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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9975/2024 promossa da:
(c.f. ), ass. Avv.ti Loredana Perrone e Parte_1 C.F._1
Davide Bloise, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa , dalla funzionaria CP_2 dott.ssa e dal funzionario dott. Controparte_3 Controparte_4
domiciliato come da memoria costitutiva
[...]
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
con ricorso in riassunzione, depositato in data 4 dicembre 2024, ritualmente notificato, parte ricorrente - con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021- ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di _1
1 euro 1.000,00, tramite la suddetta carta elettronica, quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Il convenuto si è tempestivamente costituito formulando un'eccezione di _1 prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020 e chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda.
Rilevato.
Carta Elettronica Docente
non è contestato:
- che la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del _1 convenuto quale docente di scuola secondaria di 2° grado;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
dal 07/10/2019 al 30/06/2020 _1 presso l'Istituto Tecnico per il Turismo - I.i.s. Bertarelli - Ferraris – Milano;
dal 23/11/2020 al 26/11/2020 e dal 27/11/2020 al 30/06/2021 presso Liceo Classico - Manzoni – Milano (12 h. settimanali), e dal 27/11/2020 al 30/06/2021 presso Istituto Superiore - I.i.s. "Caterina da Siena" – Milano (7 h. settimanali).
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la _1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea _1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
2 culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di _1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale _1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, _1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
3 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . _1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. (…)”.
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
4 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento AL SOLO
A.S 2020/2021.
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, Può riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda..
L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con riferimento _1 all'importo richiesto dalla parte ricorrente per l'a.s. 2019/2020, infatti, è infondata;
ai sensi dell'articolo 2935 c.c. il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, l'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha invece previsto la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dal 30 novembre 2016 e che “a partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
Può concludersi che dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il contratto di lavoro sia stato sottoscritto in epoca successiva come è avvenuto nella fattispecie in esame in cui è stato sottoscritto in data
07.10.2019.
Tenuto conto che l'importo di euro 500 viene corrisposto dal ai docenti a _1 tempo indeterminato ad anno, nella fattispecie in esame il termine di prescrizione è quello quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c.
Il ricorso in esame, inizialmente depositato presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, erroneamente ritenuto compente per territorio, è stato notificato al convenuto tramite pec in data 18.6.2024; pertanto, il _1 decorso del termine di prescrizione è stato validamente interrotto.
5 Per il resto, non avendo parte convenuta svolto alcuna censura in ordine alla quantificazione del credito dedotto dalla parte ricorrente, il convenuto _1 deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, per l'anno scolastico 2019/2020 e per l'anno scolastico 2020/2021, dell'importo complessivo di € 1.000,00, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. in applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con la richiesta distrazione in favore dei Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione all'a.s. predetto, dell'importo complessivo di €
1.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 258,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente avv.ti Loredana Perrone e Davide Bloise.
Torino, 15/07/2025
La Giudice
Sonia Salvatori
6
(c.f. ), ass. Avv.ti Loredana Perrone e Parte_1 C.F._1
Davide Bloise, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa , dalla funzionaria CP_2 dott.ssa e dal funzionario dott. Controparte_3 Controparte_4
domiciliato come da memoria costitutiva
[...]
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
con ricorso in riassunzione, depositato in data 4 dicembre 2024, ritualmente notificato, parte ricorrente - con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021- ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di _1
1 euro 1.000,00, tramite la suddetta carta elettronica, quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Il convenuto si è tempestivamente costituito formulando un'eccezione di _1 prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020 e chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda.
Rilevato.
Carta Elettronica Docente
non è contestato:
- che la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del _1 convenuto quale docente di scuola secondaria di 2° grado;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
dal 07/10/2019 al 30/06/2020 _1 presso l'Istituto Tecnico per il Turismo - I.i.s. Bertarelli - Ferraris – Milano;
dal 23/11/2020 al 26/11/2020 e dal 27/11/2020 al 30/06/2021 presso Liceo Classico - Manzoni – Milano (12 h. settimanali), e dal 27/11/2020 al 30/06/2021 presso Istituto Superiore - I.i.s. "Caterina da Siena" – Milano (7 h. settimanali).
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la _1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea _1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
2 culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di _1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale _1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, _1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
3 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . _1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. (…)”.
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
4 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento AL SOLO
A.S 2020/2021.
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, Può riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda..
L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con riferimento _1 all'importo richiesto dalla parte ricorrente per l'a.s. 2019/2020, infatti, è infondata;
ai sensi dell'articolo 2935 c.c. il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, l'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha invece previsto la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dal 30 novembre 2016 e che “a partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
Può concludersi che dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il contratto di lavoro sia stato sottoscritto in epoca successiva come è avvenuto nella fattispecie in esame in cui è stato sottoscritto in data
07.10.2019.
Tenuto conto che l'importo di euro 500 viene corrisposto dal ai docenti a _1 tempo indeterminato ad anno, nella fattispecie in esame il termine di prescrizione è quello quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c.
Il ricorso in esame, inizialmente depositato presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, erroneamente ritenuto compente per territorio, è stato notificato al convenuto tramite pec in data 18.6.2024; pertanto, il _1 decorso del termine di prescrizione è stato validamente interrotto.
5 Per il resto, non avendo parte convenuta svolto alcuna censura in ordine alla quantificazione del credito dedotto dalla parte ricorrente, il convenuto _1 deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, per l'anno scolastico 2019/2020 e per l'anno scolastico 2020/2021, dell'importo complessivo di € 1.000,00, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. in applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con la richiesta distrazione in favore dei Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione all'a.s. predetto, dell'importo complessivo di €
1.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 258,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente avv.ti Loredana Perrone e Davide Bloise.
Torino, 15/07/2025
La Giudice
Sonia Salvatori
6