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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA – sost. proc. dott.
Monica Gargiulo;
Contro
) con sede in Lugo, Via Bastia n. 124, Frazione San Bernardino con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio degli avv.ti Rosa Vecchi e Giacomo Foschini, elettivamente domiciliata in Lugo, Corso
Garibaldi 125 Lugo presso l'avv. Rosa Vecchi;
***** visto il ricorso con cui il P.M. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 rilevando la sussistenza di una condizione di insolvenza riscontrata, in particolare, dalla sussistenza di un'ingente debitoria erariale;
da precedenti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, rinunziati successivamente al loro deposito;
dalla maturazione di perdite di esercizio dichiarate ai fini
IRAP; vista la costituzione dell'impresa debitrice, la quale in data 22.10.2024 ha tempestivamente depositato, agli effetti ex art. 40 c. 10 CCI, ricorso per la concessione dei termini ex art. 44 CCI;
rilevato che, con successivo decreto in data 20.11.2024, acquisite le necessarie integrazioni documentali ex art. 120 bis CCI, il Tribunale ha concesso termine di 45 gg. per l'integrazione della domanda, nominando Commissario Giudiziale la dott.ssa Persona_1
pagina 1 di 7 rilevato che, su segnalazione del menzionato C.G., in data 14.12.2024, il Tribunale ha convocato la debitrice ai sensi dell'art. 44 c.2 CCI e, all'udienza del 18.12.2024, dopo ampia discussione, il P.M. ha ribadito la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato
1.
La segnalazione del Commissario giudiziale del 14.12.2024 si appunta su alcune significative circostanze, in particolare: 1) la concessione dell'azienda in affitto a favore di INCOMIN S.r.l., amministrata dallo stesso A.U. della debitrice e partecipata per il 100% da società (RA.MA. s.r.l.) avente sede legale presso lo stesso indirizzo della debitrice;
il contratto, concluso nel gennaio 2023 ed avente termine il 30.06.2025, contiene, in particolare: a) la previsione, qualificabile quale contratto preliminare, di un futuro contratto estimatorio per l'assorbimento delle giacenze di magazzino presenti alla data dell'affitto, con determinazione delle principali condizioni economiche;
b) la fissazione di un canone mensile per il godimento dell'azienda, comprensiva di quota immobiliare e mobiliare, e la previsione della sua compensabilità, fino ad € 2.000,00, per le quote accollate del TFR dovuto ai lavoratori impiegati nell'azienda; 2) informazioni non complete circa la sussistenza di rapporti bancari, originariamente negata, in particolare relativamente ad un conto postale, già oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3) la affermazione circa la condizione di crisi e la possibilità che opti per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi, anche liquidatoria;
4) CP_1
l'assenza di documentazione contabile e di rendicontazione economico-finanziaria nella relazione periodica trasmessa dalla debitrice e, di
contro
: 4.1) compensazioni integrali del canone di affitto, in deroga alla clausola sopra detta, a fronte di pagamenti operati da INCOMIN per conto di e CP_1
a favore di creditori di quest'ultima; 4.2.) movimentazioni di magazzino operate senza rendicontazione e senza formale conclusione del contratto estimatorio;
5) i ritardi nella individuazione di professionisti da incaricare per la redazione del piano;
6) la mancanza di interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle
Entrate, principale creditore della società.
All'udienza del 18.12.2024 e con successivo deposito in data 22.12.2024, la debitrice ha ulteriormente precisato: che il professionista prescelto per l'assistenza nella redazione del piano, indicato dapprima
(con comunicazione del 10.12.2024) nella persona di , è la dott.ssa di Parte_1 Persona_2
Ferrara; che il contratto di affitto di azienda prevede l'impegno irrevocabile all'acquisto dell'azienda al prezzo di € 250.000,00, al lordo dei canoni di affitto pagati per la componente mobiliare e del TFR accollato;
che verrà predisposto a breve un rendiconto dei pagamenti operati da INCOMIN per conto di
, di cui è fatto l'elenco in un file excel prodotto all'udienza del 18.12.2024 e accluso al CP_1 deposito del 22.12.2024; che il magazzino è composto per lo più da beni desueti e privi di mercato al di fuori dell'esercizio dell'azienda, onde la loro valorizzazione nell'ambito del contratto estimatorio appare conveniente per il ceto creditorio;
che le interlocuzioni con l'Erario debbono essere precedute da una determinazione dell'esatto ammontare delle pendenze tributarie;
che la società prevede, nel settembre 2025, di poter contare su circa € 550.000,00 per soddisfare almeno parzialmente i propri creditori.
1.2.
pagina 2 di 7 Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza di motivi di revoca del termine concesso ex art. 44 CCI, in quanto la società ha violato gli obblighi informativi su di lei gravanti e sussistono circostanze tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
Innanzitutto, è assorbente rilevare che, oltre alle deficienze contabili e alla mancanza di rendicontazioni finanziarie e patrimoniali, come rilevate dal C.G., appaiono gravi le violazioni informative relative: 1) alla sussistenza di un rapporto di mandato di pagamento, con potere di compensazione, non regolato da alcuna fonte documentale e privo di adeguato corredo contabile;
2) all'intervenuta conclusione ed esecuzione di un contratto estimatorio che, nella originaria prospettazione allegatoria e documentale, era stato meramente programmato nel contratto di affitto di azienda e che, invece, a quanto pare, è in corso di esecuzione e sta consentendo ad una società in bonis interamente riconducibile all'A.U. della debitrice, di assorbire il magazzino, senza adeguata rendicontazione, interamente affidata ad un documento denominato “inventario” allegato da ultimo all'informativa del 23.12.2024.
In entrambi i casi, appare invero evidente la grave violazione del parametro di informazione completa trasparente e veritiera imposto dall'art. 4 c. 2 lett. a) CCI, trattandosi di atti che avrebbero dovuto formare oggetto di immediata disclosure (vd. il contenuto del decreto ex art. 44 CCI) o che, in alternativa, avrebbero dovuto essere immediatamente arrestati almeno fino al momento dell'acquisizione di adeguato corredo documentale e contabile atto a darne completa e chiara rappresentazione.
A tali evidenze formali si associano, comunque, sul piano sostanziale così disvelato, pure circostanze e condotte atte a pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
In particolare, l'assenza di una adeguata rappresentazione delle attività e dei rapporti ceduti, della debitoria maturata anteriormente alla concessione in affitto dell'azienda e l'assoluta mancanza di un titolo formalizzato che regolamenti in dettaglio fonte e limiti dei rapporti debitori regolati in proprio dall'affittuaria per conto della concedente, impedisce di comprendere a che titolo e per quale interesse siano stati pagati gli uni o gli altri creditori, secondo quale criterio e finalità; potendosi però ragionevolmente supporre che sia stata l'affittuaria, in concreto, ad operare tale scelta, in funzione della preservazione dei rapporti commerciali serventi rispetto all'attività aziendale condotta in affitto. Ciò che, unito alla circostanza relativa all'identità di compagine sociale e di management, restituisce un quadro estremamente opaco di promiscuità gestionale, del tutto incompatibile con qualsivoglia percorso ristrutturativo.
E il quadro assume, se possibile, tinte ancor più fosche se arricchito del dato inerente l'intervenuta cessione del magazzino, atto gestorio straordinario (in quanto idoneo ad incidere permanentemente sulle attività patrimoniali di ), non formalizzato per iscritto e, come detto, taciuto nella sua CP_1 effettiva dimensione esecutiva nelle informative anteriori a quella del 23.12.2024.
Pur ammessa la sua efficacia ex art. 46 CCI e, quindi, ipotizzando che esso sia stato concluso
(oralmente e per inizio di esecuzione) anteriormente alla presentazione della domanda, con esso la debitrice sta “svuotando” l'unico asset patrimoniale ancora astrattamente valorizzabile, attesi i gravami insistenti sull'immobile e le condizioni precarie dello stesso (come riferito all'udienza del 18.12.2024 dalla stessa debitrice), a favore di una società riconducibile allo stesso A.U., scissa immediatamente pagina 3 di 7 prima dell'inizio dell'affitto di azienda (e, quindi, può immaginarsi, a sua volta “ridimensionata” nelle componenti patrimoniali) e di cui è ignota – non essendo mai stata verificata – l'effettiva solvibilità.
Non risulta, infatti, alcuna movimentazione finanziaria in ingresso a favore della debitrice, nemmeno successivamente all'operare delle misure protettive. L'operazione, quindi, a fronte della compromissione definitiva della contendibilità dell'azienda in un possibile scenario liquidatorio, sta solo generando crediti, di cui è però dubbia entità, certezza ed esigibilità.
Evidente allora, pur ad un vaglio inevitabilmente sommario e indiziario, la violazione pure del parametro sub art. 4 lett. c) CCI, risultando altamente plausibile che l'operazione in disamina serva a favorire innanzitutto la società-sorella, riferibile allo stesso A.U., piuttosto che i creditori maggiori di
(ovvero l'Erario). CP_1
Debbono, in definitiva, revocarsi i termini concessi con decreto del 20.11.2024 e, con essi, di conseguenza, le misure protettive confermate in data 22.11.2024 ai sensi dell'art. 55 c. 5 ult. periodo
CCI.
2.
Ritenuto, ulteriormente, che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dal P.M., in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Lugo (RA), Via Bastia 123, e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII, avendolo piuttosto confermato richiedendo la concessione dei termini ex art. 44 CCI;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto ampia attività difensiva, anche relativamente all'incidente cognitorio ex art. 44 c. 2 CCI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che
è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti
pagina 4 di 7 all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, dai seguenti fatti esteriori:
- dalla sussistenza di una debitoria erariale già avviata all'esattoria per la riscossione coattiva pari ad € 2.473.182,11, di cui € 879.244,95 per debiti contributivi, somma cumulativamente formatasi per l'omesso pagamento di cartelle notificate sin dal 2010;
- dall'avvio, nel 2022 e 2023, di almeno ulteriori due procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori e già definiti Controparte_2 Controparte_3 per rinunzia al ricorso;
- dalla presenza di plurimi gravami ipotecari iscritti sugli immobili della debitrice, tutti in ragione dell'avvio di procedimenti espropriativi esattoriali;
- dal pignoramento presso terzi infruttuosamente promosso da sul c/c postale della CP_4 debitrice;
- dalla sussistenza di un patrimonio netto negativo, al 31.12.2023, per oltre € 1.200.000,00, che può ipotizzarsi ulteriormente aggravato, quanto meno, dalla completa svalutazione dei crediti commerciali, dato che, per tutto il periodo di preconcordato, non risultano mai contabilizzati incassi;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 44, 55, 49 e 121 CCII;
preliminarmente,
REVOCA
- Il termine concesso con decreto del 20.11.2024;
- Le misure protettive confermate con decreto del 22.11.2024;
DICHIARA
L' Controparte_5
[...]
, con sede in Lugo (RA), Via Bastia 124, fraz. San Bernanrdino;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore la dott.ssa ) Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a pagina 5 di 7 norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII
e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 23.04.2025 ore 9:30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il
Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 6 di 7 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, camera di consiglio del 24/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA – sost. proc. dott.
Monica Gargiulo;
Contro
) con sede in Lugo, Via Bastia n. 124, Frazione San Bernardino con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio degli avv.ti Rosa Vecchi e Giacomo Foschini, elettivamente domiciliata in Lugo, Corso
Garibaldi 125 Lugo presso l'avv. Rosa Vecchi;
***** visto il ricorso con cui il P.M. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 rilevando la sussistenza di una condizione di insolvenza riscontrata, in particolare, dalla sussistenza di un'ingente debitoria erariale;
da precedenti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, rinunziati successivamente al loro deposito;
dalla maturazione di perdite di esercizio dichiarate ai fini
IRAP; vista la costituzione dell'impresa debitrice, la quale in data 22.10.2024 ha tempestivamente depositato, agli effetti ex art. 40 c. 10 CCI, ricorso per la concessione dei termini ex art. 44 CCI;
rilevato che, con successivo decreto in data 20.11.2024, acquisite le necessarie integrazioni documentali ex art. 120 bis CCI, il Tribunale ha concesso termine di 45 gg. per l'integrazione della domanda, nominando Commissario Giudiziale la dott.ssa Persona_1
pagina 1 di 7 rilevato che, su segnalazione del menzionato C.G., in data 14.12.2024, il Tribunale ha convocato la debitrice ai sensi dell'art. 44 c.2 CCI e, all'udienza del 18.12.2024, dopo ampia discussione, il P.M. ha ribadito la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato
1.
