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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5211/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Falco e Michele Falco
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento e del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, il CTU riconosceva l'esistenza di una invalidità complessiva pari al 100% per la ricorrente, ma non riscontrava le condizioni di continuità assistenziale propedeutiche alla concessione dell'indennità di accompagnamento, né le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
La ricorrente formulava il proprio dissenso, con susseguente tempestiva instaurazione del giudizio di merito.
1 Nel presente giudizio era nominato CTU la dott.ssa , la quale, dopo Persona_1
l'esame della ricorrente e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la ha posto per il riconoscimento, CP_2 in favore della ricorrente signora dell'Indennità di accompagnamento a Pt_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa del 01.06.2021, nonché essere riconosciuta portatore di handicap ex art 3.comma 3, L.104/92, con, inoltre, valutazione di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si sono verificate nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario (art.149 Disp.Att..C.P.C.),collocando la documentazione medica a quelle che erano le condizioni della ricorrente all'epoca della domanda amministrativa.
Ripercorrendo attentamente la storia clinica della sig.ra , sulla base Pt_1 dell'anamnesi e della documentazione in atti, possiamo affermare che la periziata, sin dall'epoca della domanda amministrativa del 2021 presentava il seguente quadro patologico:
-Pregressa mastectomia dx per Cr mammario duttale infiltrante (2012) con inserimento di protesi mammaria. Follow up successivi negativi per ripresa di malattia neoplastica.
- Cardiopatia ipertensiva in buon controllo.
- Spondiloartrosi diffusa in ernie cervico-lombari.
- Postumi di necrosi della testa femorale bilaterale (di cui manca qualunque dato storico in atti) trattato farmacologicamente.
- Disfonia spasmodica di grado moderato con alterazione della voce, (senza mai avere indicazioni a trattamento con tossina botulinica se non sedute di psicoterapia e logopedia).
- Sindrome ansioso depressiva endoreattiva ad andamento cronico (non trattata con terapia farmacologica).
Il quadro clinico globale della sig.ra , contraddistinto da infermità Pt_1 coesistenti, non ha causato nella predetta, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 2021, l'impossibilità ad adempiere autonomamente alle normali attività di ogni giorno. Non si ravvedono nella storia clinico-anamnestica e nella documentazione in atti, periodi nel corso dei quali la periziata fosse
2 impossibilitata a deambulare con l'aiuto permanente di un accompagnatore, o di abbisognare di una assistenza continua e globale perché non più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L'autonomia personale, così come la dignità della persona non sono mai state compromesse.
Il 17.09.2020 veniva rilasciata dal geriatra della Lungodegenza di Triggiano, certificazione nella quale attestava “...difficoltà alla deambulazione, che avviene a piccoli passi, cambi posturali con ricerca di appoggio...funzioni conservate ADL 1/6, IADL 1/8…” Senza specificare sulla base di quale severo quadro patologico la pz avesse perso in quella fase della sua vita, tutte le funzioni del vivere quotidiano. Presentare una deambulazione incerta e precaria non significa automaticamente avere necessità di un accompagnatore o necessariamente di dispositivi ausiliari.
Tanto premesso, si ritiene che non vi siano sin dall'epoca della domanda amministrativa (giugno 2021) i presupposti per beneficiare della indennità di accompagnamento, così come non sussistono i presupposti per poter essere giudicata portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 L.104/92 né all'epoca, né allo stato attuale”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della rinnovata CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni – non sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento delle suddette prestazioni.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5211/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Falco e Michele Falco
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento e del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, il CTU riconosceva l'esistenza di una invalidità complessiva pari al 100% per la ricorrente, ma non riscontrava le condizioni di continuità assistenziale propedeutiche alla concessione dell'indennità di accompagnamento, né le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
La ricorrente formulava il proprio dissenso, con susseguente tempestiva instaurazione del giudizio di merito.
1 Nel presente giudizio era nominato CTU la dott.ssa , la quale, dopo Persona_1
l'esame della ricorrente e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la ha posto per il riconoscimento, CP_2 in favore della ricorrente signora dell'Indennità di accompagnamento a Pt_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa del 01.06.2021, nonché essere riconosciuta portatore di handicap ex art 3.comma 3, L.104/92, con, inoltre, valutazione di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si sono verificate nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario (art.149 Disp.Att..C.P.C.),collocando la documentazione medica a quelle che erano le condizioni della ricorrente all'epoca della domanda amministrativa.
Ripercorrendo attentamente la storia clinica della sig.ra , sulla base Pt_1 dell'anamnesi e della documentazione in atti, possiamo affermare che la periziata, sin dall'epoca della domanda amministrativa del 2021 presentava il seguente quadro patologico:
-Pregressa mastectomia dx per Cr mammario duttale infiltrante (2012) con inserimento di protesi mammaria. Follow up successivi negativi per ripresa di malattia neoplastica.
- Cardiopatia ipertensiva in buon controllo.
- Spondiloartrosi diffusa in ernie cervico-lombari.
- Postumi di necrosi della testa femorale bilaterale (di cui manca qualunque dato storico in atti) trattato farmacologicamente.
- Disfonia spasmodica di grado moderato con alterazione della voce, (senza mai avere indicazioni a trattamento con tossina botulinica se non sedute di psicoterapia e logopedia).
- Sindrome ansioso depressiva endoreattiva ad andamento cronico (non trattata con terapia farmacologica).
Il quadro clinico globale della sig.ra , contraddistinto da infermità Pt_1 coesistenti, non ha causato nella predetta, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 2021, l'impossibilità ad adempiere autonomamente alle normali attività di ogni giorno. Non si ravvedono nella storia clinico-anamnestica e nella documentazione in atti, periodi nel corso dei quali la periziata fosse
2 impossibilitata a deambulare con l'aiuto permanente di un accompagnatore, o di abbisognare di una assistenza continua e globale perché non più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L'autonomia personale, così come la dignità della persona non sono mai state compromesse.
Il 17.09.2020 veniva rilasciata dal geriatra della Lungodegenza di Triggiano, certificazione nella quale attestava “...difficoltà alla deambulazione, che avviene a piccoli passi, cambi posturali con ricerca di appoggio...funzioni conservate ADL 1/6, IADL 1/8…” Senza specificare sulla base di quale severo quadro patologico la pz avesse perso in quella fase della sua vita, tutte le funzioni del vivere quotidiano. Presentare una deambulazione incerta e precaria non significa automaticamente avere necessità di un accompagnatore o necessariamente di dispositivi ausiliari.
Tanto premesso, si ritiene che non vi siano sin dall'epoca della domanda amministrativa (giugno 2021) i presupposti per beneficiare della indennità di accompagnamento, così come non sussistono i presupposti per poter essere giudicata portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 L.104/92 né all'epoca, né allo stato attuale”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della rinnovata CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni – non sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento delle suddette prestazioni.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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