CA
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 14/01/2022 e contraddistinta dal n.461/2022, iscritto al n.1383/2022
del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
24 settembre 2024 e pendente
TRA
Parte_1
( C.F. part. I.V.A. ) in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gio- Parte_2
vanni Puca (c.f. ) ed Angelina Sagliocco (c.f. C.F._1
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, C.F._2
PEC: Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Parte_3 C.F._3
Orlando (cf. ), in virtù di procura a margine dell'atto di citazione C.F._4
[.. di primo grado, pec: Email_3 Email_4
CP_1
E
[...]
(p. iva ) in persona del Direttore Generale Controparte_2 P.IVA_2
p.t., dott. , rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto Controparte_3
di costituzione in dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( ), dall'avv. Luisa C.F._5
Imperatore ), dall'avv. Anna Rega ( ), C.F._6 C.F._7
dall'avv. Rita Castaldo ( ), pec: C.F._8 Email_5 [...]
Email_6
-APPELLATA-
E
(già Controparte_4 Controparte_5
in persona del procuratore speciale Dott. , delegato alla rappre-
[...] Controparte_6
sentanza e firma sociale giusta atto per notaio del 19.02.2019, rep. Persona_1
n. 15486, racc. n. 8708, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in appello dall'avv. Francesco Tuccillo ( ), pec: C.F._9 [...]
Email_7
-APPELLATA-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.3.22 la
[...]
Parte_4
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa nel giudi-
[...]
zio rubricato con il n. 25529/2015 del R.G.C., promosso da nei confronti Parte_3
dell'attuale appellante nonché dell con chiamata in causa, da parte di CP_7
Parte_5 CP_4
Pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Assicurazioni CP_4
2. promuoveva il contenzioso al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_3
in solido, patititi per colpa medica per errori verificatosi nella sua vicenda clinica sia nella fase diagnostica che in quella terapeutica e commessi dai sanitari che la avevano avuta in cura durante i ricoveri del maggio 2004 presso il P.O. Pt_1 Parte_1
e nel giugno 2004 presso la di Allegava l'esistenza di un errore di CP_7 CP_2
diagnosi, imputabile ai sanitari del P.O. che, dopo aver esami- Parte_1
nato sei vetrini giunsero con certezza ad un referto di carcinoma, con diagnosi di etero-
plasia polmonare primo stadio WHO ed un errore terapeutico ai medici del er CP_7
l'indebita asportazione di due lobi polmonari e di parte del pericardio. L'attrice, in realtà,
è affetta da una polmonite.
3. La Provincia Sicula Dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, nel con-
testare la propria responsabilità, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chia-
mata in garanzia del laboratorio analisi Ferrara con sede in Casoria, al quale aveva conferito l'incarico di eseguire l'esame. La chiamata non sortiva effetti perché il terzo era nel frattempo stato dichiarato fallito e la procedura concorsuale non era coinvolta nel contenzioso. La convenuta chiamava in causa anche la Controparte_8
quale compagnia di assicurazione della struttura.
[...]
10. L'istruttoria del grado consisteva in una CTU medico legale, con il prof. Per_2
che riconosceva il concorso causale di entrambi i convenuti nella produzione
[...]
del danno attribuendo la quota del 15% all'operato dei Controparte_9
di Casoria e l''85% a quelli dell Accertava la sussi-
[...] Controparte_10
stenza di un danno quantificato nella misura del 45% a titolo di danno biologico, 30
giorni di ITT al 100% ed ulteriori 60 gg di ITP progressivamente decrescente e media-
mente valutabile sul 75% e, all'esito, il giudice emetteva l'impugnata sentenza con la quale condannava la , quale Ente proprietario del P.O., al pagamento Parte_1
di € 30.155,00 in favore dell'istante, oltre interessi al saggio legale sull'importo
Pagina 3 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
devalutato al giugno 2004, e di anno in anno e di anno in anno rivalutato secondo gli indici Istat, dal giugno 2004 sino alla pubblicazione della sentenza, ed €. 170.880,00 a carico della ripartendo le spese di lite, tra la ed il CP_7 Parte_1 CP_7
secondo la medesima percentuale riscontrata dal CTU. Il giudice, contrariamente a quanto domandato dall'attrice, non condannava i convenuti non in solido ma singolar-
mente secondo il grado di responsabilità per ciascuno riconosciuto per l'apporto cau-
sale riscontrato per il danno lamentato ed accertato.
4. Questi i motivi di appello:
a) Erronea valutazione di un fatto decisivo della controversia – contraddittoria motiva-
zione perché l'errore contestato era stato commesso da un terzo, il laboratorio di analisi che causava la diagnosi di una neoplasia piuttosto che di una polmonite. Il giudice aveva confuso le condotte imputabili al solo Laboratorio di Analisi con quelle che po-
tevano essere addebitate al P.O. errando anche nel rigetto della Parte_1
domanda di garanzia nei confronti della Per il Tribu- Controparte_4
nale a nulla rilevava che la diagnosi era stata conseguenza di un esame erroneo ese-
guito da un soggetto terzo, perché la responsabilità si fonda sul contratto di spedalità
intercorso tra le due parti, nel quale rientrano la totalità di prestazioni di cura ed assi-
stenza rese. Il primo giudice, così cadendo in contraddizione, secondo l'appellante, con-
testualmente riteneva che l'esecuzione dell'azione da parte del terzo comportasse il rigetto della richiesta di manleva. La contraddizione evidenziata dalla Parte_1
consisteva nel sottolineare come il fatto del terzo avrebbe dovuto escludere la respon-
sabilità del convenuto e che, in caso contrario, la doveva essere Controparte_4
dichiarata responsabile in manleva.
b) Errore nell'accertamento peritale e valutazione dello stesso - omessa motivazione del giudicante rispetto alle contestazioni sollevate, perché l'ausiliare non escludeva la responsabilità della , giacchè la refertazione dei vetrini in termini di com- Parte_1
patibilità con carcinoma non a piccole cellule, carcinoma a cellule squamose, senz'altro
Pagina 4 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
dava luogo ad un forte condizionamento nelle determinazioni assunte dai sanitari del orientandone le scelte terapeutiche verso l'opzione maggiormente demolitiva, CP_7
poi rivelatasi inutile. Per l'appellante sussisteva un travisamento dei fatti ed emergeva la mancanza di motivazione in ordine alle contestazioni precise e puntuali sollevate dalla , specie in merito alla interruzione del nesso causale per l'insus- Parte_1
sistenza di qualsivoglia nesso tra l'errore di diagnosi e i danni reclamati, che dipendono solo dall'intervento demolitivo eseguito presso il CP_7
L'attrice era asmatica ed allergica, si ricoverava sintomatica con diagnosi di ingresso formulata dal medico di medicina generale di polmonite il 25.05.2004 presso l'U.O. di
Pneumalogia del P.O. Santa Maria della Pietà dopo aver effettuato, presso il proprio
Parte_ domicilio, terapia con primo ciclo di antibiotici, prescritta dal e terapia specifica per polmonite con associato corticosteroide sistemico, prescritta dal medico specialista pneumologo. L'addensamento polmonare evidenziato ai radiogrammi in possesso della paziente all'atto del ricovero e la mancata risposta clinica alla terapia antibiotica, effet-
tuata già da più di due settimane, imponevano un atteggiamento clinico di sospetto per una patologia complex, non rara come ad esempio una polmonite difficile, a lenta gua-
rigione, criptogenetica, etc. L'attrice lamentava un errore nella diagnosi da parte dei sanitari del P.O . laddove contestava che “l'errore consistente nell'essersi determinati ad una errata diagnosi citologica di tumore compatibile con un carcinoma non a piccole cellule, carcinoma a cellule squamose, concludendo con una diagnosi definitiva di “ete-
roplasia polmonare del lobo medio I tipo WHO (T3, N0, Mx), condotta esclusivamente sulla base di un errato esame citologico”. La convenuta replicava che, diversamente da quanto assunto dalla controparte, i sanitari del P.O. avevano Parte_1
diligentemente organizzato e condotto un approfondimento diagnostico dell'addensa-
mento polmonare, che si presentava alla TC con mezzo di contrasto, come formazione solida disomogenea, adesa e non dissociabile dalla parete toracica, sospetta per neo-
formazione. L'accertamento disposto non era quindi frutto di imprudenza e/o imperizia
Pagina 5 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
e non poteva rispondere dell'errato esame citologico, imputabile ad un terzo estraneo alla struttura. Errava il giudice nel rintracciare la responsabilità nel contratto di spedalità,
perché può valere unicamente nei confronti di soggetti preposti ed interni alla propria organizzazione, ma anche per inesistenza del danno diretto o indiretto derivante dall'er-
rore che conseguivano esclusivamente dall'errore di diagnosi successivo del , CP_7
soprattutto, dall'intervento praticato inutilmente e senza alcuna indagine preliminare.
