TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/09/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.2409 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. rappresentata e difesa, C.F._1 in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA), alla Piazza Pace, n. 20
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.4.2025, la ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza dei provvedimenti di indebito impugnati ed ordinare all' di revocare l'azione di recupero CP_1 delle somme richieste avviata e condannare l' alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente recuperate ab initio e ordinare all' di non attuare alcuna azione di CP_1 recupero, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario. A fondamento del ricorso, esponeva di avere ricevuto tre provvedimenti del CP_1 14.11.2024, relativi a indennità di malattia e maternità indebitamente percepite negli anni 2003, 2004 e 2005 e di avere proposto altrettanti ricorsi amministrativi, in data 21.1.2025, rimasti senza riscontro;
eccepiva la nullità dei provvedimenti, per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione degli indebiti, per carenza di motivazione in violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 38 della Costituzione e per violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino;
deduceva, infine, l'infondatezza delle pretese dell' . CP_2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo di aver provveduto, prima del deposito del ricorso, all'annullamento degli indebiti. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** In punto di fatto va rilevato che, a seguito dei ricorsi amministrativi presentati in data 21.1.2025, con cui la ricorrente faceva valere l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Istituto al recupero degli indebiti, di cui ai provvedimenti del 14.11.2024, l' CP_1 annullava, con disposizioni del 25/03/2025, gli indebiti, dandone comunicazione alla
1 ricorrente, con le lettere raccomandate con avviso di ricevimento del 25.3.2025 consegnate alla ricorrente il 4.4.2025 (doc. 1-3) e al suo legale con le PEC del 25.3.2025 (doc. 4-6). L' ha provveduto allo storno/abbandono degli indebiti (doc. 7) e non ha CP_1 effettuato alcuna trattenuta sulla pensione della ricorrente a recupero degli indebiti e non ha recuperato alcunché sugli indebiti di cui è causa (doc 8-10). Pertanto, deve ritenersi insussistente un interesse ad agire della parte ricorrente, che è condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., poiché l'oggetto del giudizio era già venuto meno prima dell'instaurazione del giudizio. Il ricorso, pertanto, deve ritenersi improponibile. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara improponibile il ricorso, per carenza di interesse ad agire;
nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c.. Si comunichi. Torre Annunziata, 29.9.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
2