La segnalazione del Commissario giudiziale del 14.12.2024 si appunta su alcune significative circostanze, in particolare: 1) la concessione dell'azienda in affitto a favore di INCOMIN S.r.l., amministrata dallo stesso A.U. della debitrice e partecipata per il 100% da società (RA.MA. s.r.l.) avente sede legale presso lo stesso indirizzo della debitrice;
il contratto, concluso nel gennaio 2023 ed avente termine il 30.06.2025, contiene, in particolare: a) la previsione, qualificabile quale contratto preliminare, di un futuro contratto estimatorio per l'assorbimento delle giacenze di magazzino presenti alla data dell'affitto, con determinazione delle principali condizioni economiche;
b) la fissazione di un canone mensile per il godimento dell'azienda, comprensiva di quota immobiliare e mobiliare, e la previsione della sua compensabilità, fino ad € 2.000,00, per le quote accollate del TFR dovuto ai lavoratori impiegati nell'azienda; 2) informazioni non complete circa la sussistenza di rapporti bancari, originariamente negata, in particolare relativamente ad un conto postale, già oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3) la affermazione circa la condizione di crisi e la possibilità che opti per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi, anche liquidatoria;
4) CP_1
l'assenza di documentazione contabile e di rendicontazione economico-finanziaria nella relazione periodica trasmessa dalla debitrice e, di
contro
: 4.1) compensazioni integrali del canone di affitto, in deroga alla clausola sopra detta, a fronte di pagamenti operati da INCOMIN per conto di e CP_1
a favore di creditori di quest'ultima; 4.2.) movimentazioni di magazzino operate senza rendicontazione e senza formale conclusione del contratto estimatorio;
5) i ritardi nella individuazione di professionisti da incaricare per la redazione del piano;
6) la mancanza di interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle
Entrate, principale creditore della società.
All'udienza del 18.12.2024 e con successivo deposito in data 22.12.2024, la debitrice ha ulteriormente precisato: che il professionista prescelto per l'assistenza nella redazione del piano, indicato dapprima
(con comunicazione del 10.12.2024) nella persona di , è la dott.ssa di Parte_1 Persona_2
Ferrara; che il contratto di affitto di azienda prevede l'impegno irrevocabile all'acquisto dell'azienda al prezzo di € 250.000,00, al lordo dei canoni di affitto pagati per la componente mobiliare e del TFR accollato;
che verrà predisposto a breve un rendiconto dei pagamenti operati da INCOMIN per conto di
, di cui è fatto l'elenco in un file excel prodotto all'udienza del 18.12.2024 e accluso al CP_1 deposito del 22.12.2024; che il magazzino è composto per lo più da beni desueti e privi di mercato al di fuori dell'esercizio dell'azienda, onde la loro valorizzazione nell'ambito del contratto estimatorio appare conveniente per il ceto creditorio;
che le interlocuzioni con l'Erario debbono essere precedute da una determinazione dell'esatto ammontare delle pendenze tributarie;
che la società prevede, nel settembre 2025, di poter contare su circa € 550.000,00 per soddisfare almeno parzialmente i propri creditori.
1.2.
pagina 2 di 7 Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza di motivi di revoca del termine concesso ex art. 44 CCI, in quanto la società ha violato gli obblighi informativi su di lei gravanti e sussistono circostanze tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
Innanzitutto, è assorbente rilevare che, oltre alle deficienze contabili e alla mancanza di rendicontazioni finanziarie e patrimoniali, come rilevate dal C.G., appaiono gravi le violazioni informative relative: 1) alla sussistenza di un rapporto di mandato di pagamento, con potere di compensazione, non regolato da alcuna fonte documentale e privo di adeguato corredo contabile;
2) all'intervenuta conclusione ed esecuzione di un contratto estimatorio che, nella originaria prospettazione allegatoria e documentale, era stato meramente programmato nel contratto di affitto di azienda e che, invece, a quanto pare, è in corso di esecuzione e sta consentendo ad una società in bonis interamente riconducibile all'A.U. della debitrice, di assorbire il magazzino, senza adeguata rendicontazione, interamente affidata ad un documento denominato “inventario” allegato da ultimo all'informativa del 23.12.2024.
In entrambi i casi, appare invero evidente la grave violazione del parametro di informazione completa trasparente e veritiera imposto dall'art. 4 c. 2 lett. a) CCI, trattandosi di atti che avrebbero dovuto formare oggetto di immediata disclosure (vd. il contenuto del decreto ex art. 44 CCI) o che, in alternativa, avrebbero dovuto essere immediatamente arrestati almeno fino al momento dell'acquisizione di adeguato corredo documentale e contabile atto a darne completa e chiara rappresentazione.
A tali evidenze formali si associano, comunque, sul piano sostanziale così disvelato, pure circostanze e condotte atte a pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
In particolare, l'assenza di una adeguata rappresentazione delle attività e dei rapporti ceduti, della debitoria maturata anteriormente alla concessione in affitto dell'azienda e l'assoluta mancanza di un titolo formalizzato che regolamenti in dettaglio fonte e limiti dei rapporti debitori regolati in proprio dall'affittuaria per conto della concedente, impedisce di comprendere a che titolo e per quale interesse siano stati pagati gli uni o gli altri creditori, secondo quale criterio e finalità; potendosi però ragionevolmente supporre che sia stata l'affittuaria, in concreto, ad operare tale scelta, in funzione della preservazione dei rapporti commerciali serventi rispetto all'attività aziendale condotta in affitto. Ciò che, unito alla circostanza relativa all'identità di compagine sociale e di management, restituisce un quadro estremamente opaco di promiscuità gestionale, del tutto incompatibile con qualsivoglia percorso ristrutturativo.