L'errore commesso dal CTU e dal giudice consisteva nel procedere semplicemente ad una graduazione di colpe tra l'operato dei medici dei due ospedali, senza interruzione del nesso causale perché l'errore diagnostico non avrebbe potuto determinare alcuno dei danni reclamati, se il avesse adempiuto all'obbligo preventivo di ulteriori CP_7
accertamenti eseguibili dai suoi sanitari, senza verificare la precedente diagnosi, aste-
nendosi dall'intervento praticato.
A fronte dell'errore diagnostico la paziente era da subito indirizzata verso una struttura specializzata in queste patologie per ulteriori accertamenti e le cure del caso e nono-
stante la loro esecuzione dai sanitari dell di inspiegabilmente i CP_10 CP_7 CP_2
medici decisero comunque di praticare l'intervento invasivo e assolutamente inutile. A
nulla più rilevava l'errore diagnostico originario perché i controlli tutti andavano eseguiti nuovamente presso il CP_7
Oltretutto non era stata considerata la possibilità dei falsi positivi che un esame come il
FNAB può dare ed era eseguito presso il n esame dirimente come la videofi- CP_7
brobroncoscopia, fondamentale per la diagnosi di carcinoma polmonare che rilevava:
“canalizzazione conservata a livello dei territori basali di destra con mucosa fortemente congesta e sensibile riduzione del flusso aereo. Indagine condotta su richiesta del chi-
rurgo al solo fine di valutazione preoperatoria. Si eseguiva broncoaspirato per esame citologico ma non risulta dalla documentazione l'esito di tale esame.” e senza alcun riscontro del predetto reperto citologico, i Sanitati della dell Controparte_11 CP_12
seguirono l'intervento.
[...]
Pagina 6 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Gli elementi acquisiti dai Sanitari dell di dovevano sconsi- Controparte_10 CP_2
gliare l'intervento che invece effettuarono nonostante, come rilevato dal CTU “In altri termini il tessuto analizzato era privo di tumore e, quindi, l'intervento chirurgico eseguito non era assolutamente indicato. Questa parte della consulenza a parere di chi scrive evidenzia chiaramente l'assoluta irrilevanza dell'errore diagnostico commesso presso il
P.O. di Casoria. I sanitari del vevano elementi a suffi- Parte_1 CP_7
cienza per comprendere che non vi fosse alcun tumore e che assolutamente non poteva ritenersi necessario l'intervento successivamente praticato”.
c) Erronea esclusione della copertura assicurativa
Per il Tribunale l'esecuzione dell'esame diagnostico presso un laboratorio esterno escludeva la copertura assicurativa perché nell'art. 1 della polizza è precisato che sono coperti da assicurazione i danni cagionati nello svolgimento delle mansioni e per le atti-
vità prestate nella struttura gestita dall'assicurato, senza riferimento a prestazioni di ser-
vizi appaltate a soggetti terzi, e nell'art. 3 lettera R, tra i danni esclusi dalla garanzia,
erano indicati quelli addebitabili a persone non i rapporto di dipendenza con l Parte_7
e non assicurate a termini della presente polizza. L'errore, per l'appellante, era consistito nel non aver considerato che tra i medici e la struttura esisteva un rapporto di lavoro subordinato per cui, nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, la CP_4
era tenuta a manlevare la da eventuale condanna al ristoro dei danni, Parte_1
nei confronti dell'istante, trattandosi di danni eventualmente arrecati dai propri sanitari dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni ed in caso di ritenuta responsabilità dei sanitari per l'attività svolta dal laboratorio, equiparata a quella svolta da un preposto della struttura sanitaria, o per l'avvenuta diagnosi ex sé considerata, necessariamente operava a la copertura assicurativa.
Egualmente per i fatti imputabili al he se estranei, dovevano escludere la re- CP_7
sponsabilità dell'appellante prevedendo, in caso contrario, l'esistenza della manleva as-
sicurativa.
Pagina 7 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
eccepiva anche la non operatività per la clausola claims made e Controparte_4
l'appellante ribadiva la sua illegittimità e nullità perché vessatoria, non meritevole di tu-
tela e illegittima per abuso di potere da parte delle compagnie assicurative d) Omesso accertamento in ordine alla domanda di condanna alle spese di lite a ca-
rico della compagnia assicurativa, posto che la costituzione e difesa dell'assicurato, giu-
stificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno,
è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di inden-
nizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venisse riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato,
nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 c.c. posto che ha l'obbligo di manlevare l'assicurato dalle spese per resistere all'azione del danneggiato.
Così l'appellante concludeva: “ Piaccia alla Corte d'Appello adìta respinta ogni contraria
istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare come segue: -- in via
preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata
stante sia la palese fondatezza dei motivi di appello evidenziati , tale da ritenere sussi-
stente il fumus boni iuris, sia la sussistenza del periculum in mora derivante dall'even-
tuale azione esecutiva che l'istante potrebbe intraprendere nei confronti della Parte_1
con conseguente rilevante esborso di somme per l'appellante in realtà non do-
[...]
vute; - rigettare in toto la domanda di parte attrice nei confronti della
[...]
con conseguente condanna al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- accertare l'assenza di
responsabilità del P.O. e degli operatori chirurgici intervenuti Parte_1
nella causazione dei danni lamentati da parte istante, specie di quelli imputabili unica-
mente ai sanitari del - in via subordinata, accertare i fatti imputabili ai sanitari CP_7
del P.O. e i danni da queste condotte derivanti e, per l'effetto, Parte_1
ridurre drasticamente le somme richieste a titolo di risarcimento e la condanna emessa
Pagina 8 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
nei confronti della dal Tribunale di Napoli, mediante l'eliminazione delle Parte_1
condanne derivanti da danni non ricollegabili a condotte negligenti dei sanitari del P.O.
convenuto. In particolare nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una
responsabilità a carico dei sanitari intervenuti, distinguere i fatti che si assumono causa
di lesioni imputabili ai sanitari del P.O. , da quei fatti che sono Parte_1
imputabili solo ed esclusivamente al laboratorio analisi oltre che da quelli imputabili ai
sanitari del per l'effetto ridurre la condanna nei confronti della CP_7 Parte_1
contenuta nella sentenza impugnata;
- in accoglimento della proposta chiamata in garanzia , disattesa nel giudizio di primo
grado, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dei sanitari del P.O.
, dichiarare direttamente, la tenuta a manlevare il P.O. Parte_1 CP_4
da tutte le somme che dovesse essere chiamata a corrispon- Parte_1
dere nei confronti dell'istante, in quanto impresa che alla data dell'evento garantiva la
comparente; - previo accertamento e dichiarazione della nullità della clausola claims
made, contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra la e la Cat- Parte_1
tolica, in quanto vessatoria, immeritevole di tutela, lesiva del diritto di azione dell'assi-
curato, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dei sanitari del P.O.
, dichiarare direttamente, la tenuta a manlevare il P.O. Parte_1 CP_4
da tutte le somme che dovesse essere chiamata a corrispon- Pt_1 Parte_1
dere nei confronti dell'istante, in quanto impresa che alla data dell'evento garantiva la
comparente.
- condannare altresì la alla refusione delle spese legali nei confronti della CP_4 [...]
, oltre al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. CP_13
con attribuzione ai procuratori antistatari.
- Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio e con attribuzione ai sottoscritti
procuratori. “
5. si costituiva in appello contestando la fondatezza dei motivi di Parte_3
Pagina 9 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
impugnazione della sentenza di primo grado. Eccepiva l'improponibilità, improcedibilità,
infondatezza, nullità per carenza di elementi di fatto e di diritto del proposto appello.
Ribadiva la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria appellante per i fatti di terzi, pacificamente colposi, della cui opera si avvale ex art. 1218 e 1228 c.c..
L'errore diagnostico era ascrivibile ai sanitari della P.O. della Controparte_14
per avere lo stesso “scelto” il Laboratorio di analisi Ferrara quale proprio ausiliario, per culpa in eligendo e per culpa in vigilando, non rilevando la circostanza che l'ausiliario sia estraneo all'azienda del soggetto che si serve della sua opera.
In merito al secondo motivo di appello perorava la logicità e correttezza Parte_3
della sentenza di primo grado che illustrava.
Il nesso causale non era stato interrotto tra l'azione della ed il danno, tenuto Parte_1
conto che la diagnosi di dimissioni riportava: “eteroplasia polmonare del lobo medio primo tipo WHO (T3, N0, Mx) … prescrizione di terapia farmacologica ed indicazione a valutazione chirurgica toracica”, senza porre alcun dubbio diagnostico. In merito alla necessità per il di rinnovare tutti gli esami già praticati pochi giorni prima, per CP_7
l'appellato tale modus operandi non sarebbe stato conforme ai principi di economia e buona gestione delle risorse pubbliche che governano anche il servizio sanitario nazio-
nale, con prestazioni che sarebbero state immotivatamente duplicate nel breve periodo.
L'erronea lettura dei sei vetrini a secco su ago aspirato polmonare con ago sottile (FNAB
POLMONARE) influenzava probabilmente il successivo comportamento dei sanitari dell di che eseguirono l'intervento chirurgico, come riconosciuto CP_7 CP_2
dallo stesso CTP di parte ora appellante e quindi contribuiva a generare l'evento. Evi-
denziava come l'errata refertazione e l'errata diagnosi di neoplasia avesse indotto l'at-
trice a recarsi presso la struttura ospedaliera dei e che, in mancanza dei fatti im- CP_2
putati alla Provincia, la sarebbe guarita a casa praticando l'adeguata terapia an- Pt_3
tibiotica e quindi l'errore dei Camilliani produceva quello successivo, concorrendo nella produzione dell'evento dannoso. quindi concludeva. “perché l'adita Corte Parte_3
Pagina 10 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così provvedere:
1. In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'impugnata
sentenza perchè infondata in fatto e diritto, oltre che inammissibile e improponibile;
2. nel merito rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché
infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3. condannare la appellante al pagamento di spese, diritti e onorari del Parte_1
CP_ presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
7. Anche l si costituiva nel gravame insistendo per la con- Controparte_2
ferma della pronuncia gravata. Perorava l'infondatezza del primo motivo di appello sus-
sistendo il “contatto sociale” tra il P.O. e la sig.ra derivanti dal contratto atipico di Pt_3
spedalità o di assistenza sanitaria con responsabilità conseguente al disposto dell'art. 1218 c.c. La questione inerente il nesso causale era inammissibile, perché nuova ed introdotta in violazione dell'art. 345 c.p.c., ed infondata nel merito perché, come riferito dal CTU, l'errore di diagnosi gravò sul successivo percorso clinico e “sulle scelte di im-
postazione diagnostico-terapeutico...”
I sanitari del in ragione della precedente diagnosi gravemente nefasta, proce- CP_7
devano soltanto a un esame videofibrioscopico prima di effettuare l'intervento di bilo-
bectomia, da cui si rilevava una massa che - qualificata come carcinoma squamoso e non piccole cellule in ragione della diagnosi del P.O. - induceva gli stessi ad operare la sig.ra con urgenza e nessuna attività diagnostica posta in essere dai sanitari Pt_3
dell era stata idonea a interrompere il nesso causale. CP_16
Concludeva per il rigetto dell'appello in quanto infondato e inammissibile. Vinte le spese.
8. La ribadiva tutte le proprie eccezioni, di- Controparte_4
fese e richieste già dedotte in primo grado impugnando la fondatezza del gravame solo in merito al motivo inerente la copertura assicurativa. Sui primi due motivi di appello si associava alle deduzioni difensive della perché era il sclusi- Parte_1 CP_7
vamente responsabile del danno patito dall'attrice. L'ordinaria diligenza avrebbe
Pagina 11 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
preteso una nuova anamnesi del paziente nonché l'espletamento ex novo di tutti gli accertamenti diagnostici già previamente eseguiti e consegnati in sede di ricovero,
senza confidare pertanto nell'operato di terzi soggetti, tanto più che la diagnosi di ac-
cettazione della signora nel PO era stata di polmonite e Pt_3 Parte_1
la scheda di dimissioni riportava l'indicazione di una eteroplasia e non di una neoplasia,
che non necessariamente implicava la presenza di un processo neoplastico, come con-
fermato dal CTU. L'ordinaria diligenza avrebbe preteso che il personale medico del seguisse tutte le preliminari verifiche diagnostiche propedeutiche, secondo le CP_7
linee guida vigenti, funzionali per la pronuncia di una diagnosi di patologia tumorale.
Andava eseguita una TAC polmonare con mezzo di contrasto ed una PET con 18FDG
onde verificare la stadiazione della malattia. I sanitari dell in sede di Controparte_12
intervento chirurgico, all'esito dell'esame diretto broncoscopico ed istologico, consta-
tata l'assenza di alterazioni morfologiche per neoplasie, avrebbero dovuto soprassedere dalla rimozione dei lobi polmonari.
Il corretto operato da parte dei sanitari dell vrebbe impedito l'avve- Controparte_12
rarsi dell'evento.
La compagnia di assicurazioni, in merito alla questione della manleva della Parte_1
contestava la fondatezza dell'appello perché nei confronti del terzo danneggiato
[...]
non rilevava la commissione dell'errore da parte di terzi mentre tale circostanza inci-
deva sull'operatività della polizza di assicurazione. Quest'ultima difatti sanciva all'art. 1 delle condizioni generali di polizza l'assenza di copertura per i fatti imputabili a terzi soggetti estranei alla struttura così implicitamente escludendo la copertura assicurativa per le attività prestate al di fuori della struttura garantita. Il successivo art. 3 lettera R
espressamente e perentoriamente recita che è esclusa dalla polizza: “la responsabilità
di persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato” vale a dire, nella fattispecie in esame, dei responsabili del laboratorio esterno. La non operatività della polizza sca-
turiva anche da plurimi ulteriori ragioni: dal non aver l'assicurato documentato la
Pagina 12 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
presenza di un valido consenso informato, secondo i protocolli previsti per le singole attività, condizione e presupposto per l'operatività della polizza;
dalla clausola di claims made che regola il rapporto tra le parti;
dall'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice, fatto valere dopo il quinquennio;
dalla decadenza dell'assicurato dall'esercizio dei propri diritti in conseguenza della ricezione della richiesta danni in data 03.03.2014
e della denuncia del sinistro alla compagnia solo in data 15.10.2014.
In merito alle spese di lite la compagnia eccepiva che la mancata operatività della po-
lizza escludeva necessariamente anche la contribuzione della alle spese di lite CP_4
ex art. 1917 c.c.
Così la concludeva: “1. Accogliere il motivo di appello volto a riformare il capo CP_4
della sentenza che dichiara il concorso causale dei convenuti nella verificazione del
fatto, graduando l'incidenza causale delle condotte in misura del 15% a carico della
dell Parte_1 Controparte_17
e dell'85% a carico dell
[...] Controparte_18
statuendo la esclusiva responsabilità dell nella causa- Controparte_18
zione dell'evento dannoso per cui è causa;
2. Per l'effetto condannare l in via esclusiva, al paga- Controparte_18
mento del danno patito dalla signora;
Parte_3
3. In ragione delle contestazioni formulate nel presente atto, rigettare tutti i restanti mo-
tivi di appello proposti, confermando il capo della sentenza che rigetta la domanda di
garanzia formulata dalla Parte_8
nei confronti di
[...] Controparte_19
;
[...]
4. In via subordinata qualora l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere di riformare il capo
della sentenza che rigetta la domanda di garanzia formulata dalla Parte_1
dell'Ordine dei Chierici Regolari – Parte_1 Controparte_20
nei confronti di , per statuizione e motivazione
[...] Controparte_4
Pagina 13 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
errata, rigettare in ogni caso la domanda di manleva per tutte le ulteriori eccezioni di
inoperatività della polizza sollevate già in primo grado e ribadite al punto III della pre-
sente comparsa
5. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese
generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge.”
9. La Corte con ordinanza del 20.9.2022 rigettava l'istanza di sospensiva “prima facie non rinvenendo vizi logici manifesti” e non giudicando sussistente il requisito del peri-
culum. All'udienza del 24.9.2024 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ordinari previsti dall'art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Motivi della decisione
11. La Corte giudica infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 345
c.p.c. proposta dall'appellata in merito all'interruzione del Controparte_2
nesso di causalità del fatto addebitato all'appellante con l'evento. In primo grado la
[...]
aveva difatti eccepito sia l'assenza di una condotta colposa ascrivibile ai CP_13
propri sanitari ma anche l'assenza di causalità tra il fatto lamentato e l'evento.
12. Rigetta il primo motivo di appello perché infondato. La S.C, in merito al contratto di spedalità, per fatti accaduti ante riforma del 2017, pacificamente e costantemente statuisce come l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o della visita ambulatoriale, comporti la conclusione di un contratto avente ad oggetto una presta-
zione complessa a carico dell'ente ospedaliero, assai articolata e definita di assistenza sanitaria;
tale contratto, atipico e a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), è sottoposto alle regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. ( così ordinanza n. 11719 del 05.05.2021).
, quale paziente, era parte del contratto di spedalità, con limite all'esigi- Parte_3
bilità delle prestazioni dettato dai requisiti di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, che delimitano chiaramente la prestazione esigibile da parte del nosocomio anche in
Pagina 14 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
relazione alla condizione del fruitore della prestazione e delle prestazioni rese da terzi che comunque ne implicano la declaratoria di responsabilità ex art. 1228 c.c.. Nella
fattispecie in esame il P.O., sul quale gravava la prova, nulla dimostrava quanto all'esi-
stenza delle esimenti sopra indicate limitando la difesa alla sussistenza del fatto del terzo costituivo, semmai, della eventuale rivalsa da promuoversi da parte della stessa ma del tutto ininfluente in merito alla sussistenza della propria respon- Parte_1
sabilità nei confronti della ignara paziente. Nessuna contraddizione da tale ricostruzione deriva alla contestuale esclusione della garanzia assicurativa perché il fatto contestato era frutto dell'opera non dell'assicurato. Il mutamento del punto di vista rende l'assunto ineccepibile. Nei confronti della paziente la responsabilità della P.O. per il fatto del terzo derivava dal disposto dell'art. 1218 e 1228 c.c.; con la compagnia di assicurazione,
di contro, il riferimento per l'eventuale declaratoria di responsabilità era la polizza assi-
curativa che tuttavia sanciva l'esclusione della copertura del rischio dall'oggetto del contratto, secondo quanto pattuito con gli artt. 1 e 3 delle condizioni generali di polizza.
13. In merito al secondo motivo di appello ed all'allegata interruzione del nesso causale, la Corte osserva come la valutazione del legame tra le due fattispecie colpose con l'evento finale, di entrambi i nosocomi, debba essere effettuata con riferimento al disposto dell'art. 41 c.p. che, al primo comma, disciplina il concorso causale nella pro-
duzione dell'evento, e nel secondo, l'interruzione della valenza causale della condotta.
Con la sentenza n. 8778 del 03/04/2024 la S.C. ribadisce come, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che,
senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, in-
serendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico
Pagina 15 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'ori-
gine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
La pronuncia si pone in un filone pacifico giurisprudenziale che costantemente afferma come interruzione del nesso di causalità si abbia solo quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (ordinanza n.21563/2022).
E' poi evidentemente certo che il concorso causale si verifica anche in caso di apporto in termini minimali alla successione causale che provocava l'evento.
Nella fattispecie in esame la disamina della CTU è corretta nell'individuare la sequenza dei fatti con l'indicazione delle omissioni e condotte colpose dei sanitari di entrambi i nosocomi. Il consulente, si spingeva ad affermare l'ovvio, comunque contestato dall'ap-
pellante, cioè che la errata diagnosi dei medici di Casoria gravava, indipendentemente dall'operato di altri sanitari, sul successivo percorso clinico. Il dato è inconfutabile emer-
gendo con chiarezza che, in assenza dell'errore della Provincia, nulla sarebbe accaduto mentre a causa dell'errata diagnosi i sanitari del i videro investiti della cura di CP_7
una paziente ricoverata con “neoplasia emitorace destro”. Gli errori, le omissioni, la condotta colposa sia in fase preoperatoria che di intervento chirurgico, da parte dei me-
dici del ono incontestati, già accertati e definitivamente sanciti. Avrebbero do- CP_7
vuto ulteriormente verificare, meglio esaminare gli esami praticati, interrompere l'inter-
vento chirurgico, e tanto comportava l'attribuzione nei riguardi del ell'85% della CP_7
colpa. La Corte tuttavia non qualifica le mancanze come condotta abnorme tale da far retroagire al rango di semplice occasione quanto avvenuto in precedenza nel primo
P.O. rilevando, invece, una catena di errori ognuno determinante nel provocare quello
Pagina 16 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
successivo sino all'esito dannoso finale. E' a causa dell'esame errato eseguito presso il laboratorio incaricato dalla che durante il successivo ricovero, colposa- Parte_1
mente, i medici del non eseguirono ulteriori e doverose verifiche. L'errore si CP_7
innescava sul precedente senza renderlo ininfluente perché l'affidamento sulla corret-
tezza degli esami già eseguiti costituiva il presupposto causalmente rilevante della ben più grave condotta colposa frutto della prestazione dei sanitari del Rigetta CP_7
quindi il motivo di appello.
14. Anche gli ultimi due motivi di appello sono infondati. Dall'assunzione della respon-
sabilità della a seguito delle analisi fuorvianti del laboratorio di analisi Parte_1
esterno del quale il P.O. si avvaleva, era correttamente sancita l'esclusione della garan-
zia assicurativa, posto che le analisi erano sviluppate non nella struttura gestita dall'as-
sicurato (art. 1 della polizza che non faceva riferimento a prestazioni appaltate a terzi)
ed il danno era addebitato a persone non in rapporto di dipendenza (art. 3 lett. R). Il
fatto dannoso, giova ribadirlo, era commesso dai preposti in servizio presso il laboratorio di analisi e la responsabilità del P.O. non era conclamata per l'opera prestata dai propri sanitari bensì in conseguenza di quanto statuito dall'art. 1218 c.c. e 1228 c.c. per il fatto colposo di terzi di cui il debitore si avvaleva.
La mancata efficacia della polizza assicurativa, per esclusione dell'evento dall'oggetto del contratto, escludeva necessariamente anche la vigenza dell'art. 1917 c.c. richiamato dall'appellante. La norma sancisce la necessità di tenere indenne l'assicurato per le spese in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Nella fattispecie in esame, in cui il contratto era inefficace, la norma non poteva trovare applicazione perché
l'efficacia del contratto tra le parti con riferimento al rischio costituisce logico presuppo-
sto di applicazione.
15. Dal rigetto del gravame discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate secondo il valore della somma oggetto del gravame, €.
Pagina 17 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
30.155,00, con liquidazione di un importo compreso tra i minimi ed i medi tariffari, in virtù della natura delle questioni poste all'attenzione della Corte.
16. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato da parte della Parte_9
dell
[...] Parte_1
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_10
avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
[...]
14/01/2022 e contraddistinta dal n.461/2022, rigetta l'appello e condanna la Parte_1
dell
[...] Parte_8
al pagamento delle spese di lite del grado di ,
[...] Parte_3
e che Controparte_21 Controparte_4
liquida, per ciascuno, in €.5.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dichiara la sussistenza, per la Provincia Sicula dell
[...]
, dei requisiti previsti per il Controparte_22
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 17 .1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Pasquale Maria Cristiano
Pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 14/01/2022 e contraddistinta dal n.461/2022, iscritto al n.1383/2022
del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
24 settembre 2024 e pendente
TRA
Parte_1
( C.F. part. I.V.A. ) in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gio- Parte_2
vanni Puca (c.f. ) ed Angelina Sagliocco (c.f. C.F._1
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, C.F._2
PEC: Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Parte_3 C.F._3
Orlando (cf. ), in virtù di procura a margine dell'atto di citazione C.F._4
[.. di primo grado, pec: Email_3 Email_4
CP_1
E
[...]
(p. iva ) in persona del Direttore Generale Controparte_2 P.IVA_2
p.t., dott. , rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto Controparte_3
di costituzione in dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( ), dall'avv. Luisa C.F._5
Imperatore ), dall'avv. Anna Rega ( ), C.F._6 C.F._7
dall'avv. Rita Castaldo ( ), pec: C.F._8 Email_5 [...]
Email_6
-APPELLATA-
E
(già Controparte_4 Controparte_5
in persona del procuratore speciale Dott. , delegato alla rappre-
[...] Controparte_6
sentanza e firma sociale giusta atto per notaio del 19.02.2019, rep. Persona_1
n. 15486, racc. n. 8708, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in appello dall'avv. Francesco Tuccillo ( ), pec: C.F._9 [...]
Email_7
-APPELLATA-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.3.22 la
[...]
Parte_4
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa nel giudi-
[...]
zio rubricato con il n. 25529/2015 del R.G.C., promosso da nei confronti Parte_3
dell'attuale appellante nonché dell con chiamata in causa, da parte di CP_7
Parte_5 CP_4
Pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Assicurazioni CP_4
2. promuoveva il contenzioso al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_3
in solido, patititi per colpa medica per errori verificatosi nella sua vicenda clinica sia nella fase diagnostica che in quella terapeutica e commessi dai sanitari che la avevano avuta in cura durante i ricoveri del maggio 2004 presso il P.O. Pt_1 Parte_1
e nel giugno 2004 presso la di Allegava l'esistenza di un errore di CP_7 CP_2
diagnosi, imputabile ai sanitari del P.O. che, dopo aver esami- Parte_1
nato sei vetrini giunsero con certezza ad un referto di carcinoma, con diagnosi di etero-
plasia polmonare primo stadio WHO ed un errore terapeutico ai medici del er CP_7
l'indebita asportazione di due lobi polmonari e di parte del pericardio. L'attrice, in realtà,
è affetta da una polmonite.
3. La Provincia Sicula Dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, nel con-
testare la propria responsabilità, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chia-
mata in garanzia del laboratorio analisi Ferrara con sede in Casoria, al quale aveva conferito l'incarico di eseguire l'esame. La chiamata non sortiva effetti perché il terzo era nel frattempo stato dichiarato fallito e la procedura concorsuale non era coinvolta nel contenzioso. La convenuta chiamava in causa anche la Controparte_8
quale compagnia di assicurazione della struttura.
[...]
10. L'istruttoria del grado consisteva in una CTU medico legale, con il prof. Per_2
che riconosceva il concorso causale di entrambi i convenuti nella produzione
[...]
del danno attribuendo la quota del 15% all'operato dei Controparte_9
di Casoria e l''85% a quelli dell Accertava la sussi-
[...] Controparte_10
stenza di un danno quantificato nella misura del 45% a titolo di danno biologico, 30
giorni di ITT al 100% ed ulteriori 60 gg di ITP progressivamente decrescente e media-
mente valutabile sul 75% e, all'esito, il giudice emetteva l'impugnata sentenza con la quale condannava la , quale Ente proprietario del P.O., al pagamento Parte_1
di € 30.155,00 in favore dell'istante, oltre interessi al saggio legale sull'importo
Pagina 3 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
devalutato al giugno 2004, e di anno in anno e di anno in anno rivalutato secondo gli indici Istat, dal giugno 2004 sino alla pubblicazione della sentenza, ed €. 170.880,00 a carico della ripartendo le spese di lite, tra la ed il CP_7 Parte_1 CP_7
secondo la medesima percentuale riscontrata dal CTU. Il giudice, contrariamente a quanto domandato dall'attrice, non condannava i convenuti non in solido ma singolar-
mente secondo il grado di responsabilità per ciascuno riconosciuto per l'apporto cau-
sale riscontrato per il danno lamentato ed accertato.
4. Questi i motivi di appello:
a) Erronea valutazione di un fatto decisivo della controversia – contraddittoria motiva-
zione perché l'errore contestato era stato commesso da un terzo, il laboratorio di analisi che causava la diagnosi di una neoplasia piuttosto che di una polmonite. Il giudice aveva confuso le condotte imputabili al solo Laboratorio di Analisi con quelle che po-
tevano essere addebitate al P.O. errando anche nel rigetto della Parte_1
domanda di garanzia nei confronti della Per il Tribu- Controparte_4
nale a nulla rilevava che la diagnosi era stata conseguenza di un esame erroneo ese-
guito da un soggetto terzo, perché la responsabilità si fonda sul contratto di spedalità
intercorso tra le due parti, nel quale rientrano la totalità di prestazioni di cura ed assi-
stenza rese. Il primo giudice, così cadendo in contraddizione, secondo l'appellante, con-
testualmente riteneva che l'esecuzione dell'azione da parte del terzo comportasse il rigetto della richiesta di manleva. La contraddizione evidenziata dalla Parte_1
consisteva nel sottolineare come il fatto del terzo avrebbe dovuto escludere la respon-
sabilità del convenuto e che, in caso contrario, la doveva essere Controparte_4
dichiarata responsabile in manleva.
b) Errore nell'accertamento peritale e valutazione dello stesso - omessa motivazione del giudicante rispetto alle contestazioni sollevate, perché l'ausiliare non escludeva la responsabilità della , giacchè la refertazione dei vetrini in termini di com- Parte_1
patibilità con carcinoma non a piccole cellule, carcinoma a cellule squamose, senz'altro
Pagina 4 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
dava luogo ad un forte condizionamento nelle determinazioni assunte dai sanitari del orientandone le scelte terapeutiche verso l'opzione maggiormente demolitiva, CP_7
poi rivelatasi inutile. Per l'appellante sussisteva un travisamento dei fatti ed emergeva la mancanza di motivazione in ordine alle contestazioni precise e puntuali sollevate dalla , specie in merito alla interruzione del nesso causale per l'insus- Parte_1
sistenza di qualsivoglia nesso tra l'errore di diagnosi e i danni reclamati, che dipendono solo dall'intervento demolitivo eseguito presso il CP_7
L'attrice era asmatica ed allergica, si ricoverava sintomatica con diagnosi di ingresso formulata dal medico di medicina generale di polmonite il 25.05.2004 presso l'U.O. di
Pneumalogia del P.O. Santa Maria della Pietà dopo aver effettuato, presso il proprio
Parte_ domicilio, terapia con primo ciclo di antibiotici, prescritta dal e terapia specifica per polmonite con associato corticosteroide sistemico, prescritta dal medico specialista pneumologo. L'addensamento polmonare evidenziato ai radiogrammi in possesso della paziente all'atto del ricovero e la mancata risposta clinica alla terapia antibiotica, effet-
tuata già da più di due settimane, imponevano un atteggiamento clinico di sospetto per una patologia complex, non rara come ad esempio una polmonite difficile, a lenta gua-
rigione, criptogenetica, etc. L'attrice lamentava un errore nella diagnosi da parte dei sanitari del P.O . laddove contestava che “l'errore consistente nell'essersi determinati ad una errata diagnosi citologica di tumore compatibile con un carcinoma non a piccole cellule, carcinoma a cellule squamose, concludendo con una diagnosi definitiva di “ete-
roplasia polmonare del lobo medio I tipo WHO (T3, N0, Mx), condotta esclusivamente sulla base di un errato esame citologico”. La convenuta replicava che, diversamente da quanto assunto dalla controparte, i sanitari del P.O. avevano Parte_1
diligentemente organizzato e condotto un approfondimento diagnostico dell'addensa-
mento polmonare, che si presentava alla TC con mezzo di contrasto, come formazione solida disomogenea, adesa e non dissociabile dalla parete toracica, sospetta per neo-
formazione. L'accertamento disposto non era quindi frutto di imprudenza e/o imperizia
Pagina 5 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
e non poteva rispondere dell'errato esame citologico, imputabile ad un terzo estraneo alla struttura. Errava il giudice nel rintracciare la responsabilità nel contratto di spedalità,
perché può valere unicamente nei confronti di soggetti preposti ed interni alla propria organizzazione, ma anche per inesistenza del danno diretto o indiretto derivante dall'er-
rore che conseguivano esclusivamente dall'errore di diagnosi successivo del , CP_7
soprattutto, dall'intervento praticato inutilmente e senza alcuna indagine preliminare.
L'errore commesso dal CTU e dal giudice consisteva nel procedere semplicemente ad una graduazione di colpe tra l'operato dei medici dei due ospedali, senza interruzione del nesso causale perché l'errore diagnostico non avrebbe potuto determinare alcuno dei danni reclamati, se il avesse adempiuto all'obbligo preventivo di ulteriori CP_7
accertamenti eseguibili dai suoi sanitari, senza verificare la precedente diagnosi, aste-
nendosi dall'intervento praticato.
A fronte dell'errore diagnostico la paziente era da subito indirizzata verso una struttura specializzata in queste patologie per ulteriori accertamenti e le cure del caso e nono-
stante la loro esecuzione dai sanitari dell di inspiegabilmente i CP_10 CP_7 CP_2
medici decisero comunque di praticare l'intervento invasivo e assolutamente inutile. A
nulla più rilevava l'errore diagnostico originario perché i controlli tutti andavano eseguiti nuovamente presso il CP_7
Oltretutto non era stata considerata la possibilità dei falsi positivi che un esame come il
FNAB può dare ed era eseguito presso il n esame dirimente come la videofi- CP_7
brobroncoscopia, fondamentale per la diagnosi di carcinoma polmonare che rilevava:
“canalizzazione conservata a livello dei territori basali di destra con mucosa fortemente congesta e sensibile riduzione del flusso aereo. Indagine condotta su richiesta del chi-
rurgo al solo fine di valutazione preoperatoria. Si eseguiva broncoaspirato per esame citologico ma non risulta dalla documentazione l'esito di tale esame.” e senza alcun riscontro del predetto reperto citologico, i Sanitati della dell Controparte_11 CP_12
seguirono l'intervento.
[...]
Pagina 6 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Gli elementi acquisiti dai Sanitari dell di dovevano sconsi- Controparte_10 CP_2
gliare l'intervento che invece effettuarono nonostante, come rilevato dal CTU “In altri termini il tessuto analizzato era privo di tumore e, quindi, l'intervento chirurgico eseguito non era assolutamente indicato. Questa parte della consulenza a parere di chi scrive evidenzia chiaramente l'assoluta irrilevanza dell'errore diagnostico commesso presso il
P.O. di Casoria. I sanitari del vevano elementi a suffi- Parte_1 CP_7
cienza per comprendere che non vi fosse alcun tumore e che assolutamente non poteva ritenersi necessario l'intervento successivamente praticato”.
c) Erronea esclusione della copertura assicurativa
Per il Tribunale l'esecuzione dell'esame diagnostico presso un laboratorio esterno escludeva la copertura assicurativa perché nell'art. 1 della polizza è precisato che sono coperti da assicurazione i danni cagionati nello svolgimento delle mansioni e per le atti-
vità prestate nella struttura gestita dall'assicurato, senza riferimento a prestazioni di ser-
vizi appaltate a soggetti terzi, e nell'art. 3 lettera R, tra i danni esclusi dalla garanzia,
erano indicati quelli addebitabili a persone non i rapporto di dipendenza con l Parte_7
e non assicurate a termini della presente polizza. L'errore, per l'appellante, era consistito nel non aver considerato che tra i medici e la struttura esisteva un rapporto di lavoro subordinato per cui, nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, la CP_4
era tenuta a manlevare la da eventuale condanna al ristoro dei danni, Parte_1
nei confronti dell'istante, trattandosi di danni eventualmente arrecati dai propri sanitari dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni ed in caso di ritenuta responsabilità dei sanitari per l'attività svolta dal laboratorio, equiparata a quella svolta da un preposto della struttura sanitaria, o per l'avvenuta diagnosi ex sé considerata, necessariamente operava a la copertura assicurativa.
Egualmente per i fatti imputabili al he se estranei, dovevano escludere la re- CP_7
sponsabilità dell'appellante prevedendo, in caso contrario, l'esistenza della manleva as-
sicurativa.
Pagina 7 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
eccepiva anche la non operatività per la clausola claims made e Controparte_4
l'appellante ribadiva la sua illegittimità e nullità perché vessatoria, non meritevole di tu-
tela e illegittima per abuso di potere da parte delle compagnie assicurative d) Omesso accertamento in ordine alla domanda di condanna alle spese di lite a ca-
rico della compagnia assicurativa, posto che la costituzione e difesa dell'assicurato, giu-
stificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno,
è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di inden-
nizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venisse riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato,
nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 c.c. posto che ha l'obbligo di manlevare l'assicurato dalle spese per resistere all'azione del danneggiato.
Così l'appellante concludeva: “ Piaccia alla Corte d'Appello adìta respinta ogni contraria
istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare come segue: -- in via
preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata
stante sia la palese fondatezza dei motivi di appello evidenziati , tale da ritenere sussi-
stente il fumus boni iuris, sia la sussistenza del periculum in mora derivante dall'even-
tuale azione esecutiva che l'istante potrebbe intraprendere nei confronti della Parte_1
con conseguente rilevante esborso di somme per l'appellante in realtà non do-
[...]
vute; - rigettare in toto la domanda di parte attrice nei confronti della
[...]
con conseguente condanna al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- accertare l'assenza di
responsabilità del P.O. e degli operatori chirurgici intervenuti Parte_1
nella causazione dei danni lamentati da parte istante, specie di quelli imputabili unica-
mente ai sanitari del - in via subordinata, accertare i fatti imputabili ai sanitari CP_7
del P.O. e i danni da queste condotte derivanti e, per l'effetto, Parte_1
ridurre drasticamente le somme richieste a titolo di risarcimento e la condanna emessa
Pagina 8 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
nei confronti della dal Tribunale di Napoli, mediante l'eliminazione delle Parte_1
condanne derivanti da danni non ricollegabili a condotte negligenti dei sanitari del P.O.
convenuto. In particolare nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una
responsabilità a carico dei sanitari intervenuti, distinguere i fatti che si assumono causa
di lesioni imputabili ai sanitari del P.O. , da quei fatti che sono Parte_1
imputabili solo ed esclusivamente al laboratorio analisi oltre che da quelli imputabili ai
sanitari del per l'effetto ridurre la condanna nei confronti della CP_7 Parte_1
contenuta nella sentenza impugnata;
- in accoglimento della proposta chiamata in garanzia , disattesa nel giudizio di primo
grado, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dei sanitari del P.O.
, dichiarare direttamente, la tenuta a manlevare il P.O. Parte_1 CP_4
da tutte le somme che dovesse essere chiamata a corrispon- Parte_1
dere nei confronti dell'istante, in quanto impresa che alla data dell'evento garantiva la
comparente; - previo accertamento e dichiarazione della nullità della clausola claims
made, contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra la e la Cat- Parte_1
tolica, in quanto vessatoria, immeritevole di tutela, lesiva del diritto di azione dell'assi-
curato, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dei sanitari del P.O.
, dichiarare direttamente, la tenuta a manlevare il P.O. Parte_1 CP_4
da tutte le somme che dovesse essere chiamata a corrispon- Pt_1 Parte_1
dere nei confronti dell'istante, in quanto impresa che alla data dell'evento garantiva la
comparente.
- condannare altresì la alla refusione delle spese legali nei confronti della CP_4 [...]
, oltre al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. CP_13
con attribuzione ai procuratori antistatari.
- Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio e con attribuzione ai sottoscritti
procuratori. “
5. si costituiva in appello contestando la fondatezza dei motivi di Parte_3
Pagina 9 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
impugnazione della sentenza di primo grado. Eccepiva l'improponibilità, improcedibilità,
infondatezza, nullità per carenza di elementi di fatto e di diritto del proposto appello.
