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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7925 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 4518 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 31 20122 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI PAOLO ATTORE
E
(C.F. , con il Controparte_1 Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PASCULLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA PIANTA, 10
20094 CORSICO presso il difensore avv. PASCULLI ALBERTO CONVENUTO
Oggi 21/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to SILVIA BATTAGLINI Parte_1 Parte_3 in sostituzione dell'avv. LOMBARDI PAOLO e per Controparte_2
l'avv.to PASCULLI ALBERTO
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentate dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 13,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 13,35 .
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4518/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 31 20122 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI PAOLO ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PASCULLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA PIANTA, 10
20094 CORSICO presso il difensore avv. PASCULLI ALBERTO CONVENUTO
- OGGETTO: ripartizione delle spese in presenza di servitù tra edifici in Condominio.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 21/10/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal in alla Parte_5 Parte_2 Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Milano, che, in data 5.1.2023, alla luce della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, emetteva provvedimento ex art. 34 c.p.c. di rimessione della causa in CP_2 favore del Tribunale di Milano, disponendo che la causa venisse riassunta davanti a quest'ultimo nei termini di legge.
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, il situato in alla CP_2 Parte_2
2 ha quindi convenuto in giudizio il situato in alla Parte_1 CP_2 Parte_2 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale: per tutti i Controparte_2 motivi esposti in narrativa, condannare il in Controparte_3 persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore del attore dell'importo di € 3.630,00=, CP_2
o quel diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria del locale centrale termica, oltre interessi legali dal pagamento all'introduzione della domanda e oltre interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo. Nel merito in via subordinata: per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare il Controparte_3 in persona dell'amministratore p.t. al rimborso ex art. 2041 c.c. in favore del Condominio
[...] attore dell'importo di € 3.630,00=, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi legali dal pagamento all'introduzione della domanda e oltre interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo.; Nel merito: rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in quanto infondata”. CP_2
La causa veniva assegnata a questo giudice e veniva fissata la prima udienza di prima comparizione delle parti al 15.5.2023.
Si costituiva regolarmente il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - respingere la domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: -Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare i criteri di ripartizione delle spese, tra i due condominii in narrativa, anche in base alla sussistenza di vantaggi a favore del , odierna parte convenuta;
CP_2
IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare la sussistenza di eventuali altre servitù, intercorrenti tra i due condominii in narrativa. ** IN OGNI CASO Con vittoria di spese ,diritti ed onorari, oltre cassa e rimborso forfetario”.
All'esito della udienza di prima comparizione delle parti, invitate le parti a tentare una conciliazione stragiudiziale della controversia nelle more, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 19.9.2023.
Depositate le memorie, all'esito della udienza del 19.9.2023, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, non venivano ammesse le istanze istruttorie formulate in atti e veniva disposta la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione della lite ex art. 185 c.p.c., rinviando la causa allo scopo all'udienza del 4.12.2023.
Nelle more i procuratori delle parti formulavano istanza congiunta di differimento e la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18.3.2024.
Alla suddetta udienza, dato atto della impossibilità di conciliare la lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.6.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 all'udienza del 5.11.2024, con termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Depositate le note conclusionali a cura di entrambe le parti, all'esito della udienza del 5.11.2024 questo giudice “ritenuto che, preliminarmente, ai fini della decisione del presente giudizio, viene in rilievo la possibile carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti in causa atteso che: - ove si ritenga vertere in materia di servitù la titolarità degli eventuali diritti di servitù dei quali si controverte fa capo non ai
Condominii, bensì ai singoli proprietari di beni immobili siti negli stessi;
- ove invece si ritenga vertere in tema di Supercondominio, attesa la eccepita esistenza di beni o servizi o servitù in comune tra fabbricati costituenti distinti Condominii, le spese fatte da uno o più dei condomini o Condominii per la gestione e manutenzione degli stessi, seppure vadano a vantaggio di tutti i condomini del , debbono Parte_6 sempre essere autorizzate, approvate o ratificate da una assemblea del e tale deliberato Parte_6 deve essere posto in esecuzione nei confronti dei condomini morosi da un amministratore del
; ritenuto trattarsi di rilievo operabile d'ufficio e visto l'art.101, comma 2 cpc;
” assegnava Parte_6 quindi alle parti termine di 30 giorni per il deposito di memorie contenenti soltanto osservazioni su tale questione e veniva fissata l'udienza del 28.1.2025, successivamente differita al 19.3.2025, per la trattazione e per la precisazione delle conclusioni, riservata la decisione sul punto in sentenza.
Depositate le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 101, comma secondo, c.p.c., all'esito dell'udienza del
19.3.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.10.2025.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “In via preliminare, attesa la genericità della domanda riconvenzionale per come formulata, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa ai sensi dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c.. Nel merito, in via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa, con- dannare il in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_2 pagamento in favore del attore dell'importo di € 3.630,00=, o quel diverso importo ritenuto di CP_2 giustizia, a titolo di rimborso del-le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del locale centrale termica, oltre interessi legali dal pagamento all'introduzione della domanda e oltre interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo. Nel merito in via subordinata: per tutti i motivi esposti in narrativa, con-dannare il in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t. al rimborso ex art. 2041 c.c. in favore del Condominio atto-re dell'importo di €
3.630,00=, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi legali dal pagamento all'introduzione della domanda e oltre interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo. In via istruttoria, ci si oppone alla domanda di C.T.U. formulata dal convenuto in quanto meramente esplorativa e comunque irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio. Si chiede
l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che”: 1)
4 ho eseguito presso il Condominio attore i lavori descritti nelle fatture nn. 8 e 50/2021; 2) i lavori di cui sopra si sono conclusi nel gennaio / marzo 2021; 3) ho eseguito presso il Condominio attore i lavori di cui alla fattura n. 27/18/2021; 4) i lavori di cui sopra si sono conclusi nel dicembre 2020. Si indicano quali testi
- il sig. (capitoli 1 e 2) con sede in Milano, via dei Salici n. 69; - il legale Testimone_1 rappresentante della Pandini Elettricisti s.r.l. (capitoli 3 - 4) con sede in Milano, via Capri n. 9. In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali del presente giudizio, del giudizio avanti al Giudice di
Pace di Milano (R.g. n. 62672/2021) oltre ai costi ed ai compensi del procedimento di mediazione”.
Anche parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - respingere la domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto ,per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: -Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare i criteri di ripartizione delle spese, tra
i due condominii in narrativa, anche in base alla sussistenza di vantaggi a favore del , odierna CP_2 parte convenuta;
IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare la sussistenza di eventuali altre servitù, intercorrenti tra i due condominii in narrativa. ** IN OGNI CASO Con vittoria di spese ,diritti ed onorari, oltre cassa e rimborso forfetario *** Quanto sopra premesso, la difesa di parte convenuta chiede che
l'Ill.mo Giudice adito voglia IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere i seguenti capitoli di prova ,per interrogatorio formale, senza inversione dell'onus probandi: 1) "Vero che la centrale termica del
Condominio "stella" di , in e del Condominio di 1/11 in Parte_1 Parte_2 CP_2
risulta in comproprietà tra i medesimi, come da regolamento del Condominio di Parte_2 [...]
1/11 che si rammostra e come da regolamento del Condominio "stella" di , in CP_2 Parte_1 Pt_2
"; 2) "Vero che il regolamento del Condominio "stella" di , in
[...] Parte_1 Pt_2 omette di pronunziarsi sulla ripartizione delle spese sulle parti comuni tra il Condominio "stella"
[...] di , in e il in ?; Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_2
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: - "Ordinare" al Condominio "stella" di , in Parte_1 Pt_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, l'esibizione del regolamento condominiale del
[...] condominio medesimo. - Disporre C.T.U. per la determinazione di eventuali sussistenti servitù tra i condominii in narrativa”.
Precisate le conclusioni e discussa oralmente, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Parte attrice ha posto a fondamento delle sue domande le seguenti circostanze in fatto:
- il locale centrale termica posto nel suo stabile è gravato da una servitù in favore del CP_4
convenuto in virtù della presenza nello stesso di una caldaia di quest'ultimo Condominio;
CP_2
5 - nel novembre 2020 si rendeva conto che il locale centrale termica di sua proprietà subiva delle infiltrazioni e quindi incaricava due imprese affinché redigessero un preventivo per il rifacimento delle guaine di impermeabilizzazione del solaio del locale e per la sostituzione di due interruttori di forza motrice;
- una volta ricevuti i preventivi dei costi dei lavori straordinari, contattava il convenuto CP_2 chiedendo di compartecipare alla spesa nella misura del 50% atteso il pari uso del locale;
- la richiesta rimaneva priva di riscontro e ad essa seguiva una ulteriore comunicazione che veniva riscontrata come segue dal convenuto: “stante l'intervento ed gli importi comprensivi anche per CP_2 sostituzioni di parti elettriche, si riteneva opportuno portare a conoscenza l'assemblea. Il Controparte_2
non può opporsi a interventi motivati da cause necessarie, non si è mai sottratto e non potrà
[...] CP_2 sottrarsi agli obblighi che in giusta ed equa misura gli competono”;
- poiché la decisione sul pagamento delle spese da parte del convenuto era rinviata ad un CP_2 momento successivo alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, mentre la situazione infiltrativa era grave, il attore decideva allora di procedere con l'esecuzione dei lavori di manutenzione CP_2 straordinaria, sostenendo integralmente dei costi pari ad euro 7.260,00;
- con raccomandata del 28.4.2021 il attore chiedeva al convenuto il rimborso dell'importo di CP_2 euro 3.630,00, pari al 50% di quanto complessivamente sborsato e la stessa veniva riscontrata a mezzo pec del 7.5.2021 con la quale il convenuto chiedeva quale fosse la fonte del criterio di ripartizione CP_2 delle spese adottato per chiedere la metà dell'importo corrisposto per l'esecuzione dei lavori;
- nonostante i chiarimenti forniti con e-mail del 12.5.2021, il convenuto non corrispondeva CP_2 alcun importo.
Tali circostanze in fatto sono provate documentalmente ed anche pacifiche in atti, in mancanza di loro contestazione nella comparsa di costituzione di parte convenuta.
Tenuto conto delle stesse, quindi, il attore chiede a quello convenuto il rimborso della metà CP_2 delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria del locale centrale termica di sua proprietà, sia ai sensi dell'art. 1069, comma terzo, c.c., attesa la esistenza della suddetta servitù in favore del CP_2 convenuto, che ai sensi dell'art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
Il convenuto, di contro, preliminarmente ha allegato che tra i due Condominii esistono più CP_2 rapporti di servitù e nel merito delle domande dell'attore, si è difeso preliminarmente eccependo che la propria caldaia esistente nel locale citato dall'attore non risulta più funzionante da tempo, tant'è che per il riscaldamento condominiale utilizzerebbe una modalità del tutto differente, costituita dal c.d. teleriscaldamento.
Conseguentemente ha allegato che:
- non avrebbe tratto alcun vantaggio dai lavori straordinari unilateralmente fatti eseguire dal CP_2 attore;
- in ogni caso parte attrice, con i chiarimenti forniti dal proprio legale con l'e-mail del 12.5.2021 secondo cui
6 “In assenza di qualsivoglia convenzione o regolamento volti a determinare il riparto delle spese in questioni il mio Assistito ha ritenuto di suddividere i costi nella misura del 50% (…)”, avrebbe di fatto CP_2 disposto un'autodichia impositiva, come tale non accoglibile perché la spesa sostenuta andrebbe, tenendo conto dei rispetti vantaggi ottenuti dal fondo dominate e dal fondo servente, ai sensi dell'art. 1069 c.c. invocato dal attore. CP_2
Di contro alle domande di parte attrice, quindi, chiede il loro rigetto e, in subordine, l'accertamento dei criteri di ripartizione delle spese sostenute in base ai rispetti vantaggi conseguiti tra le parti;
mentre in via riconvenzionale chiede di accertare la esistenza di eventuali altre servitù intercorrenti tra i due Condominii.
Con le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. le parti, nell'insistere nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, in replica a quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi hanno allegato quanto segue, per quanto qui di interesse:
- parte attrice, con la sua memoria n. 1, ha eccepito la nullità per genericità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;
CP_2
- parte convenuta, con la sua memoria n. 2, ha eccepito che dall'art. 2 del proprio regolamento condominiale, che sarebbe antecedente al regolamento di parte attrice, si evincerebbe che, diversamente da quanto affermato dal Condominio attore, sul locale centrale termica non sussisterebbe alcuna servitù ma una comproprietà del bene tra i due Condominii;
- parte attrice, con la sua memoria n. 3, ha eccepito la novità di tale ricostruzione del convenuto sulla proprietà del locale centrale termica e, comunque l'ha contestata nel merito.
Sulla questione preliminare sollevata d'ufficio dal Giudice in ordine alla possibile carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti per essere legittimati i singoli proprietari dei beni immobili, si rileva poi che:
- parte attrice, nella sua memoria autorizzata, ha dedotto che nel caso di specie i legittimati sarebbero esclusivamente i Condominii in causa, così escludendo la necessarietà del litisconsorzio di cui all'art. 102
c.p.c.;
- invece parte convenuta, nella sua memoria autorizzata, ha viceversa dedotto, da un lato, che in ambito condominiale la titolarità di eventuali diritti di servitù compete esclusivamente ai singoli condomini e non ai
Condominii; e che, dall'altro lato, in materia di supercondominio, la rappresentanza processuale attiva e/o passiva compete all'amministratore del supercondominio o, ove non nominato, in via alternativa, ad un curatore speciale scelto ex art. 65 disp. att. c.c. , o ancora al titolare di un mandato “ad hoc” conferito dai proprietari ovvero, in mancanza, a tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici, ma non all'amministratore di uno dei condominii.
Nel merito della controversia, attese le prove documentali già versate in atti e per quanto di seguito si dirà, vanno conseguentemente disattese, siccome superflue, le istanze istruttorie dell'attore e del convenuto già disattese in precedenza e ulteriormente reiterate in atti, peraltro senza addurre motivazioni in grado di consentire la modifica delle decisioni già prese con ordinanza del 28/09/2023 che va confermata.
7 Vanno poi disattese in quanto inammissibili perchè tardive le allegazioni ed eccezioni formulate da parte convenuta con la sua memoria n. 2, in merito alla insussistenza di una servitù sul locale centrale termica e della esistenza, invece, della comproprietà di tale bene tra i due Condominii.
Conseguentemente saranno oggetto della presente decisione solo quelle formulate tempestivamente dalle parti.
Per quel che qui rileva, sono pacifiche in atti le seguenti circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea:
- il locale in cui è posta la centrale termica è di proprietà del attore;
CP_2
- su di esso esiste una servitù consistente nella collocazione in esso della caldaia posta a servizio dello stabile del convenuto. CP_2
- la esecuzione da parte del attore dei lavori al locale caldaia ed il loro costo. CP_2
Come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass, Sez. II, sent. n° 28268/2024), se si ravvisa unicamente una servitù prediale su un bene condominiale, come quella esistente sul locale caldaia del fabbricato del Condominio di in in favore di una proprietà esterna al Parte_1 Parte_2 complesso immobiliare, quale lo stabile del Condominio di via delle Betulle n.1/11, “tale proprietà non viene a partecipare al condominio, agli effetti degli artt. 1117, 1102, 1118 e 1123 c.c.; l'esercizio della servitù viene regolato, piuttosto, a norma degli artt. 1063 e ss. c.c. e le spese inerenti alle opere necessarie vanno sostenute secondo quanto prescrive l'art. 1069, comma 3, c.c. (Cass. n. 6653 del 2017)”.
Ha chiarito poi la Corte di Cassazione (cfr. Cass, Sez. VI-2, sent. n° 6653/2017) che in casi quale quello in esame: "Agli effetti dell'art. 1069, comma 3, c.c., allorchè il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese devono essere sostenute sia dal proprietario del fondo dominante che da quello del fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi".
Ma nel caso in esame, trattandosi di distinti Condominii, la titolarità del diritto di servitù inerenti il locale caldaia spetta separatamente ai singoli condomini del e non a Parte_7 quest'ultimo “che, del resto, in quanto ente di gestione, non potrebbe neppure essere titolare di diritti reali di godimento” (cfr.: Corte di Appello di Milano sez. II Civile Sentenza n. 89/2022 pubbl. il 13/01/2022).
E' noto, difatti, che il Condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. II, 23/05/2012, n. 8173; Cass. civ., Sez. II, 28/03/2012, n. 4991).
Pertanto separatamente ad ognuno dei singoli proprietari delle varie porzioni di questo stabile competono anche i relativi oneri di manutenzione (cfr.: Corte di Appello di Milano sez. II Civile Sentenza n. 89/2022 pubbl. il 13/01/2022).
Ne consegue che sulle domande spiegate dal Condominio attore deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del , nei cui confronti parte appellante ha proposto la presente Parte_7 azione giudiziaria, sussistendo invece la esclusiva legittimazione passiva dei singoli proprietari delle porzioni
8 immobiliari che lo compongono, suoi condomini.
Carenza di legittimazione, peraltro, anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo senza necessità di specifica eccezione (Cfr.: Cass. Civ. sez. III, 21/06/2016, n.12729; Cass. Civ., Sez. Un., sentenza
16 febbraio 2016 n. 2951).
In merito, poi, alla domanda riconvenzionale del convenuto, va osservato che la stessa è stata CP_2 formulata in maniera generica senza alcuna specificazione e allegazione in fatto neppure nella sua prima memoria ex art.183 Vi comma cpc.
La stessa va dunque rigettata perchè inammissibile e comunque sfornita di prova.
Infine ne consegue l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Atteso l'esito del presente giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese e competenze di giudizio e di mediazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vanno integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto Controparte_5 su tutte le domande del attore e le rigetta.
[...] CP_2
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
Parte_7
- Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di mediazione e di giudizio ai sensi dell'art.92
c.p.c..
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
9
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 4518 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 31 20122 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI PAOLO ATTORE
E
(C.F. , con il Controparte_1 Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PASCULLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA PIANTA, 10
20094 CORSICO presso il difensore avv. PASCULLI ALBERTO CONVENUTO
Oggi 21/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to SILVIA BATTAGLINI Parte_1 Parte_3 in sostituzione dell'avv. LOMBARDI PAOLO e per Controparte_2
l'avv.to PASCULLI ALBERTO
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentate dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 13,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 13,35 .
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4518/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 31 20122 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI PAOLO ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PASCULLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA PIANTA, 10
20094 CORSICO presso il difensore avv. PASCULLI ALBERTO CONVENUTO
- OGGETTO: ripartizione delle spese in presenza di servitù tra edifici in Condominio.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 21/10/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal in alla Parte_5 Parte_2 Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Milano, che, in data 5.1.2023, alla luce della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, emetteva provvedimento ex art. 34 c.p.c. di rimessione della causa in CP_2 favore del Tribunale di Milano, disponendo che la causa venisse riassunta davanti a quest'ultimo nei termini di legge.
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, il situato in alla CP_2 Parte_2
2 ha quindi convenuto in giudizio il situato in alla Parte_1 CP_2 Parte_2 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale: per tutti i Controparte_2 motivi esposti in narrativa, condannare il in Controparte_3 persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore del attore dell'importo di € 3.630,00=, CP_2
o quel diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria del locale centrale termica, oltre interessi legali dal pagamento all'introduzione della domanda e oltre interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo. Nel merito in via subordinata: per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare il Controparte_3 in persona dell'amministratore p.t. al rimborso ex art. 2041 c.c. in favore del Condominio
[...] attore dell'importo di € 3.630,00=, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi legali dal pagamento all'introduzione della domanda e oltre interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo.; Nel merito: rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in quanto infondata”. CP_2
La causa veniva assegnata a questo giudice e veniva fissata la prima udienza di prima comparizione delle parti al 15.5.2023.
Si costituiva regolarmente il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - respingere la domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: -Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare i criteri di ripartizione delle spese, tra i due condominii in narrativa, anche in base alla sussistenza di vantaggi a favore del , odierna parte convenuta;
CP_2
IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare la sussistenza di eventuali altre servitù, intercorrenti tra i due condominii in narrativa. ** IN OGNI CASO Con vittoria di spese ,diritti ed onorari, oltre cassa e rimborso forfetario”.
All'esito della udienza di prima comparizione delle parti, invitate le parti a tentare una conciliazione stragiudiziale della controversia nelle more, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 19.9.2023.
Depositate le memorie, all'esito della udienza del 19.9.2023, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, non venivano ammesse le istanze istruttorie formulate in atti e veniva disposta la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione della lite ex art. 185 c.p.c., rinviando la causa allo scopo all'udienza del 4.12.2023.
Nelle more i procuratori delle parti formulavano istanza congiunta di differimento e la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18.3.2024.
Alla suddetta udienza, dato atto della impossibilità di conciliare la lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.6.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 all'udienza del 5.11.2024, con termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Depositate le note conclusionali a cura di entrambe le parti, all'esito della udienza del 5.11.2024 questo giudice “ritenuto che, preliminarmente, ai fini della decisione del presente giudizio, viene in rilievo la possibile carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti in causa atteso che: - ove si ritenga vertere in materia di servitù la titolarità degli eventuali diritti di servitù dei quali si controverte fa capo non ai
Condominii, bensì ai singoli proprietari di beni immobili siti negli stessi;
- ove invece si ritenga vertere in tema di Supercondominio, attesa la eccepita esistenza di beni o servizi o servitù in comune tra fabbricati costituenti distinti Condominii, le spese fatte da uno o più dei condomini o Condominii per la gestione e manutenzione degli stessi, seppure vadano a vantaggio di tutti i condomini del , debbono Parte_6 sempre essere autorizzate, approvate o ratificate da una assemblea del e tale deliberato Parte_6 deve essere posto in esecuzione nei confronti dei condomini morosi da un amministratore del
; ritenuto trattarsi di rilievo operabile d'ufficio e visto l'art.101, comma 2 cpc;
” assegnava Parte_6 quindi alle parti termine di 30 giorni per il deposito di memorie contenenti soltanto osservazioni su tale questione e veniva fissata l'udienza del 28.1.2025, successivamente differita al 19.3.2025, per la trattazione e per la precisazione delle conclusioni, riservata la decisione sul punto in sentenza.
Depositate le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 101, comma secondo, c.p.c., all'esito dell'udienza del
19.3.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.10.2025.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “In via preliminare, attesa la genericità della domanda riconvenzionale per come formulata, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa ai sensi dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c.. Nel merito, in via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa, con- dannare il in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_2 pagamento in favore del attore dell'importo di € 3.630,00=, o quel diverso importo ritenuto di CP_2 giustizia, a titolo di rimborso del-le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del locale centrale termica, oltre interessi legali dal pagamento all'introduzione della domanda e oltre interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo. Nel merito in via subordinata: per tutti i motivi esposti in narrativa, con-dannare il in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t. al rimborso ex art. 2041 c.c. in favore del Condominio atto-re dell'importo di €
3.630,00=, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi legali dal pagamento all'introduzione della domanda e oltre interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo. In via istruttoria, ci si oppone alla domanda di C.T.U. formulata dal convenuto in quanto meramente esplorativa e comunque irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio. Si chiede
l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che”: 1)
4 ho eseguito presso il Condominio attore i lavori descritti nelle fatture nn. 8 e 50/2021; 2) i lavori di cui sopra si sono conclusi nel gennaio / marzo 2021; 3) ho eseguito presso il Condominio attore i lavori di cui alla fattura n. 27/18/2021; 4) i lavori di cui sopra si sono conclusi nel dicembre 2020. Si indicano quali testi
- il sig. (capitoli 1 e 2) con sede in Milano, via dei Salici n. 69; - il legale Testimone_1 rappresentante della Pandini Elettricisti s.r.l. (capitoli 3 - 4) con sede in Milano, via Capri n. 9. In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali del presente giudizio, del giudizio avanti al Giudice di
Pace di Milano (R.g. n. 62672/2021) oltre ai costi ed ai compensi del procedimento di mediazione”.
Anche parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - respingere la domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto ,per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: -Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare i criteri di ripartizione delle spese, tra
i due condominii in narrativa, anche in base alla sussistenza di vantaggi a favore del , odierna CP_2 parte convenuta;
IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare la sussistenza di eventuali altre servitù, intercorrenti tra i due condominii in narrativa. ** IN OGNI CASO Con vittoria di spese ,diritti ed onorari, oltre cassa e rimborso forfetario *** Quanto sopra premesso, la difesa di parte convenuta chiede che
l'Ill.mo Giudice adito voglia IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere i seguenti capitoli di prova ,per interrogatorio formale, senza inversione dell'onus probandi: 1) "Vero che la centrale termica del
Condominio "stella" di , in e del Condominio di 1/11 in Parte_1 Parte_2 CP_2
risulta in comproprietà tra i medesimi, come da regolamento del Condominio di Parte_2 [...]
1/11 che si rammostra e come da regolamento del Condominio "stella" di , in CP_2 Parte_1 Pt_2
"; 2) "Vero che il regolamento del Condominio "stella" di , in
[...] Parte_1 Pt_2 omette di pronunziarsi sulla ripartizione delle spese sulle parti comuni tra il Condominio "stella"
[...] di , in e il in ?; Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_2
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: - "Ordinare" al Condominio "stella" di , in Parte_1 Pt_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, l'esibizione del regolamento condominiale del
[...] condominio medesimo. - Disporre C.T.U. per la determinazione di eventuali sussistenti servitù tra i condominii in narrativa”.
Precisate le conclusioni e discussa oralmente, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Parte attrice ha posto a fondamento delle sue domande le seguenti circostanze in fatto:
- il locale centrale termica posto nel suo stabile è gravato da una servitù in favore del CP_4
convenuto in virtù della presenza nello stesso di una caldaia di quest'ultimo Condominio;
CP_2
5 - nel novembre 2020 si rendeva conto che il locale centrale termica di sua proprietà subiva delle infiltrazioni e quindi incaricava due imprese affinché redigessero un preventivo per il rifacimento delle guaine di impermeabilizzazione del solaio del locale e per la sostituzione di due interruttori di forza motrice;
- una volta ricevuti i preventivi dei costi dei lavori straordinari, contattava il convenuto CP_2 chiedendo di compartecipare alla spesa nella misura del 50% atteso il pari uso del locale;
- la richiesta rimaneva priva di riscontro e ad essa seguiva una ulteriore comunicazione che veniva riscontrata come segue dal convenuto: “stante l'intervento ed gli importi comprensivi anche per CP_2 sostituzioni di parti elettriche, si riteneva opportuno portare a conoscenza l'assemblea. Il Controparte_2
non può opporsi a interventi motivati da cause necessarie, non si è mai sottratto e non potrà
[...] CP_2 sottrarsi agli obblighi che in giusta ed equa misura gli competono”;
- poiché la decisione sul pagamento delle spese da parte del convenuto era rinviata ad un CP_2 momento successivo alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, mentre la situazione infiltrativa era grave, il attore decideva allora di procedere con l'esecuzione dei lavori di manutenzione CP_2 straordinaria, sostenendo integralmente dei costi pari ad euro 7.260,00;
- con raccomandata del 28.4.2021 il attore chiedeva al convenuto il rimborso dell'importo di CP_2 euro 3.630,00, pari al 50% di quanto complessivamente sborsato e la stessa veniva riscontrata a mezzo pec del 7.5.2021 con la quale il convenuto chiedeva quale fosse la fonte del criterio di ripartizione CP_2 delle spese adottato per chiedere la metà dell'importo corrisposto per l'esecuzione dei lavori;
- nonostante i chiarimenti forniti con e-mail del 12.5.2021, il convenuto non corrispondeva CP_2 alcun importo.
Tali circostanze in fatto sono provate documentalmente ed anche pacifiche in atti, in mancanza di loro contestazione nella comparsa di costituzione di parte convenuta.
Tenuto conto delle stesse, quindi, il attore chiede a quello convenuto il rimborso della metà CP_2 delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria del locale centrale termica di sua proprietà, sia ai sensi dell'art. 1069, comma terzo, c.c., attesa la esistenza della suddetta servitù in favore del CP_2 convenuto, che ai sensi dell'art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
Il convenuto, di contro, preliminarmente ha allegato che tra i due Condominii esistono più CP_2 rapporti di servitù e nel merito delle domande dell'attore, si è difeso preliminarmente eccependo che la propria caldaia esistente nel locale citato dall'attore non risulta più funzionante da tempo, tant'è che per il riscaldamento condominiale utilizzerebbe una modalità del tutto differente, costituita dal c.d. teleriscaldamento.
Conseguentemente ha allegato che:
- non avrebbe tratto alcun vantaggio dai lavori straordinari unilateralmente fatti eseguire dal CP_2 attore;
- in ogni caso parte attrice, con i chiarimenti forniti dal proprio legale con l'e-mail del 12.5.2021 secondo cui
6 “In assenza di qualsivoglia convenzione o regolamento volti a determinare il riparto delle spese in questioni il mio Assistito ha ritenuto di suddividere i costi nella misura del 50% (…)”, avrebbe di fatto CP_2 disposto un'autodichia impositiva, come tale non accoglibile perché la spesa sostenuta andrebbe, tenendo conto dei rispetti vantaggi ottenuti dal fondo dominate e dal fondo servente, ai sensi dell'art. 1069 c.c. invocato dal attore. CP_2
Di contro alle domande di parte attrice, quindi, chiede il loro rigetto e, in subordine, l'accertamento dei criteri di ripartizione delle spese sostenute in base ai rispetti vantaggi conseguiti tra le parti;
mentre in via riconvenzionale chiede di accertare la esistenza di eventuali altre servitù intercorrenti tra i due Condominii.
Con le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. le parti, nell'insistere nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, in replica a quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi hanno allegato quanto segue, per quanto qui di interesse:
- parte attrice, con la sua memoria n. 1, ha eccepito la nullità per genericità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;
CP_2
- parte convenuta, con la sua memoria n. 2, ha eccepito che dall'art. 2 del proprio regolamento condominiale, che sarebbe antecedente al regolamento di parte attrice, si evincerebbe che, diversamente da quanto affermato dal Condominio attore, sul locale centrale termica non sussisterebbe alcuna servitù ma una comproprietà del bene tra i due Condominii;
- parte attrice, con la sua memoria n. 3, ha eccepito la novità di tale ricostruzione del convenuto sulla proprietà del locale centrale termica e, comunque l'ha contestata nel merito.
Sulla questione preliminare sollevata d'ufficio dal Giudice in ordine alla possibile carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti per essere legittimati i singoli proprietari dei beni immobili, si rileva poi che:
- parte attrice, nella sua memoria autorizzata, ha dedotto che nel caso di specie i legittimati sarebbero esclusivamente i Condominii in causa, così escludendo la necessarietà del litisconsorzio di cui all'art. 102
c.p.c.;
- invece parte convenuta, nella sua memoria autorizzata, ha viceversa dedotto, da un lato, che in ambito condominiale la titolarità di eventuali diritti di servitù compete esclusivamente ai singoli condomini e non ai
Condominii; e che, dall'altro lato, in materia di supercondominio, la rappresentanza processuale attiva e/o passiva compete all'amministratore del supercondominio o, ove non nominato, in via alternativa, ad un curatore speciale scelto ex art. 65 disp. att. c.c. , o ancora al titolare di un mandato “ad hoc” conferito dai proprietari ovvero, in mancanza, a tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici, ma non all'amministratore di uno dei condominii.
Nel merito della controversia, attese le prove documentali già versate in atti e per quanto di seguito si dirà, vanno conseguentemente disattese, siccome superflue, le istanze istruttorie dell'attore e del convenuto già disattese in precedenza e ulteriormente reiterate in atti, peraltro senza addurre motivazioni in grado di consentire la modifica delle decisioni già prese con ordinanza del 28/09/2023 che va confermata.
7 Vanno poi disattese in quanto inammissibili perchè tardive le allegazioni ed eccezioni formulate da parte convenuta con la sua memoria n. 2, in merito alla insussistenza di una servitù sul locale centrale termica e della esistenza, invece, della comproprietà di tale bene tra i due Condominii.
Conseguentemente saranno oggetto della presente decisione solo quelle formulate tempestivamente dalle parti.
Per quel che qui rileva, sono pacifiche in atti le seguenti circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea:
- il locale in cui è posta la centrale termica è di proprietà del attore;
CP_2
- su di esso esiste una servitù consistente nella collocazione in esso della caldaia posta a servizio dello stabile del convenuto. CP_2
- la esecuzione da parte del attore dei lavori al locale caldaia ed il loro costo. CP_2
Come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass, Sez. II, sent. n° 28268/2024), se si ravvisa unicamente una servitù prediale su un bene condominiale, come quella esistente sul locale caldaia del fabbricato del Condominio di in in favore di una proprietà esterna al Parte_1 Parte_2 complesso immobiliare, quale lo stabile del Condominio di via delle Betulle n.1/11, “tale proprietà non viene a partecipare al condominio, agli effetti degli artt. 1117, 1102, 1118 e 1123 c.c.; l'esercizio della servitù viene regolato, piuttosto, a norma degli artt. 1063 e ss. c.c. e le spese inerenti alle opere necessarie vanno sostenute secondo quanto prescrive l'art. 1069, comma 3, c.c. (Cass. n. 6653 del 2017)”.
Ha chiarito poi la Corte di Cassazione (cfr. Cass, Sez. VI-2, sent. n° 6653/2017) che in casi quale quello in esame: "Agli effetti dell'art. 1069, comma 3, c.c., allorchè il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese devono essere sostenute sia dal proprietario del fondo dominante che da quello del fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi".
Ma nel caso in esame, trattandosi di distinti Condominii, la titolarità del diritto di servitù inerenti il locale caldaia spetta separatamente ai singoli condomini del e non a Parte_7 quest'ultimo “che, del resto, in quanto ente di gestione, non potrebbe neppure essere titolare di diritti reali di godimento” (cfr.: Corte di Appello di Milano sez. II Civile Sentenza n. 89/2022 pubbl. il 13/01/2022).
E' noto, difatti, che il Condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. II, 23/05/2012, n. 8173; Cass. civ., Sez. II, 28/03/2012, n. 4991).
Pertanto separatamente ad ognuno dei singoli proprietari delle varie porzioni di questo stabile competono anche i relativi oneri di manutenzione (cfr.: Corte di Appello di Milano sez. II Civile Sentenza n. 89/2022 pubbl. il 13/01/2022).
Ne consegue che sulle domande spiegate dal Condominio attore deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del , nei cui confronti parte appellante ha proposto la presente Parte_7 azione giudiziaria, sussistendo invece la esclusiva legittimazione passiva dei singoli proprietari delle porzioni
8 immobiliari che lo compongono, suoi condomini.
Carenza di legittimazione, peraltro, anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo senza necessità di specifica eccezione (Cfr.: Cass. Civ. sez. III, 21/06/2016, n.12729; Cass. Civ., Sez. Un., sentenza
16 febbraio 2016 n. 2951).
In merito, poi, alla domanda riconvenzionale del convenuto, va osservato che la stessa è stata CP_2 formulata in maniera generica senza alcuna specificazione e allegazione in fatto neppure nella sua prima memoria ex art.183 Vi comma cpc.
La stessa va dunque rigettata perchè inammissibile e comunque sfornita di prova.
Infine ne consegue l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Atteso l'esito del presente giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese e competenze di giudizio e di mediazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vanno integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto Controparte_5 su tutte le domande del attore e le rigetta.
[...] CP_2
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
Parte_7
- Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di mediazione e di giudizio ai sensi dell'art.92
c.p.c..
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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