Art. 21.
Chiunque fabbrica clandestinamente margarina, e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta, corrispondente al prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.
Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all' art. 240 del Codice penale .
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Chiunque fabbrica clandestinamente margarina, e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta, corrispondente al prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.
Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all' art. 240 del Codice penale .
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.