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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1620/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/11/2025, promossa da
C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to SALVIONI LUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA GARIBALDI 4 24122
BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281decies
c.p.c.,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv.to SUARDI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA ANTONIO STOPPANI 13
24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO,
1 avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data
14/03/2024, promuoveva il presente Parte_1 giudizio nei confronti di chiedendo la Controparte_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'aggressione del cane del convenuto in data
08/01/2022, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Mutato il rito ad ordinario e depositate le memorie ex art. 171ter
c.p.c., venivano espletati prova testimoniale, interrogatorio formale e CTU;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
L'episodio dell'aggressione dell'08/01/2022, da parte del cane del convenuto ai danni del cane dell'attrice e – nei termini sottoindicati – di quest'ultima, risulta comprovato anche in assenza di testi oculari ed alla luce della ricostruzione del sinistro in base a criteri presuntivi (come indicato, in diversa fattispecie di responsabilità extracontrattuale, ex multis, da
Cass., ord. n. 2595 del 2023 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9140 del
2013). In particolare, l'ammissione, in comparsa, del ritrovamento del cane attoreo ferito, dell'attrice dietro la cancellata del convenuto e dell'animale di quest'ultimo, nonché la coerenza di quel racconto sia con la documentazione anche veterinaria
2 depositata, sia con la narrazione riferita dal teste escusso, per quanto riportatogli da e non già de relato Controparte_2 actoris, rendono provate le allegazioni attoree laddove rappresentano come, in detta data dell'08/01/2022,
[...]
che portava con sé il proprio cane, vedeva Parte_1 strappato ed aggredito questi dalle fauci di quello di
[...]
e come siffatta attrice, per evitare un ulteriore Controparte_1 assalto a se medesima da parte dell'animale del convenuto, trovava rifugio dietro il cancello di quest'ultima parte.
2.1. Ciò configura la responsabilità risarcitoria del convenuto ex art. 2052 c.c., a nulla rilevando in senso opposto l'asserita mansuetudine dell'animale di tale parte, visto che, anche prescindendo dalla effettiva datazione della documentazione prodotta in tal senso, nonché dall'esame del rapporto tra la stessa e l'anteriore aggressione dell'attrice da parte di detto cane lupo, secondo la giurisprudenza, “La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale” (così Cass. Sez. 3, sent. del 06/01/1983, n. 75, Rv. 424871 - 01).
2.2. Tantomeno, poi, può ritenersi inficiata la responsabilità suesposta dall'asserita reclusione del cane lupo del convenuto, sotto chiave, nell'immobile di questi, non essendo stati articolati mezzi di prova a dimostrazione di tale chiusura e non potendo unilateralmente giovare in tal senso le dichiarazioni della stessa parte in sede di interrogatorio libero.
3 3. Riscontrata la responsabilità del convenuto, deve pervenirsi alla liquidazione del risarcimento dei danni, per l'esame dei quali occorre, anzitutto, avere riguardo alla CTU espletata che – con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – ha ravvisato, in capo all'attrice, sul profilo psicopatologico, pregiudizi quali
- inabilità temporanea al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni, al 25% per due mesi,
- un danno biologico permanente nella misura del 10%,
- un'inabilità temporanea lavorativa assoluta per 36 giorni,
- spese mediche congrue, derivate dal sinistro, diverse da quelle veterinarie, per € 54,20, cui si aggiunge la cifra di € 610,00 per la perizia medico-legale ante causam.
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato superiore al 9% e, comunque, non afferente a sinistri stradali o a responsabilità medica, deve farsi applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (e non già il diverso parametro tabellare indicato dall'attrice nell'ultima udienza).
3.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e di relativa sofferenza, l'importo di € 6.037,50: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 6.037,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data di deposito del ricorso del 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro dell'08/01/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del dell'08/01/2022 sino alla data della presente sentenza,
e, comunque, non superiore a quanto indicato dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni per tale voce, come ivi cumulata quest'ultima con altre nel medesimo ammontare di € 34.344,59.
4 3.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed alla relativa sofferenza, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 24.852,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (10%), del collegato patimento, dell'età di 50 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea (sul punto,
Cass., sent. n. 3121 del 2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dall'08/05/2022, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 24.852,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data di deposito del ricorso del 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data dell'08/05/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/05/2022 sino alla data della presente sentenza,
e, comunque, non superiore a quanto indicato dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni per tale voce, come ivi cumulata quest'ultima con altre nel medesimo ammontare di € 34.344,59.
3.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato o come altri danni non patrimoniali, in considerazione della mancanza di allegazione tempestiva, da parte dell'attrice, di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le
Tabelle del Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età.
3.4. Per quanto attiene ai danni patrimoniali, deve altresì riconoscersi il risarcimento degli importi gravanti sull'attrice,
a seguito del sinistro, per spese mediche proprie (€ 54,20) e per
5 la perizia medico-legale ante causam (€ 610,00), altrettanto costituente posta risarcitoria (così, ex multis, S.U., sent. n.
16990 del 2017) e resasi necessaria per una preliminare valutazione dei postumi. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 664,20, come richiesto dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
3.5. Per quanto concerne, invece, le spese veterinarie, deve aversi riguardo all'importo concordato, su proposta ex art. 185bis
c.p.c. formulata nell'ordinanza del 13/11/2024 ed accettata all'udienza del 28/01/2025 (pag. 3 del relativo verbale), di €
2.657,26 alla data del 13/11/2024. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 2.657,26, come richiesto dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
3.6. Infine, con riguardo all'asserita perdita per l'indennità lavorativa in ragione della maturata invalidità temporanea lavorativa, quantificata dal CTU in 36 giorni, quantunque debbano riscontrarsi la pertinenza del principio iura novit curia per il contratto collettivo del pubblico impiego de quo (così Cass., Sez.
L, Ordinanza n. 12113 del 2022), nonché la ivi prevista decadenza dalle indennità lavorative per l'intero periodo di malattia e dalle indennità restanti solo per i primi dieci giorni (anche in osservanza dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 2008, come convertito con modificazioni), deve riconoscersi, a titolo risarcitorio, solamente l'importo capitale di € 24,95, l'unico emergente come decurtato dal cedolino di febbraio 2022 (pag. 2 del doc. 16 attoreo), visto che per gennaio 2022 non risulta una assimilata riduzione e che quella presente, invece, per marzo 2022 eccede l'arco temporale di 36 giorni di inabilità lavorativa
6 dall'08/01/2022. Conseguentemente, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 24,95, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data di deposito del ricorso del 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/03/2024) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/02/2022 sino alla data della presente sentenza.
3.7. Occorre solo puntualizzare che
I) la suesposta liquidazione considera il limite numerico delle domande formulate dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, visto che vige l'art. 112 c.p.c., anche considerato come tale disposizione si applichi per ogni voce ivi indicata dall'attrice (così Cass., Sez. L - , Sentenza n. 25690 del
11/10/2019, Rv. 655484 - 01) e come “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” nel corso dell'istruttoria, mentre non deve essere considerata all'esito di quest'ultima (così, ex multis, Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018, Rv.
649749 - 01);
II) fatto salvo il suesposto limite numerico dell'art. 112 c.p.c., interessi e rivalutazione, per quanto non richiesti, possono essere liquidati fino alla data della presente sentenza, considerato come – pur nel dissidio della giurisprudenza di legittimità sul punto – essi, di fatto, costituiscono componente del danno risarcibile, mentre non sono riconoscibili dopo la pronuncia della sentenza, visto che l'obbligazione risarcitoria di valore diviene di valuta con tale liquidazione e che, a partire da tale momento, gli importi non sono rivalutabili e gli interessi sono interessati da condanna solo laddove richiesti (così Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 21195 del 2004),
7 III) a suffragio dei suesposti tassi di interesse, si sono considerate, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv.
666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di
S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 –
01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
4. In senso opposto al risarcimento così liquidato non depongono le differenti difese del convenuto.
4.1. Anzitutto, a nulla rileva la pregressa corresponsione indicata a pag. 5 della comparsa, in quanto non attinente all'episodio dell'08/01/2022, il solo ad assurgere a causa petendi delle azioni de quibus.
4.2. A nulla rilevano, inoltre, le osservazioni alla bozza di CTP sollevate da e/o dai propri CTP. Invero, Controparte_1
A. in superamento della diagnosi di un “Disturbo post traumatico da stress acuto che si è evoluto in seguito in Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso ad Andamento
Cronico” e/o dell'eziologia con l'episodio dell'08/01/2022, evidenziati dalla CTU, non può fondatamente sostenersi che tale patologia sarebbe ravvisabile solo per il rischio di una grave lesione sul proprio corpo e non già sul cane di affezione posseduto, così da lasciar residuare, al massimo, un mero disturbo dell'adattamento: infatti, tale affermazione non considera, in primo luogo, l'intensità del legame con l'essere vivente di affezione - anche secondo la più recente scienza psichiatrica (così pag. 20 della CTU) e la giurisprudenza che ha ravvisato consimili psicopatologie in caso di lesione al proprio animale (così Trib. Rimini, sent.
n. 1379 del 2016 e Trib. Firenze, sent. n. 3501 del 2017) -,
8 in secondo luogo, la circostanza della messa in pericolo della stessa persona dell'attrice - come evidenziato dal ricovero della stessa all'interno dell'immobile del convenuto e dietro la cancellata di questi -, nonché, in terzo luogo, la permanenza della “sintomatologia psichica in risposta al fatto” e, dunque, dei medesimi danni-conseguenza anche in caso di alternativa diagnosi (così pag. 21 della CTU);
B. l'alternativa eziologia ravvisata con il differente episodio di assalto, da parte dello stesso cane, in data anteriore a quella dell'evento oggetto di causa non considera come è a partire da quest'ultimo, e non già dal primo, che ha avuto scaturigine il decorso psicopatologico documentato;
C. diversamente da quanto argomentato in sede di osservazioni, la CTU ha correttamente argomentato come la documentazione sanitaria in atti sia indicativa del decorso psicopatologico sofferto dall'attrice, oltre che della quantificazione delle relative invalidità (in tal senso anche pag. 22 della relazione), non univocamente smentendosi ciò in ragione dell'arco temporale dei documenti predetti, viste la significatività degli stessi, nonché la carenza di equivalenza tra assenza dei medesimi e guarigione da una patologia – anzi – stabilizzatasi e cronicizzatasi;
D. a fronte di quanto indicato nella lettera che precede, oltre che della temporanea inidoneità dello stato attoreo ad attendere alle proprie ordinarie mansioni, risulta altresì smentito che l'invalidità temporanea al 75% sia assente perché ravvisabile solo in caso di ricovero o, comunque, di allettamento, come sostenuto in sede di osservazioni, e ciò anche a voler tacere come nessuna necessaria corrispondenza in tal senso sia stata ravvisata in consimili fattispecie, come quella analizzata da Trib. Firenze, sent. n. 3501 del
2017;
E. parimenti, l'alternativa quantificazione della restante invalidità temporanea e/o del danno biologico permanente, proposta nelle osservazioni, non considera le “numerose
9 variabili individuali ed ambientali”, valutate dalla CTU ed in grado di diversamente orientare l'analisi della fattispecie concreta della psicopatologia (così pag. 21-22 della relazione);
F. in continuità con il passaggio esplicitato anche a pag. 10 della CTU, quanto suesposto esclude o quantomeno lascia residuare una carenza di prova circa una concausa preesistente rilevante, seppur ipotizzata in sede di osservazioni, con consequenziale riverbero negativo nei confronti del danneggiante onerato della relativa dimostrazione (in tal senso, inter alia, Cass. Sez. 3, sent. del 23/02/2023, n. 5632, Rv. 666932 - 01).
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vanno poste a carico dello stesso;
dette spese si liquidano in favore di parte attrice, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in €
560,38 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi (fase di studio €
1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria €
1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per l'ultima fase e ciò per la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Parimenti le spese di CTU, liquidate come da acconto e fondo spese già riconosciuti, seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vanno poste definitivamente a carico dello stesso, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accerta e dichiarata la responsabilità di CP_1 nei termini indicati in parte motiva, condanna
[...]
10 al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
dei seguenti importi, se non superiori a Parte_1 quanto indicato per voce dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni – nei termini ulteriormente esposti in parte motiva -, altrimenti in quest'ultima misura:
€ 6.037,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino al 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo il 14/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data dell'08/01/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del dell'08/01/2022 sino alla data della presente sentenza;
€ 24.852,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino al 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo il 14/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data dell'08/05/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/05/2022 sino alla data della presente sentenza;
€ 664,20;
€ 2.657,26;
€ 24,95, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino al 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo il 14/03/2024) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/02/2022 sino alla data della presente sentenza;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, Parte_1 liquidate in € 560,38 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da acconto e fondo spese riconosciuti, definitivamente a carico di CP_1
, con i conseguenti obblighi restitutori.
[...]
