TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/07/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAPANNA ROBERTA, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al C.so Umberto,
188 - pec parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese Email_1
dello Stato come da delibera del COA di Pescara del 16.6.2022
ATTORE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA n. con CP_1 P.IVA_1
sede in Pescara alla viale Bovio, 408
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice – accertare la responsabilità della convenuta e per i fatti descritti in atto di citazione e per l'affetto condannarla all'integrale risarcimento di tutti i danni personali subiti dall'attrice che allo stato si quantificano in euro “15.000,00” di cui “2000,00” a titolo di danno patrimoniale ed euro “13.000,00” a titolo di danno morale e /o psicologico, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di competenza del giudice adito.
Parte convenuta restava contumace per tutta la durata del giudizio.
pagina 1 di 5 Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da per ottenere la condanna della Controparte_2 CP_1
dei danni subiti dal salone di parrucchiere presso cui si era rivolta per una colorazione dei capelli.
Il giudice istruttore dr.ssa Patrizia Medica verificato che non vi era la prova della notifica ha disposto il rinnovo della notifica disponendo un rinvio alla successiva udienza, verificata in seguito la ritualità della notifica era dichiarare la contumacia della convenuta punto
Tenuto conto della specifica domanda avanzata nel presente giudizio che riguardava responsabilità contrattuale rimetteva il fascicolo al Presidente affinché fosse assegnato alla sezione specializzata del tribunale. Il successivamente G.I. designato ammetteva il richiesto interrogatorio formale richiesto e la prova orale e disponeva che la difesa attrice notificasse alla convenuta la data di udienza designata e i capitoli ammessi per il raccoglimento del deferito interrogatorio formale. All'udienza designata per il raccoglimento delle prove orali era dato atto della non comparizione della parte convenuta la quale risultava essere stata ritualmente notiziata dell'incombente processuale;
non compariva senza addurre alcuna giustificazione. Comparso il solo teste indicato dalla difesa attrice - questi dichiarava di essere il marito di e Controparte_2
che era in regime di comunione dei beni. La prova per testi non veniva raccolta tenuto conto della evidente incapacità del teste indicato a rendere dichiarazioni. Ritenuta completata l'attività istruttoria la causa la difesa attrice depositava memori di rito e la causa era rimessa a decisione previa precisazione delle conclusioni.
Deve essere evidenziata che la domanda avanzata con il presente giudizio investe il regime della responsabilità contrattuale configurandosi il rapporto tra le parti come un contratto d'opera disciplinato dalle norme del Codice civile.
l rapporto giuridico che si instaura tra il parrucchiere e la cliente ha natura contrattuale e si configura come un contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, nei contratti d'opera per prestazioni estetiche il rapporto tra cliente e prestatore configura una responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c., per cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
pagina 2 di 5 Il prestatore d'opera assume il rischio di attività ed è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, dovendo eseguire la prestazione con la diligenza richiesta per l'attività specifica. Il parrucchiere è quindi tenuto ad operare secondo le regole dell'arte e con la perizia richiesta dalla natura dell'attività svolta, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare eventi lesivi alla cliente. Nell'ambito della responsabilità contrattuale, l'articolo 1218 del codice civile esonera il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso causale tra la condotta del debitore e l'inadempimento fonte del danno.
Nel caso trattato l'attrice ha pienamente dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale,
l'inadempimento del parrucchiere, l'esistenza del danno e il nesso causale tra la condotta inadempiente e il pregiudizio subito.
La parte attrice sosteneva che il parrucchiere nel compimento dell'opera non avevo usato la diligenza del buon padre di famiglia poiché la durata del trattamento era stata protratta ben la sua normale durata (tre ore). Questo ha fatto sì che l'attrice subiva danni fisici ed estetici dal trattamento chimico usato nel salone, nonché da subito riscontrava una difformità di colore rispetto al quello richiesto: anziché di colore verde era risultato un colore blu capelli trattati.
Il fatto narrato nell'atto di citazione sulla prestazione risulta documentato laddove era prodotto uno scontrino fiscale datato 11 dicembre 2021 rilasciato dalla società convenuta e intestato alla parte attrice in cui viene descritto il lavoro svolto tra cui anche la “colorazione” e
“decolorazione” ed era indicato il costo di euro 200,00. Peraltro, detto costo appare al di sopra di quello che di regola si registra nel mercato.
In casi come la fattispecie oggetto del presene giudizio, il nesso causale tra il trattamento e le lesioni conseguenti si considera provato quando il danneggiato faccia ritorno presso il salone dopo breve tempo, lamentando sintomi, si rechi tempestivamente al pronto soccorso dove vengano riscontrate lesioni riconducibili al trattamento, e i referti medici convergano sulla derivazione causale delle problematiche dalla prestazione ricevuta.
Dalla documentazione prodotta risulta chiaramente che la parte attrice era a rivolgersi al salone a chiedere risarcimento;
infatti vi è la lettera del legale del parte attrice, scritta in data 11.1.2022, in cui era richiamato un numero di polizza 403738807 riferito alla parte convenuta E' prodotta in risconto alla richiesta di risarcimento alla compagnia la risposta della stessa che con sua lettera del 1.2.2022 notiziava sia la parte danneggiata che la propria assistita il di avere aperto il numero di sinistro rubricato come “1.6503.99014073”.
pagina 3 di 5 La difesa attrice ha curato la produzione di una documentazione medica volta ad acclarare la problematica lamentata. Nel dettaglio viene prodotto un certificato medico e quindi relativo ad una visita dermatologica, ma questa risulta datata 8 aprile 2022 e quindi diversi mesi dopo il fatto. Deve evidenziarsi che si legge scritto dal medico “non lesioni nel cuoio capelluto che appare indenne” e viene diagnosticata una sospetta dermatite allergica da contatto. All'evidenza considerato il tempo trascorso i sintomi lamentati erano scemati, restando permanente una sintomatologia pruriginosa: era in tal senso prescritta una cura farmacologica per un periodo di
3/ 4 settimane.
Rileva come la parte convenuta non si è presentata a rendere il deferito interrogatorio formale seppur ritualmente notiziata di tale incombente;
la mancata risposta all'interrogatorio, che risulta ingiustificata, dà la facoltà al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli solo nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
In tal senso oltre a quanto già sopra esposto riguardo alle risultanze probatorie di tipo documentale, di rilievo sulla la prova dell'antefatto fatto su cui si fonda la domanda risulta l'esistenza dello scontrino fiscale prodotto in cui viene acclarato il trattamento eseguito, la informativa resa dalla convenuta degli estremi della propria polizza assicurativa e la conseguenziale richiesta di risarcimento.
Risulta anche una perizia di parte sottoscritta da “parrucchieri del 13 febbraio Controparte_3
2022, in cui viene indicato per la risoluzione dei problemi accertati un trattamento consistente in trattamenti specifici volti alla ricostruzione capillare e l'indicazione volta a monitorare ogni due settimane l'andamento del capello con la messa in piega. Era indicato un costo da sostenere in tal senso di euro 1.500,00. Alcuna prova di giustificativo di tale spesa viene prodotto in giudizio.
Accertato l'an nei termini sopra indicati riguardo al quantum debeatur viene evidenziato come le uniche spese prodotte a difesa attrice sono rappresentato dal costo della visita dermatologica sopra menzionata come da scontrino per € 102,00 emesso in pari data rispetto al giorno della visita medica. Inoltre, vi è il costo sostenuto per la prestazione contestata per euro 200,00 come da scontrino fiscale prodotto.
In tal senso il risarcimento del danno patrimoniale deve essere limitato ai soli giustificativi di spesa prodotti e quindi per complessivi euro 302,00.
All'evidenzia non potendo sulla scorta delle produzioni curata dal difesa attrice riscontrare un danno biologico (manca un referto medico nell'immediatezza del fatto) e che porta ad escludere pagina 4 di 5 la rilevanza di danno biologico, i sussiste diversamente un danno estetico in quanto l'intervento richiesto presentava finalità specifica di un intervento elettivo ad elevata vincolatività di risultato nella previsione di un guadagno estetico, configurandosi un'obbligazione di risultato piuttosto che di mezzi, poiché il cliente si sottopone al trattamento in vista di un determinato risultato estetico;
l'attrice oltre a subire un colore di capelli completamente diverso a quello desiderato e richiesto, si vedeva costretta al taglio dei capelli bruciati da trattamento ricevuto.
Tenuto conto dell'accertata esistenza del danno estetico, ma constatata l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare detto danno nel suo preciso ammontare in virtù del disposto codicistico ex art. 1226 c.c, in via equitativa, può essere riconosciuto sussistere un danno estetico di euro
900,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio, accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla parte attrice e condanna la parte conventa a corrispondere a la somma Controparte_2
complessiva di euro 1.202,00 per danni subiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
NN parte convenuta rifondere le spese del giudizio della parte attrice che liquida in euro 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap, pone detta somma da pagarsi all'Erario.
Così deciso in Pescara, 28 luglio 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAPANNA ROBERTA, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al C.so Umberto,
188 - pec parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese Email_1
dello Stato come da delibera del COA di Pescara del 16.6.2022
ATTORE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA n. con CP_1 P.IVA_1
sede in Pescara alla viale Bovio, 408
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice – accertare la responsabilità della convenuta e per i fatti descritti in atto di citazione e per l'affetto condannarla all'integrale risarcimento di tutti i danni personali subiti dall'attrice che allo stato si quantificano in euro “15.000,00” di cui “2000,00” a titolo di danno patrimoniale ed euro “13.000,00” a titolo di danno morale e /o psicologico, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di competenza del giudice adito.
Parte convenuta restava contumace per tutta la durata del giudizio.
pagina 1 di 5 Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da per ottenere la condanna della Controparte_2 CP_1
dei danni subiti dal salone di parrucchiere presso cui si era rivolta per una colorazione dei capelli.
Il giudice istruttore dr.ssa Patrizia Medica verificato che non vi era la prova della notifica ha disposto il rinnovo della notifica disponendo un rinvio alla successiva udienza, verificata in seguito la ritualità della notifica era dichiarare la contumacia della convenuta punto
Tenuto conto della specifica domanda avanzata nel presente giudizio che riguardava responsabilità contrattuale rimetteva il fascicolo al Presidente affinché fosse assegnato alla sezione specializzata del tribunale. Il successivamente G.I. designato ammetteva il richiesto interrogatorio formale richiesto e la prova orale e disponeva che la difesa attrice notificasse alla convenuta la data di udienza designata e i capitoli ammessi per il raccoglimento del deferito interrogatorio formale. All'udienza designata per il raccoglimento delle prove orali era dato atto della non comparizione della parte convenuta la quale risultava essere stata ritualmente notiziata dell'incombente processuale;
non compariva senza addurre alcuna giustificazione. Comparso il solo teste indicato dalla difesa attrice - questi dichiarava di essere il marito di e Controparte_2
che era in regime di comunione dei beni. La prova per testi non veniva raccolta tenuto conto della evidente incapacità del teste indicato a rendere dichiarazioni. Ritenuta completata l'attività istruttoria la causa la difesa attrice depositava memori di rito e la causa era rimessa a decisione previa precisazione delle conclusioni.
Deve essere evidenziata che la domanda avanzata con il presente giudizio investe il regime della responsabilità contrattuale configurandosi il rapporto tra le parti come un contratto d'opera disciplinato dalle norme del Codice civile.
l rapporto giuridico che si instaura tra il parrucchiere e la cliente ha natura contrattuale e si configura come un contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, nei contratti d'opera per prestazioni estetiche il rapporto tra cliente e prestatore configura una responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c., per cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
pagina 2 di 5 Il prestatore d'opera assume il rischio di attività ed è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, dovendo eseguire la prestazione con la diligenza richiesta per l'attività specifica. Il parrucchiere è quindi tenuto ad operare secondo le regole dell'arte e con la perizia richiesta dalla natura dell'attività svolta, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare eventi lesivi alla cliente. Nell'ambito della responsabilità contrattuale, l'articolo 1218 del codice civile esonera il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso causale tra la condotta del debitore e l'inadempimento fonte del danno.
Nel caso trattato l'attrice ha pienamente dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale,
l'inadempimento del parrucchiere, l'esistenza del danno e il nesso causale tra la condotta inadempiente e il pregiudizio subito.
La parte attrice sosteneva che il parrucchiere nel compimento dell'opera non avevo usato la diligenza del buon padre di famiglia poiché la durata del trattamento era stata protratta ben la sua normale durata (tre ore). Questo ha fatto sì che l'attrice subiva danni fisici ed estetici dal trattamento chimico usato nel salone, nonché da subito riscontrava una difformità di colore rispetto al quello richiesto: anziché di colore verde era risultato un colore blu capelli trattati.
Il fatto narrato nell'atto di citazione sulla prestazione risulta documentato laddove era prodotto uno scontrino fiscale datato 11 dicembre 2021 rilasciato dalla società convenuta e intestato alla parte attrice in cui viene descritto il lavoro svolto tra cui anche la “colorazione” e
“decolorazione” ed era indicato il costo di euro 200,00. Peraltro, detto costo appare al di sopra di quello che di regola si registra nel mercato.
