CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 947/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
PARISI TOMMASO, RE
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5582/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 07920249007455191 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, sede di Pavia, con riferimento a nove cartelle presupposte per tributi vari, erariali e di competenza delle Autonomie locali, oltre sanzioni ed interessi, anni diversi. La difesa di parte attrice, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle sottese, il difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato e la mancata attestazione di conformità dell'atto cartaceo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 15.12.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa CGT.
In via assolutamente pregiudiziale, merita evidenziare, con effetto assorbente, che l'articolo 4 del Decreto
Legislativo nr. 546 del 1992 stabilisce al comma 1, in modo chiaro e senza suscitare alcun dubbio interpretativo, che “le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo
53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”; in altri termini,
e con maggiore ampiezza esplicativa, il criterio esclusivo e tassativo che radica la competenza territoriale della CGT è legato all'ubicazione dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, nell'ipotesi di
Agente della riscossione non privato (ex multis Corte Costituzionale, nr. 44 del 2016, Cassazione, nnrr.
30054 del 2018, 28064 del 2019, 18132 del 2021 e 4115 del 2023, CGT di secondo grado Lazio, nr. 1762 del 2024, CGT di primo grado Roma, nr. 12898 del 2024), indipendentemente dalla residenza del contribuente ovvero dall'ubicazione dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo. Trattasi pacificamente di competenza funzionale ed inderogabile, con il precipitato che il relativo difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal
Giudice, come sancito espressamente dal successivo articolo 5 della fonte in rassegna. Nel caso specifico,
l'intimazione di pagamento impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Pavia;
ne discende, quale diretto corollario, che il proposto giudizio esula pacificamente dalla competenza territoriale di questa CGT, alla luce del testuale criterio normativo sopra lumeggiato, essendo invece rimesso alla cognizione della CGT di primo grado di Pavia, presso la quale il gravame dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale di questa CGT essendo competente la CGT di primo grado di
Pavia, presso la quale il gravame dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Roberto Proietti)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
PARISI TOMMASO, RE
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5582/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249007455191 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 07920249007455191 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, sede di Pavia, con riferimento a nove cartelle presupposte per tributi vari, erariali e di competenza delle Autonomie locali, oltre sanzioni ed interessi, anni diversi. La difesa di parte attrice, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle sottese, il difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato e la mancata attestazione di conformità dell'atto cartaceo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 15.12.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa CGT.
In via assolutamente pregiudiziale, merita evidenziare, con effetto assorbente, che l'articolo 4 del Decreto
Legislativo nr. 546 del 1992 stabilisce al comma 1, in modo chiaro e senza suscitare alcun dubbio interpretativo, che “le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo
53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”; in altri termini,
e con maggiore ampiezza esplicativa, il criterio esclusivo e tassativo che radica la competenza territoriale della CGT è legato all'ubicazione dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, nell'ipotesi di
Agente della riscossione non privato (ex multis Corte Costituzionale, nr. 44 del 2016, Cassazione, nnrr.
30054 del 2018, 28064 del 2019, 18132 del 2021 e 4115 del 2023, CGT di secondo grado Lazio, nr. 1762 del 2024, CGT di primo grado Roma, nr. 12898 del 2024), indipendentemente dalla residenza del contribuente ovvero dall'ubicazione dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo. Trattasi pacificamente di competenza funzionale ed inderogabile, con il precipitato che il relativo difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal
Giudice, come sancito espressamente dal successivo articolo 5 della fonte in rassegna. Nel caso specifico,
l'intimazione di pagamento impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Pavia;
ne discende, quale diretto corollario, che il proposto giudizio esula pacificamente dalla competenza territoriale di questa CGT, alla luce del testuale criterio normativo sopra lumeggiato, essendo invece rimesso alla cognizione della CGT di primo grado di Pavia, presso la quale il gravame dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale di questa CGT essendo competente la CGT di primo grado di
Pavia, presso la quale il gravame dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Roberto Proietti)