Ribadiva la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria appellante per i fatti di terzi, pacificamente colposi, della cui opera si avvale ex art. 1218 e 1228 c.c..
L'errore diagnostico era ascrivibile ai sanitari della P.O. della Controparte_14
per avere lo stesso “scelto” il Laboratorio di analisi Ferrara quale proprio ausiliario, per culpa in eligendo e per culpa in vigilando, non rilevando la circostanza che l'ausiliario sia estraneo all'azienda del soggetto che si serve della sua opera.
In merito al secondo motivo di appello perorava la logicità e correttezza Parte_3
della sentenza di primo grado che illustrava.
Il nesso causale non era stato interrotto tra l'azione della ed il danno, tenuto Parte_1
conto che la diagnosi di dimissioni riportava: “eteroplasia polmonare del lobo medio primo tipo WHO (T3, N0, Mx) … prescrizione di terapia farmacologica ed indicazione a valutazione chirurgica toracica”, senza porre alcun dubbio diagnostico. In merito alla necessità per il di rinnovare tutti gli esami già praticati pochi giorni prima, per CP_7
l'appellato tale modus operandi non sarebbe stato conforme ai principi di economia e buona gestione delle risorse pubbliche che governano anche il servizio sanitario nazio-
nale, con prestazioni che sarebbero state immotivatamente duplicate nel breve periodo.
L'erronea lettura dei sei vetrini a secco su ago aspirato polmonare con ago sottile (FNAB
POLMONARE) influenzava probabilmente il successivo comportamento dei sanitari dell di che eseguirono l'intervento chirurgico, come riconosciuto CP_7 CP_2
dallo stesso CTP di parte ora appellante e quindi contribuiva a generare l'evento. Evi-
denziava come l'errata refertazione e l'errata diagnosi di neoplasia avesse indotto l'at-
trice a recarsi presso la struttura ospedaliera dei e che, in mancanza dei fatti im- CP_2
putati alla Provincia, la sarebbe guarita a casa praticando l'adeguata terapia an- Pt_3
tibiotica e quindi l'errore dei Camilliani produceva quello successivo, concorrendo nella produzione dell'evento dannoso. quindi concludeva. “perché l'adita Corte Parte_3
Pagina 10 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così provvedere:
1. In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'impugnata
sentenza perchè infondata in fatto e diritto, oltre che inammissibile e improponibile;
2. nel merito rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché
infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3. condannare la appellante al pagamento di spese, diritti e onorari del Parte_1
CP_ presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
7. Anche l si costituiva nel gravame insistendo per la con- Controparte_2
ferma della pronuncia gravata. Perorava l'infondatezza del primo motivo di appello sus-
sistendo il “contatto sociale” tra il P.O. e la sig.ra derivanti dal contratto atipico di Pt_3
spedalità o di assistenza sanitaria con responsabilità conseguente al disposto dell'art. 1218 c.c. La questione inerente il nesso causale era inammissibile, perché nuova ed introdotta in violazione dell'art. 345 c.p.c., ed infondata nel merito perché, come riferito dal CTU, l'errore di diagnosi gravò sul successivo percorso clinico e “sulle scelte di im-
postazione diagnostico-terapeutico...”
I sanitari del in ragione della precedente diagnosi gravemente nefasta, proce- CP_7
devano soltanto a un esame videofibrioscopico prima di effettuare l'intervento di bilo-
bectomia, da cui si rilevava una massa che - qualificata come carcinoma squamoso e non piccole cellule in ragione della diagnosi del P.O. - induceva gli stessi ad operare la sig.ra con urgenza e nessuna attività diagnostica posta in essere dai sanitari Pt_3
dell era stata idonea a interrompere il nesso causale. CP_16
Concludeva per il rigetto dell'appello in quanto infondato e inammissibile. Vinte le spese.
8. La ribadiva tutte le proprie eccezioni, di- Controparte_4
fese e richieste già dedotte in primo grado impugnando la fondatezza del gravame solo in merito al motivo inerente la copertura assicurativa. Sui primi due motivi di appello si associava alle deduzioni difensive della perché era il sclusi- Parte_1 CP_7
vamente responsabile del danno patito dall'attrice. L'ordinaria diligenza avrebbe
Pagina 11 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
preteso una nuova anamnesi del paziente nonché l'espletamento ex novo di tutti gli accertamenti diagnostici già previamente eseguiti e consegnati in sede di ricovero,
senza confidare pertanto nell'operato di terzi soggetti, tanto più che la diagnosi di ac-
cettazione della signora nel PO era stata di polmonite e Pt_3 Parte_1
la scheda di dimissioni riportava l'indicazione di una eteroplasia e non di una neoplasia,
che non necessariamente implicava la presenza di un processo neoplastico, come con-
fermato dal CTU. L'ordinaria diligenza avrebbe preteso che il personale medico del seguisse tutte le preliminari verifiche diagnostiche propedeutiche, secondo le CP_7
linee guida vigenti, funzionali per la pronuncia di una diagnosi di patologia tumorale.
Andava eseguita una TAC polmonare con mezzo di contrasto ed una PET con 18FDG
onde verificare la stadiazione della malattia. I sanitari dell in sede di Controparte_12
intervento chirurgico, all'esito dell'esame diretto broncoscopico ed istologico, consta-
tata l'assenza di alterazioni morfologiche per neoplasie, avrebbero dovuto soprassedere dalla rimozione dei lobi polmonari.
Il corretto operato da parte dei sanitari dell vrebbe impedito l'avve- Controparte_12
rarsi dell'evento.
La compagnia di assicurazioni, in merito alla questione della manleva della Parte_1
contestava la fondatezza dell'appello perché nei confronti del terzo danneggiato
[...]
non rilevava la commissione dell'errore da parte di terzi mentre tale circostanza inci-
deva sull'operatività della polizza di assicurazione. Quest'ultima difatti sanciva all'art. 1 delle condizioni generali di polizza l'assenza di copertura per i fatti imputabili a terzi soggetti estranei alla struttura così implicitamente escludendo la copertura assicurativa per le attività prestate al di fuori della struttura garantita. Il successivo art. 3 lettera R
espressamente e perentoriamente recita che è esclusa dalla polizza: “la responsabilità
di persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato” vale a dire, nella fattispecie in esame, dei responsabili del laboratorio esterno. La non operatività della polizza sca-
turiva anche da plurimi ulteriori ragioni: dal non aver l'assicurato documentato la
Pagina 12 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
presenza di un valido consenso informato, secondo i protocolli previsti per le singole attività, condizione e presupposto per l'operatività della polizza;
dalla clausola di claims made che regola il rapporto tra le parti;
dall'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice, fatto valere dopo il quinquennio;
dalla decadenza dell'assicurato dall'esercizio dei propri diritti in conseguenza della ricezione della richiesta danni in data 03.03.2014
e della denuncia del sinistro alla compagnia solo in data 15.10.2014.
In merito alle spese di lite la compagnia eccepiva che la mancata operatività della po-
lizza escludeva necessariamente anche la contribuzione della alle spese di lite CP_4
ex art. 1917 c.c.
Così la concludeva: “1. Accogliere il motivo di appello volto a riformare il capo CP_4
della sentenza che dichiara il concorso causale dei convenuti nella verificazione del
fatto, graduando l'incidenza causale delle condotte in misura del 15% a carico della
dell Parte_1 Controparte_17
e dell'85% a carico dell
[...] Controparte_18
statuendo la esclusiva responsabilità dell nella causa- Controparte_18
zione dell'evento dannoso per cui è causa;
2. Per l'effetto condannare l in via esclusiva, al paga- Controparte_18
mento del danno patito dalla signora;
Parte_3
3. In ragione delle contestazioni formulate nel presente atto, rigettare tutti i restanti mo-
tivi di appello proposti, confermando il capo della sentenza che rigetta la domanda di
garanzia formulata dalla Parte_8
nei confronti di
[...] Controparte_19
;
[...]
