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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4167/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
e , n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il Persona_1
22.08.2007, tutti rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv.to Casaburo Lucia, presso il cui studio elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Nannucci CP_2
Elisa
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2020, gli istanti hanno introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. nominato nel giudizio recante n. 461/2018 R.G. ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento/indennità di frequenza/condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92).
Nella fase di atp veniva dichiarata, dal precedente giudicante, la cessata materia del contendere rispetto all'indennità di frequenza (stante l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa) e all'indennità di accompagnamento (cfr. sent. parziale 2661/18). Il giudizio, pertanto, proseguiva per il solo accertamento dei requisiti necessari per accedere ai benefici ex art. 3 comma 3 L.104/92.
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_2
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, è doveroso evidenziare che la scrivente è subentrata nella trattazione del presente procedimento solo in data 17.4.25.
Ancora preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'A.T.P. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del C.T.U. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l'apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riteneva configurati i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ma non si esprimeva rispetto alla sussistenza o meno dei presupposti necessari per accedere ai benefici ex art 3 comma 3 L.104/92.
Di qui, l'interesse giuridico degli istanti alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il precedente giudicante, sulla scorta della specifica contestazione attorea e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, invitato il consulente tecnico, già nominato in fase di atp, ad integrare il proprio elaborato peritale, chiarendo se e da quale data sussistesse una condizione di disabilità ai sensi dell'art.3 c.3 della Legge 104/1992.
Ebbene, il perito, dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione medica allegata, ha confermato la precedente diagnosi resa in fase di atp, specificando che:
“Il quadro clinico riscontrato nella piccola consente di ritenere che le Persona_1
patologie diagnosticate:
• siano stabilizzate e risalgono all'epoca della domanda amministrativa.
• NON determinano difficoltà di relazione e sono comunque tale da determinare assai grave svantaggio sociale o di emarginazione;
• NON riducono la capacità globale residua, intesa come capacità che il soggetto è in grado effettivamente di estrinsecare in senso globale e complessivo, tenuto anche conto dell'ambiente di vita che nella fattispecie è obbligato a quello domestico.
Quanto or ora osservato porta quindi a ritenere che nel caso in esame NON sussistono elementi di giudizio medico-legale per riconoscere alla P. la connotazione di gravità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/92.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente tecnico, si giunge alla conclusione che l'opposizione vada respinta.
Quanto al regime delle spese di lite, il complessivo esito della vicenda processuale e lo stato patologico pure riscontrato, giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_2
Si comunichi, a cura della cancelleria.
Nola, 13.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Fabrizia Di Palma