E il quadro assume, se possibile, tinte ancor più fosche se arricchito del dato inerente l'intervenuta cessione del magazzino, atto gestorio straordinario (in quanto idoneo ad incidere permanentemente sulle attività patrimoniali di ), non formalizzato per iscritto e, come detto, taciuto nella sua CP_1 effettiva dimensione esecutiva nelle informative anteriori a quella del 23.12.2024.
Pur ammessa la sua efficacia ex art. 46 CCI e, quindi, ipotizzando che esso sia stato concluso
(oralmente e per inizio di esecuzione) anteriormente alla presentazione della domanda, con esso la debitrice sta “svuotando” l'unico asset patrimoniale ancora astrattamente valorizzabile, attesi i gravami insistenti sull'immobile e le condizioni precarie dello stesso (come riferito all'udienza del 18.12.2024 dalla stessa debitrice), a favore di una società riconducibile allo stesso A.U., scissa immediatamente pagina 3 di 7 prima dell'inizio dell'affitto di azienda (e, quindi, può immaginarsi, a sua volta “ridimensionata” nelle componenti patrimoniali) e di cui è ignota – non essendo mai stata verificata – l'effettiva solvibilità.
Non risulta, infatti, alcuna movimentazione finanziaria in ingresso a favore della debitrice, nemmeno successivamente all'operare delle misure protettive. L'operazione, quindi, a fronte della compromissione definitiva della contendibilità dell'azienda in un possibile scenario liquidatorio, sta solo generando crediti, di cui è però dubbia entità, certezza ed esigibilità.
Evidente allora, pur ad un vaglio inevitabilmente sommario e indiziario, la violazione pure del parametro sub art. 4 lett. c) CCI, risultando altamente plausibile che l'operazione in disamina serva a favorire innanzitutto la società-sorella, riferibile allo stesso A.U., piuttosto che i creditori maggiori di
(ovvero l'Erario). CP_1
Debbono, in definitiva, revocarsi i termini concessi con decreto del 20.11.2024 e, con essi, di conseguenza, le misure protettive confermate in data 22.11.2024 ai sensi dell'art. 55 c. 5 ult. periodo
CCI.
2.
Ritenuto, ulteriormente, che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dal P.M., in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Lugo (RA), Via Bastia 123, e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII, avendolo piuttosto confermato richiedendo la concessione dei termini ex art. 44 CCI;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto ampia attività difensiva, anche relativamente all'incidente cognitorio ex art. 44 c. 2 CCI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che
è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti
pagina 4 di 7 all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, dai seguenti fatti esteriori:
- dalla sussistenza di una debitoria erariale già avviata all'esattoria per la riscossione coattiva pari ad € 2.473.182,11, di cui € 879.244,95 per debiti contributivi, somma cumulativamente formatasi per l'omesso pagamento di cartelle notificate sin dal 2010;
- dall'avvio, nel 2022 e 2023, di almeno ulteriori due procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori e già definiti Controparte_2 Controparte_3 per rinunzia al ricorso;
- dalla presenza di plurimi gravami ipotecari iscritti sugli immobili della debitrice, tutti in ragione dell'avvio di procedimenti espropriativi esattoriali;
- dal pignoramento presso terzi infruttuosamente promosso da sul c/c postale della CP_4 debitrice;
- dalla sussistenza di un patrimonio netto negativo, al 31.12.2023, per oltre € 1.200.000,00, che può ipotizzarsi ulteriormente aggravato, quanto meno, dalla completa svalutazione dei crediti commerciali, dato che, per tutto il periodo di preconcordato, non risultano mai contabilizzati incassi;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 44, 55, 49 e 121 CCII;
preliminarmente,
REVOCA
- Il termine concesso con decreto del 20.11.2024;
- Le misure protettive confermate con decreto del 22.11.2024;
DICHIARA
L' Controparte_5
[...]
, con sede in Lugo (RA), Via Bastia 124, fraz. San Bernanrdino;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore la dott.ssa ) Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a pagina 5 di 7 norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII
e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 23.04.2025 ore 9:30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il
Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 6 di 7 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, camera di consiglio del 24/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
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