Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6794 del 2024, proposto da
MO AS, GI ZZ, RO NI, RT AN, OM RE, UC NO, LO TO, UC OP, ND OS, IO De EL, IO Di TO, NC IS, AL ED, AB RI, ND SA, CA NZ, MA UN EL ON, NI VA, EN BA, TO UR, MO CA, UCno AC, AM GA, IA DD, RL DDne, IE ON MU, MA RI BA, RT RC, IN RS, VA RS, LI RU, CA PE, IN LO, CE NA, CE IE, CA PU, CE UA, IE IC, CA GG, RT BA, ND ON, MA LL, CO ST, CA IO, RE UD, AR LO, rappresentati e difesi dagli avvocati IE Vagnozzi, ICrdo Villata, TO Agrifoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA MI, controinteressato intimato non costituito in giudizio;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari,
dell’articolo 3, comma 6, della Deliberazione n. 243 adottata dalla Giunta della Regione Lazio in data 12 aprile 2024 e pubblicata il 18 aprile 2024, n. ed. 32 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e recante “CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021. Approvazione della “Disciplina per il conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione e relativi criteri per la graduazione” laddove prevede che “ il personale assunto tramite la procedura concorsuale rientrante nell’ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 […] può presentare la propria candidatura esclusivamente per gli incarichi di Elevata Qualificazione istituiti nella direzione competente in materia, con specifico riferimento alla funzioni legate ai centri per l’impiego ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato nel provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 e ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in premessa, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi:
1) Nullità per carenza di potere. Incompetenza assoluta e relativa. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del ccnl, 2, lettera c), ultimo periodo n. 2) della l. 421/1992 e 2, comma 1, del d.lgs. 165/2001.
2) Eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta e disparità di trattamento. Violazione dell’articolo 3, comma 1, della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del ccnl 2, lettera c), ultimo periodo n. 2) della l. 421/1992 e 2, comma 1, del d.lgs. 165/2001. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare.
All’udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Gli odierni ricorrenti sono stati assunti dalla Regione Lazio tramite sei procedure concorsuali indette nell’ambito del “ piano di potenziamento delle politiche attive del lavoro ” aventi ad oggetto altrettanti profili professionali (Esperto area informatica, Esperto statistico, Esperto comunicazione e relazioni istituzionali, Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, Esperto service designer, Esperto mercato e servizi per il lavoro).
La Giunta della Regione Lazio, recependo il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021(“CCNL” – doc.1), ha approvato la delibera qui impugnata recante la " Disciplina per il conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione ", disponendo che “ il personale assunto tramite la procedura concorsuale rientrante nell’ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 […] essendo vincolato a svolgere attività relative al potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro può presentare la propria candidatura esclusivamente per gli incarichi di Elevata Qualificazione istituiti nella direzione competente in materia, con specifico riferimento alle funzioni legate ai centri per l’impiego ”.
Dunque, sono state dapprima distribuite e istituite le posizioni organizzative di Elevata Qualificazione presso le singole Direzioni regionali e, a seguire, gli incarichi corrispondenti sono stati conferiti all’esito di specifiche procedure disciplinate in conformità alla Delibera.
Come correttamente controdedotto dall’Amministrazione resistente, la delibera ha quindi ad oggetto incarichi temporanei per lo svolgimento di attività complesse afferenti a uno specifico plesso di competenze facenti capo a una determinata struttura organizzativa, che vengono attribuiti, a seguito di una selezione per titoli, a dipendenti già appartenenti all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, senza determinare alcuna progressione nell’area superiore (anche le Sezioni Unite, ai fini del riparto di giurisdizione, hanno affermato che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Cfr. Cass. SS. UU. 14 aprile 2010, n. 8836).
D’altra parte, è la stessa parte ricorrente ad affermare che nel caso in esame si ravviserebbero “ progressioni orizzontali di carriera” che non determinano un mutamento del profilo professionale, ma soltanto una modifica della funzione ad tempus, il conferimento degli incarichi è rimesso, nell’ottica della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni, alla contrattazione collettiva e negoziale ” (cfr. p. 8 ricorso).
Com’è noto, le procedure di mobilità orizzontale, non implicando una «progressione di livello» per il dipendente interessato, neppure comportano alcuna novazione del rapporto di lavoro, che resta quello originario ancorché presso una diversa amministrazione, per cui la vicenda non può essere ricondotta alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle «procedure concorsuali» prevista dall'art. 63, comma 1, d.lg. n. 165, la quale presuppone che la procedura concorsuale sia finalizzata alla «assunzione».
Né, d’altra parta, è possibile ascrivere alla giurisdizione del giudice amministrativo la delibera in parola qualificandola come atto di macro organizzazione, considerato che questa è stata adottata in recepimento del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 ed attiene e al conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione del personale dipendente non dirigenziale, non involgendo, invece, ex art. 2 comma 1, del d.lgs. 165/2001, “ le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ”.
Per le ragioni in parola, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Stante la peculiarità della controversia, le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO