Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott. Francesco Campagna -Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 665 dell'anno 2024 R.G.V.G, promosso
DA
(C.F.: ) nato a [...], Pt_1 Pt_2 C.F._1
il 14.01.1972 e (C.F.: , nata a Parte_3 C.F._2
Reggio Calabria, il 09.07.1983, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Biagio Di Vece, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Cesare Battisti, n. 18, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
-visto il ricorso depositato il 11.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga pronunciata la separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria, in data
18.06.2013, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 154, Parte II, Serie A, u.
1, anno 2013;
-considerato che con decreto dell'11.04.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
23.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3
c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 30.10.2024, il giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno 17.12.2024, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a 5 giorni prima;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a
Reggio Calabria, il 18.06.2013; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(10.09.2014) e (13.04.2020), ancora minorenni;
Per_1 Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
11.04.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale formulata da e Parte_4 Parte_3
depositata l'11.03.2024, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_4 Pt_3
uniti in matrimonio presso il Comune di Reggio Calabria, in data
[...]
18.06.2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, al n. 154, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
-I coniugi saranno autorizzati a vivere separati, fissando ove vorranno la loro residenza e comunicandoselo l'un l'altro; entrambi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e si dà atto e consenso che il sig provvederà a spostare il proprio luogo Pt_4
di residenza e dimora già alla sottoscrizione del presente atto;
-I figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e con tempi di permanenza presso il padre così regolamentati:
--Il padre potrà trascorrere due giorni settimanali feriali con i figli, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 che, in assenza di accordo tra i coniugi, andranno individuati nelle giornate del martedì e del venerdì. Inoltre, i figli potranno trascorrere insieme con il padre il secondo e il quarto fine settimana di ogni mese, dalle ore 12:30 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, incluso pernottamento presso il padre, riportandoli alla madre per quell'orario. Resta salvo il diritto di coniugi di poter concordare autonomamente ulteriori giorni di visita settimanali.
--Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana consecutiva durante il periodo delle ferie estive, con impegno di comunicare alla madre, almeno un mese prima, il piano delle ferie per come assegnate dall'azienda datrice di lavoro.
--Quanto poi alle festività religiose, i figli trascorreranno insieme a ciascuno dei genitori alternativamente e cono modalità da concordare tra gli stessi, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, nonché la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
-Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di Parte_4 Parte_3
contributo economico per il mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 (trecentocinquantaeuro/00);
- resta pattuito e fermo tra le parti l'obbligo congiunto di contribuire in pari quota alle spese straordinarie necessarie per la cura e l'educazione dei figli in quanto autorizzate e giustificate secondo il protocollo per i procedimenti in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
-I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, informandosi reciprocamente sulle questioni significative attinenti ai minori medesimi;
-Ciascun coniuge allo stato provvederà personalmente al proprio mantenimento e la casa coniugale, già di proprietà della sig.ra Pt_3
rimarrà in capo alla medesima;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Myriam Mulonia Dott. Giuseppe Campagna