In casi come la fattispecie oggetto del presene giudizio, il nesso causale tra il trattamento e le lesioni conseguenti si considera provato quando il danneggiato faccia ritorno presso il salone dopo breve tempo, lamentando sintomi, si rechi tempestivamente al pronto soccorso dove vengano riscontrate lesioni riconducibili al trattamento, e i referti medici convergano sulla derivazione causale delle problematiche dalla prestazione ricevuta.
Dalla documentazione prodotta risulta chiaramente che la parte attrice era a rivolgersi al salone a chiedere risarcimento;
infatti vi è la lettera del legale del parte attrice, scritta in data 11.1.2022, in cui era richiamato un numero di polizza 403738807 riferito alla parte convenuta E' prodotta in risconto alla richiesta di risarcimento alla compagnia la risposta della stessa che con sua lettera del 1.2.2022 notiziava sia la parte danneggiata che la propria assistita il di avere aperto il numero di sinistro rubricato come “1.6503.99014073”.
pagina 3 di 5 La difesa attrice ha curato la produzione di una documentazione medica volta ad acclarare la problematica lamentata. Nel dettaglio viene prodotto un certificato medico e quindi relativo ad una visita dermatologica, ma questa risulta datata 8 aprile 2022 e quindi diversi mesi dopo il fatto. Deve evidenziarsi che si legge scritto dal medico “non lesioni nel cuoio capelluto che appare indenne” e viene diagnosticata una sospetta dermatite allergica da contatto. All'evidenza considerato il tempo trascorso i sintomi lamentati erano scemati, restando permanente una sintomatologia pruriginosa: era in tal senso prescritta una cura farmacologica per un periodo di
3/ 4 settimane.
Rileva come la parte convenuta non si è presentata a rendere il deferito interrogatorio formale seppur ritualmente notiziata di tale incombente;
la mancata risposta all'interrogatorio, che risulta ingiustificata, dà la facoltà al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli solo nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
In tal senso oltre a quanto già sopra esposto riguardo alle risultanze probatorie di tipo documentale, di rilievo sulla la prova dell'antefatto fatto su cui si fonda la domanda risulta l'esistenza dello scontrino fiscale prodotto in cui viene acclarato il trattamento eseguito, la informativa resa dalla convenuta degli estremi della propria polizza assicurativa e la conseguenziale richiesta di risarcimento.
Risulta anche una perizia di parte sottoscritta da “parrucchieri del 13 febbraio Controparte_3
2022, in cui viene indicato per la risoluzione dei problemi accertati un trattamento consistente in trattamenti specifici volti alla ricostruzione capillare e l'indicazione volta a monitorare ogni due settimane l'andamento del capello con la messa in piega. Era indicato un costo da sostenere in tal senso di euro 1.500,00. Alcuna prova di giustificativo di tale spesa viene prodotto in giudizio.
Accertato l'an nei termini sopra indicati riguardo al quantum debeatur viene evidenziato come le uniche spese prodotte a difesa attrice sono rappresentato dal costo della visita dermatologica sopra menzionata come da scontrino per € 102,00 emesso in pari data rispetto al giorno della visita medica. Inoltre, vi è il costo sostenuto per la prestazione contestata per euro 200,00 come da scontrino fiscale prodotto.
In tal senso il risarcimento del danno patrimoniale deve essere limitato ai soli giustificativi di spesa prodotti e quindi per complessivi euro 302,00.
All'evidenzia non potendo sulla scorta delle produzioni curata dal difesa attrice riscontrare un danno biologico (manca un referto medico nell'immediatezza del fatto) e che porta ad escludere pagina 4 di 5 la rilevanza di danno biologico, i sussiste diversamente un danno estetico in quanto l'intervento richiesto presentava finalità specifica di un intervento elettivo ad elevata vincolatività di risultato nella previsione di un guadagno estetico, configurandosi un'obbligazione di risultato piuttosto che di mezzi, poiché il cliente si sottopone al trattamento in vista di un determinato risultato estetico;
l'attrice oltre a subire un colore di capelli completamente diverso a quello desiderato e richiesto, si vedeva costretta al taglio dei capelli bruciati da trattamento ricevuto.
Tenuto conto dell'accertata esistenza del danno estetico, ma constatata l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare detto danno nel suo preciso ammontare in virtù del disposto codicistico ex art. 1226 c.c, in via equitativa, può essere riconosciuto sussistere un danno estetico di euro
900,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio, accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla parte attrice e condanna la parte conventa a corrispondere a la somma Controparte_2
complessiva di euro 1.202,00 per danni subiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
NN parte convenuta rifondere le spese del giudizio della parte attrice che liquida in euro 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap, pone detta somma da pagarsi all'Erario.
Così deciso in Pescara, 28 luglio 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5