Bergamo, 14/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1620/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/11/2025, promossa da
C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to SALVIONI LUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA GARIBALDI 4 24122
BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281decies
c.p.c.,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv.to SUARDI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA ANTONIO STOPPANI 13
24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO,
1 avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data
14/03/2024, promuoveva il presente Parte_1 giudizio nei confronti di chiedendo la Controparte_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'aggressione del cane del convenuto in data
08/01/2022, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Mutato il rito ad ordinario e depositate le memorie ex art. 171ter
c.p.c., venivano espletati prova testimoniale, interrogatorio formale e CTU;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
L'episodio dell'aggressione dell'08/01/2022, da parte del cane del convenuto ai danni del cane dell'attrice e – nei termini sottoindicati – di quest'ultima, risulta comprovato anche in assenza di testi oculari ed alla luce della ricostruzione del sinistro in base a criteri presuntivi (come indicato, in diversa fattispecie di responsabilità extracontrattuale, ex multis, da
Cass., ord. n. 2595 del 2023 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9140 del
2013). In particolare, l'ammissione, in comparsa, del ritrovamento del cane attoreo ferito, dell'attrice dietro la cancellata del convenuto e dell'animale di quest'ultimo, nonché la coerenza di quel racconto sia con la documentazione anche veterinaria
2 depositata, sia con la narrazione riferita dal teste escusso, per quanto riportatogli da e non già de relato Controparte_2 actoris, rendono provate le allegazioni attoree laddove rappresentano come, in detta data dell'08/01/2022,
[...]
che portava con sé il proprio cane, vedeva Parte_1 strappato ed aggredito questi dalle fauci di quello di
[...]
e come siffatta attrice, per evitare un ulteriore Controparte_1 assalto a se medesima da parte dell'animale del convenuto, trovava rifugio dietro il cancello di quest'ultima parte.
2.1. Ciò configura la responsabilità risarcitoria del convenuto ex art. 2052 c.c., a nulla rilevando in senso opposto l'asserita mansuetudine dell'animale di tale parte, visto che, anche prescindendo dalla effettiva datazione della documentazione prodotta in tal senso, nonché dall'esame del rapporto tra la stessa e l'anteriore aggressione dell'attrice da parte di detto cane lupo, secondo la giurisprudenza, “La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale” (così Cass. Sez. 3, sent. del 06/01/1983, n. 75, Rv. 424871 - 01).
2.2. Tantomeno, poi, può ritenersi inficiata la responsabilità suesposta dall'asserita reclusione del cane lupo del convenuto, sotto chiave, nell'immobile di questi, non essendo stati articolati mezzi di prova a dimostrazione di tale chiusura e non potendo unilateralmente giovare in tal senso le dichiarazioni della stessa parte in sede di interrogatorio libero.
3 3. Riscontrata la responsabilità del convenuto, deve pervenirsi alla liquidazione del risarcimento dei danni, per l'esame dei quali occorre, anzitutto, avere riguardo alla CTU espletata che – con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – ha ravvisato, in capo all'attrice, sul profilo psicopatologico, pregiudizi quali
- inabilità temporanea al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni, al 25% per due mesi,
- un danno biologico permanente nella misura del 10%,
- un'inabilità temporanea lavorativa assoluta per 36 giorni,
- spese mediche congrue, derivate dal sinistro, diverse da quelle veterinarie, per € 54,20, cui si aggiunge la cifra di € 610,00 per la perizia medico-legale ante causam.
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato superiore al 9% e, comunque, non afferente a sinistri stradali o a responsabilità medica, deve farsi applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (e non già il diverso parametro tabellare indicato dall'attrice nell'ultima udienza).
3.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e di relativa sofferenza, l'importo di € 6.037,50: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 6.037,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data di deposito del ricorso del 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro dell'08/01/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del dell'08/01/2022 sino alla data della presente sentenza,
e, comunque, non superiore a quanto indicato dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni per tale voce, come ivi cumulata quest'ultima con altre nel medesimo ammontare di € 34.344,59.
4 3.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed alla relativa sofferenza, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 24.852,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (10%), del collegato patimento, dell'età di 50 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea (sul punto,
Cass., sent. n. 3121 del 2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dall'08/05/2022, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 24.852,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data di deposito del ricorso del 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data dell'08/05/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/05/2022 sino alla data della presente sentenza,
e, comunque, non superiore a quanto indicato dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni per tale voce, come ivi cumulata quest'ultima con altre nel medesimo ammontare di € 34.344,59.
3.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato o come altri danni non patrimoniali, in considerazione della mancanza di allegazione tempestiva, da parte dell'attrice, di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le
Tabelle del Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età.
3.4. Per quanto attiene ai danni patrimoniali, deve altresì riconoscersi il risarcimento degli importi gravanti sull'attrice,
a seguito del sinistro, per spese mediche proprie (€ 54,20) e per
5 la perizia medico-legale ante causam (€ 610,00), altrettanto costituente posta risarcitoria (così, ex multis, S.U., sent. n.
16990 del 2017) e resasi necessaria per una preliminare valutazione dei postumi. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 664,20, come richiesto dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
3.5. Per quanto concerne, invece, le spese veterinarie, deve aversi riguardo all'importo concordato, su proposta ex art. 185bis
c.p.c. formulata nell'ordinanza del 13/11/2024 ed accettata all'udienza del 28/01/2025 (pag. 3 del relativo verbale), di €
2.657,26 alla data del 13/11/2024. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 2.657,26, come richiesto dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
3.6. Infine, con riguardo all'asserita perdita per l'indennità lavorativa in ragione della maturata invalidità temporanea lavorativa, quantificata dal CTU in 36 giorni, quantunque debbano riscontrarsi la pertinenza del principio iura novit curia per il contratto collettivo del pubblico impiego de quo (così Cass., Sez.
L, Ordinanza n. 12113 del 2022), nonché la ivi prevista decadenza dalle indennità lavorative per l'intero periodo di malattia e dalle indennità restanti solo per i primi dieci giorni (anche in osservanza dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 2008, come convertito con modificazioni), deve riconoscersi, a titolo risarcitorio, solamente l'importo capitale di € 24,95, l'unico emergente come decurtato dal cedolino di febbraio 2022 (pag. 2 del doc. 16 attoreo), visto che per gennaio 2022 non risulta una assimilata riduzione e che quella presente, invece, per marzo 2022 eccede l'arco temporale di 36 giorni di inabilità lavorativa
6 dall'08/01/2022. Conseguentemente, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 24,95, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data di deposito del ricorso del 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/03/2024) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/02/2022 sino alla data della presente sentenza.
3.7. Occorre solo puntualizzare che
I) la suesposta liquidazione considera il limite numerico delle domande formulate dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, visto che vige l'art. 112 c.p.c., anche considerato come tale disposizione si applichi per ogni voce ivi indicata dall'attrice (così Cass., Sez. L - , Sentenza n. 25690 del
11/10/2019, Rv. 655484 - 01) e come “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” nel corso dell'istruttoria, mentre non deve essere considerata all'esito di quest'ultima (così, ex multis, Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018, Rv.
649749 - 01);
II) fatto salvo il suesposto limite numerico dell'art. 112 c.p.c., interessi e rivalutazione, per quanto non richiesti, possono essere liquidati fino alla data della presente sentenza, considerato come – pur nel dissidio della giurisprudenza di legittimità sul punto – essi, di fatto, costituiscono componente del danno risarcibile, mentre non sono riconoscibili dopo la pronuncia della sentenza, visto che l'obbligazione risarcitoria di valore diviene di valuta con tale liquidazione e che, a partire da tale momento, gli importi non sono rivalutabili e gli interessi sono interessati da condanna solo laddove richiesti (così Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 21195 del 2004),
7 III) a suffragio dei suesposti tassi di interesse, si sono considerate, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv.
666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di
S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 –
01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
4. In senso opposto al risarcimento così liquidato non depongono le differenti difese del convenuto.
4.1. Anzitutto, a nulla rileva la pregressa corresponsione indicata a pag. 5 della comparsa, in quanto non attinente all'episodio dell'08/01/2022, il solo ad assurgere a causa petendi delle azioni de quibus.
