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10 agosto 2000
10 agosto 2000
Art. 20. Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali 1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".
e dei tribunali amministrativi regionali 1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".
Commentari • 7
- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 28 febbraio 2006 · 1.9126474
[…] Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 4-bis. […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 08/06/2026, n. 413Provvedimento: […] 7.6. Tale ultima conclusione, nel processo amministrativo, trova ulteriore conforto nel principio di autonomia finanziaria della Giustizia Amministrativa, reso evidente dalla previsione di un bilancio autonomo, riconosciuto dall'art. 20 della legge n. 205 del 2000, che ha introdotto l'art. 53- bis della legge n. 186 del 1982, in base al quale “1 . A decorrere dall'anno 2001 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata <Leggi di più...
> …”. - rivalsa·
- art. 133 d.P.R. n. 115/2002·
- art. 131 d.P.R. n. 115/2002·
- bilancio autonomo giustizia amministrativa·
- art. 82 d.P.R. n. 115/2002·
- art. 158 d.P.R. n. 115/2002·
- giurisdizione amministrativa·
- correzione errore materiale·
- patrocinio a spese dello Stato·
- art. 20 legge n. 205/2000·
- art. 53-bis legge n. 186/1982·
- spese di giudizio·
- art. 134 d.P.R. n. 115/2002·
- soccombenza virtuale