TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7492
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati consistono nell'individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e degli importi dovuti, attività priva di discrezionalità e meramente ricognitiva e riepilogativa, che non implica spesa di potere autoritativo. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento, in quanto le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di vizi propri degli atti ministeriali

    Il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015. Le imprese potevano e dovevano considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. L'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015. Il payback non altera l'esito delle gare pubbliche né il prezzo del prodotto acquistato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7492
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7492
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo