Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01290/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2020, proposto da
LL LL e AD ST, rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Renna e Anna Cosima Inguscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Barbara Renna in Lecce, via G. Oberdan, 70;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di cui all'atto prot. n. 23248 del 14/08/2020, notificato il 29/08/2020, a firma del Dirigente Area Tecnica Pianificazione del territorio e OO.PP. del Comune di Copertino e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui il regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 3 del 23/05/2019 e, nei limiti dell'interesse, l'atto del 04/10/2019, entrambi richiamati nello stesso provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. DE FF;
Considerato che:
- i ricorrenti sono comproprietari di un immobile adibito a civile abitazione della superficie di mq 67,45 c.ca, sito in Copertino;
- con ordinanza n. 63 del 12 settembre 2011 il Comune di Copertino ha ingiunto la demolizione del suddetto immobile in quanto eseguito in assenza di titolo;
- con il provvedimento impugnato, il Comune di Copertino ha irrogato la sanzione di € 20.000,00 ai ricorrenti per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001;
- il provvedimento viene impugnato con ricorso, notificato il 21 ottobre 2020 ed iscritto a ruolo il 3 novembre 2020, affidato a due motivi in diritto;
- il comune di Copertino, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio;
- all’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’illegittimità della sanzione nella misura in cui il comma 4 bis dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, che fonda la potestà sanzionatoria nel caso di specie, è stato introdotto dal d.l. n. 133/2014, dunque successivamente alla violazione sanzionata;
- il motivo è fondato, atteso che l’Adunanza Plenaria n. 13/2023 del Consiglio di Stato ha affermato che: “ La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi — prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014 — abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore ”;
- infatti nel caso di specie la sanzione è stata applicata il 14 agosto 2020, e dunque ben oltre il decorso del termine di 90 giorni dalla adozione dell’ordinanza di demolizione, risalente al 12 settembre 2011, come risulta anche dal provvedimento impugnato;
- il ricorso merita dunque di essere accolto, con assorbimento del secondo motivo;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
NA RI, Primo Referendario
DE FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE FF | ON AS |
IL SEGRETARIO