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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1121/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente e Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14724/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000098190004 REGISTRO 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000098190007 REGISTRO 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000098190005 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 impugnavano gli avvisi di liquidazione dell'imposta, con irrogazione delle sanzioni, indicati in epigrafe, inerenti la tassa di registrazione della Sentenza Civile n.
9819/2022 del 07/11/2022, emessa dal Tribunale di Napoli.
Deducevano che l'imposta era stata liquidata con l'applicazione dell'aliquota del 3%, sul valore imponibile pari al decisum dell'atto giudiziario, recante condanna al pagamento di somme per un capitale di € 500.000,00.
A sostegno del ricorso eccepivano la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che, a seguito alle modifiche apportate all'art. 57 del DPR 131/1986 e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.g.s. n.
139 del 18 settembre 2024, le spese di imposta degli atti giudiziari sono a carico della parte soccombente, che deve pagare le spese del giudizio, rimborsando il soggetto vincitore.
Deducevano altresì l'errata base imponibile applicata. Si costituiva la resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa veniva riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato, stante la irretroattività, e quindi inapplicabilità, della novella legislativa invocata da parte ricorrente.
Fondata appare invece la seconda argomentazione, secondo la quale, per determinare la base imponibile di un atto giudiziario occorre far riferimento agli effetti che esso in concreto determina, essendo applicabili ai provvedimenti giurisprudenziali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti che producono analoghi effetti giuridici.
La sentenza che condanna il convenuto al pagamento della somma di denaro sarà tassata assumendo come base imponibile la somma oggetto di condanna.
Nella specie, dalla lettura della sentenza emerge la intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 6533/2014 (con il quale erano stati condannati Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_4) limitatamente alle somme in favore di Nominativo_5, nonché il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto su ricorso di Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_4.
Il Decreto ingiuntivo è stato dunque parzialmente revocato e la condanna è certamente inferiore a quella prevista inizialmente (in favore degli odierni ricorrenti).
Applicando l'aliquota al 3%, la liquidazione dell'imposta è dunque certamente inferiore a quella indicata dalla
Agenzia, con conseguente necessità di annullare l'atto e provvedere alla riliquidazione dello stesso.
In ragione della particolarità della questione vanno compensate le spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente e Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14724/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000098190004 REGISTRO 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000098190007 REGISTRO 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000098190005 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 impugnavano gli avvisi di liquidazione dell'imposta, con irrogazione delle sanzioni, indicati in epigrafe, inerenti la tassa di registrazione della Sentenza Civile n.
9819/2022 del 07/11/2022, emessa dal Tribunale di Napoli.
Deducevano che l'imposta era stata liquidata con l'applicazione dell'aliquota del 3%, sul valore imponibile pari al decisum dell'atto giudiziario, recante condanna al pagamento di somme per un capitale di € 500.000,00.
A sostegno del ricorso eccepivano la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che, a seguito alle modifiche apportate all'art. 57 del DPR 131/1986 e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.g.s. n.
139 del 18 settembre 2024, le spese di imposta degli atti giudiziari sono a carico della parte soccombente, che deve pagare le spese del giudizio, rimborsando il soggetto vincitore.
Deducevano altresì l'errata base imponibile applicata. Si costituiva la resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa veniva riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato, stante la irretroattività, e quindi inapplicabilità, della novella legislativa invocata da parte ricorrente.
Fondata appare invece la seconda argomentazione, secondo la quale, per determinare la base imponibile di un atto giudiziario occorre far riferimento agli effetti che esso in concreto determina, essendo applicabili ai provvedimenti giurisprudenziali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti che producono analoghi effetti giuridici.
La sentenza che condanna il convenuto al pagamento della somma di denaro sarà tassata assumendo come base imponibile la somma oggetto di condanna.
Nella specie, dalla lettura della sentenza emerge la intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 6533/2014 (con il quale erano stati condannati Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_4) limitatamente alle somme in favore di Nominativo_5, nonché il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto su ricorso di Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_4.
Il Decreto ingiuntivo è stato dunque parzialmente revocato e la condanna è certamente inferiore a quella prevista inizialmente (in favore degli odierni ricorrenti).
Applicando l'aliquota al 3%, la liquidazione dell'imposta è dunque certamente inferiore a quella indicata dalla
Agenzia, con conseguente necessità di annullare l'atto e provvedere alla riliquidazione dello stesso.
In ragione della particolarità della questione vanno compensate le spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.