Brescia, invocandone l’annullamento, e chiese altresì il risarcimento del danno consequenziale;
sostenne che non sussistevano le ragioni a base dell’atto impugnato, connesse alla mancata designazione dell’impresa esecutrice dei lavori e al difetto del DU (Documento unico di regolarità contributiva), essendosi trattato di lavori preparatori da eseguire in proprio. Nella resistenza del comune, il Tar accolse la suddetta tesi e annullò l’atto (con condanna dell’ente anche ai danni), ritenendo che non fosse stata dimostrata la non fattibilità in concreto dei lavori in questione, che il ricorrente, imprenditore agricolo, aveva sostenuto di poter eseguire con i mezzi d’opera presenti in azienda e tramite lavoro espletato in prima persona. Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- Su appello del comune il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3884 del 2021, ha ribaltato la decisione e ha respinto il ricorso di LE. Premesso che in effetti gli adempimenti formali previsti per l’esecuzione delle opere precedentemente assentite in sede di comunicazione di inizio lavori non sono richiesti quando questi siano svolti “in economia”, e quindi senza l’ausilio di un’impresa costruttrice, fatti salvi gli ulteriori controlli dell’amministrazione, ha osservato che, tuttavia, una tale facoltà non soccorreva nel caso concreto, perché le opere assentite avevano assunto una particolare rilevanza costruttrice, stante la necessità di realizzazione di un manufatto di notevoli dimensioni dalla struttura in cemento armato;
difatti col permesso di costruire era stata assentita la realizzazione di “una porcilaia delle dimensioni di mq 577,40 e un box contumaciale delle dimensioni di mq 39,00”, e dunque un’opera di complessivi “mq 616,40”, con struttura in cemento armato per l’ampliamento dell’azienda agricola esistente già adibita ad allevamento di bovini. Secondo il Consiglio di Stato non poteva esser condiviso l’assunto del ricorrente in ordine alla scomposizione dell’intervento in due fasi distinte, della quali la prima soltanto da fare in proprio. Questo perché nel maggio 2012 il ricorrente aveva presentato il “modulo di comunicazione di inizio lavori e presentazione DU” con la seguente dicitura: “le opere oggetto dell’inizio lavori consistono nello sbancamento e nella preparazione del fondo per la realizzazione dell’opera. Non essendo gli interventi attuali soggetti a denuncia c.a. la stessa verrà presentata prima della realizzazione delle opere in c.a.”. Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- La comunicazione, sebbene allusiva della scomponibilità dell’intervento in due fasi, con distinzione tra comunicazione di inizio lavori e “denuncia c.a.”, aveva fatto riferimento a un intervento edilizio di carattere comunque unitario, non potendo la comunicazione che rinviare al previo atto di assenso edilizio descrittivo di un intervento unitario. Il Consiglio di Stato ha soggiunto che le opere di sbancamento assumevano in ogni caso piena rilevanza edilizia, perché riguardanti un’area di sedime di rilevanti dimensioni con complesse operazioni di movimentazione del terreno;
sicché la vicenda edilizia nel suo complesso non era riconducibile all’alveo applicativo dei lavori cd. in economia, e il ricorrente non si poteva considerare sottratto all’onere comunicativo della ragione sociale dell’impresa edile costruttrice e di quello documentale del DU della medesima impresa. LE ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, deducendo due motivi. Il comune ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I - Col primo motivo è dedotta la violazione o errata applicazione degli artt. 90 e 98 del t.u. n. 81 del 2008 e della l. n. 73 del 2010 quanto alla definizione dei lavori esclusi dall’obbligo del DU, oltre che il travisamento dei fatti: ciò in quanto l’art. 98 citato consente il frazionamento dei lavori, prevedendo la presenza in cantiere di più ditte, mentre il comune aveva autorizzato l’esecuzione di lavori in economia da svolgere nel rispetto delle normative vigenti in materia;
sarebbe stata quindi da applicare la normativa speciale del citato t.u., che consente al coltivatore diretto di realizzare, in proprio, parte dei lavori, in questo caso di solo sbancamento;
Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -5- lavori da effettuare dal titolare del permesso a costruire senza necessità di presentare il DU, attesa la mancanza di dipendenti e trattandosi di lavori connessi all’attività agricola. Nel medesimo contesto si assume che il Consiglio di Stato abbia errato anche nel non ritenere “scomponibile” il lavoro di sbancamento rispetto alla realizzazione della porcilaia, e che di conseguenza abbia mancato di considerare l’effettività della fattispecie;
la quale era certamente sussumibile, secondo il ricorrente, nell’ambito dei lavori in economia, con possibilità di modulazione e frazionamento, giacché tale possibilità era stata prevista e autorizzata finanche dall’Asl e dall’Ispettorato del lavoro. II. - Col secondo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 2043 cod. civ. in ordine all’entità dei danni, erroneamente liquidati dal Tar in somma che si dice irrisoria. III. - Il ricorso è inammissibile. IV. - Le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione unicamente per motivi di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.). V. - Rientra tra i detti motivi il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111, ottavo comma, cost., affida direttamente alla Corte. VI. - Tale controllo non include, però, il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare asseriti errori in iudicando;
e non rileva la prospettata gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa per la ragione che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -6- di ogni attività giurisdizionale (tra le moltissime Cass. Sez. U n. 27770-20, Cass. Sez. U n. 19244-21). VII. - Nella concreta fattispecie il ricorrente si ferma a sostenere che la sentenza sarebbe affetta da errori di diritto e interpretativi, ovvero da presunti travisamenti in fatto;
tende cioè a far valere - direttamente ed extra ordinem – i denunziati errori del Consiglio di Stato come se questa Corte fosse configurata nel sistema quale giudice dell’impugnazione delle relative sentenze. Così non è, donde il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. VIII. – Le spese processuali seguono la soccombenza;
IX. - Va accolta la domanda avanzata dal Comune per ottenere la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Giova dire che allo stato della normativa vigente, la pronuncia ex art. 96 cod. proc. civ. non consegue in via automatica alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per cassazione. Consegue invece (nel senso che può conseguire) al riscontro di un uso improprio della facoltà processuale della parte di impugnare per cassazione le sentenze del Consiglio di stato, facoltà notoriamente ancorata dall’ordinamento ai soli profili di giurisdizione. Tale facoltà è stata piegata dal ricorrente al perseguimento di un fine non consentito, quale quello di ottenere dalla Corte di cassazione un sindacato diretto sulla legittimità in concreto della scelta interpretativa sottesa alla pronuncia adottata dal giudice amministrativo. In questo senso la condotta dell’impugnante è oggettivamente valutabile come un abuso del processo di Ric. 2021 n. 23291 sez. SU - ud. 25-10-2022 -7- cassazione, per l’ingiustificato sviamento del sistema che, quanto alle sentenze del giudice amministrativo, ne caratterizza il fine istituzionale. Essa, dunque, si presta a essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. In termini pratici, ritiene la Corte che la somma possa essere contenuta in un importo equivalente a quello liquidato (e liquidabile) a titolo di spese processuali.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in complessivi 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma aggiuntiva di 7.000,00 EUR. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni