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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2024, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo all'udienza del 17 dicembre 2024, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4826/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luigi Bottigliero e dall'avv. Gaetano Bottigliero, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417bis comma 1 c.p.c., dalla dott.ssa
Alessandra Meliadò, funzionario in servizio presso l' . Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.9.2024 premetteva di essere Parte_1
una docente alle dipendenze del , inserita per il biennio Controparte_1
2024/26 nella Graduatoria Provinciale degli aspiranti a supplenza della Provincia di in CP_2
qualità di docente di Scuola Primaria e di aver svolto altresì servizio in favore
1 dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato: nell'anno scolastico 2022/2023 dall'8.9.2022 al 30.6.2023 presso la scuola primaria “LUIGI BOER” di nell'anno scolastico 2023/2024 dal 1.9.2023 al 30.6.2024 presso la scuola primaria CP_2
“LUIGI BOER” di nell'anno scolastico 2024/2025 dal 9.9.2024 al 30.6.2025 presso CP_2 la scuola primaria “LUIGI BOER” di CP_2
Lamentava di non aver beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Eccepiva l'illegittimità delle disposizioni disciplinanti l'erogazione della “carta del docente”, che creavano una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, fruitori del beneficio, ed i docenti precari, esclusi dal medesimo, nonostante svolgessero le medesime prestazioni professionali e avessero medesimi obblighi di aggiornamento e di formazione, ex art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e artt.1, 63 e 64 CCNL personale scolastico.
Lamentava il contrasto delle disposizioni sulla “carta docente” con gli artt. 3, 35 e 97
Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.
Evidenziava che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus “Carta Docente” alla legislazione eurounitaria.
Chiedeva di ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23.9.2015 e dell'art. 3 DPCM. 28.11.2016, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta del Docente” di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015 o altro strumento equivalente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente, condannare il al riconoscimento e Controparte_1 all'attribuzione del beneficio stesso, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, ove non fosse stato possibile attribuirle la suddetta carta con le medesime modalità con cui era stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, chiedeva che le Amministrazioni convenute venissero condannate al pagamento della somma di € 1.500,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di
2 giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; instava per le spese di lite da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14.
2.- Il , costituitosi in giudizio con memoria depositata Controparte_1
in data 12.12.2024, formulava proposta conciliativa alla controparte di rinunciare all'azione a fronte dell'accredito della carta docente sulle somme richieste con integrale compensazione delle spese di lite. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
In subordine, in caso di accoglimento integrale o parziale delle domande, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio.
3. All'udienza del 17.12.2024, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
3 nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_3
utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui
4 all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta
5 corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”.
Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
6 ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del CP_1
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed
7 entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente abbia stipulato per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 contratti a tempo determinato con scadenza 30 giugno o 31 agosto, svolgendo attività di docenza, in via continuativa e non saltuaria.
5.- Deve dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le relative annualità.
L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo la ricorrente attualmente insegnante interna al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
6.- Il ricorso va dunque accolto e il va condannato a Controparte_1 costituire in favore di la Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c.
121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della
8 serialità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata, senza l'attribuzione del chiesto aumento ex art.4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014 in assenza dei presupposti di legge. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori Avv.ti Luigi Bottigliero e Gaetano Bottigliero, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 18.9.2024 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa
[...]
ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di a Parte_1
beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicato per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in € 49,00 a titolo di c.u. e in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori
Avv.ti Luigi Bottigliero e Gaetano Bottigliero, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 17 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Fusco Funzionario UPP.
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