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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-4-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 28-3-2025, in data 9 maggio 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12503/2024 del ruolo generale Previdenza
T R A
(C.F. ), nata a San Giorgio a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Luciano Anastasio, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nazionale n. 66 Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 Convenuto
Oggetto: Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro CP_2
Conclusioni per parte ricorrente: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro così come richiesti e per i motivi dedotti nel presente ricorso;
2) per gli effetti condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere le CP_2 provvidenze economiche relative al trattamento di fine rapporto quantificate in € 1537,89 e le provvidenze economiche relative ai crediti di lavoro quantificate in € 3761,52 a lordo delle ritenute di legge come da decreto ingiuntivo esecutivo allegato e da ricorso, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione (04/07/2018 data cessazione rapporto o quella diversa ritenuta di giustizia) e sino al soddisfo;
3) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario” per la parte convenuta: “preliminarmente dichiarare improponibile, improcedibile e/o inammissibile il ricorso;
nel merito rigettare tutte le istanze di controparte perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e per maturata prescrizione, richiamando comunque il conteggio espresso in difesa in contestazione alla erronea quantificazione di controparte...Con vittoria di spese stante la manifesta infondatezza del ricorso”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 28-5-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo ex art. 2 D.Lgs. 297/1982 CP_2
e art. 2 D.Lgs. 80/1992 accertarsi il proprio diritto alla liquidazione del TFR e delle ultime mensilità retributive da parte del Fondo di Garanzia con consequenziale condanna al pagamento in suo favore dei rispettivi importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza delle somme al soddisfo.
1 Esponeva in premessa la ricorrente di aver lavorato con mansioni di cassiera, inquadrata al livello IV del CCNL Commercio Terziario, alle dipendenze della DAILY FOOD S.R.L. dal 06/06/2017 al 04/07/2018; che la Società all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro non corrispondeva il trattamento di fine rapporto maturato (pari ad € 1.537,89), le retribuzioni relative ai mesi di maggio 2018 (€ 1.416,41) e giugno 2018 (€ 186,78), i ratei di 13ma (€ 674,48) e 14ma (1.483,85) mensilità, nonché l'indennità sostitutiva di mancato preavviso pari ad € 1.245,19; che in seguito a ricorso ex art. 633 c.p.c. R.G. n. 19159/2018, il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e
Previdenza emetteva decreto ingiuntivo n. 1753/2018 del 30/10/2018, con il quale condannava DAILY FOOD S.R.L. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.544,60 per i titoli reclamati, di cui € 1.537,89 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla cessazione del rapporto al saldo;
che, a seguito di regolare notifica alla Società e di mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo in data 30/12/2018
(all. 3); che a seguito di notifica di atto di precetto presso la sede legale alla società datrice di lavoro e presso il domicilio del legale rappresentante p.t. (all.4), in data 15/07/2022 la ricorrente procedeva al pignoramento mobiliare presso la sede legale della società, che però aveva esito negativo (all.5); che la ricorrente adiva la Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli (all.6), che, tuttavia, in data 21/12/2022 dichiarava il non luogo a procedere (all.7). Deduceva ancora che, in data 05/06/2023, aveva presentato all' domanda telematica di CP_2 accesso al Fondo di Garanzia (all.8) per ottenere il pagamento dell'importo di € 1537,89 maturati a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 3761,52 a titolo di crediti di lavoro, allegando tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della domanda;
che a seguito di richiesta da parte dell' , che chiedeva pignoramento negativo presso le sedi operative, parte ricorrente si CP_1 attivava alla preliminare notifica di atto di precetto presso le sedi operative della debitrice (all. 9
– all. 10); che le notifiche presso le sedi operative non andavano a buon fine, ivi rinvenendo l'Ufficiale giudiziario soggetti diversi dalla società debitrice (all. 11); che in data 25/09/2023 l' rigettava la domanda con la seguente motivazione: “mancata produzione della CP_2 documentazione richiesta (dichiarazione sostitutiva risultanze della conservatoria pignoramento negativo presso sedi operative)” (all.12); che la ricorrente impugnava il rigetto con ricorso CP_ amministrativo del 19/10/2023 (all.13); che peraltro l' ha rigettato la domanda a seguito di richiesta di integrazione documentale (azioni esecutive presso le sedi operative) senza neppure attendere il tempo necessario per l'espletamento delle ulteriori procedure esecutive richieste dallo stesso Istituto, peraltro neppure necessarie ex lege.
