Articolo 44 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 43Articolo 45
Versione
13 gennaio 1974
Art. 44. (Ricorsi, vincoli, termini prescrizionali)

Contro i provvedimenti dell'OPAFS concernenti le prestazioni previste dalla presente legge, e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato o dalla data in cui ne abbia avuto piena conoscenza.
Il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.
Contro i provvedimenti definitivi dell'OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie e' ammesso ricorso alla Corte dei conti.
L'indennita' di buonuscita e tutti gli assegni di carattere previdenziale ed assistenziale erogati dalla OPAFS non sono pignorabili ne' sequestrabili.
Le prestazioni di diritto a carattere continuativo a favore dei superstiti dell'iscritto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la morte dell'iscritto. Ove siano richiesti dopo un anno dalla morte dell'iscritto, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Le prestazioni facoltative a carattere continuativo decorrono dalla data stabilita di volta in volta dal comitato esecutivo ed indicata nel provvedimento di concessione.
L'indennita' di buonuscita si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio del dipendente.
Il sussidio funerario si prescrive dopo due anni dalla morte del dante causa.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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