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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Castrovillari SEZIONE CIVILE VERBALE D'UDIENZA N.R.G. 1800/2024
All'udienza del 11/12/2025, alle ore 9:35, davanti al Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, è presente per la parte appellante, , l'Avv. GENTILE KRISTINA;
Parte_1
Il difensore rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c. agli atti ed all'appello e chiede la compensazione delle spese. Il giudice invita la parte alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Il difensore si riporta alla richiesta. Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore 18:45 in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. IL GIUDICE dott. Eduardo Bucciarelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, al termine dell'udienza di discussione orale del 11.12.2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1800 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa da
(C.F./80003710789), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Kristina Gentile, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
- APPELLATO NON COSTITUITO - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza n. 141/2024 resa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in persona della Dott. Leonardo Minisci, nella causa iscritta al numero 1216/2023 RG depositata il 21.02.2024, mai notificata. A tal fine ha dedotto che:
- con ricorso depositato in data 20.07.2023 ed iscritto al numero di ruolo RG 1216/2023, l'appellante proponeva opposizione avverso il verbale n. B 12406/2023 notificato al soggetto trasgressore a mezzo raccomandata A/R in data 22.06.2023;
- la rilevazione della velocità veniva effettuata tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità della Polizia Provinciale di Pt_1
- V 2.0 matr. elab. 306 - ril. 2144 (varco ingresso) e matr. elab. 325 - ril. 2178 CP_2
(varco uscita) - (Aut. Min D.D. Prot. 5298 del 27/10/2011 - Prot 4910 del 16/10/2014 - Prot 5072 del 27/10/2014 - Prot 7175 del 29/12/2016) Cert. Tar. LAT 101 LAT 101 L052_2023_ACCR_VX del 03/02/2023 – LAT 101 K595_2022_ACCR_VX e LAT 101 K596_2022_ACCR_VX per la tratta stradale, (DIREZIONE Corigliano),
- Kria T-EXSPEED V 2.0 matr. elab. 343 - ril. 2177 (varco ingresso KM/CA 27+500) e matr. elab. 325 - ril. 2178 (varco uscita KM/CA 29+00) -(Aut. Min D.D. Prot. 5298 del 27/10/2011 - Prot 4910 del 16/10/2014 - Prot 5072 del 27/10/2014 - Prot 7175 del 29/12/2016) Cert. Tar. AT 101 L222_2023_ACCR_VX del 24/02/2023 - LAT 101 K595_2022_ACCR_VX e LAT 101 K596_2022_ACCR_VX direzione Sibari;
- che, con l'applicazione alla velocità rilevata del margine di tolleranza legale nella misura stabilita per legge (5 per cento e non meno di 5 Km/h - D.Lgs. n.495/92 modificato dal D.P.R. n. 610/96) e, soprattutto, attestato intelligibilmente le motivazioni che non avevano consentito l'immediata contestazione della violazione, a mezzo servizio postale, venivano ritualmente notificato alla parte contravvenuta.
- il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi: omessa corretta segnalazione presegnalazione dell'apparecchiatura utilizzata;
mancata omologazione e violazione art. 2 del CDS
- con la sentenza suindicata n. 141-2024, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvedeva: 1-“Accoglie il ricorso e, di conseguenza annulla il S.P.V. n. B12406/2023 ………. 2)-Condanna …”;
- si impugna la sentenza n. 141/2024 esattamente nelle parti in cui il Giudice di prime cure ritiene: CAPO 1 . Pagina 3 -4 nella parte in cui il Giudice dichiara: “Nel caso di specie trattandosi di rilevamento di velocità media, cosiddetto Tutor, i cartelli di preavviso in concreto utilizzati dalla Polizia Locale sono da ritenere inidonei, inoltre si precisa che sul tratto di strada della S.P. 253 Km 29+00, dove veniva rilevata la velocità tenuta dal conducente dell'auto dell'istante, vi è un cartello con la dicitura “ATTIVO Controllo Elettronico della Velocità media” solo alla “Porta di Ingresso”, in entrambe le direzioni, senza però indicare la “Porta di Uscita” in entrambe le direzioni”, così da violare il principio di trasparenza al quale è tenuta la Pubblica Amministrazione Costituzionalmente sancito……”. L'appellante, dunque, ha richiamato le difese svolte nel giudizio di primo grado a sostegno della legittimità del verbale ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- riformare integralmente la sentenza n. 141-2024 resa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in persona della Dott. L. Minisci , nella causa iscritta al numero 1216.2023 RG, datata 20.02.2024, mai notificata e per l'effetto in accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame;
- dichiarare la legittimità e correttezza dei verbali n. . B 12406/2023.
- condannare l'appellato alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc del doppio grado di giudizio, in ogni più ampia accezione.
- Si chiede sin da ora la trattazione scritta del presente procedimento ai sensi dell'art. 127 ter comma 1 cpc.”. La parte appellata non si è costituita in giudizio.
2. All'udienza del giorno 11.12.2025 la parte appellante ha dichiarato di rinunciare ai sensi dell'art. 306 c.p.c. agli atti del presente procedimento e, dunque, all'appello e, per l'effetto, ha chiesto la decisione del giudizio.
3. Tanto premesso, la rinuncia deve intendersi formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Ciò posto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. preso atto della dichiarazione di rinuncia, va rilevata la conformità dell'istanza di parte appellante a quanto disposto dall'art. 306, comma 2, c.p.c.. Poiché l'appellata è rimasta contumace non è necessaria la sua accettazione della rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c. Si pronuncia, pertanto, l'estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte appellante che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara estinto il processo.
2) Nulla sulle spese. Così deciso il 11.12.2025 IL GIUDICE dott. Eduardo Bucciarelli