Su tali premesse ha quindi rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione, si costituiva tempestivamente l' , contestando le CP_1 argomentazioni espresse in ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso. In via preliminare eccepiva l'improponibilità del ricorso in quanto la domanda amministrativa CP_ all' era stata inoltrata senza la documentazione amministrativa di supporto e comunque parte ricorrente non aveva dato prova di aver tempestivamente fatto pervenire all' tutti i CP_2 documenti sollecitati dall'ufficio amministrativo per la definizione del procedimento, ossia i documenti comprovanti l'esecuzione, indispensabili per l'accoglimento delle richieste. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del Tfr a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché la prescrizione annuale delle ultime tre mensilità retributive.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda e, comunque, eccepiva la inesattezza della quantificazione della domanda avanzata a titolo di ultime retribuzioni e ratei 13.ma e 14.ma. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, veniva rinviata al 10-4-2025 per la discussione. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, la causa
è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla
Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione.
2 Il Fondo di Garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Si tratta dunque di una forma di tutela previdenziale da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' e destinato ad operare allorché, a causa dell'insolvenza di parte datoriale, il credito CP_2 lavorativo non sia provvisto di tutela nell'ambito del rapporto col datore di lavoro.
Le norme applicabili sono l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 (per il TFR) e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del
1992 (per le ultime tre mensilità retributive). L'art. 2 della L. 297/1982 dispone “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia (1).
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. A norma del D.Lgs. 80/1992:
“1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma
1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti” (art. 1);
art. 2 Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297
3 “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.
1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali…
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata… 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”. Tenuto conto del disposto normativo, rileva il giudicante che non ha fondamento l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , risultando documentata l'allegazione alla domanda CP_2 amministrativa del 5-6-2023 di tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle competenze poste a carico del Fondo di garanzia: parte ricorrente ha infatti documentato l'accertamento giudiziale dei crediti retributivi richiesti (vd. decreto ingiuntivo n. 1753/2018 emesso dal Tribunale di Napoli il 30-10-2018, dichiarato esecutivo in data 30-12-2018: all. 3), la non assoggettabilità del debitore insolvente a procedura fallimentare (vd. decreto di non luogo a procedere della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli: all. 6 e 7), l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata presso la sede legale della società debitrice (vd. atti di precetto e verbale di pignoramento negativo del 15-7-2022: all. 4 e 5). L'ulteriore documentazione richiesta dall' nella fase amministrativa –e comunque CP_2 diligentemente reperita dalla ricorrente, pur se successivamente alla presentazione della domanda amministrativa–, segnatamente l'esito negativo delle procedure esecutive presso le sedi operative della società debitrice, risulta ultronea e non necessaria al fine della prova della insolvenza di parte datoriale e della diligenza del lavoratore, soprattutto ove si consideri che il rapporto di lavoro in esame si è risolto per cessazione dell'attività datoriale (vd. all. 3: ricorso per ingiunzione), come ulteriormente comprovato dall'esito negativo della procedura esecutiva espletata dalla ricorrente presso le sedi operative della DAILY FOOD S.R.L. (all. 11). In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte che, proprio per l'ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale, ha ritenuto di non dover subordinare l'intervento del Fondo di Garanzia dell' al preventivo infruttuoso esperimento di una qualsivoglia CP_2 attività esecutiva in tutte quelle ipotesi in cui lo stato di insolvenza del datore di lavoro risulti, comunque, in altro modo acclarato (“….deve ritenersi che debba escludersi la necessità di esperire l'esecuzione forzata anche nel caso in cui, in relazione alla peculiarità della fattispecie, la stessa debba essere considerata del tutto superflua in quanto la prova della mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore sia già stata acquisita. In sostanza deve concludersi che se la previsione dell'esperimento dell'esecuzione forzata deve essere considerata quale espressione dell'ordinaria diligenza che il creditore deve adottare per la realizzazione del proprio diritto, finalizzata, in particolare, a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, il relativo obbligo viene meno allorché il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando l'esecuzione forzata non sia necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore essendo già stata fornita aliunde la relativa prova……” Cass. Sez. Lav. n. 9108/2007, sostanzialmente confermata da Cass. Sez. Lav. n. 8529/2012 “……Nell'ipotesi esaminata, il
4 lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L.n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose ……..ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto…..”). Ne consegue che la ricorrente, al fine di ottenere la prestazione previdenziale rivendicata in giudizio, non era tenuta ad esperire alcuna ulteriore attività esecutiva oltre quella già documentata all'atto della presentazione della domanda amministrativa e per tale ragione risulta inaccoglibile la richiesta avanzata dall' convenuto di vedere allegata alla predetta domanda CP_1 amministrativa la documentazione comprovante siffatta attività. Del pari infondata è l'ulteriore eccezione di improcedibilità ex art. 46 della L. 46/88. Rileva il Tribunale che, in materia, opera il diverso termine di definizione del procedimento amministrativo (e quindi, di conseguente procedibilità dell'azione giudiziaria) previsto dall'art. 47 del DPR 639/1970 ("Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma”). Trattasi di termine di decadenza annuale che le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno ritenuto applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla legge n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3": “La decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, CP_ commi 5 e 6 - dalla presentazione delle domande amministrative all (Cassazione civile sez. lav. - 30/08/2024, n. 23399).
Non risulta pertanto avverata la decadenza annuale, essendo stata l'odierna azione giudiziale proposta tempestivamente (in data 28-5-2024) rispetto allo spirare del procedimento amministrativo (che ha avuto inizio con domanda del 5-6-2023).
Parimenti, non risulta essersi consumata la prescrizione dei crediti azionati.
Invero, il diritto al TFR ed al pagamento delle ultime retribuzioni rivendicato dalla ricorrente è maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la DAILY FOOD s.r.l. (4- 7-2018) ed è stato giudizialmente riconosciuto solo a seguito del decreto ingiuntivo n. 1753/2018 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli in data 30-10-2018, dichiarato esecutivo in quanto non opposto il 30-12-2018 – che, peraltro, ha determinato il prolungamento a dieci anni ai sensi dell'art. 2953 c.c. del termine prescrizionale breve di 5 anni per il TFR (previsto dall'art. 2935 c.c.) e di 1 anno per le ultime 3 mensilità retributive (previsto dall'art. 2 comma 5 D.Lgs. 1992, n.80) – sulla scorta di un ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. depositato appena pochi mesi dopo la cessazione del rapporto lavorativo. Pertanto, alla data di inoltro della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia (5-6-2023) il termine prescrizionale (ormai decennale) dei diritti di credito oggi vantati dalla ricorrente non era affatto decorso.
Nel merito la domanda proposta risulta fondata, ricorrendo nella specie i presupposti costitutivi delle prestazioni rivendicate. Risultano infatti documentati: l'accertamento giudiziale dei crediti retributivi richiesti (vd. decreto ingiuntivo n. 1753/2018 emesso dal Tribunale di Napoli il 30-
5 10-2018, dichiarato esecutivo in data 30-12-2018: all. 3); la non assoggettabilità del debitore insolvente a procedura fallimentare (vd. decreto di non luogo a procedere della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli: all. 6 e 7); l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata presso la sede legale della società debitrice (vd. atti di precetto e verbale di pignoramento negativo del 15-7-2022: all. 4 e 5). Purtuttavia, sul quantum ritiene il giudicante di aderire alla tesi prospettata dall' , nel senso CP_1 che i ratei di 13ma e 14ma vanno calcolati non sull'intero anno, ma in relazione agli ultimi tre mesi di lavoro.
Secondo la normativa vigente possono essere posti a carico del Fondo soltanto i crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima (Cfr. circolare 10 agosto 1992, n. 206. I ratei di tredicesima e delle eventuali altre mensilità aggiuntive, che possono essere posti a carico del Fondo, sono quelli relative agli ultimi tre mesi del rapporto) e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell' che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. CP_2
Il periodo di maturazione della tredicesima mensilità coincide con l'anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all'ultimo giorno di servizio. La tredicesima mensilità, quindi, matura durante il rapporto di lavoro in tanti ratei quanti sono i mesi di lavoro nell'anno. Il periodo di riferimento per il calcolo dei 12 ratei spettanti è dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nella quattordicesima mensilità invece, l'ulteriore mensilità aggiuntiva prevista da alcuni CCNL e che viene pagata nel mese di luglio, matura invece dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'ammontare della tredicesima è rapportato all'anzianità di servizio maturata nell'anno; quindi, nel caso ci sia stato l'inizio del rapporto di lavoro (l'assunzione), oppure la fine del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) nel corso dell'anno la tredicesima va rapportata all'effettivo servizio prestato. In pratica devono essere liquidati tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati. Secondo un criterio generalmente utilizzato dai contratti collettivi, salvo diversa previsione nei CCNL stessi, l'anzianità utile per il calcolo della tredicesima si ottiene considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni (quindi almeno 16 giorni) come un mese intero, come avviene nel caso del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Nel caso in esame, dai documenti prodotti si evince che l' odierno convenuto ha CP_1 correttamente calcolato le somme dovute a titolo di 13.ma e 14.ma mensilità, nel senso che i ratei di 13ma e 14ma vanno calcolati non sull'intero anno, ma in relazione agli ultimi tre mesi di lavoro, con conseguente accoglimento del conteggio correttamente operato dall' . CP_2 L'intervento del fondo di garanzia, infatti, è limitato per legge ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: […] la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1” (art. 2, comma 1, D.lgs. 80/92). In particolare, non si ritiene di condividere l'interpretazione fornita dalla parte ricorrente, secondo cui la norma avrebbe inteso riferirsi non già ai ratei effettivamente maturati nei dodici mesi precedenti l'evento, sulla scorta della retribuzione degli ultimi tre mesi ma, diversamente, all'intero importo dei ratei di tredicesima mensilità e della quattordicesima, che pare in contrasto con il tenore della normativa citata.
Ne consegue, dunque, che per le ultime tre mensilità chieste al Fondo di garanzia sono dovute le minori somme, come quantificate dall' nella memoria di costituzione per un totale CP_2 complessivo di euro 2.311,39, di cui Euro 1.416,41 per retribuzione di maggio 2018, Euro 186,78 per retribuzione di giugno 2018, Euro 337,24 per ratei di 13° mensilità maturati nell'ultimo trimestre, Euro 370,96 per ratei di 14° mensilità maturati nell'ultimo trimestre. Conclusivamente, dunque, la domanda va accolta in tali termini, con riconoscimento del diritto della ricorrente alla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 del TFR (per euro 1.537,89) e ex art. 2 D.Lgs. 80/92 delle mensilità retributive di maggio e giugno 2018 con
6 CP_ relativi ratei di 13.ma e 14.ma (per complessivi euro 2.311,39) e condanna dell' al pagamento dei relativi importi. Quanto agli accessori, secondo Cass. SS. UU., 3 ottobre 2002 n. 14220 “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, CP_2 come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412”. Pertanto, sulla sorta capitale, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (4-7-2018) competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: a) In accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente Parte_2 liquidazione da parte del Fondo di Garanzia del TFR per euro 1.537,89 e delle mensilità retributive di maggio e giugno 2018 con relativi ratei di 13.ma e 14.ma per euro 2.311,39 e CP_ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei suddetti importi, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 4-7-2018 al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.270,00, CP_2 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 9 maggio 2025 Il giudice
Dr. Francesco Armato
7
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-4-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 28-3-2025, in data 9 maggio 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12503/2024 del ruolo generale Previdenza
T R A
(C.F. ), nata a San Giorgio a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Luciano Anastasio, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nazionale n. 66 Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 Convenuto
Oggetto: Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro CP_2
Conclusioni per parte ricorrente: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro così come richiesti e per i motivi dedotti nel presente ricorso;
2) per gli effetti condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere le CP_2 provvidenze economiche relative al trattamento di fine rapporto quantificate in € 1537,89 e le provvidenze economiche relative ai crediti di lavoro quantificate in € 3761,52 a lordo delle ritenute di legge come da decreto ingiuntivo esecutivo allegato e da ricorso, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione (04/07/2018 data cessazione rapporto o quella diversa ritenuta di giustizia) e sino al soddisfo;
3) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario” per la parte convenuta: “preliminarmente dichiarare improponibile, improcedibile e/o inammissibile il ricorso;
nel merito rigettare tutte le istanze di controparte perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e per maturata prescrizione, richiamando comunque il conteggio espresso in difesa in contestazione alla erronea quantificazione di controparte...Con vittoria di spese stante la manifesta infondatezza del ricorso”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 28-5-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo ex art. 2 D.Lgs. 297/1982 CP_2
e art. 2 D.Lgs. 80/1992 accertarsi il proprio diritto alla liquidazione del TFR e delle ultime mensilità retributive da parte del Fondo di Garanzia con consequenziale condanna al pagamento in suo favore dei rispettivi importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza delle somme al soddisfo.
1 Esponeva in premessa la ricorrente di aver lavorato con mansioni di cassiera, inquadrata al livello IV del CCNL Commercio Terziario, alle dipendenze della DAILY FOOD S.R.L. dal 06/06/2017 al 04/07/2018; che la Società all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro non corrispondeva il trattamento di fine rapporto maturato (pari ad € 1.537,89), le retribuzioni relative ai mesi di maggio 2018 (€ 1.416,41) e giugno 2018 (€ 186,78), i ratei di 13ma (€ 674,48) e 14ma (1.483,85) mensilità, nonché l'indennità sostitutiva di mancato preavviso pari ad € 1.245,19; che in seguito a ricorso ex art. 633 c.p.c. R.G. n. 19159/2018, il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e
Previdenza emetteva decreto ingiuntivo n. 1753/2018 del 30/10/2018, con il quale condannava DAILY FOOD S.R.L. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.544,60 per i titoli reclamati, di cui € 1.537,89 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla cessazione del rapporto al saldo;
che, a seguito di regolare notifica alla Società e di mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo in data 30/12/2018
(all. 3); che a seguito di notifica di atto di precetto presso la sede legale alla società datrice di lavoro e presso il domicilio del legale rappresentante p.t. (all.4), in data 15/07/2022 la ricorrente procedeva al pignoramento mobiliare presso la sede legale della società, che però aveva esito negativo (all.5); che la ricorrente adiva la Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli (all.6), che, tuttavia, in data 21/12/2022 dichiarava il non luogo a procedere (all.7). Deduceva ancora che, in data 05/06/2023, aveva presentato all' domanda telematica di CP_2 accesso al Fondo di Garanzia (all.8) per ottenere il pagamento dell'importo di € 1537,89 maturati a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 3761,52 a titolo di crediti di lavoro, allegando tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della domanda;
che a seguito di richiesta da parte dell' , che chiedeva pignoramento negativo presso le sedi operative, parte ricorrente si CP_1 attivava alla preliminare notifica di atto di precetto presso le sedi operative della debitrice (all. 9
– all. 10); che le notifiche presso le sedi operative non andavano a buon fine, ivi rinvenendo l'Ufficiale giudiziario soggetti diversi dalla società debitrice (all. 11); che in data 25/09/2023 l' rigettava la domanda con la seguente motivazione: “mancata produzione della CP_2 documentazione richiesta (dichiarazione sostitutiva risultanze della conservatoria pignoramento negativo presso sedi operative)” (all.12); che la ricorrente impugnava il rigetto con ricorso CP_ amministrativo del 19/10/2023 (all.13); che peraltro l' ha rigettato la domanda a seguito di richiesta di integrazione documentale (azioni esecutive presso le sedi operative) senza neppure attendere il tempo necessario per l'espletamento delle ulteriori procedure esecutive richieste dallo stesso Istituto, peraltro neppure necessarie ex lege.
Su tali premesse ha quindi rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione, si costituiva tempestivamente l' , contestando le CP_1 argomentazioni espresse in ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso. In via preliminare eccepiva l'improponibilità del ricorso in quanto la domanda amministrativa CP_ all' era stata inoltrata senza la documentazione amministrativa di supporto e comunque parte ricorrente non aveva dato prova di aver tempestivamente fatto pervenire all' tutti i CP_2 documenti sollecitati dall'ufficio amministrativo per la definizione del procedimento, ossia i documenti comprovanti l'esecuzione, indispensabili per l'accoglimento delle richieste. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del Tfr a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché la prescrizione annuale delle ultime tre mensilità retributive.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda e, comunque, eccepiva la inesattezza della quantificazione della domanda avanzata a titolo di ultime retribuzioni e ratei 13.ma e 14.ma. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, veniva rinviata al 10-4-2025 per la discussione. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, la causa
è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla
Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione.
2 Il Fondo di Garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Si tratta dunque di una forma di tutela previdenziale da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' e destinato ad operare allorché, a causa dell'insolvenza di parte datoriale, il credito CP_2 lavorativo non sia provvisto di tutela nell'ambito del rapporto col datore di lavoro.
Le norme applicabili sono l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 (per il TFR) e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del
1992 (per le ultime tre mensilità retributive). L'art. 2 della L. 297/1982 dispone “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia (1).
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. A norma del D.Lgs. 80/1992:
“1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma
1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti” (art. 1);
art. 2 Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297
3 “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.
1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali…
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata… 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”. Tenuto conto del disposto normativo, rileva il giudicante che non ha fondamento l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , risultando documentata l'allegazione alla domanda CP_2 amministrativa del 5-6-2023 di tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle competenze poste a carico del Fondo di garanzia: parte ricorrente ha infatti documentato l'accertamento giudiziale dei crediti retributivi richiesti (vd. decreto ingiuntivo n. 1753/2018 emesso dal Tribunale di Napoli il 30-10-2018, dichiarato esecutivo in data 30-12-2018: all. 3), la non assoggettabilità del debitore insolvente a procedura fallimentare (vd. decreto di non luogo a procedere della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli: all. 6 e 7), l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata presso la sede legale della società debitrice (vd. atti di precetto e verbale di pignoramento negativo del 15-7-2022: all. 4 e 5). L'ulteriore documentazione richiesta dall' nella fase amministrativa –e comunque CP_2 diligentemente reperita dalla ricorrente, pur se successivamente alla presentazione della domanda amministrativa–, segnatamente l'esito negativo delle procedure esecutive presso le sedi operative della società debitrice, risulta ultronea e non necessaria al fine della prova della insolvenza di parte datoriale e della diligenza del lavoratore, soprattutto ove si consideri che il rapporto di lavoro in esame si è risolto per cessazione dell'attività datoriale (vd. all. 3: ricorso per ingiunzione), come ulteriormente comprovato dall'esito negativo della procedura esecutiva espletata dalla ricorrente presso le sedi operative della DAILY FOOD S.R.L. (all. 11). In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte che, proprio per l'ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale, ha ritenuto di non dover subordinare l'intervento del Fondo di Garanzia dell' al preventivo infruttuoso esperimento di una qualsivoglia CP_2 attività esecutiva in tutte quelle ipotesi in cui lo stato di insolvenza del datore di lavoro risulti, comunque, in altro modo acclarato (“….deve ritenersi che debba escludersi la necessità di esperire l'esecuzione forzata anche nel caso in cui, in relazione alla peculiarità della fattispecie, la stessa debba essere considerata del tutto superflua in quanto la prova della mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore sia già stata acquisita. In sostanza deve concludersi che se la previsione dell'esperimento dell'esecuzione forzata deve essere considerata quale espressione dell'ordinaria diligenza che il creditore deve adottare per la realizzazione del proprio diritto, finalizzata, in particolare, a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, il relativo obbligo viene meno allorché il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando l'esecuzione forzata non sia necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore essendo già stata fornita aliunde la relativa prova……” Cass. Sez. Lav. n. 9108/2007, sostanzialmente confermata da Cass. Sez. Lav. n. 8529/2012 “……Nell'ipotesi esaminata, il
4 lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L.n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose ……..ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto…..”). Ne consegue che la ricorrente, al fine di ottenere la prestazione previdenziale rivendicata in giudizio, non era tenuta ad esperire alcuna ulteriore attività esecutiva oltre quella già documentata all'atto della presentazione della domanda amministrativa e per tale ragione risulta inaccoglibile la richiesta avanzata dall' convenuto di vedere allegata alla predetta domanda CP_1 amministrativa la documentazione comprovante siffatta attività. Del pari infondata è l'ulteriore eccezione di improcedibilità ex art. 46 della L. 46/88. Rileva il Tribunale che, in materia, opera il diverso termine di definizione del procedimento amministrativo (e quindi, di conseguente procedibilità dell'azione giudiziaria) previsto dall'art. 47 del DPR 639/1970 ("Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma”). Trattasi di termine di decadenza annuale che le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno ritenuto applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla legge n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3": “La decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, CP_ commi 5 e 6 - dalla presentazione delle domande amministrative all (Cassazione civile sez. lav. - 30/08/2024, n. 23399).
Non risulta pertanto avverata la decadenza annuale, essendo stata l'odierna azione giudiziale proposta tempestivamente (in data 28-5-2024) rispetto allo spirare del procedimento amministrativo (che ha avuto inizio con domanda del 5-6-2023).
Parimenti, non risulta essersi consumata la prescrizione dei crediti azionati.
Invero, il diritto al TFR ed al pagamento delle ultime retribuzioni rivendicato dalla ricorrente è maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la DAILY FOOD s.r.l. (4- 7-2018) ed è stato giudizialmente riconosciuto solo a seguito del decreto ingiuntivo n. 1753/2018 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli in data 30-10-2018, dichiarato esecutivo in quanto non opposto il 30-12-2018 – che, peraltro, ha determinato il prolungamento a dieci anni ai sensi dell'art. 2953 c.c. del termine prescrizionale breve di 5 anni per il TFR (previsto dall'art. 2935 c.c.) e di 1 anno per le ultime 3 mensilità retributive (previsto dall'art. 2 comma 5 D.Lgs. 1992, n.80) – sulla scorta di un ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. depositato appena pochi mesi dopo la cessazione del rapporto lavorativo. Pertanto, alla data di inoltro della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia (5-6-2023) il termine prescrizionale (ormai decennale) dei diritti di credito oggi vantati dalla ricorrente non era affatto decorso.
Nel merito la domanda proposta risulta fondata, ricorrendo nella specie i presupposti costitutivi delle prestazioni rivendicate. Risultano infatti documentati: l'accertamento giudiziale dei crediti retributivi richiesti (vd. decreto ingiuntivo n. 1753/2018 emesso dal Tribunale di Napoli il 30-
5 10-2018, dichiarato esecutivo in data 30-12-2018: all. 3); la non assoggettabilità del debitore insolvente a procedura fallimentare (vd. decreto di non luogo a procedere della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli: all. 6 e 7); l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata presso la sede legale della società debitrice (vd. atti di precetto e verbale di pignoramento negativo del 15-7-2022: all. 4 e 5). Purtuttavia, sul quantum ritiene il giudicante di aderire alla tesi prospettata dall' , nel senso CP_1 che i ratei di 13ma e 14ma vanno calcolati non sull'intero anno, ma in relazione agli ultimi tre mesi di lavoro.
Secondo la normativa vigente possono essere posti a carico del Fondo soltanto i crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima (Cfr. circolare 10 agosto 1992, n. 206. I ratei di tredicesima e delle eventuali altre mensilità aggiuntive, che possono essere posti a carico del Fondo, sono quelli relative agli ultimi tre mesi del rapporto) e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell' che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. CP_2
Il periodo di maturazione della tredicesima mensilità coincide con l'anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all'ultimo giorno di servizio. La tredicesima mensilità, quindi, matura durante il rapporto di lavoro in tanti ratei quanti sono i mesi di lavoro nell'anno. Il periodo di riferimento per il calcolo dei 12 ratei spettanti è dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nella quattordicesima mensilità invece, l'ulteriore mensilità aggiuntiva prevista da alcuni CCNL e che viene pagata nel mese di luglio, matura invece dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'ammontare della tredicesima è rapportato all'anzianità di servizio maturata nell'anno; quindi, nel caso ci sia stato l'inizio del rapporto di lavoro (l'assunzione), oppure la fine del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) nel corso dell'anno la tredicesima va rapportata all'effettivo servizio prestato. In pratica devono essere liquidati tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati. Secondo un criterio generalmente utilizzato dai contratti collettivi, salvo diversa previsione nei CCNL stessi, l'anzianità utile per il calcolo della tredicesima si ottiene considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni (quindi almeno 16 giorni) come un mese intero, come avviene nel caso del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Nel caso in esame, dai documenti prodotti si evince che l' odierno convenuto ha CP_1 correttamente calcolato le somme dovute a titolo di 13.ma e 14.ma mensilità, nel senso che i ratei di 13ma e 14ma vanno calcolati non sull'intero anno, ma in relazione agli ultimi tre mesi di lavoro, con conseguente accoglimento del conteggio correttamente operato dall' . CP_2 L'intervento del fondo di garanzia, infatti, è limitato per legge ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: […] la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1” (art. 2, comma 1, D.lgs. 80/92). In particolare, non si ritiene di condividere l'interpretazione fornita dalla parte ricorrente, secondo cui la norma avrebbe inteso riferirsi non già ai ratei effettivamente maturati nei dodici mesi precedenti l'evento, sulla scorta della retribuzione degli ultimi tre mesi ma, diversamente, all'intero importo dei ratei di tredicesima mensilità e della quattordicesima, che pare in contrasto con il tenore della normativa citata.
Ne consegue, dunque, che per le ultime tre mensilità chieste al Fondo di garanzia sono dovute le minori somme, come quantificate dall' nella memoria di costituzione per un totale CP_2 complessivo di euro 2.311,39, di cui Euro 1.416,41 per retribuzione di maggio 2018, Euro 186,78 per retribuzione di giugno 2018, Euro 337,24 per ratei di 13° mensilità maturati nell'ultimo trimestre, Euro 370,96 per ratei di 14° mensilità maturati nell'ultimo trimestre. Conclusivamente, dunque, la domanda va accolta in tali termini, con riconoscimento del diritto della ricorrente alla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 del TFR (per euro 1.537,89) e ex art. 2 D.Lgs. 80/92 delle mensilità retributive di maggio e giugno 2018 con
6 CP_ relativi ratei di 13.ma e 14.ma (per complessivi euro 2.311,39) e condanna dell' al pagamento dei relativi importi. Quanto agli accessori, secondo Cass. SS. UU., 3 ottobre 2002 n. 14220 “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, CP_2 come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412”. Pertanto, sulla sorta capitale, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (4-7-2018) competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: a) In accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente Parte_2 liquidazione da parte del Fondo di Garanzia del TFR per euro 1.537,89 e delle mensilità retributive di maggio e giugno 2018 con relativi ratei di 13.ma e 14.ma per euro 2.311,39 e CP_ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei suddetti importi, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 4-7-2018 al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.270,00, CP_2 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 9 maggio 2025 Il giudice
Dr. Francesco Armato
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