TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 253
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della sanzione per applicazione retroattiva della norma

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando la pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 13/2023 del Consiglio di Stato, secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, sia già risultato inottemperante all'ordine di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 253
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 253
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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