4.2. A nulla rilevano, inoltre, le osservazioni alla bozza di CTP sollevate da e/o dai propri CTP. Invero, Controparte_1
A. in superamento della diagnosi di un “Disturbo post traumatico da stress acuto che si è evoluto in seguito in Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso ad Andamento
Cronico” e/o dell'eziologia con l'episodio dell'08/01/2022, evidenziati dalla CTU, non può fondatamente sostenersi che tale patologia sarebbe ravvisabile solo per il rischio di una grave lesione sul proprio corpo e non già sul cane di affezione posseduto, così da lasciar residuare, al massimo, un mero disturbo dell'adattamento: infatti, tale affermazione non considera, in primo luogo, l'intensità del legame con l'essere vivente di affezione - anche secondo la più recente scienza psichiatrica (così pag. 20 della CTU) e la giurisprudenza che ha ravvisato consimili psicopatologie in caso di lesione al proprio animale (così Trib. Rimini, sent.
n. 1379 del 2016 e Trib. Firenze, sent. n. 3501 del 2017) -,
8 in secondo luogo, la circostanza della messa in pericolo della stessa persona dell'attrice - come evidenziato dal ricovero della stessa all'interno dell'immobile del convenuto e dietro la cancellata di questi -, nonché, in terzo luogo, la permanenza della “sintomatologia psichica in risposta al fatto” e, dunque, dei medesimi danni-conseguenza anche in caso di alternativa diagnosi (così pag. 21 della CTU);
B. l'alternativa eziologia ravvisata con il differente episodio di assalto, da parte dello stesso cane, in data anteriore a quella dell'evento oggetto di causa non considera come è a partire da quest'ultimo, e non già dal primo, che ha avuto scaturigine il decorso psicopatologico documentato;
C. diversamente da quanto argomentato in sede di osservazioni, la CTU ha correttamente argomentato come la documentazione sanitaria in atti sia indicativa del decorso psicopatologico sofferto dall'attrice, oltre che della quantificazione delle relative invalidità (in tal senso anche pag. 22 della relazione), non univocamente smentendosi ciò in ragione dell'arco temporale dei documenti predetti, viste la significatività degli stessi, nonché la carenza di equivalenza tra assenza dei medesimi e guarigione da una patologia – anzi – stabilizzatasi e cronicizzatasi;
D. a fronte di quanto indicato nella lettera che precede, oltre che della temporanea inidoneità dello stato attoreo ad attendere alle proprie ordinarie mansioni, risulta altresì smentito che l'invalidità temporanea al 75% sia assente perché ravvisabile solo in caso di ricovero o, comunque, di allettamento, come sostenuto in sede di osservazioni, e ciò anche a voler tacere come nessuna necessaria corrispondenza in tal senso sia stata ravvisata in consimili fattispecie, come quella analizzata da Trib. Firenze, sent. n. 3501 del
2017;
E. parimenti, l'alternativa quantificazione della restante invalidità temporanea e/o del danno biologico permanente, proposta nelle osservazioni, non considera le “numerose
9 variabili individuali ed ambientali”, valutate dalla CTU ed in grado di diversamente orientare l'analisi della fattispecie concreta della psicopatologia (così pag. 21-22 della relazione);
F. in continuità con il passaggio esplicitato anche a pag. 10 della CTU, quanto suesposto esclude o quantomeno lascia residuare una carenza di prova circa una concausa preesistente rilevante, seppur ipotizzata in sede di osservazioni, con consequenziale riverbero negativo nei confronti del danneggiante onerato della relativa dimostrazione (in tal senso, inter alia, Cass. Sez. 3, sent. del 23/02/2023, n. 5632, Rv. 666932 - 01).
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vanno poste a carico dello stesso;
dette spese si liquidano in favore di parte attrice, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in €
560,38 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi (fase di studio €
1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria €
1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per l'ultima fase e ciò per la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Parimenti le spese di CTU, liquidate come da acconto e fondo spese già riconosciuti, seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vanno poste definitivamente a carico dello stesso, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accerta e dichiarata la responsabilità di CP_1 nei termini indicati in parte motiva, condanna
[...]
10 al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
dei seguenti importi, se non superiori a Parte_1 quanto indicato per voce dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni – nei termini ulteriormente esposti in parte motiva -, altrimenti in quest'ultima misura:
€ 6.037,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino al 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo il 14/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data dell'08/01/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del dell'08/01/2022 sino alla data della presente sentenza;
€ 24.852,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino al 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo il 14/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data dell'08/05/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/05/2022 sino alla data della presente sentenza;
€ 664,20;
€ 2.657,26;
€ 24,95, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino al 14/03/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo il 14/03/2024) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/02/2022 sino alla data della presente sentenza;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, Parte_1 liquidate in € 560,38 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da acconto e fondo spese riconosciuti, definitivamente a carico di CP_1
, con i conseguenti obblighi restitutori.
[...]
Bergamo, 14/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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