4. In via subordinata qualora l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere di riformare il capo
della sentenza che rigetta la domanda di garanzia formulata dalla Parte_1
dell'Ordine dei Chierici Regolari – Parte_1 Controparte_20
nei confronti di , per statuizione e motivazione
[...] Controparte_4
Pagina 13 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
errata, rigettare in ogni caso la domanda di manleva per tutte le ulteriori eccezioni di
inoperatività della polizza sollevate già in primo grado e ribadite al punto III della pre-
sente comparsa
5. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese
generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge.”
9. La Corte con ordinanza del 20.9.2022 rigettava l'istanza di sospensiva “prima facie non rinvenendo vizi logici manifesti” e non giudicando sussistente il requisito del peri-
culum. All'udienza del 24.9.2024 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ordinari previsti dall'art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Motivi della decisione
11. La Corte giudica infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 345
c.p.c. proposta dall'appellata in merito all'interruzione del Controparte_2
nesso di causalità del fatto addebitato all'appellante con l'evento. In primo grado la
[...]
aveva difatti eccepito sia l'assenza di una condotta colposa ascrivibile ai CP_13
propri sanitari ma anche l'assenza di causalità tra il fatto lamentato e l'evento.
12. Rigetta il primo motivo di appello perché infondato. La S.C, in merito al contratto di spedalità, per fatti accaduti ante riforma del 2017, pacificamente e costantemente statuisce come l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o della visita ambulatoriale, comporti la conclusione di un contratto avente ad oggetto una presta-
zione complessa a carico dell'ente ospedaliero, assai articolata e definita di assistenza sanitaria;
tale contratto, atipico e a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), è sottoposto alle regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. ( così ordinanza n. 11719 del 05.05.2021).
, quale paziente, era parte del contratto di spedalità, con limite all'esigi- Parte_3
bilità delle prestazioni dettato dai requisiti di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, che delimitano chiaramente la prestazione esigibile da parte del nosocomio anche in
Pagina 14 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
relazione alla condizione del fruitore della prestazione e delle prestazioni rese da terzi che comunque ne implicano la declaratoria di responsabilità ex art. 1228 c.c.. Nella
fattispecie in esame il P.O., sul quale gravava la prova, nulla dimostrava quanto all'esi-
stenza delle esimenti sopra indicate limitando la difesa alla sussistenza del fatto del terzo costituivo, semmai, della eventuale rivalsa da promuoversi da parte della stessa ma del tutto ininfluente in merito alla sussistenza della propria respon- Parte_1
sabilità nei confronti della ignara paziente. Nessuna contraddizione da tale ricostruzione deriva alla contestuale esclusione della garanzia assicurativa perché il fatto contestato era frutto dell'opera non dell'assicurato. Il mutamento del punto di vista rende l'assunto ineccepibile. Nei confronti della paziente la responsabilità della P.O. per il fatto del terzo derivava dal disposto dell'art. 1218 e 1228 c.c.; con la compagnia di assicurazione,
di contro, il riferimento per l'eventuale declaratoria di responsabilità era la polizza assi-
curativa che tuttavia sanciva l'esclusione della copertura del rischio dall'oggetto del contratto, secondo quanto pattuito con gli artt. 1 e 3 delle condizioni generali di polizza.
13. In merito al secondo motivo di appello ed all'allegata interruzione del nesso causale, la Corte osserva come la valutazione del legame tra le due fattispecie colpose con l'evento finale, di entrambi i nosocomi, debba essere effettuata con riferimento al disposto dell'art. 41 c.p. che, al primo comma, disciplina il concorso causale nella pro-
duzione dell'evento, e nel secondo, l'interruzione della valenza causale della condotta.
Con la sentenza n. 8778 del 03/04/2024 la S.C. ribadisce come, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che,
senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, in-
serendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico
Pagina 15 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'ori-
gine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
La pronuncia si pone in un filone pacifico giurisprudenziale che costantemente afferma come interruzione del nesso di causalità si abbia solo quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (ordinanza n.21563/2022).
E' poi evidentemente certo che il concorso causale si verifica anche in caso di apporto in termini minimali alla successione causale che provocava l'evento.
Nella fattispecie in esame la disamina della CTU è corretta nell'individuare la sequenza dei fatti con l'indicazione delle omissioni e condotte colpose dei sanitari di entrambi i nosocomi. Il consulente, si spingeva ad affermare l'ovvio, comunque contestato dall'ap-
pellante, cioè che la errata diagnosi dei medici di Casoria gravava, indipendentemente dall'operato di altri sanitari, sul successivo percorso clinico. Il dato è inconfutabile emer-
gendo con chiarezza che, in assenza dell'errore della Provincia, nulla sarebbe accaduto mentre a causa dell'errata diagnosi i sanitari del i videro investiti della cura di CP_7
una paziente ricoverata con “neoplasia emitorace destro”. Gli errori, le omissioni, la condotta colposa sia in fase preoperatoria che di intervento chirurgico, da parte dei me-
dici del ono incontestati, già accertati e definitivamente sanciti. Avrebbero do- CP_7
vuto ulteriormente verificare, meglio esaminare gli esami praticati, interrompere l'inter-
vento chirurgico, e tanto comportava l'attribuzione nei riguardi del ell'85% della CP_7
colpa. La Corte tuttavia non qualifica le mancanze come condotta abnorme tale da far retroagire al rango di semplice occasione quanto avvenuto in precedenza nel primo
P.O. rilevando, invece, una catena di errori ognuno determinante nel provocare quello
Pagina 16 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
successivo sino all'esito dannoso finale. E' a causa dell'esame errato eseguito presso il laboratorio incaricato dalla che durante il successivo ricovero, colposa- Parte_1
mente, i medici del non eseguirono ulteriori e doverose verifiche. L'errore si CP_7
innescava sul precedente senza renderlo ininfluente perché l'affidamento sulla corret-
tezza degli esami già eseguiti costituiva il presupposto causalmente rilevante della ben più grave condotta colposa frutto della prestazione dei sanitari del Rigetta CP_7
quindi il motivo di appello.
14. Anche gli ultimi due motivi di appello sono infondati. Dall'assunzione della respon-
sabilità della a seguito delle analisi fuorvianti del laboratorio di analisi Parte_1
esterno del quale il P.O. si avvaleva, era correttamente sancita l'esclusione della garan-
zia assicurativa, posto che le analisi erano sviluppate non nella struttura gestita dall'as-
sicurato (art. 1 della polizza che non faceva riferimento a prestazioni appaltate a terzi)
ed il danno era addebitato a persone non in rapporto di dipendenza (art. 3 lett. R). Il
fatto dannoso, giova ribadirlo, era commesso dai preposti in servizio presso il laboratorio di analisi e la responsabilità del P.O. non era conclamata per l'opera prestata dai propri sanitari bensì in conseguenza di quanto statuito dall'art. 1218 c.c. e 1228 c.c. per il fatto colposo di terzi di cui il debitore si avvaleva.
La mancata efficacia della polizza assicurativa, per esclusione dell'evento dall'oggetto del contratto, escludeva necessariamente anche la vigenza dell'art. 1917 c.c. richiamato dall'appellante. La norma sancisce la necessità di tenere indenne l'assicurato per le spese in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Nella fattispecie in esame, in cui il contratto era inefficace, la norma non poteva trovare applicazione perché
l'efficacia del contratto tra le parti con riferimento al rischio costituisce logico presuppo-
sto di applicazione.
15. Dal rigetto del gravame discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate secondo il valore della somma oggetto del gravame, €.
Pagina 17 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
30.155,00, con liquidazione di un importo compreso tra i minimi ed i medi tariffari, in virtù della natura delle questioni poste all'attenzione della Corte.
16. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato da parte della Parte_9
dell
[...] Parte_1
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_10
avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
[...]
14/01/2022 e contraddistinta dal n.461/2022, rigetta l'appello e condanna la Parte_1
dell
[...] Parte_8
al pagamento delle spese di lite del grado di ,
[...] Parte_3
e che Controparte_21 Controparte_4
liquida, per ciascuno, in €.5.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dichiara la sussistenza, per la Provincia Sicula dell
[...]
, dei requisiti previsti per il Controparte_22
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 17 .1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Pasquale Maria Cristiano
Pagina 18 di 18