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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA ZO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2295/2023 promossa da:
E (C.F./P.IVA ), rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. CAVALIERE MAURIZIO PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN FA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertare e dichiarare che le somme indicate nei saldi dei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data di estinzione del medesimo con conseguente condanna della convenuta ad eseguire la relativa annotazione per i motivi indicati in premessa;
condannare altresì la convenuta al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'attore all'esito del corretto calcolo del saldo del conto corrente per cui è causa per i motivi sopra indicati, oltre interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. dalla domanda;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (cfr. atto di citazione richiamato all'udienza del 18.11.2025).
Parte convenuta: “- in via istruttoria, disporre la chiamata a chiarimenti del CTU in ordine ai rilievi critici formulati da all'udienza del 15/05/2025, speculari alle osservazioni critiche mosse dal Controparte_2 proprio CTP alle quali il CTU non ha esaustivamente risposto;
- nel merito, rigettare integralmente, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla Società
[...]
e con atto di citazione notificato a in data 05/10/2023, per Parte_1 Parte_2 Controparte_2
pagina 1 di 27 le eccezioni, ivi inclusa quella di prescrizione, ed i motivi tutti proposti dalla medesima Controparte_2
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”.” (cfr. note conclusive del
[...]
23.10.2025 richiamate all'udienza del 18.11.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha agito in giudizio nei confronti di Parte_3 [...] già della già CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
al fine di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente bancario n. 309700 (già n.
[...]
309700/00) (comprensivo del conto anticipi s.b.f. n. 309700/20, di conto tecnico n. 123/00 e n. 1956/00), alla data di estinzione del medesimo, ed ottenere il pagamento delle somme che risulteranno dovute all'attrice da parte dell'istituto di credito, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in via generale la mancanza della forma scritta ab substantiam dei contratti bancari stipulati inter partes e, in particolare:
-applicazione indebita di interessi ultra-legali in assenza di valida pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c., con conseguente loro ricalcolo al tasso legale, ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB;
-applicazione indebita di interessi anatocistici, in assenza di specifica pattuizione scritta;
-applicazione della CMS in assenza di valida pattuizione scritta ex art. 117 TUB e in ogni caso per indeterminatezza della relativa clausola contrattuale ex art. 1346 c.c.;
-applicazione illegittima dello ius variandi da parte della banca convenuta in assenza di comunicazione scritta;
-applicazione illegittima di valute fittizie in assenza di valida pattuizione giustificativa,
-applicazione indebita di commissioni disponibilità fondi o di istruttoria veloce in assenza di valida pattuizione scritta ex art. 117 TUB;
-girocontazione illegittima delle competenze dal conto anticipi n. 309700/20 e dai conti tecnici nn. 123/00
e 1952/00 direttamente sul conto ordinario n. 309700 (già n. 309700/00), per assenza di espressa autorizzazione;
-presenza di saldi debitor indimostrati per i conti correnti oggetto di causa, relativamente al primo estratto disponibile depositato, con conseguente invocata applicazione del c.d. “saldo zero”.
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto una perizia di parte.
La tempestivamente costituitasi in giudizio, ha prodotto la documentazione contrattuale e parte CP_1 della documentazione contabile ex adverso indicate come mancanti;
ha quindi eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto, nonché l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di meri addebiti illegittimi, anziché dell'avvenuto pagamento di saldi;
ha contestato, nel merito, la fondatezza della domanda formulata. pagina 2 di 27 La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU contabile.
Autorizzato il deposito di note conclusive, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
1. Sulla azione di ripetizione di indebito proposta dall'attrice
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
1.2 Questioni preliminari
In via preliminare, la ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione ex adverso esperita, per CP_1 avere controparte incentrato le proprie domande sulla base esclusivamente di asseriti addebiti illegittimi, ma non dell'avvenuto pagamento di saldi, conseguenti a tali addebiti, e chiedendo la rideterminazione dei saldi.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto va premesso che è pacifico che il conto corrente di cui è causa risulta essere stato estinto in epoca senz'altro antecedente la proposizione della domanda di ripetizione proposta.
Ciò premesso, è sufficiente rilevare come la domanda di ripetizione attorea abbia ad oggetto non la ripetizione tout court delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente inter partes, bensì delle sole somme che risulteranno dovute all'attrice all'esito del corretto calcolo del saldo del conto corrente, previa espunzione delle indebite annotazioni.
La domanda proposta è da ritenere, pertanto, senz'altro ammissibile.
1.3 Ripartizione dell'onere della prova in relazione alla domanda proposta
1.3.1 Premesse generali
In via generale è opportuno premettere i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova.
Quando sia il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente spetta al correntista provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto "verbis tantum", la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021).
Il correntista è inoltre tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale pagina 3 di 27 rispetto al quale è stata formulata la domanda. Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda.
In caso di mancanza della serie iniziale di estratti conto, "ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo" (Cass. 11543/2019;
Cass. 9140/2020).
Tale conclusione viene convincentemente argomentata nel senso che, quando la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore. (Cass. 6063/2021).
Va infine ricordato che il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie comunque ottenute quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
1.3.2 Esame della documentazione prodotta e verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'attrice
Nel caso di specie, a fronte della allegazione attorea di conclusione dei contratti bancari inter partes in carenza di forma scritta ad substantiam, la costituendosi in giudizio, ha prodotto la seguente CP_1 documentazione contrattuale:
- in ordine al conto corrente ordinario n. 309700/00, acceso il 29.04.1997 e chiuso il 5.11.2010, copia di lettera di apertura del rapporto di conto corrente del 29.4.1997, sottoscritto sia dalla CP_1 che dalla società attrice (cfr. doc. 3 fasc. conv.), priva dell'indicazione delle condizioni economiche da applicare al rapporto;
- copia della lettera di apertura di credito in conto corrente del 14.06.2004, relativa al rapporto di conto n. 309700, utilizzabile fino a revoca per elasticità di cassa per complessivi euro 10.000,00
(anch'esso regolarmente sottoscritto da entrambe le parti), indicante le condizioni economiche da applicare al rapporto (con relativo documento di sintesi) (cfr. doc. 4 fasc. conv.), pagina 4 di 27 - in ordine al conto anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n 309700/20, estinto il
31.12.2007, copia del contratto del 27.01.2005 con relativo documento di sintesi (cfr. doc. 5 fasc. conv.), provvisto delle firme delle parti e contenente le condizioni economiche da applicare al rapporto;
- in ordine al conto anticipi su fatture con cessione del credito n. 123/00, il contratto del 24.08.2004 con relativo documento di sintesi (cfr. doc. 6 fasc. conv.), anch'esso regolarmente sottoscritto e contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto;
- copia del contratto di conto tecnico di finanziamento n. 123/00 del 22.12.2004, sottoscritto dalle parti e indicante le condizioni economiche da applicare al rapporto (privo del relativo documento di sintesi) (cfr. doc. 6 fasc. conv.);
- per il conto anticipi n. 1952/00, acceso il 22.06.2005 ed estinto il 31.12.2009, il contratto di accensione (cfr. doc. 7 fasc. conv.), sottoscritto dal cliente e dalla Banca e completo dei tassi e delle condizioni.
Il CTU incaricato ha verificato la produzione in giudizio della documentazione contabile afferente i menzionati rapporti contrattuali, di seguito indicata:
- estratti conto del conto corrente di corrispondenza numero n. 309700, completi del riassunto scalare per valuta e del dettaglio di calcolo delle competenze, per il periodo dal 01.10.2000 al
05.11.2010 (data estinzione rapporto), ad eccezione dell'estratto del primo trimestre 2008 (periodo
01.01.2008-31.03.2008) (cfr. relazione CTU p. 8);
- estratti conto del conto n. 309700/20, completi del riassunto scalare per valuta e del Controparte_7 dettaglio di calcolo delle competenze, per il periodo dal 01.10.2000 al 31.12.2007, ad eccezione degli estratti conto al 30.09.2004 (periodo 01.07.2006-30.09.2004), al 31.03.2005 (periodo 01.01.2005-
31.03.2005 presente in questo caso l'estratto conto scalare) ed al 31.03.2006 (periodo 01.01.2006-
31.03.2006) (cfr. relazione CTU p. 9);
- estratti conto del conto anticipi su fatture con cessione del credito n. 123, completi del riassunto scalare per valuta e del dettaglio di calcolo delle competenze, per il periodo dal 01.01.2001 al
17.07.2007 (data estinzione rapporto);
Non risulta versato in atti alcun riepilogo analitico delle operazioni regolate in base al conto anticipi fatture con cessione del credito n. 1952 (cfr. relazione CTU p. 11).
Orbene, sulla base della documentazione richiamata, può ritenersi assolto l'onere della prova ricadente sull'attrice correntista, posto che gli estratti conto mancanti, per i motivi suesposti, non impediscono l'esame della domanda per i periodi documentati.
pagina 5 di 27 Nondimeno, si osserva come alcuna verifica possa essere compiuta circa la fondatezza delle questioni poste in relazione al conto anticipi fatture con cessione del credito n. 1952, non risultando agli atti alcun riepilogo analitico delle operazioni ivi regolate.
1.4 Sul merito
La domanda di ripetizione di somme, previo ricalcolo del saldo di conto corrente ordinario, proposta dall'attrice presuppone l'accertamento delle poste assunte come illegittime relativamente sia al contratto di conto corrente ordinario n. 309700/00, sia ai conti anticipi ad esso afferenti.
Al riguardo si osserva che costituisce circostanza pacifica che sul corrente ordinario n. n. 309700/00, acceso il 29.04.1997 e chiuso il 5.11.2010, siano state addebitate mediante giroconto le competenze liquidate sul conto anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n. 309700/20, sul conto anticipi su fatture con cessione del credito n. 123/00 e sul conto anticipi su fatture Italia con cessione del credito n.
1952/00.
Ciò precisato è opportuno procedere alla separata disamina delle plurime questioni di illegittimità degli addebiti in conto corrente sollevate dall'attrice in relazione a ciascuno dei rapporti bancari suindicati (con la sola esclusione del conto anticipi n. 1952 per le ragioni indicate al paragrafo 1.3.2).
1.4.1 Contratto di anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n. 309700/20.
Con riferimento al contratto di anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n. 309700/20, si esaminano di seguito partitamente le questioni sollevate dall'attrice.
1.4.1.1 Indebita applicazione di interessi ultralegali per assenza di pattuizione in forma scritta.
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in violazione dell'art. 1284 cc, con conseguente loro ricalcolo al tasso legale, ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB.
La questione è fondata.
Come noto, l'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare
è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso – seppur presente – non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
Qualora manchi un valido contratto scritto di apertura del rapporto, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente. Ci si è chiesti, infatti, se in tal caso possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB. pagina 6 di 27 Orbene, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Poi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Sicché, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è stato necessario, mediante la ctu, ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto (nei termini sopra esposti si v. Tribunale Roma sez. XVI, 17.03.2022).
Nel caso di specie, il CTU incaricato, sulla base della documentazione presente agli atti di causa ed in particolare dalla verifica del primo estratto conto prodotto, ha accertato che il rapporto in questione risulta instaurato in un momento precedente al 1.10.2000 (il saldo inziale desumibile dall'estratto conto alla stessa data evidenzia un debito di lire 5.660.000), mentre non ha rinvenuto alcuna pattuizione delle condizioni economiche da applicare fino al 27.01.2005, data in cui risulta stipulato il contratto de quo (si v. paragrafo
1.3.2).
Deve pertanto ritenersi che il rapporto di conto anticipi s.b.f. n. 309700/20 sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sino al 1.10.2000, con applicazione di condizioni economiche in modo unilaterale e discrezionale da parte della Banca, senza una corretta pattuizione contrattuale scritta, come previsto dall'art. 117 del T.U.B.
pagina 7 di 27 Per il periodo 01.10.2000 – 26.01.2005, stante l'assoluta mancanza di documentazione contrattuale, il cui onere di produzione gravava sulla banca convenuta per le ragioni esposte supra, deve dunque ritenersi la nullità del contratto anticipi per difetto di forma scritta.
Il Consulente, in applicazione dei criteri suindicati, ha effettuato il ricalcolo del rapporto, non applicando alcuna capitalizzazione;
applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi;
stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS.
Per il periodo successivo e fino al 31.12.2007, il rapporto risulta regolato dal contratto stipulato in data
27.01.2005, laddove il tasso a debito da applicare risulta specificamente pattuito nella misura del 3,33% entro fido e del 3,33%+4% oltre fido.
1.4.1.2 Indebita applicazione di interessi anatocistici
L'attrice ha dedotto l'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici non pattuiti.
La questione è infondata.
Invero, in relazione al periodo dal 26.01.2005 e fino al 31.12.2007, il CTU, sulla base della documentazione prodotta, ha escluso la sussistenza di effetti anatocistici, essendo le competenze maturate in conto sistematicamente addebitate sul conto corrente ordinario n. 309700 (cfr. relazione CTU p. 13).
1.4.1.3 Illegittima applicazione dello ius variandi
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte della banca convenuta in assenza di comunicazione scritta.
La questione è fondata.
L'art. 118 D.Lgs. n. 385/1993, nella originaria versione vigente alla data di accensione dei conti in esame
(26.1.2005), prevedeva: “1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
In precedenza, la Legge n. 154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), poi trasfusa nel TUB, già prevedeva all'art. 4 che la eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione doveva essere espressamente indicata nel contratto, con clausola specificamente approvata dal cliente, e all'art. 6 che le variazioni sfavorevoli al cliente nei contratti di durata potevano verificarsi purché ne fosse data comunicazione scritta al cliente all'ultimo domicilio notificato o secondo le diverse modalità di comunicazione individuate dal pagina 8 di 27 CICR e dalla Banca d'Italia, sancendo la inefficacia delle variazioni contrattuali attuate senza l'osservanza delle prescrizioni suddette.
La Legge n. 154/1992 ha continuato ad essere applicata anche dopo l'entrata in vigore del TUB, finché non sono entrati in vigore i provvedimenti delle autorità creditizie cui il D.Lgs. n. 385/1993 rinviava (art. 161
TUB).
La delibera CICR del 4.3.2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha poi precisato che le variazioni sfavorevoli al cliente dovevano esser-gli comunicate con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute, mentre le variazioni generalizza-te potevano essere comunicate in modo impersonale mediante inserzioni in Gazzetta Ufficiale e comunicate alla prima occasione utile nell'ambito delle comunicazioni periodiche. Si rinviava infine alla Banca d'Italia per l'emanazione delle disposizioni riguardanti il contenuto e le modalità delle comunicazioni.
La circolare n. 229 della Banca d'Italia, 9° aggiornamento del 25.7.2003 ha dato attuazione alla delibera del
CICR, precisando che la comunicazione delle variazioni sfavorevoli debba avvenire per iscritto presso il domicilio del cliente mediante un "documento di sintesi" nel quale le stesse devono essere chiaramente poste in evidenza.
Le variazioni unilaterali sfavorevoli non possono avere effetto anteriore a quello della comunicazione al cliente o alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per quelle generalizzate.
Nel corso degli anni si sono susseguiti alcuni interventi legislativi che hanno modificato l'art. 118 TUB, fra i quali ricordiamo il D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito in L. n. 248 del 04.08.2006 che ha intro-dotto le seguenti prescrizioni per l'esercizio della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: a) la necessità del giustificato motivo per dare luogo alla modifica unilaterale dei tassi, prezzi e condizioni, nei contratti di durata che prevedono tale facoltà, nel rispetto dell'art. 1341 c.c., comma 2; b) la comunica-zione espressa al cliente mediante utilizzo in modo evidenziato della formula "Proposta di modifica uni-laterale del contratto" di qualunque modifica delle condizioni contrattuali;
c) la previsione del preavviso minimo di trenta giorni e l'ampliamento del termine per il recesso senza spese da parte del cliente a sessanta giorni. In mancanza di osservanza di tali prescrizioni, le variazioni sono inefficaci se sfavorevoli al cliente.
Successivamente il D.Lgs. n. 141 del 3.12.2010, intervenendo sull'art. 118 TUB, ha distinto i contratti a tempo indeterminato rispetto agli altri contratti di durata. Per i primi, la facoltà di modifica unilaterale dei tassi, prezzi e delle altre condizioni può essere convenuta con clausola approvata specificamente dal cliente e può esercitarsi in caso di giustificato motivo. Per i secondi, la facoltà di modifica unilaterale, da esercitarsi sempre in caso di giustificato motivo, può essere convenuta solo per clausole diverse da quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse. La disposizione amplia anche la durata del preavviso minimo a sessanta giorni, ed il termine per l'esercizio del recesso senza spese da parte del cliente viene a coincidere con la data prevista per l'applicazione della variazione. pagina 9 di 27 Infine, con l'intervento del D.L. n. 70 del 13.5.2011, convertito in L. n. 106 del 12.7.2011, si arriva alla formulazione attuale dell'art. 118 TUB che, rispetto alla versione precedente, introduce un'eccezione al divieto di modifica delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, limitatamente ai clienti non consumatori e né micro-imprese, prevedendo che possono essere inserite clausole espressamente approvate dal cliente concernenti la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminate dal contratto. L'eccezione può applicarsi soltanto per i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
(14.05.2011), rimanendo inefficaci le modifiche in tal senso inserite nei contratti in corso alla predetta data.
Venendo al caso di specie, si osserva che nel contratto in esame del 2005 è prevista la possibilità di variazione delle condizioni economiche applicate al rapporto mediante rinvio alla normativa in vigore (art. 118 d.lgs. 385/1993).
Nondimeno, il CTU ha verificato che, tra la documentazione depositata agli atti, non risultano le comunicazioni preventive da inviare al cliente ai sensi della disposizione da ultimo richiamata e della corrispondente normativa regolamentare (Delibera Cicr n. 286 del 4 marzo 2003).
Risultando le modifiche effettuate peggiorative per parte attrice già a partire dal 2° trimestre 2006, esse devono ritenersi inefficaci ex art. 118 co. 2 TUB.
Il CTU ha, pertanto, provveduto all'esecuzione dei ricalcoli sulla base del tasso convenuto in contratto.
1.4.1.4 Indebita applicazione della CMS
L'attrice ha dedotto l'illegittimo addebito della CMS, non consentendo la relativa clausola di determinare con esattezza la base di calcolo ed il periodo, con la conseguente sua nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
La questione è fondata.
La maggioritaria giurisprudenza di merito, con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'avvento della disciplina dettata dalla D.L. n. 185 del 2008, convertito nella l. n. 2/2019, ha ritenuto non operante la nullità ex art. 1346 c.c. laddove la C.M.S. risulti determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico. Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si pagina 10 di 27 tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 15.10.2018, n.2370).
Sulla questione relativa alla astratta validità sotto il profilo causale delle clausole di previsione della commissione di massimo scoperto, la Suprema Corte si era poi pronunziata qualificando la CMS come
“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass. 870/2006).
Tali questioni risultano definitivamente superate per effetto del D.L. 185/2008, conv. mod. L. 2/2009, che costituisce la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27 co.
4. D.L.
1/2012, conv. mod. L. 27/2012.
In particolare, l'art.
2-bis, co. 1 del D.L. 185/2008 del 28.11.2008, conv. mod. L. 2/2009 disciplinava due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni;
la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o
CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni: a) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
b) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
c) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
d) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
La disposizione citata, inoltre, fissava un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione (29.1.2009) e con scadenza il 28.6.2009.
Come osservato da condivisa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma , sez. XVII , 10.12.2020 , n.
17600, anche di seguito richiamata), la disciplina dettata dall'art.
2-bis del D.L. 185/2008, conv. mod. L.
2/2009 rappresenta dunque un primo intervento normativo organico che, nel disciplinare la materia delle
CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro - come detto- affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
Successivamente alla scadenza del termine del 28.6.2009 previsto per l'adeguamento dei contratti in corso, per effetto dell'art. 2 co. 2 D.L. 78/2009 dell'1.7.2009, conv. mod. L. 102/2009, è intervenuta una integrazione della richiamata disciplina, con l'aggiunta di una ulteriore condizione per la validità delle citate
CMDF (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi).
pagina 11 di 27 La disciplina normativa in materia di C.M.S. ha poi subito un profondo mutamento negli anni 2011-2012:
a) dapprima con il D.L. 201/2011 del 6.12.2011, conv. mod. L. 214/2011, che all'art. 27 ha introdotto il nuovo art. 117-bis del T.U.B; b) poi con il D.L. 1/2012 del 24.1.2012, conv. mod. L. 27/2012, che ha disposto l'abrogazione dei “(..) commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (..)” (cfr. art. 27), ed all'art. 27 bis ha previsto la nullità di “(..) tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”; c) dunque dal D.L. 29/2012, sempre del 24.3.2012, conv. mod. L. 62/2012 che ha integrato l'art. 27-bis del citato D.L. 1/2012, con l'aggiunta delle seguenti parole “(..) stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili (..)”, nonché inserendo due nuovi commi (1-bis e 1-ter) nell'art. 117-bis T.U.B.; d) infine, è intervenuto il D.M. 644 del
30.6.2012 del C.I.C.R., che, entrato in vigore in data 1.7.2012, ha fornito una disciplina di dettaglio anche per quanto riguarda il regime transitorio.
In considerazione della richiamata complessa evoluzione normativa in materia di CMS, deve dunque ritenersi – in accordo con condivisa giurisprudenza di merito (già richiamata supra) - che con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.L. 185/2008 (e quindi fino al
2009), la commissione di massimo scoperto ha una idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, con la citata sentenza n. 870 del 18.1.2006, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la deve essere ritenuta priva di causa Pt_4 laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Alla luce del richiamato quadro normativo di riferimento e delle considerazioni che precedono, è stato formulato al CTU il seguente quesito: “1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione
28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo (non) sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.L. 185/2008, di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. pagina 12 di 27 alle previsioni dell'art. 2 bis D.L. 185/2008; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), di escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.” (cfr. ordinanza
23.4.2024).
Il CTU, in merito ai quesiti suindicati, ha fornito la seguente risposta: “4) la CMS risulta contrattualmente prevista ma secondo criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati (il contratto sul punto indica genericamente “Commissione sul massimo scoperto trimestrale: entro fido 0%; extra fido (superamento fino al 30% dell'importo del fido) 0,25%; extra fido (superamento oltre il 30% dell'importo del fido) 0,25%; “); ciò ha reso necessario escludere l'onere dai ricalcoli (secondo quanto letteralmente indicato alla lettera D) I del quesito)” (cfr. relazione p. 14).
Le considerazioni ora esposte sono condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto conformi ai criteri indicati nei quesiti summenzionati, nonché immuni da censure di ordine logico e giuridico.
1.4.1.5 Applicazione illegittima del cd. gioco delle valute fittizie.
L'attrice ha sollevato la questione concernente l'invalidità dell'addebito delle cd. “valute fittizie”, ossia del metodo che la banca utilizza per protrarre i giorni solari del prestito al correntista, favorendo l'aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui prestito non c'è stato.
La questione è fondata.
Come noto, la antergazione ovvero postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultra legali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione di tali operazioni e la data della loro valutazione, costituisce un onere aggiuntivo per il cliente che deve essere espressamente pattuito.
In assenza di una specifica previsione contrattuale, la contabilizzazione deve avvenire applicando la cd. valuta effettiva che fa riferimento alla data in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate.
Nella specie, il CTU ha verificato che, anche sotto tale profilo, il contratto de quo non contiene una specifica pattuizione contrattuale in tema di valute, di talché ha effettuato il conteggio secondo la data valuta ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione (cfr. relazione CTU p. 14).
1.4.1.6 Indebita applicazione di ulteriori spese
L'attrice ha dedotto l'indebita applicazione di ulteriori commissioni e spese in quanto non pattuite.
La questione è infondata.
Il CTU ha reputato espressamente pattuite le ulteriori spese addebitate dalla nella esecuzione del CP_1 rapporto (spese per operazioni, invio estratto conto, invio contabili, spese di chiusura) (cfr. relazione p. 14).
1.4.1.7 Applicazione illegittima della girocontazione
pagina 13 di 27 L'attrice ha dedotto l'illegittima adozione da parte della della girocontazione Controparte_8 delle competenze maturate periodicamente sul conto anticipi n. 309700/20 e sui conti tecnici nn. 123/00 e
1952/00 direttamente sul conto ordinario n. 309700 (già n. 309700/00), in assenza di adeguata documentazione e/o di un contratto che abbia autorizzato l'istituto a compierle.
La questione è in parte fondata.
Il CTU ha verificato che il contratto prevede espressamente la girocontazione degli oneri maturati in conto al conto ordinario n.309700, di talché è da reputare corretta la girocontazione al conto corrente ordinario degli oneri maturati a partire dal 27.01.2005.
Il CTU ha, per contro, espunto dal saldo del conto ordinario gli oneri girocontati precedentemente in assenza di un contratto.
1.4.1.8 di fatto Pt_5 precisare, infine, che il CTU, muovendo dall'analisi del testo contrattuale e dalla documentazione Pt_6 agli atti, ha verificato la sussistenza di elementi presuntivi precisi sulla cui base ritenere provata la presenza di un affidamento (cfr. fido di fatto). In particolare, quanto alle previsioni contrattuali, risulta la seguente indicazione “Maggiorazioni di tasso previste nel caso di superamento fido"; dall'analisi degli estratti conto, risulta, nella sezione riepilogativa delle condizioni del periodo, l'indicazione per i tassi a debito di quelli
“entro limite fido”. Oltre a ciò il CTU ha affermato che il fido che assiste il rapporto risulti inequivocabilmente dalla verifica della Centrale rischi prodotta in giudizio (si v. sezione “Rischi autoliquidanti”).
Pertanto, nei ricalcoli effettuati, il CTU ha tenuto di conto dell'ammontare del fido di volta in volta risultante dalla Centrale rischi (cfr. relazione pp. 14-15)
1.4.1.9 Riepilogo Conto di anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n. 309700/20
In definitiva, all'esito dei ricalcoli effettuati, il CTU ha concluso che, nel periodo analizzato, a fronte di addebiti operati dall'Istituto bancario per complessivi euro 3.943,37, gli oneri legittimamente addebitabili al correntista ammonterebbero ad euro 2.139,16, di cui euro 2.139,16 effettivamente girocontabili al conto corrente ordinario (ed effettivamente computati dal consulente per l'esecuzione dei ricalcoli) (cfr. relazione
CTU pp. 14-15; allegato n. 13 alla relazione peritale denominato “Riepilogo conto anticipi sbf a tasso variabile n. 309700/20”; foglio di lavoro contenente l'esposizione analitica dei ricalcoli eseguiti dal CTU).
1.4.2. Contratto di anticipo su fatture con cessione del credito n. 123.
Con riferimento al contratto di anticipo su fatture con cessione del credito n. 123., si esaminano di seguito partitamente le questioni sollevate dall'attrice.
1.4.2.1 Indebita applicazione di interessi ultralegali per assenza di pattuizione in forma scritta.
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in violazione dell'art. 1284 cc, con conseguente loro ricalcolo al tasso legale, ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB. pagina 14 di 27 La questione è fondata.
Il CTU incaricato, sulla base della documentazione presente agli atti di causa ed in particolare dalla verifica del primo estratto conto prodotto, ha accertato che il rapporto in questione risulta instaurato in un momento precedente al 1.1.2001 (il saldo inziale desumibile dall'estratto conto alla stessa data evidenzia un debito di lire 92.861.000), mentre non ha rinvenuto alcuna pattuizione delle condizioni economiche da applicare al rapporto fino al 24.08.2004, data in cui risulta stipulato il contratto di anticipi su fatture con cessione del credito n. 123/00.
Deve pertanto ritenersi che il rapporto di anticipo su fatture con cessione del credito n. 123 sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sino al 1.1.2001, con applicazione di condizioni economiche in modo unilaterale e discrezionale da parte della senza una corretta pattuizione CP_1 contrattuale scritta, come previsto dall'art. 117 del T.U.B.
Di conseguenza, per il periodo 1.01.2001 – 24.08.2004, stante l'assoluta mancanza di documentazione contrattuale, il cui onere di produzione gravava sulla banca convenuta per le ragioni esposte supra, deve ritenersi la nullità del contratto in questione per difetto di forma scritta.
Pertanto, il Consulente, sulla base degli estratti conto disponibili, ha ricostruito l'intera movimentazione del conto e ricalcolato il saldo finale, non applicando alcuna capitalizzazione;
applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi, stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS.
Per il periodo successivo e fino al 17.07.2007, il rapporto risulta regolato prima dal contratto stipulato in data 24.08.2004 e quindi dal contratto stipulato in data 22.12.2004. In particolare, il tasso a debito da applicare risulta pattuito nella misura del 3,889% entro fido e del 3,889%+4% oltre fido, a partire dal
24.08.2004, e del 4,144% entro fido e del 4,144%+4% oltre fido a partire dal 22.12.2004.
1.4.2.2 Indebita applicazione di interessi anatocistici
L'attrice ha dedotto l'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici non pattuiti.
La questione è infondata.
In relazione al periodo dal 24.8.2004 e fino al 17.07.2007, il CTU, sulla base della documentazione prodotta, ha escluso la sussistenza di effetti anatocistici, essendo le competenze maturate in conto sistematicamente addebitate sul conto corrente ordinario n. 309700 (cfr. relazione CTU p. 17).
1.4.2.3 Illegittima applicazione dello ius variandi
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte della banca convenuta in assenza di comunicazione scritta.
La questione è fondata.
Il CTU ha verificato che entrambi i contratti prevedono la possibilità di variazione delle condizioni economiche applicate al rapporto mediante rinvio alla normativa in vigore (art. 118 d.lgs. 385/1993). pagina 15 di 27 Nondimeno, il CTU ha verificato che, tra la documentazione depositata agli atti, non risultano le comunicazioni preventive da inviare al cliente ai sensi della disposizione da ultimo richiamata e della corrispondente normativa regolamentare (Delibera Cicr n. 286 del 4 marzo 2003).
Risultando le modifiche effettuate sin da subito peggiorative per parte attrice, esse devono ritenersi inefficaci ex art. 118 co. 2 TUB.
Il CTU ha, pertanto, provveduto all'esecuzione dei ricalcoli sulla base del tasso convenuto in contratto
1.4.2.4 Indebita applicazione della CMS
L'attrice ha dedotto l'illegittimo addebito della CMS, non consentendo la relativa clausola di determinare con esattezza la base di calcolo ed il periodo, con la conseguente sua nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Sul punto il CTU ha affermato quanto segue: “4) la CMS risulta contrattualmente prevista ma secondo criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati (il contratto sul punto indica genericamente “Commissione sul massimo scoperto trimestrale: entro fido 0%; extra fido (superamento fino al 30% dell'importo del fido) 0,25%; extra fido (superamento oltre il 30% dell'importo del fido) 0,25%; “); ciò ha reso necessario escludere l'onere dai ricalcoli (secondo quanto letteralmente indicato alla lettera D) I del quesito)”.
Le considerazioni ora esposte sono condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto conformi ai criteri indicati nei quesiti summenzionati, nonché immuni da censure di ordine logico e giuridico.
1.4.2.5 Applicazione illegittima del cd. gioco delle valute fittizie.
L'attrice ha sollevato la questione concernente l'invalidità dell'addebito delle cd. “valute fittizie”, ossia del metodo che la banca utilizza per protrarre i giorni solari del prestito al correntista, favorendo l'aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui prestito non c'è stato.
La questione è fondata.
Nella specie, il CTU ha verificato che, anche sotto tale profilo, i contratti in argomento non contengono una specifica pattuizione contrattuale in tema di valute, di talché ha effettuato il conteggio secondo la data valuta ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione.
1.4.2.6 Indebita applicazione di ulteriori spese
L'attrice ha dedotto l'indebita applicazione di ulteriori commissioni e spese in quanto non pattuite.
La questione è infondata.
Il CTU ha reputato espressamente pattuite le ulteriori spese addebitate dalla nella esecuzione del CP_1 rapporto (spese per operazioni, invio estratto conto, invio contabili, spese di chiusura).
1.4.2.7 Applicazione illegittima della girocontazione
L'attrice ha dedotto l'illegittima adozione da parte della Banca della tecnica contabile della girocontazione delle competenze maturate periodicamente sul conto anticipi n. 309700/20 e sui conti tecnici nn. 123/00 e pagina 16 di 27 1952/00 direttamente sul conto ordinario n. 309700 (già n. 309700/00), in assenza di adeguata documentazione e/o di un contratto che abbia autorizzato l'istituto a compierle.
La questione è in parte fondata.
Il contratto prevede espressamente la girocontazione degli oneri maturati in conto al conto ordinario n.309700. In forza di ciò il CTU ha ritenuto di poter confermare la girocontazione al conto corrente ordinario degli oneri maturati a partire dal 24.08.2004 e di dover di contro espungere dal saldo del conto ordinario tutti quelli girocontati precedentemente.
1.4.2.8 di fatto Pt_5 precisare, infine, che il CTU, muovendo dall'analisi del testo contrattuale e dalla documentazione Pt_6 agli atti, ha verificato la sussistenza di elementi presuntivi precisi sulla cui base ritenere provata la presenza di un affidamento (cfr. fido di fatto). In particolare, quanto alle previsioni contrattuali risulta la seguente indicazione “Maggiorazioni di tasso previste nel caso di superamento fido", mentre dall'analisi degli estratti conto risulta, nella sezione riepilogativa delle condizioni del periodo, l'indicazione per i tassi a debito di quelli “entro limite fido”. Oltre a ciò il CTU ha affermato che il fido che assiste il rapporto risulti inequivocabilmente dalla verifica della Centrale rischi prodotta in giudizio (si veda la sezione “Rischi a scadenza - durata breve termine”).
Pertanto, nei ricalcoli effettuati, ha tenuto di conto dell'ammontare del fido di volta in volta risultante dalla
Centrale rischi.
1.4.2.9 Riepilogo Conto anticipi fatture n. 123
In definitiva, all'esito dei ricalcoli effettuati, il CTU ha concluso che, nel periodo analizzato, a fronte di addebiti operati dall'Istituto bancario per complessivi euro 24.185,56 gli oneri legittimamente addebitabili ammonterebbero ad euro 7.082,15 di cui euro 2.690,11 effettivamente girocontabili al conto corrente ordinario (ed effettivamente computati dal consulente per l'esecuzione dei ricalcoli) (cfr. relazione CTU pp. 19-20; allegato n. 13 alla relazione peritale denominato “Riepilogo conto anticipi sbf a tasso variabile n.
309700/20”; foglio di lavoro contenente l'esposizione analitica dei ricalcoli eseguiti dal CTU).
1.4.3 Contratto di Conto corrente ordinario n. 309700.
Con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 309700, si esaminano di seguito partitamente le questioni sollevate dall'attrice.
1.4.3.1 Indebita applicazione di interessi ultralegali per assenza di pattuizione in forma scritta.
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in violazione dell'art. 1284 cc, con conseguente loro ricalcolo al tasso legale, ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB.
La questione è fondata.
Come esposto supra, la costituendosi in giudizio, ha prodotto lettera di apertura del rapporto datata CP_1
29.04.1997. pagina 17 di 27 Nondimeno, dall'analisi della copia del contratto di conto corrente, stipulato nella forma di lettera commerciale datata 29.04.1997, risulta del tutto assente ogni espressa pattuizione in ordine alle condizioni economiche da applicare (misura degli interessi passivi e attivi, CMS, commissioni e spese varie).
Come accertato dal CTU, tale assente regolamentazione è stata successivamente, ed almeno in parte, colmata in data 14.06.2004 in occasione della stipulazione del contratto di apertura di credito (per saltuarie e transitorie necessità di cassa) concessa dall'Istituto bancario convenuto a valere sul rapporto di conto corrente in questione.
Ne consegue, per il periodo dal 1.10.2000 al 13.06.2004, la violazione dell'articolo 117, quarto comma,
D.lgs. 385/1993 (TUB) secondo cui: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Trattandosi di contratto stipulato tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, vanno applicati i tassi sostitutivi indicati dal settimo comma nella misura minima (Cass. 29576/2020), nonché va eliminata ogni spesa e commissione addebitata in conto (CMS e commissioni e spese varie).
Il CTU ha operato i ricalcoli in conformità a tali criteri. A partire dalla pattuizione delle condizioni economiche operata in data 14.06.2004, ha tenuto conto dei tassi di interesse passivi ivi convenuti.
Come condivisibilmente affermato dal CTU, la carente pattuizione delle condizioni economiche da applicare al rapporto di conto corrente riguarda anche la misura del tasso attivo di interesse sulle giacenze del conto.
Peraltro, a differenza di quanto sopra emerso per i tassi passivi, i tassi attivi non risultano pattuiti neanche in data 14.06.2004 in occasione della stipula del contratto di apertura di credito.
Ne consegue, anche in questo caso, la violazione dell'articolo 117, quarto comma, D.lgs. 385/1993 (TUB).
Trattandosi di contratto stipulato tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, vanno applicati i tassi sostitutivi indicati dal settimo comma della medesima disposizione nella misura massima (Cass. 29576/2020).
1.4.3.2 Indebita applicazione di interessi anatocistici
L'attrice ha dedotto l'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici non pattuiti.
La questione è fondata.
Come noto, in materia di interessi anatocistici si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di Cassazione -a far data dalla sentenza n.
2374/1999 - ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU.,
21095/2004).
pagina 18 di 27 Alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione consegue che gli interessi debbono essere ricalcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SS.UU n. 24418/2010).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, ha infatti dichiarato l'illegittimità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25 nella parte in cui stabiliva che le clausole riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera, fossero valide ed efficaci sino a tale data.
La disciplina introdotta nel 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha invece legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria purché la capitalizzazione degli interessi fosse specificatamente pattuita per iscritto e con pari periodicità della capitalizzazione (art. 6).
L'art. 7 della delibera ha previsto una specifica disciplina per i rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore della delibera prevedendo che le condizioni contrattuali vigenti avrebbero dovuto essere adeguate al contenuto della delibera entro il 30.6.2000 con effetti a decorrere dal successivo 1 luglio.
In particolare, veniva previsto che in caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate le banche avrebbero potuto limitarsi entro il predetto termine a pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale la comunicazione delle nuove condizioni, dandone notizia per iscritto alla clientela. In caso di modifiche peggiorative, le nuove condizioni avrebbero invece dovuto essere approvate dalla clientela per iscritto (art. 7, comma 3).
Si è posta quindi la questione delle modalità con le quali le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti pendenti ovvero se le modifiche (che introducevano la pari periodicità della capitalizzazione) potessero ritenersi migliorative rispetto al regime previgente, assumendo quale "pietra di paragone" il contenuto economico delle precedenti clausole, anche se affette da nullità, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e annuale per quelli attivi.
In ordine alle modalità di adeguamento, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che, nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dall'art. 7, comma 2, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass. 9140/2020; 26769/2019; 26779/2019). pagina 19 di 27 A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma 2, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista". (Cass. 17634/2021; in questo senso anche Corte di Appello di
Firenze, n. 2223/2021, n. 1604/2021).
Non essendo pertanto operante tale modalità di adeguamento semplificata, rimessa alla mera iniziativa della si ritiene necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale. CP_1
Successivamente è intervenuta la L. n. 147 del 2013 che ha modificato l'art. 120, comma 2 TUB prevedendo che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.".
La novella della L. n. 147 del 2013 demandava quindi al CICR l'emanazione della disciplina attuativa relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Tale disposizione è stata ulteriormente innovata a distanza di meno di due anni dalla L. n. 49 del 2016, art. 17-bis.
In relazione alla breve finestra temporale (2014-2016) si è posto il problema della sua effettiva vigenza tenuto conto della mancata emanazione della delibera attuativa da parte del CICR.
Il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che esclude che la modifica normativa introdotta nel 2014, in assenza di delibera attuativa (espressamente richiamata dall'art. 120, comma TUB) potesse assumere immediata portata precettiva in ordine al divieto di anatocismo. pagina 20 di 27 Ciò, alla luce del criterio interpretativo previsto all'art. 161, comma 5 TUB, secondo cui "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.".
In sintesi, anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) la capitalizzazione è da ritenersi legittima in mancanza di una delibera attuativa da parte del CICR, intervenuta solo nel 2016.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente è stato sottoscritto in data 29.04.1997 e, quindi, antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del D.Lgs. n. 432 del 1999, entrata in vigore il
22.4.2000.
Il citato contratto prevede espressamente la non reciprocità nel regime di capitalizzazione degli interessi
(cfr. art. 7 del testo contrattuale in cui si prevede un regime di capitalizzazione degli interessi creditori a cadenza annuale ed un regime di capitalizzazione degli interessi debitori a cadenza trimestrale).
Tale pattuizione è dunque da ritenere illegittima.
Relativamente al periodo successivo al 30.6.2000, non risulta alcuna specifica pattuizione sottoscritta da entrambe le parti., non potendosi all'uopo ritenere sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia per
[...]
(cfr. doc. 8 fasc. conv.), che per già Controparte_6 Controparte_2 Controparte_9
(cfr. doc. 9 fasc. conv.).
[...]
Peraltro, non ha trovato riscontro probatorio l'eccezione della secondo cui, a far data dal 30.06.2000, CP_1 avrebbe applicato ai rapporti de quibus la condizione di reciprocità prevista dalla Delibera CICR
09/02/2000 nella capitalizzazione trimestrale, sia degli interessi debitori, che degli interessi creditori, di cui avrebbe dato avviso alla clientela in Gazzetta Ufficiale (Cfr. docc.
8-9 fasc. conv.).
Invero, il CTU ha accertato come non vi sia alcuna evidenza che la capitalizzazione degli interessi effettivamente eseguita sia avvenuta in condizioni di reciprocità, non emergendo dallo sviluppo del rapporto periodi in cui vi è stata la maturazione di interessi a credito per il correntista, ad eccezione del
4°trimestre 2009 in cui risulta la maturazione di interessi attivi per 0,01 euro).
Il CTU ha pertanto correttamente provveduto ad operare i ricalcoli come di seguito: 1) eliminazione della capitalizzazione degli interessi fino alla data del 30.06.2000 (avendo la convenuta operato nel CP_1 periodo la capitalizzazione degli interessi passivi); 2) eliminazione della capitalizzazione degli interessi successivamente alla data del 1.07.2000 (avendo la convenuta operato la capitalizzazione anche CP_1 successivamente).
1.4.3.3 Illegittima applicazione dello ius variandi
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte della banca convenuta in assenza di comunicazione scritta.
La questione è fondata. pagina 21 di 27 Il contratto di apertura del rapporto di conto corrente prevede espressamente la possibilità per la di CP_1 variare le condizioni, anche economiche, applicate al rapporto mediante rinvio alla Legge 154/1992, e ciò pur nella vigenza dell'art. 118 del d.lgs. 385/1993 (cfr. art. 16 contratto cit.).
Nondimeno, il CTU ha verificato che, tra la documentazione depositata agli atti, a far data dal 14.06.2004
(per il periodo precedente si rinvia a quanto riferito al precedente paragrafo 1.4.3.1), pur risultando frequenti e successive variazioni dei tassi di interessi passivi applicati al rapporto (variazioni tutte peggiorative per il correntista) non risulta prodotta alcuna comunicazione preventiva inviata al cliente, così come invece prescritto dalla normativa vigente.
Da ciò consegue, ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 TUB, l'inefficacia di tali variazioni e la necessità di procedere ai ricalcoli applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse validamente pattuito, ovvero quello indicato nell'apertura di credito del 14.06.2004 .
1.4.3.4 Indebita applicazione della CMS
L'attrice ha dedotto l'illegittimo addebito della CMS, non consentendo la relativa clausola di determinare con esattezza la base di calcolo ed il periodo, con la conseguente sua nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
La questione è fondata.
Sul punto il CTU ha affermato quanto segue: “Si è già riferito che dalla copia del contratto di conto corrente, stipulato nella forma di lettera commerciale datata 29.04.1997, risulta del tutto assente ogni espressa pattuizione in ordine alle condizioni economiche da applicare (misura degli interessi passivi e attivi, CMS, commissioni e spese varie). Tale (assente) regolamentazione è stata successivamente, ed almeno in parte, colmata in data 14.06.2004 in occasione della stipulazione del contratto di apertura di credito (per saltuarie e transitorie necessità di cassa) concessa dall'Istituto bancario convenuto a valere sul rapporto di conto corrente in analisi. Ne consegue, per il periodo dal 1.10.2000 al 13.06.2004, la mancata pattuizione della CMS. A far data dal 14.06.2004, con la stipula del contratto di apertura di credito la CMS risulta contrattualmente prevista ma secondo criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati (il contratto sul punto indica genericamente “Commissione sul massimo scoperto trimestrale: per utilizzi nei limiti del fido: 0%; per utilizzi oltre i limiti del fido, fino al 10% dello stesso: 0,25%; per utilizzi oltre il 10% dei limiti del fido: 0,25%;). In considerazione di quanto sopra ed in applicazione delle indicazioni del quesito lo scrivente ha quindi provveduto ad escludere l'intero importo della CMS addebitata in conto (secondo quanto letteralmente indicato alla lettera D) I e II del quesito).)”
Le considerazioni ora esposte sono condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto conformi ai criteri indicati nei quesiti summenzionati, nonché immuni da censure di ordine logico e giuridico.
1.4.3.5 Applicazione illegittima del cd. gioco delle valute fittizie.
pagina 22 di 27 L'attrice ha sollevato la questione concernente l'invalidità dell'addebito delle cd. “valute fittizie”, ossia del metodo che la banca utilizza per protrarre i giorni solari del prestito al correntista, favorendo l'aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui prestito non c'è stato.
La questione è fondata.
Nella specie, il CTU ha verificato che, trattandosi di rapporto instaurato precedentemente al 2011 e non risultando alcuna specifica pattuizione contrattuale in merito (intendendo per tale non solo la previsione di un regolamento delle partite per valute ai fini del calcolo degli interessi ma anche l'analitica indicazione dei criteri da utilizzare per la determinazione della singola valuta). Ha pertanto provveduto ai ricalcoli secondo la data valuta ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione.
1.4.3.6 Indebita applicazione di ulteriori spese
L'attrice ha dedotto l'indebita applicazione di ulteriori commissioni e spese in quanto non pattuite.
La questione è fondata
In considerazione della mancata pattuizione per iscritto delle condizioni economiche da applicare al rapporto sin dalla data di stipula del contratto, il CTU, rilevato che non risulta alcuna evidenza delle spese pubblicizzate a norma dell'articolo 117 comma 7 lett. B TUB, ha provveduto ai ricalcoli espungendo tali spese.
1.4.4 Prescrizione.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
L'eccezione è solo in parte fondata.
Si richiamano i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010.
Come noto, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens).
Non può quindi ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come "pagamento", nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito.
I versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o
"scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a pagina 23 di 27 godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
La Suprema Corte ha poi chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito,
è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cass. Sez. Un., 15895/2019).
Constatata la natura dirimente della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della valutazione dell'intervenuta prescrizione del credito, in ordine all'onere probatorio, secondo il più recente orientamento, che il Tribunale condivide, "in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018;
2660/2019; 31927/2019)" (da ultimo Cass. 1388/2022).
Infine, per l'individuazione delle rimesse solutorie occorre applicare il criterio del cd. saldo rettificato, eliminando previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito (Cass. 3858/2021;
9141/2020).
Il CTU si è correttamente attenuto a tali criteri.
Nel caso di specie la data dalla quale far decorrere il decennio della prescrizione è il 26.9.2014 ovvero quella del ricevimento della missiva spedita dal correntista in data 23.6.2014 avente ad oggetto la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, ove viene anche esplicitata la volontà della attrice di agire per la restituzione nei confronti della banca “degli oneri finanziari illegittimamente applicati (anatocismo trimestrale, applicazione di commissioni di massimo scoperto, applicazioni di valute fittizie, applicazioni di spese di conto non dovute, girocontazione delle competenze dai conti anticipi, applicazione dello jus variandi illegittimo, applicazione di tassi e condizioni in violazione della Legge 10/96 in materia di usura) e di volere “(..) interrompe(re) i termini di prescrizione ex art. 2934 ss. c.c.” (cfr. doc.
1.1 fasc. att.).
Si aggiunga che anche l'invito alla mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010, proposto nell'anno 2018 con oggetto “richiesta accertamento dell'esatta ricostruzione del saldo dei conti correnti nn. 123/00,
309700/00, 30700/20, 1952/00 accesi presso la filiale di Quarrata della convenuta e conseguente condanna al pagamento della parte che risulterà debitrice” (cfr. fasc. att.), rappresenta senz'altro un atto con valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., e come tale interruttivo della prescrizione, contendendo esso l'indicazione del soggetto obbligato, nonché l'esplicazione della relativa pretesa, oltre alla richiesta di adempimento propri della diffida (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 17/09/2024, n.1583). pagina 24 di 27 Il CTU ha quindi proceduto come di seguito: a) ha analizzato tutti gli addebiti a titolo di interessi passivi, spese e commissioni varie annotati in conto nel periodo 1.10.2000 – 25.09.2004 (data corrispondente ai dieci anni precedenti la data di ricevimento della lettera di messa in mora interruttiva dei termini di prescrizione); ha ricalcolato il saldo del rapporto previa espunzione di tutti gli addebiti accertati come illegittimi, rideterminando gli interessi passivi ed attivi sul nuovo saldo per data;
ha utilizzato per la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse il fido risultante dalla Centrale rischi bancaria;
ha quindi provveduto ad individuare la consistenza delle rimesse aventi natura solutoria al fine di verificare se ed in che misura per gli interessi e le spese originariamente (ed illegittimamente) addebitate in conto sino al
25.09.2004 sia intervenuto un successivo pagamento ai sensi dell'art. 1194, secondo comma, c.c.
Dalle analisi così compiute il CTU ha estrapolato le rimesse con funzione solutoria analiticamente indicate nell'allegato n. 15 della relazione.
All'esito dei ricalcoli il CTU ha accertato inoltre che alcuni addebiti per interessi e spese troverebbero copertura nei saldi attivi del conto corrente previamente ricalcolato (addebiti analiticamente indicati nell'allegato 16 “Oneri non ripetibili in quanto addebitati su conto attivo”; si v. altresì il ricalcolo analitico del rapporto per l'individuazione delle rimesse solutorie e degli oneri non ripetibili, contenuto nell'allegato
17 – “conteggio analitico verifica rimesse”).
Il CTU ha quindi ritenuto prescritti tutti gli addebiti operati sul conto fino al 2.7.2013 in quanto seguiti da altrettante rimesse con funzione solutoria. Per il periodo successivo a tale data e fino al 25.09.2004, il CTU ha verificato la sussistenza di ulteriori addebiti per complessivi euro 3.824,12 che, alla luce dei ricalcoli eseguiti, troverebbero copertura nei saldi attivi del conto corrente e quindi definitivamente prescritti.
1.4.5 Conclusioni
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere recepita l'ipotesi n. 8 delle conclusioni rassegnate a pagina 50 della CTU che evidenzia al 5.11.2010 un saldo finale ricalcolato, al netto delle competenze prescritte, di euro 26.647,72.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro CP_1
26.647,72, atteso che il conto corrente si è chiuso con saldo zero.
2.Sulla domanda di pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale (in questo senso si v. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.)
La Banca ha eccepito che tale richiesta non può essere validamente proposta nel caso in esame, neppure in astratto, in quanto il saggio di interesse stabilito dall'art. 1284 co. 4 cc è invocabile esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali, mentre non opera nelle ipotesi in cui le obbligazioni sorgano da fatto illecito o dalla legge, in quanto, in tali casi, non è nemmeno ipotizzabile un accordo tra le parti nella pagina 25 di 27 determinazione del saggio, accordo la cui mancanza rappresenta il presupposto indefettibile di applicazione della norma in parola.
La domanda è fondata.
Invero, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), e, quindi, non solo a quelle derivanti da un rapporto di natura contrattuale, per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (cfr. Cass. 61/2023).
Ad ogni buon conto, deve ritenersi che l'azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituisce, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (condictio ob causam finitam). Si tratta, pertanto, in ogni caso, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che, persino in base all'indirizzo più restrittivo richiamato dalla banca convenuta in comparsa di costituzione, il relativo credito resterebbe comunque assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4 (in questo senso si v. in parte motiva sempre Cass. 61/2023).
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice degli interessi ex art. 1284 co. CP_1
4 c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite secondo il criterio del decisum (da euro 26.000 ad euro 52.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto dell'accoglimento della domanda in misura quantitativamente inferiore al petitum e prossima ai minimi dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 26.647,72, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo,
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in euro 3.809,00 per compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per pagina 26 di 27 legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari,
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Pistoia, il 19.11.2025
Il giudice
MA ZO
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA ZO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2295/2023 promossa da:
E (C.F./P.IVA ), rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. CAVALIERE MAURIZIO PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN FA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertare e dichiarare che le somme indicate nei saldi dei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data di estinzione del medesimo con conseguente condanna della convenuta ad eseguire la relativa annotazione per i motivi indicati in premessa;
condannare altresì la convenuta al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'attore all'esito del corretto calcolo del saldo del conto corrente per cui è causa per i motivi sopra indicati, oltre interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. dalla domanda;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (cfr. atto di citazione richiamato all'udienza del 18.11.2025).
Parte convenuta: “- in via istruttoria, disporre la chiamata a chiarimenti del CTU in ordine ai rilievi critici formulati da all'udienza del 15/05/2025, speculari alle osservazioni critiche mosse dal Controparte_2 proprio CTP alle quali il CTU non ha esaustivamente risposto;
- nel merito, rigettare integralmente, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla Società
[...]
e con atto di citazione notificato a in data 05/10/2023, per Parte_1 Parte_2 Controparte_2
pagina 1 di 27 le eccezioni, ivi inclusa quella di prescrizione, ed i motivi tutti proposti dalla medesima Controparte_2
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”.” (cfr. note conclusive del
[...]
23.10.2025 richiamate all'udienza del 18.11.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha agito in giudizio nei confronti di Parte_3 [...] già della già CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
al fine di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente bancario n. 309700 (già n.
[...]
309700/00) (comprensivo del conto anticipi s.b.f. n. 309700/20, di conto tecnico n. 123/00 e n. 1956/00), alla data di estinzione del medesimo, ed ottenere il pagamento delle somme che risulteranno dovute all'attrice da parte dell'istituto di credito, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in via generale la mancanza della forma scritta ab substantiam dei contratti bancari stipulati inter partes e, in particolare:
-applicazione indebita di interessi ultra-legali in assenza di valida pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c., con conseguente loro ricalcolo al tasso legale, ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB;
-applicazione indebita di interessi anatocistici, in assenza di specifica pattuizione scritta;
-applicazione della CMS in assenza di valida pattuizione scritta ex art. 117 TUB e in ogni caso per indeterminatezza della relativa clausola contrattuale ex art. 1346 c.c.;
-applicazione illegittima dello ius variandi da parte della banca convenuta in assenza di comunicazione scritta;
-applicazione illegittima di valute fittizie in assenza di valida pattuizione giustificativa,
-applicazione indebita di commissioni disponibilità fondi o di istruttoria veloce in assenza di valida pattuizione scritta ex art. 117 TUB;
-girocontazione illegittima delle competenze dal conto anticipi n. 309700/20 e dai conti tecnici nn. 123/00
e 1952/00 direttamente sul conto ordinario n. 309700 (già n. 309700/00), per assenza di espressa autorizzazione;
-presenza di saldi debitor indimostrati per i conti correnti oggetto di causa, relativamente al primo estratto disponibile depositato, con conseguente invocata applicazione del c.d. “saldo zero”.
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto una perizia di parte.
La tempestivamente costituitasi in giudizio, ha prodotto la documentazione contrattuale e parte CP_1 della documentazione contabile ex adverso indicate come mancanti;
ha quindi eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto, nonché l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di meri addebiti illegittimi, anziché dell'avvenuto pagamento di saldi;
ha contestato, nel merito, la fondatezza della domanda formulata. pagina 2 di 27 La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU contabile.
Autorizzato il deposito di note conclusive, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
1. Sulla azione di ripetizione di indebito proposta dall'attrice
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
1.2 Questioni preliminari
In via preliminare, la ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione ex adverso esperita, per CP_1 avere controparte incentrato le proprie domande sulla base esclusivamente di asseriti addebiti illegittimi, ma non dell'avvenuto pagamento di saldi, conseguenti a tali addebiti, e chiedendo la rideterminazione dei saldi.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto va premesso che è pacifico che il conto corrente di cui è causa risulta essere stato estinto in epoca senz'altro antecedente la proposizione della domanda di ripetizione proposta.
Ciò premesso, è sufficiente rilevare come la domanda di ripetizione attorea abbia ad oggetto non la ripetizione tout court delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente inter partes, bensì delle sole somme che risulteranno dovute all'attrice all'esito del corretto calcolo del saldo del conto corrente, previa espunzione delle indebite annotazioni.
La domanda proposta è da ritenere, pertanto, senz'altro ammissibile.
1.3 Ripartizione dell'onere della prova in relazione alla domanda proposta
1.3.1 Premesse generali
In via generale è opportuno premettere i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova.
Quando sia il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente spetta al correntista provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto "verbis tantum", la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021).
Il correntista è inoltre tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale pagina 3 di 27 rispetto al quale è stata formulata la domanda. Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda.
In caso di mancanza della serie iniziale di estratti conto, "ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo" (Cass. 11543/2019;
Cass. 9140/2020).
Tale conclusione viene convincentemente argomentata nel senso che, quando la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore. (Cass. 6063/2021).
Va infine ricordato che il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie comunque ottenute quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
1.3.2 Esame della documentazione prodotta e verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'attrice
Nel caso di specie, a fronte della allegazione attorea di conclusione dei contratti bancari inter partes in carenza di forma scritta ad substantiam, la costituendosi in giudizio, ha prodotto la seguente CP_1 documentazione contrattuale:
- in ordine al conto corrente ordinario n. 309700/00, acceso il 29.04.1997 e chiuso il 5.11.2010, copia di lettera di apertura del rapporto di conto corrente del 29.4.1997, sottoscritto sia dalla CP_1 che dalla società attrice (cfr. doc. 3 fasc. conv.), priva dell'indicazione delle condizioni economiche da applicare al rapporto;
- copia della lettera di apertura di credito in conto corrente del 14.06.2004, relativa al rapporto di conto n. 309700, utilizzabile fino a revoca per elasticità di cassa per complessivi euro 10.000,00
(anch'esso regolarmente sottoscritto da entrambe le parti), indicante le condizioni economiche da applicare al rapporto (con relativo documento di sintesi) (cfr. doc. 4 fasc. conv.), pagina 4 di 27 - in ordine al conto anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n 309700/20, estinto il
31.12.2007, copia del contratto del 27.01.2005 con relativo documento di sintesi (cfr. doc. 5 fasc. conv.), provvisto delle firme delle parti e contenente le condizioni economiche da applicare al rapporto;
- in ordine al conto anticipi su fatture con cessione del credito n. 123/00, il contratto del 24.08.2004 con relativo documento di sintesi (cfr. doc. 6 fasc. conv.), anch'esso regolarmente sottoscritto e contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto;
- copia del contratto di conto tecnico di finanziamento n. 123/00 del 22.12.2004, sottoscritto dalle parti e indicante le condizioni economiche da applicare al rapporto (privo del relativo documento di sintesi) (cfr. doc. 6 fasc. conv.);
- per il conto anticipi n. 1952/00, acceso il 22.06.2005 ed estinto il 31.12.2009, il contratto di accensione (cfr. doc. 7 fasc. conv.), sottoscritto dal cliente e dalla Banca e completo dei tassi e delle condizioni.
Il CTU incaricato ha verificato la produzione in giudizio della documentazione contabile afferente i menzionati rapporti contrattuali, di seguito indicata:
- estratti conto del conto corrente di corrispondenza numero n. 309700, completi del riassunto scalare per valuta e del dettaglio di calcolo delle competenze, per il periodo dal 01.10.2000 al
05.11.2010 (data estinzione rapporto), ad eccezione dell'estratto del primo trimestre 2008 (periodo
01.01.2008-31.03.2008) (cfr. relazione CTU p. 8);
- estratti conto del conto n. 309700/20, completi del riassunto scalare per valuta e del Controparte_7 dettaglio di calcolo delle competenze, per il periodo dal 01.10.2000 al 31.12.2007, ad eccezione degli estratti conto al 30.09.2004 (periodo 01.07.2006-30.09.2004), al 31.03.2005 (periodo 01.01.2005-
31.03.2005 presente in questo caso l'estratto conto scalare) ed al 31.03.2006 (periodo 01.01.2006-
31.03.2006) (cfr. relazione CTU p. 9);
- estratti conto del conto anticipi su fatture con cessione del credito n. 123, completi del riassunto scalare per valuta e del dettaglio di calcolo delle competenze, per il periodo dal 01.01.2001 al
17.07.2007 (data estinzione rapporto);
Non risulta versato in atti alcun riepilogo analitico delle operazioni regolate in base al conto anticipi fatture con cessione del credito n. 1952 (cfr. relazione CTU p. 11).
Orbene, sulla base della documentazione richiamata, può ritenersi assolto l'onere della prova ricadente sull'attrice correntista, posto che gli estratti conto mancanti, per i motivi suesposti, non impediscono l'esame della domanda per i periodi documentati.
pagina 5 di 27 Nondimeno, si osserva come alcuna verifica possa essere compiuta circa la fondatezza delle questioni poste in relazione al conto anticipi fatture con cessione del credito n. 1952, non risultando agli atti alcun riepilogo analitico delle operazioni ivi regolate.
1.4 Sul merito
La domanda di ripetizione di somme, previo ricalcolo del saldo di conto corrente ordinario, proposta dall'attrice presuppone l'accertamento delle poste assunte come illegittime relativamente sia al contratto di conto corrente ordinario n. 309700/00, sia ai conti anticipi ad esso afferenti.
Al riguardo si osserva che costituisce circostanza pacifica che sul corrente ordinario n. n. 309700/00, acceso il 29.04.1997 e chiuso il 5.11.2010, siano state addebitate mediante giroconto le competenze liquidate sul conto anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n. 309700/20, sul conto anticipi su fatture con cessione del credito n. 123/00 e sul conto anticipi su fatture Italia con cessione del credito n.
1952/00.
Ciò precisato è opportuno procedere alla separata disamina delle plurime questioni di illegittimità degli addebiti in conto corrente sollevate dall'attrice in relazione a ciascuno dei rapporti bancari suindicati (con la sola esclusione del conto anticipi n. 1952 per le ragioni indicate al paragrafo 1.3.2).
1.4.1 Contratto di anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n. 309700/20.
Con riferimento al contratto di anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n. 309700/20, si esaminano di seguito partitamente le questioni sollevate dall'attrice.
1.4.1.1 Indebita applicazione di interessi ultralegali per assenza di pattuizione in forma scritta.
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in violazione dell'art. 1284 cc, con conseguente loro ricalcolo al tasso legale, ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB.
La questione è fondata.
Come noto, l'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare
è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso – seppur presente – non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
Qualora manchi un valido contratto scritto di apertura del rapporto, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente. Ci si è chiesti, infatti, se in tal caso possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB. pagina 6 di 27 Orbene, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Poi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Sicché, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è stato necessario, mediante la ctu, ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto (nei termini sopra esposti si v. Tribunale Roma sez. XVI, 17.03.2022).
Nel caso di specie, il CTU incaricato, sulla base della documentazione presente agli atti di causa ed in particolare dalla verifica del primo estratto conto prodotto, ha accertato che il rapporto in questione risulta instaurato in un momento precedente al 1.10.2000 (il saldo inziale desumibile dall'estratto conto alla stessa data evidenzia un debito di lire 5.660.000), mentre non ha rinvenuto alcuna pattuizione delle condizioni economiche da applicare fino al 27.01.2005, data in cui risulta stipulato il contratto de quo (si v. paragrafo
1.3.2).
Deve pertanto ritenersi che il rapporto di conto anticipi s.b.f. n. 309700/20 sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sino al 1.10.2000, con applicazione di condizioni economiche in modo unilaterale e discrezionale da parte della Banca, senza una corretta pattuizione contrattuale scritta, come previsto dall'art. 117 del T.U.B.
pagina 7 di 27 Per il periodo 01.10.2000 – 26.01.2005, stante l'assoluta mancanza di documentazione contrattuale, il cui onere di produzione gravava sulla banca convenuta per le ragioni esposte supra, deve dunque ritenersi la nullità del contratto anticipi per difetto di forma scritta.
Il Consulente, in applicazione dei criteri suindicati, ha effettuato il ricalcolo del rapporto, non applicando alcuna capitalizzazione;
applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi;
stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS.
Per il periodo successivo e fino al 31.12.2007, il rapporto risulta regolato dal contratto stipulato in data
27.01.2005, laddove il tasso a debito da applicare risulta specificamente pattuito nella misura del 3,33% entro fido e del 3,33%+4% oltre fido.
1.4.1.2 Indebita applicazione di interessi anatocistici
L'attrice ha dedotto l'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici non pattuiti.
La questione è infondata.
Invero, in relazione al periodo dal 26.01.2005 e fino al 31.12.2007, il CTU, sulla base della documentazione prodotta, ha escluso la sussistenza di effetti anatocistici, essendo le competenze maturate in conto sistematicamente addebitate sul conto corrente ordinario n. 309700 (cfr. relazione CTU p. 13).
1.4.1.3 Illegittima applicazione dello ius variandi
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte della banca convenuta in assenza di comunicazione scritta.
La questione è fondata.
L'art. 118 D.Lgs. n. 385/1993, nella originaria versione vigente alla data di accensione dei conti in esame
(26.1.2005), prevedeva: “1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
In precedenza, la Legge n. 154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), poi trasfusa nel TUB, già prevedeva all'art. 4 che la eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione doveva essere espressamente indicata nel contratto, con clausola specificamente approvata dal cliente, e all'art. 6 che le variazioni sfavorevoli al cliente nei contratti di durata potevano verificarsi purché ne fosse data comunicazione scritta al cliente all'ultimo domicilio notificato o secondo le diverse modalità di comunicazione individuate dal pagina 8 di 27 CICR e dalla Banca d'Italia, sancendo la inefficacia delle variazioni contrattuali attuate senza l'osservanza delle prescrizioni suddette.
La Legge n. 154/1992 ha continuato ad essere applicata anche dopo l'entrata in vigore del TUB, finché non sono entrati in vigore i provvedimenti delle autorità creditizie cui il D.Lgs. n. 385/1993 rinviava (art. 161
TUB).
La delibera CICR del 4.3.2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha poi precisato che le variazioni sfavorevoli al cliente dovevano esser-gli comunicate con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute, mentre le variazioni generalizza-te potevano essere comunicate in modo impersonale mediante inserzioni in Gazzetta Ufficiale e comunicate alla prima occasione utile nell'ambito delle comunicazioni periodiche. Si rinviava infine alla Banca d'Italia per l'emanazione delle disposizioni riguardanti il contenuto e le modalità delle comunicazioni.
La circolare n. 229 della Banca d'Italia, 9° aggiornamento del 25.7.2003 ha dato attuazione alla delibera del
CICR, precisando che la comunicazione delle variazioni sfavorevoli debba avvenire per iscritto presso il domicilio del cliente mediante un "documento di sintesi" nel quale le stesse devono essere chiaramente poste in evidenza.
Le variazioni unilaterali sfavorevoli non possono avere effetto anteriore a quello della comunicazione al cliente o alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per quelle generalizzate.
Nel corso degli anni si sono susseguiti alcuni interventi legislativi che hanno modificato l'art. 118 TUB, fra i quali ricordiamo il D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito in L. n. 248 del 04.08.2006 che ha intro-dotto le seguenti prescrizioni per l'esercizio della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: a) la necessità del giustificato motivo per dare luogo alla modifica unilaterale dei tassi, prezzi e condizioni, nei contratti di durata che prevedono tale facoltà, nel rispetto dell'art. 1341 c.c., comma 2; b) la comunica-zione espressa al cliente mediante utilizzo in modo evidenziato della formula "Proposta di modifica uni-laterale del contratto" di qualunque modifica delle condizioni contrattuali;
c) la previsione del preavviso minimo di trenta giorni e l'ampliamento del termine per il recesso senza spese da parte del cliente a sessanta giorni. In mancanza di osservanza di tali prescrizioni, le variazioni sono inefficaci se sfavorevoli al cliente.
Successivamente il D.Lgs. n. 141 del 3.12.2010, intervenendo sull'art. 118 TUB, ha distinto i contratti a tempo indeterminato rispetto agli altri contratti di durata. Per i primi, la facoltà di modifica unilaterale dei tassi, prezzi e delle altre condizioni può essere convenuta con clausola approvata specificamente dal cliente e può esercitarsi in caso di giustificato motivo. Per i secondi, la facoltà di modifica unilaterale, da esercitarsi sempre in caso di giustificato motivo, può essere convenuta solo per clausole diverse da quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse. La disposizione amplia anche la durata del preavviso minimo a sessanta giorni, ed il termine per l'esercizio del recesso senza spese da parte del cliente viene a coincidere con la data prevista per l'applicazione della variazione. pagina 9 di 27 Infine, con l'intervento del D.L. n. 70 del 13.5.2011, convertito in L. n. 106 del 12.7.2011, si arriva alla formulazione attuale dell'art. 118 TUB che, rispetto alla versione precedente, introduce un'eccezione al divieto di modifica delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, limitatamente ai clienti non consumatori e né micro-imprese, prevedendo che possono essere inserite clausole espressamente approvate dal cliente concernenti la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminate dal contratto. L'eccezione può applicarsi soltanto per i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
(14.05.2011), rimanendo inefficaci le modifiche in tal senso inserite nei contratti in corso alla predetta data.
Venendo al caso di specie, si osserva che nel contratto in esame del 2005 è prevista la possibilità di variazione delle condizioni economiche applicate al rapporto mediante rinvio alla normativa in vigore (art. 118 d.lgs. 385/1993).
Nondimeno, il CTU ha verificato che, tra la documentazione depositata agli atti, non risultano le comunicazioni preventive da inviare al cliente ai sensi della disposizione da ultimo richiamata e della corrispondente normativa regolamentare (Delibera Cicr n. 286 del 4 marzo 2003).
Risultando le modifiche effettuate peggiorative per parte attrice già a partire dal 2° trimestre 2006, esse devono ritenersi inefficaci ex art. 118 co. 2 TUB.
Il CTU ha, pertanto, provveduto all'esecuzione dei ricalcoli sulla base del tasso convenuto in contratto.
1.4.1.4 Indebita applicazione della CMS
L'attrice ha dedotto l'illegittimo addebito della CMS, non consentendo la relativa clausola di determinare con esattezza la base di calcolo ed il periodo, con la conseguente sua nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
La questione è fondata.
La maggioritaria giurisprudenza di merito, con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'avvento della disciplina dettata dalla D.L. n. 185 del 2008, convertito nella l. n. 2/2019, ha ritenuto non operante la nullità ex art. 1346 c.c. laddove la C.M.S. risulti determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico. Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si pagina 10 di 27 tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 15.10.2018, n.2370).
Sulla questione relativa alla astratta validità sotto il profilo causale delle clausole di previsione della commissione di massimo scoperto, la Suprema Corte si era poi pronunziata qualificando la CMS come
“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass. 870/2006).
Tali questioni risultano definitivamente superate per effetto del D.L. 185/2008, conv. mod. L. 2/2009, che costituisce la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27 co.
4. D.L.
1/2012, conv. mod. L. 27/2012.
In particolare, l'art.
2-bis, co. 1 del D.L. 185/2008 del 28.11.2008, conv. mod. L. 2/2009 disciplinava due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni;
la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o
CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni: a) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
b) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
c) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
d) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
La disposizione citata, inoltre, fissava un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione (29.1.2009) e con scadenza il 28.6.2009.
Come osservato da condivisa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma , sez. XVII , 10.12.2020 , n.
17600, anche di seguito richiamata), la disciplina dettata dall'art.
2-bis del D.L. 185/2008, conv. mod. L.
2/2009 rappresenta dunque un primo intervento normativo organico che, nel disciplinare la materia delle
CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro - come detto- affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
Successivamente alla scadenza del termine del 28.6.2009 previsto per l'adeguamento dei contratti in corso, per effetto dell'art. 2 co. 2 D.L. 78/2009 dell'1.7.2009, conv. mod. L. 102/2009, è intervenuta una integrazione della richiamata disciplina, con l'aggiunta di una ulteriore condizione per la validità delle citate
CMDF (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi).
pagina 11 di 27 La disciplina normativa in materia di C.M.S. ha poi subito un profondo mutamento negli anni 2011-2012:
a) dapprima con il D.L. 201/2011 del 6.12.2011, conv. mod. L. 214/2011, che all'art. 27 ha introdotto il nuovo art. 117-bis del T.U.B; b) poi con il D.L. 1/2012 del 24.1.2012, conv. mod. L. 27/2012, che ha disposto l'abrogazione dei “(..) commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (..)” (cfr. art. 27), ed all'art. 27 bis ha previsto la nullità di “(..) tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”; c) dunque dal D.L. 29/2012, sempre del 24.3.2012, conv. mod. L. 62/2012 che ha integrato l'art. 27-bis del citato D.L. 1/2012, con l'aggiunta delle seguenti parole “(..) stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili (..)”, nonché inserendo due nuovi commi (1-bis e 1-ter) nell'art. 117-bis T.U.B.; d) infine, è intervenuto il D.M. 644 del
30.6.2012 del C.I.C.R., che, entrato in vigore in data 1.7.2012, ha fornito una disciplina di dettaglio anche per quanto riguarda il regime transitorio.
In considerazione della richiamata complessa evoluzione normativa in materia di CMS, deve dunque ritenersi – in accordo con condivisa giurisprudenza di merito (già richiamata supra) - che con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.L. 185/2008 (e quindi fino al
2009), la commissione di massimo scoperto ha una idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, con la citata sentenza n. 870 del 18.1.2006, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la deve essere ritenuta priva di causa Pt_4 laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Alla luce del richiamato quadro normativo di riferimento e delle considerazioni che precedono, è stato formulato al CTU il seguente quesito: “1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione
28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo (non) sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.L. 185/2008, di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. pagina 12 di 27 alle previsioni dell'art. 2 bis D.L. 185/2008; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), di escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.” (cfr. ordinanza
23.4.2024).
Il CTU, in merito ai quesiti suindicati, ha fornito la seguente risposta: “4) la CMS risulta contrattualmente prevista ma secondo criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati (il contratto sul punto indica genericamente “Commissione sul massimo scoperto trimestrale: entro fido 0%; extra fido (superamento fino al 30% dell'importo del fido) 0,25%; extra fido (superamento oltre il 30% dell'importo del fido) 0,25%; “); ciò ha reso necessario escludere l'onere dai ricalcoli (secondo quanto letteralmente indicato alla lettera D) I del quesito)” (cfr. relazione p. 14).
Le considerazioni ora esposte sono condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto conformi ai criteri indicati nei quesiti summenzionati, nonché immuni da censure di ordine logico e giuridico.
1.4.1.5 Applicazione illegittima del cd. gioco delle valute fittizie.
L'attrice ha sollevato la questione concernente l'invalidità dell'addebito delle cd. “valute fittizie”, ossia del metodo che la banca utilizza per protrarre i giorni solari del prestito al correntista, favorendo l'aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui prestito non c'è stato.
La questione è fondata.
Come noto, la antergazione ovvero postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultra legali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione di tali operazioni e la data della loro valutazione, costituisce un onere aggiuntivo per il cliente che deve essere espressamente pattuito.
In assenza di una specifica previsione contrattuale, la contabilizzazione deve avvenire applicando la cd. valuta effettiva che fa riferimento alla data in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate.
Nella specie, il CTU ha verificato che, anche sotto tale profilo, il contratto de quo non contiene una specifica pattuizione contrattuale in tema di valute, di talché ha effettuato il conteggio secondo la data valuta ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione (cfr. relazione CTU p. 14).
1.4.1.6 Indebita applicazione di ulteriori spese
L'attrice ha dedotto l'indebita applicazione di ulteriori commissioni e spese in quanto non pattuite.
La questione è infondata.
Il CTU ha reputato espressamente pattuite le ulteriori spese addebitate dalla nella esecuzione del CP_1 rapporto (spese per operazioni, invio estratto conto, invio contabili, spese di chiusura) (cfr. relazione p. 14).
1.4.1.7 Applicazione illegittima della girocontazione
pagina 13 di 27 L'attrice ha dedotto l'illegittima adozione da parte della della girocontazione Controparte_8 delle competenze maturate periodicamente sul conto anticipi n. 309700/20 e sui conti tecnici nn. 123/00 e
1952/00 direttamente sul conto ordinario n. 309700 (già n. 309700/00), in assenza di adeguata documentazione e/o di un contratto che abbia autorizzato l'istituto a compierle.
La questione è in parte fondata.
Il CTU ha verificato che il contratto prevede espressamente la girocontazione degli oneri maturati in conto al conto ordinario n.309700, di talché è da reputare corretta la girocontazione al conto corrente ordinario degli oneri maturati a partire dal 27.01.2005.
Il CTU ha, per contro, espunto dal saldo del conto ordinario gli oneri girocontati precedentemente in assenza di un contratto.
1.4.1.8 di fatto Pt_5 precisare, infine, che il CTU, muovendo dall'analisi del testo contrattuale e dalla documentazione Pt_6 agli atti, ha verificato la sussistenza di elementi presuntivi precisi sulla cui base ritenere provata la presenza di un affidamento (cfr. fido di fatto). In particolare, quanto alle previsioni contrattuali, risulta la seguente indicazione “Maggiorazioni di tasso previste nel caso di superamento fido"; dall'analisi degli estratti conto, risulta, nella sezione riepilogativa delle condizioni del periodo, l'indicazione per i tassi a debito di quelli
“entro limite fido”. Oltre a ciò il CTU ha affermato che il fido che assiste il rapporto risulti inequivocabilmente dalla verifica della Centrale rischi prodotta in giudizio (si v. sezione “Rischi autoliquidanti”).
Pertanto, nei ricalcoli effettuati, il CTU ha tenuto di conto dell'ammontare del fido di volta in volta risultante dalla Centrale rischi (cfr. relazione pp. 14-15)
1.4.1.9 Riepilogo Conto di anticipi salvo buon fine (s.b.f.) a tasso variabile n. 309700/20
In definitiva, all'esito dei ricalcoli effettuati, il CTU ha concluso che, nel periodo analizzato, a fronte di addebiti operati dall'Istituto bancario per complessivi euro 3.943,37, gli oneri legittimamente addebitabili al correntista ammonterebbero ad euro 2.139,16, di cui euro 2.139,16 effettivamente girocontabili al conto corrente ordinario (ed effettivamente computati dal consulente per l'esecuzione dei ricalcoli) (cfr. relazione
CTU pp. 14-15; allegato n. 13 alla relazione peritale denominato “Riepilogo conto anticipi sbf a tasso variabile n. 309700/20”; foglio di lavoro contenente l'esposizione analitica dei ricalcoli eseguiti dal CTU).
1.4.2. Contratto di anticipo su fatture con cessione del credito n. 123.
Con riferimento al contratto di anticipo su fatture con cessione del credito n. 123., si esaminano di seguito partitamente le questioni sollevate dall'attrice.
1.4.2.1 Indebita applicazione di interessi ultralegali per assenza di pattuizione in forma scritta.
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in violazione dell'art. 1284 cc, con conseguente loro ricalcolo al tasso legale, ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB. pagina 14 di 27 La questione è fondata.
Il CTU incaricato, sulla base della documentazione presente agli atti di causa ed in particolare dalla verifica del primo estratto conto prodotto, ha accertato che il rapporto in questione risulta instaurato in un momento precedente al 1.1.2001 (il saldo inziale desumibile dall'estratto conto alla stessa data evidenzia un debito di lire 92.861.000), mentre non ha rinvenuto alcuna pattuizione delle condizioni economiche da applicare al rapporto fino al 24.08.2004, data in cui risulta stipulato il contratto di anticipi su fatture con cessione del credito n. 123/00.
Deve pertanto ritenersi che il rapporto di anticipo su fatture con cessione del credito n. 123 sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sino al 1.1.2001, con applicazione di condizioni economiche in modo unilaterale e discrezionale da parte della senza una corretta pattuizione CP_1 contrattuale scritta, come previsto dall'art. 117 del T.U.B.
Di conseguenza, per il periodo 1.01.2001 – 24.08.2004, stante l'assoluta mancanza di documentazione contrattuale, il cui onere di produzione gravava sulla banca convenuta per le ragioni esposte supra, deve ritenersi la nullità del contratto in questione per difetto di forma scritta.
Pertanto, il Consulente, sulla base degli estratti conto disponibili, ha ricostruito l'intera movimentazione del conto e ricalcolato il saldo finale, non applicando alcuna capitalizzazione;
applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi, stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS.
Per il periodo successivo e fino al 17.07.2007, il rapporto risulta regolato prima dal contratto stipulato in data 24.08.2004 e quindi dal contratto stipulato in data 22.12.2004. In particolare, il tasso a debito da applicare risulta pattuito nella misura del 3,889% entro fido e del 3,889%+4% oltre fido, a partire dal
24.08.2004, e del 4,144% entro fido e del 4,144%+4% oltre fido a partire dal 22.12.2004.
1.4.2.2 Indebita applicazione di interessi anatocistici
L'attrice ha dedotto l'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici non pattuiti.
La questione è infondata.
In relazione al periodo dal 24.8.2004 e fino al 17.07.2007, il CTU, sulla base della documentazione prodotta, ha escluso la sussistenza di effetti anatocistici, essendo le competenze maturate in conto sistematicamente addebitate sul conto corrente ordinario n. 309700 (cfr. relazione CTU p. 17).
1.4.2.3 Illegittima applicazione dello ius variandi
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte della banca convenuta in assenza di comunicazione scritta.
La questione è fondata.
Il CTU ha verificato che entrambi i contratti prevedono la possibilità di variazione delle condizioni economiche applicate al rapporto mediante rinvio alla normativa in vigore (art. 118 d.lgs. 385/1993). pagina 15 di 27 Nondimeno, il CTU ha verificato che, tra la documentazione depositata agli atti, non risultano le comunicazioni preventive da inviare al cliente ai sensi della disposizione da ultimo richiamata e della corrispondente normativa regolamentare (Delibera Cicr n. 286 del 4 marzo 2003).
Risultando le modifiche effettuate sin da subito peggiorative per parte attrice, esse devono ritenersi inefficaci ex art. 118 co. 2 TUB.
Il CTU ha, pertanto, provveduto all'esecuzione dei ricalcoli sulla base del tasso convenuto in contratto
1.4.2.4 Indebita applicazione della CMS
L'attrice ha dedotto l'illegittimo addebito della CMS, non consentendo la relativa clausola di determinare con esattezza la base di calcolo ed il periodo, con la conseguente sua nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Sul punto il CTU ha affermato quanto segue: “4) la CMS risulta contrattualmente prevista ma secondo criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati (il contratto sul punto indica genericamente “Commissione sul massimo scoperto trimestrale: entro fido 0%; extra fido (superamento fino al 30% dell'importo del fido) 0,25%; extra fido (superamento oltre il 30% dell'importo del fido) 0,25%; “); ciò ha reso necessario escludere l'onere dai ricalcoli (secondo quanto letteralmente indicato alla lettera D) I del quesito)”.
Le considerazioni ora esposte sono condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto conformi ai criteri indicati nei quesiti summenzionati, nonché immuni da censure di ordine logico e giuridico.
1.4.2.5 Applicazione illegittima del cd. gioco delle valute fittizie.
L'attrice ha sollevato la questione concernente l'invalidità dell'addebito delle cd. “valute fittizie”, ossia del metodo che la banca utilizza per protrarre i giorni solari del prestito al correntista, favorendo l'aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui prestito non c'è stato.
La questione è fondata.
Nella specie, il CTU ha verificato che, anche sotto tale profilo, i contratti in argomento non contengono una specifica pattuizione contrattuale in tema di valute, di talché ha effettuato il conteggio secondo la data valuta ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione.
1.4.2.6 Indebita applicazione di ulteriori spese
L'attrice ha dedotto l'indebita applicazione di ulteriori commissioni e spese in quanto non pattuite.
La questione è infondata.
Il CTU ha reputato espressamente pattuite le ulteriori spese addebitate dalla nella esecuzione del CP_1 rapporto (spese per operazioni, invio estratto conto, invio contabili, spese di chiusura).
1.4.2.7 Applicazione illegittima della girocontazione
L'attrice ha dedotto l'illegittima adozione da parte della Banca della tecnica contabile della girocontazione delle competenze maturate periodicamente sul conto anticipi n. 309700/20 e sui conti tecnici nn. 123/00 e pagina 16 di 27 1952/00 direttamente sul conto ordinario n. 309700 (già n. 309700/00), in assenza di adeguata documentazione e/o di un contratto che abbia autorizzato l'istituto a compierle.
La questione è in parte fondata.
Il contratto prevede espressamente la girocontazione degli oneri maturati in conto al conto ordinario n.309700. In forza di ciò il CTU ha ritenuto di poter confermare la girocontazione al conto corrente ordinario degli oneri maturati a partire dal 24.08.2004 e di dover di contro espungere dal saldo del conto ordinario tutti quelli girocontati precedentemente.
1.4.2.8 di fatto Pt_5 precisare, infine, che il CTU, muovendo dall'analisi del testo contrattuale e dalla documentazione Pt_6 agli atti, ha verificato la sussistenza di elementi presuntivi precisi sulla cui base ritenere provata la presenza di un affidamento (cfr. fido di fatto). In particolare, quanto alle previsioni contrattuali risulta la seguente indicazione “Maggiorazioni di tasso previste nel caso di superamento fido", mentre dall'analisi degli estratti conto risulta, nella sezione riepilogativa delle condizioni del periodo, l'indicazione per i tassi a debito di quelli “entro limite fido”. Oltre a ciò il CTU ha affermato che il fido che assiste il rapporto risulti inequivocabilmente dalla verifica della Centrale rischi prodotta in giudizio (si veda la sezione “Rischi a scadenza - durata breve termine”).
Pertanto, nei ricalcoli effettuati, ha tenuto di conto dell'ammontare del fido di volta in volta risultante dalla
Centrale rischi.
1.4.2.9 Riepilogo Conto anticipi fatture n. 123
In definitiva, all'esito dei ricalcoli effettuati, il CTU ha concluso che, nel periodo analizzato, a fronte di addebiti operati dall'Istituto bancario per complessivi euro 24.185,56 gli oneri legittimamente addebitabili ammonterebbero ad euro 7.082,15 di cui euro 2.690,11 effettivamente girocontabili al conto corrente ordinario (ed effettivamente computati dal consulente per l'esecuzione dei ricalcoli) (cfr. relazione CTU pp. 19-20; allegato n. 13 alla relazione peritale denominato “Riepilogo conto anticipi sbf a tasso variabile n.
309700/20”; foglio di lavoro contenente l'esposizione analitica dei ricalcoli eseguiti dal CTU).
1.4.3 Contratto di Conto corrente ordinario n. 309700.
Con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 309700, si esaminano di seguito partitamente le questioni sollevate dall'attrice.
1.4.3.1 Indebita applicazione di interessi ultralegali per assenza di pattuizione in forma scritta.
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in violazione dell'art. 1284 cc, con conseguente loro ricalcolo al tasso legale, ovvero al tasso BOT ex art. 117 TUB.
La questione è fondata.
Come esposto supra, la costituendosi in giudizio, ha prodotto lettera di apertura del rapporto datata CP_1
29.04.1997. pagina 17 di 27 Nondimeno, dall'analisi della copia del contratto di conto corrente, stipulato nella forma di lettera commerciale datata 29.04.1997, risulta del tutto assente ogni espressa pattuizione in ordine alle condizioni economiche da applicare (misura degli interessi passivi e attivi, CMS, commissioni e spese varie).
Come accertato dal CTU, tale assente regolamentazione è stata successivamente, ed almeno in parte, colmata in data 14.06.2004 in occasione della stipulazione del contratto di apertura di credito (per saltuarie e transitorie necessità di cassa) concessa dall'Istituto bancario convenuto a valere sul rapporto di conto corrente in questione.
Ne consegue, per il periodo dal 1.10.2000 al 13.06.2004, la violazione dell'articolo 117, quarto comma,
D.lgs. 385/1993 (TUB) secondo cui: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Trattandosi di contratto stipulato tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, vanno applicati i tassi sostitutivi indicati dal settimo comma nella misura minima (Cass. 29576/2020), nonché va eliminata ogni spesa e commissione addebitata in conto (CMS e commissioni e spese varie).
Il CTU ha operato i ricalcoli in conformità a tali criteri. A partire dalla pattuizione delle condizioni economiche operata in data 14.06.2004, ha tenuto conto dei tassi di interesse passivi ivi convenuti.
Come condivisibilmente affermato dal CTU, la carente pattuizione delle condizioni economiche da applicare al rapporto di conto corrente riguarda anche la misura del tasso attivo di interesse sulle giacenze del conto.
Peraltro, a differenza di quanto sopra emerso per i tassi passivi, i tassi attivi non risultano pattuiti neanche in data 14.06.2004 in occasione della stipula del contratto di apertura di credito.
Ne consegue, anche in questo caso, la violazione dell'articolo 117, quarto comma, D.lgs. 385/1993 (TUB).
Trattandosi di contratto stipulato tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, vanno applicati i tassi sostitutivi indicati dal settimo comma della medesima disposizione nella misura massima (Cass. 29576/2020).
1.4.3.2 Indebita applicazione di interessi anatocistici
L'attrice ha dedotto l'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici non pattuiti.
La questione è fondata.
Come noto, in materia di interessi anatocistici si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di Cassazione -a far data dalla sentenza n.
2374/1999 - ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU.,
21095/2004).
pagina 18 di 27 Alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione consegue che gli interessi debbono essere ricalcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SS.UU n. 24418/2010).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, ha infatti dichiarato l'illegittimità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25 nella parte in cui stabiliva che le clausole riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera, fossero valide ed efficaci sino a tale data.
La disciplina introdotta nel 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha invece legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria purché la capitalizzazione degli interessi fosse specificatamente pattuita per iscritto e con pari periodicità della capitalizzazione (art. 6).
L'art. 7 della delibera ha previsto una specifica disciplina per i rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore della delibera prevedendo che le condizioni contrattuali vigenti avrebbero dovuto essere adeguate al contenuto della delibera entro il 30.6.2000 con effetti a decorrere dal successivo 1 luglio.
In particolare, veniva previsto che in caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate le banche avrebbero potuto limitarsi entro il predetto termine a pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale la comunicazione delle nuove condizioni, dandone notizia per iscritto alla clientela. In caso di modifiche peggiorative, le nuove condizioni avrebbero invece dovuto essere approvate dalla clientela per iscritto (art. 7, comma 3).
Si è posta quindi la questione delle modalità con le quali le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti pendenti ovvero se le modifiche (che introducevano la pari periodicità della capitalizzazione) potessero ritenersi migliorative rispetto al regime previgente, assumendo quale "pietra di paragone" il contenuto economico delle precedenti clausole, anche se affette da nullità, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e annuale per quelli attivi.
In ordine alle modalità di adeguamento, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che, nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dall'art. 7, comma 2, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass. 9140/2020; 26769/2019; 26779/2019). pagina 19 di 27 A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma 2, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista". (Cass. 17634/2021; in questo senso anche Corte di Appello di
Firenze, n. 2223/2021, n. 1604/2021).
Non essendo pertanto operante tale modalità di adeguamento semplificata, rimessa alla mera iniziativa della si ritiene necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale. CP_1
Successivamente è intervenuta la L. n. 147 del 2013 che ha modificato l'art. 120, comma 2 TUB prevedendo che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.".
La novella della L. n. 147 del 2013 demandava quindi al CICR l'emanazione della disciplina attuativa relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Tale disposizione è stata ulteriormente innovata a distanza di meno di due anni dalla L. n. 49 del 2016, art. 17-bis.
In relazione alla breve finestra temporale (2014-2016) si è posto il problema della sua effettiva vigenza tenuto conto della mancata emanazione della delibera attuativa da parte del CICR.
Il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che esclude che la modifica normativa introdotta nel 2014, in assenza di delibera attuativa (espressamente richiamata dall'art. 120, comma TUB) potesse assumere immediata portata precettiva in ordine al divieto di anatocismo. pagina 20 di 27 Ciò, alla luce del criterio interpretativo previsto all'art. 161, comma 5 TUB, secondo cui "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.".
In sintesi, anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) la capitalizzazione è da ritenersi legittima in mancanza di una delibera attuativa da parte del CICR, intervenuta solo nel 2016.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente è stato sottoscritto in data 29.04.1997 e, quindi, antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del D.Lgs. n. 432 del 1999, entrata in vigore il
22.4.2000.
Il citato contratto prevede espressamente la non reciprocità nel regime di capitalizzazione degli interessi
(cfr. art. 7 del testo contrattuale in cui si prevede un regime di capitalizzazione degli interessi creditori a cadenza annuale ed un regime di capitalizzazione degli interessi debitori a cadenza trimestrale).
Tale pattuizione è dunque da ritenere illegittima.
Relativamente al periodo successivo al 30.6.2000, non risulta alcuna specifica pattuizione sottoscritta da entrambe le parti., non potendosi all'uopo ritenere sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia per
[...]
(cfr. doc. 8 fasc. conv.), che per già Controparte_6 Controparte_2 Controparte_9
(cfr. doc. 9 fasc. conv.).
[...]
Peraltro, non ha trovato riscontro probatorio l'eccezione della secondo cui, a far data dal 30.06.2000, CP_1 avrebbe applicato ai rapporti de quibus la condizione di reciprocità prevista dalla Delibera CICR
09/02/2000 nella capitalizzazione trimestrale, sia degli interessi debitori, che degli interessi creditori, di cui avrebbe dato avviso alla clientela in Gazzetta Ufficiale (Cfr. docc.
8-9 fasc. conv.).
Invero, il CTU ha accertato come non vi sia alcuna evidenza che la capitalizzazione degli interessi effettivamente eseguita sia avvenuta in condizioni di reciprocità, non emergendo dallo sviluppo del rapporto periodi in cui vi è stata la maturazione di interessi a credito per il correntista, ad eccezione del
4°trimestre 2009 in cui risulta la maturazione di interessi attivi per 0,01 euro).
Il CTU ha pertanto correttamente provveduto ad operare i ricalcoli come di seguito: 1) eliminazione della capitalizzazione degli interessi fino alla data del 30.06.2000 (avendo la convenuta operato nel CP_1 periodo la capitalizzazione degli interessi passivi); 2) eliminazione della capitalizzazione degli interessi successivamente alla data del 1.07.2000 (avendo la convenuta operato la capitalizzazione anche CP_1 successivamente).
1.4.3.3 Illegittima applicazione dello ius variandi
L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte della banca convenuta in assenza di comunicazione scritta.
La questione è fondata. pagina 21 di 27 Il contratto di apertura del rapporto di conto corrente prevede espressamente la possibilità per la di CP_1 variare le condizioni, anche economiche, applicate al rapporto mediante rinvio alla Legge 154/1992, e ciò pur nella vigenza dell'art. 118 del d.lgs. 385/1993 (cfr. art. 16 contratto cit.).
Nondimeno, il CTU ha verificato che, tra la documentazione depositata agli atti, a far data dal 14.06.2004
(per il periodo precedente si rinvia a quanto riferito al precedente paragrafo 1.4.3.1), pur risultando frequenti e successive variazioni dei tassi di interessi passivi applicati al rapporto (variazioni tutte peggiorative per il correntista) non risulta prodotta alcuna comunicazione preventiva inviata al cliente, così come invece prescritto dalla normativa vigente.
Da ciò consegue, ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 TUB, l'inefficacia di tali variazioni e la necessità di procedere ai ricalcoli applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse validamente pattuito, ovvero quello indicato nell'apertura di credito del 14.06.2004 .
1.4.3.4 Indebita applicazione della CMS
L'attrice ha dedotto l'illegittimo addebito della CMS, non consentendo la relativa clausola di determinare con esattezza la base di calcolo ed il periodo, con la conseguente sua nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
La questione è fondata.
Sul punto il CTU ha affermato quanto segue: “Si è già riferito che dalla copia del contratto di conto corrente, stipulato nella forma di lettera commerciale datata 29.04.1997, risulta del tutto assente ogni espressa pattuizione in ordine alle condizioni economiche da applicare (misura degli interessi passivi e attivi, CMS, commissioni e spese varie). Tale (assente) regolamentazione è stata successivamente, ed almeno in parte, colmata in data 14.06.2004 in occasione della stipulazione del contratto di apertura di credito (per saltuarie e transitorie necessità di cassa) concessa dall'Istituto bancario convenuto a valere sul rapporto di conto corrente in analisi. Ne consegue, per il periodo dal 1.10.2000 al 13.06.2004, la mancata pattuizione della CMS. A far data dal 14.06.2004, con la stipula del contratto di apertura di credito la CMS risulta contrattualmente prevista ma secondo criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati (il contratto sul punto indica genericamente “Commissione sul massimo scoperto trimestrale: per utilizzi nei limiti del fido: 0%; per utilizzi oltre i limiti del fido, fino al 10% dello stesso: 0,25%; per utilizzi oltre il 10% dei limiti del fido: 0,25%;). In considerazione di quanto sopra ed in applicazione delle indicazioni del quesito lo scrivente ha quindi provveduto ad escludere l'intero importo della CMS addebitata in conto (secondo quanto letteralmente indicato alla lettera D) I e II del quesito).)”
Le considerazioni ora esposte sono condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto conformi ai criteri indicati nei quesiti summenzionati, nonché immuni da censure di ordine logico e giuridico.
1.4.3.5 Applicazione illegittima del cd. gioco delle valute fittizie.
pagina 22 di 27 L'attrice ha sollevato la questione concernente l'invalidità dell'addebito delle cd. “valute fittizie”, ossia del metodo che la banca utilizza per protrarre i giorni solari del prestito al correntista, favorendo l'aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui prestito non c'è stato.
La questione è fondata.
Nella specie, il CTU ha verificato che, trattandosi di rapporto instaurato precedentemente al 2011 e non risultando alcuna specifica pattuizione contrattuale in merito (intendendo per tale non solo la previsione di un regolamento delle partite per valute ai fini del calcolo degli interessi ma anche l'analitica indicazione dei criteri da utilizzare per la determinazione della singola valuta). Ha pertanto provveduto ai ricalcoli secondo la data valuta ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione.
1.4.3.6 Indebita applicazione di ulteriori spese
L'attrice ha dedotto l'indebita applicazione di ulteriori commissioni e spese in quanto non pattuite.
La questione è fondata
In considerazione della mancata pattuizione per iscritto delle condizioni economiche da applicare al rapporto sin dalla data di stipula del contratto, il CTU, rilevato che non risulta alcuna evidenza delle spese pubblicizzate a norma dell'articolo 117 comma 7 lett. B TUB, ha provveduto ai ricalcoli espungendo tali spese.
1.4.4 Prescrizione.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
L'eccezione è solo in parte fondata.
Si richiamano i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010.
Come noto, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens).
Non può quindi ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come "pagamento", nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito.
I versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o
"scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a pagina 23 di 27 godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
La Suprema Corte ha poi chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito,
è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cass. Sez. Un., 15895/2019).
Constatata la natura dirimente della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della valutazione dell'intervenuta prescrizione del credito, in ordine all'onere probatorio, secondo il più recente orientamento, che il Tribunale condivide, "in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018;
2660/2019; 31927/2019)" (da ultimo Cass. 1388/2022).
Infine, per l'individuazione delle rimesse solutorie occorre applicare il criterio del cd. saldo rettificato, eliminando previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito (Cass. 3858/2021;
9141/2020).
Il CTU si è correttamente attenuto a tali criteri.
Nel caso di specie la data dalla quale far decorrere il decennio della prescrizione è il 26.9.2014 ovvero quella del ricevimento della missiva spedita dal correntista in data 23.6.2014 avente ad oggetto la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, ove viene anche esplicitata la volontà della attrice di agire per la restituzione nei confronti della banca “degli oneri finanziari illegittimamente applicati (anatocismo trimestrale, applicazione di commissioni di massimo scoperto, applicazioni di valute fittizie, applicazioni di spese di conto non dovute, girocontazione delle competenze dai conti anticipi, applicazione dello jus variandi illegittimo, applicazione di tassi e condizioni in violazione della Legge 10/96 in materia di usura) e di volere “(..) interrompe(re) i termini di prescrizione ex art. 2934 ss. c.c.” (cfr. doc.
1.1 fasc. att.).
Si aggiunga che anche l'invito alla mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010, proposto nell'anno 2018 con oggetto “richiesta accertamento dell'esatta ricostruzione del saldo dei conti correnti nn. 123/00,
309700/00, 30700/20, 1952/00 accesi presso la filiale di Quarrata della convenuta e conseguente condanna al pagamento della parte che risulterà debitrice” (cfr. fasc. att.), rappresenta senz'altro un atto con valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., e come tale interruttivo della prescrizione, contendendo esso l'indicazione del soggetto obbligato, nonché l'esplicazione della relativa pretesa, oltre alla richiesta di adempimento propri della diffida (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 17/09/2024, n.1583). pagina 24 di 27 Il CTU ha quindi proceduto come di seguito: a) ha analizzato tutti gli addebiti a titolo di interessi passivi, spese e commissioni varie annotati in conto nel periodo 1.10.2000 – 25.09.2004 (data corrispondente ai dieci anni precedenti la data di ricevimento della lettera di messa in mora interruttiva dei termini di prescrizione); ha ricalcolato il saldo del rapporto previa espunzione di tutti gli addebiti accertati come illegittimi, rideterminando gli interessi passivi ed attivi sul nuovo saldo per data;
ha utilizzato per la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse il fido risultante dalla Centrale rischi bancaria;
ha quindi provveduto ad individuare la consistenza delle rimesse aventi natura solutoria al fine di verificare se ed in che misura per gli interessi e le spese originariamente (ed illegittimamente) addebitate in conto sino al
25.09.2004 sia intervenuto un successivo pagamento ai sensi dell'art. 1194, secondo comma, c.c.
Dalle analisi così compiute il CTU ha estrapolato le rimesse con funzione solutoria analiticamente indicate nell'allegato n. 15 della relazione.
All'esito dei ricalcoli il CTU ha accertato inoltre che alcuni addebiti per interessi e spese troverebbero copertura nei saldi attivi del conto corrente previamente ricalcolato (addebiti analiticamente indicati nell'allegato 16 “Oneri non ripetibili in quanto addebitati su conto attivo”; si v. altresì il ricalcolo analitico del rapporto per l'individuazione delle rimesse solutorie e degli oneri non ripetibili, contenuto nell'allegato
17 – “conteggio analitico verifica rimesse”).
Il CTU ha quindi ritenuto prescritti tutti gli addebiti operati sul conto fino al 2.7.2013 in quanto seguiti da altrettante rimesse con funzione solutoria. Per il periodo successivo a tale data e fino al 25.09.2004, il CTU ha verificato la sussistenza di ulteriori addebiti per complessivi euro 3.824,12 che, alla luce dei ricalcoli eseguiti, troverebbero copertura nei saldi attivi del conto corrente e quindi definitivamente prescritti.
1.4.5 Conclusioni
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere recepita l'ipotesi n. 8 delle conclusioni rassegnate a pagina 50 della CTU che evidenzia al 5.11.2010 un saldo finale ricalcolato, al netto delle competenze prescritte, di euro 26.647,72.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro CP_1
26.647,72, atteso che il conto corrente si è chiuso con saldo zero.
2.Sulla domanda di pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale (in questo senso si v. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.)
La Banca ha eccepito che tale richiesta non può essere validamente proposta nel caso in esame, neppure in astratto, in quanto il saggio di interesse stabilito dall'art. 1284 co. 4 cc è invocabile esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali, mentre non opera nelle ipotesi in cui le obbligazioni sorgano da fatto illecito o dalla legge, in quanto, in tali casi, non è nemmeno ipotizzabile un accordo tra le parti nella pagina 25 di 27 determinazione del saggio, accordo la cui mancanza rappresenta il presupposto indefettibile di applicazione della norma in parola.
La domanda è fondata.
Invero, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), e, quindi, non solo a quelle derivanti da un rapporto di natura contrattuale, per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (cfr. Cass. 61/2023).
Ad ogni buon conto, deve ritenersi che l'azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituisce, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (condictio ob causam finitam). Si tratta, pertanto, in ogni caso, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che, persino in base all'indirizzo più restrittivo richiamato dalla banca convenuta in comparsa di costituzione, il relativo credito resterebbe comunque assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4 (in questo senso si v. in parte motiva sempre Cass. 61/2023).
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice degli interessi ex art. 1284 co. CP_1
4 c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite secondo il criterio del decisum (da euro 26.000 ad euro 52.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto dell'accoglimento della domanda in misura quantitativamente inferiore al petitum e prossima ai minimi dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 26.647,72, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo,
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in euro 3.809,00 per compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per pagina 26 di 27 legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari,
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Pistoia, il 19.11.2025
Il giudice
MA ZO
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