Articolo 3 della Legge 14 luglio 1965, n. 938
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 agosto 1965
Art. 3.
La croce per anzianita' di servizio e' coniata in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie.
Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio.
Il nastro della croce d'oro e' sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento e' sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni.
di servizio.
Entrata in vigore il 20 agosto 1965