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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RO MA
SEZIONE Q UART A CIVILE
riunita in cam era di consigli o in persona dei magist rati:
- dott. Gi us eppe St aglianò President e
- dott.ssa Gi ovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa M atilde Carpinell a Consigliere rel.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a causa civil e in grado di appello iscri tta al n. 6126 del Ruol o general e degli affari cont enzi osi dell 'anno 202 1, t rat tenut a in decisi one al l'udi enza del
10.4.2025 e vert ent e
TRA
( ) , in persona del l egal e rappresent ant e p.t. , Parte_1 P.IVA_1
el ettivam ent e domi ci liat a in Roma, vi a Sabotino n. 12 presso lo studi o Patt i,
rappresent ata e di fesa dell'avv. Lui gi Guerri eri ( , i n C.F._1
virt ù di procura in calce all'att o di appell o
- PARTE APP ELLANTE -
E
( , in persona del l egale Controparte_1 P.IVA_2
rappresent ant e p.t ., elet tivam ent e domi cili at a i n Rom a, vi a Emili a n. 88,
pag. 1 di 4 presso lo st udio dell 'avv. St efani a Mari a Gatto ( ) , che C.F._2
la rappres ent a e difende , unit am ent e agli avvocati Gi ovanni Rubert o
( , Eros Ti ti ( ) ed Elisabett a C.F._3 C.F._4
Giovando ( , in vi rtù di procura in cal ce all a com pars a C.F._5
di costit uzione e ris posta
- PARTE APP ELLATA -
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO
§ 1. – C on att o di ci tazione noti fi cato i n data 20 .10 .2021 Parte_1
ha propost o appello avverso l a sent enza n. 14508/2021 pubblicata il 16.9.2021, con cui il Tribunal e di Roma h a accolt o l'opposi zi one promossa da CP_2
c.a.r.l., e, per l'effett o, ha revocato il decret o ingi unti vo n.
[...]
13316/2019 dell'i mporto di € 250.491,21, oltre int eressi e spese di procedura,
port at a da t re fatture em es se in rel azione all a fornit ura di energia elet tri ca;
ha rigett ato al tresì la domanda ri convenzionale avanzat a dall 'opposta.
A sostegno dell 'appello ha art icolato t re mot ivi, chi edendo Parte_1
che, in riforma della s ent enza i mpugnat a, si a rigett ata l'opposi zi one e confermat o il decret o ingiunt ivo .
§ 2. – si è costituit a i n gi udi zio, Controparte_3
contestando l a fondatezza dell'appello, di cui ha chi esto il rigetto .
§ 3. – Nel corso del processo l e parti hanno deposit ato ri nuncia agli atti e relati va accett azione, ai s ens i dell 'art . 306 c.p.c.
§ 4. – All 'udi enza del 3.4.202 5 nessuno è comparso e l a causa è st at a rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
pag. 2 di 4 § 5. – Al la succes siva udienza del 10 .4.2025, st ant e l a m ancata presenza dell e parti, la Cort e, veri fi cat a l a regolare comunicazione del ri nvio, ha ordi nato la cancellazione del la causa dal ruol o, riservando di pronunci are con sent enza l 'esti nzi one del processo.
§ 6 . – Sussist ono i presupposti per di chiarare l 'estinzi one del processo,
ai sensi del com bi nat o disposto degli artt . 181, comm a 1, e 309 c.p.c.,
applicabili al procediment o di appello in forza del richi amo operato dall'art. 359 c.p.c.
E invero, t ratt asi d i procedim ento inst aurato i n prim o grado dopo il
25.6.2008 (il decret o ingiunti vo em esso ad istanza di dal Parte_1
Tri bunal e di Rom a è st at o notifi cato a il Controparte_1
3.7.2019), al qual e si appl ica il primo comm a dell 'art. 181 c.p.c., nel t est o introdott o dall'art. 5 0 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertit o nell a L. 6.8.2008
n. 133 (v. art . 56 D.L. n . 112/2008 – Disposi zi oni t ransit ori e), a t enore del quale, s e nes suna dell e parti compare all a prim a udi enza né i n quella successi vamente fi ss at a, il giudice ordi na l a cancell azione dell a causa dal ruol o e l 'estinzi one del giudizio.
Secondo il cons olidato ori ent am ento del la S.C ., a seguit o dell'abrogazione (ad opera della L. n. 353/1990) dell'art. 357 c.p.c., che contem pl ava e dis ciplinava il recl am o al coll egi o cont ro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio,
nell'attuale struttura del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza,
pag. 3 di 4 essendo detti provvedimenti non pi ù soggetti a recl amo, e perci ò deci sori e definit ivi (v. d a ulti mo, C ass .
4.11.2021 n. 31635).
§ 7. – Le spes e del processo estint o rim angono a carico del le parti che l e hanno anticip ate (art . 310, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
la C ort e, definiti vam ent e pronunci ando , così provvede:
1. – dichiara estinto il processo;
2. – dichiara non ripetibili le spese di lite .
Così decis o in Rom a in dat a 10.4.2025
Il C ons igli ere est . Il President e
- Mat ilde C arpi nell a - - Giuseppe St agli anò -
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