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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/09/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6078/2022 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI ALESSANDRA e dell'avv. NOBILI GIULIO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA e dell'avv. BARDO GIUSEPPE
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attrice come da note depositate il 28/6/2024: Parte_2
a) conferma dell'assegnazione della casa coniugale posta in Modena, Strada Cadiane 172/B alla sig.ra (assegnazione già disposta con ordinanza presidenziale e confermata dal Giudice Pt_1 istruttore) fino a che i coniugi non troveranno un accordo per la vendita della medesima;
a) pronunciare sentenza di separazione giudiziale con addebito di colpa al marito, alla luce dei gravi comportamenti già indicati nell'atto introduttivo, comportamenti che hanno portato all'emanazione da
pagina 1 di 11 parte della Procura della Repubblica di Modena dell'allontanamento dalla casa famigliare e divieto di avvicinamento alla moglie;
b) affidamento in via esclusiva della figlia minore alla madre in considerazione dell'atteggiamento tenuto dal padre negli ultimi mesi di sostanziale assenza nella vita della figlia e mancato reiterato rispetto dei momenti di visita concordati e soprattutto alla luce del fatto che non vede il padre Per_1 da oltre un anno;
c) aumento del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del ad una cifra non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre il pagamento di tutte le spese straordinarie, con riserva di meglio precisare a seguito della eventuale rimessione in istruttoria, una volta appurato l'effettivo reddito del sig. ; CP_1
d) rimborso alla sig.ra da parte del marito di tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero Pt_1 essere nel frattempo anticipate dalla medesima;
e) invito al sig. al rigoroso rispetto delle visite alla figlia già stabilite in sede di ordinanza CP_1 presidenziale;
f) – seguono conclusioni in via istruttoria –
Convenuto , come da note depositate il 16/7/2024, che richiamano quelle della Controparte_1 comparsa di costituzione del 28/4/2023:
Accertato e dichiarato che, con le sue condotte, la signora ha inosservato gli obblighi Parte_1 matrimoniali;
accertato e dichiarato che la separazione è esclusivamente riconducibile all'inosservanza, ad opera della ricorrente, dei di lei obblighi matrimoniali, pronunciare la separazione dei coniugi sig.ri e con esclusivo addebito di Controparte_1 Parte_1 responsabilità della stessa alla signora per tutte le motivazioni sopra esposte;
Parte_1
- Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto reciproco e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno previa comunicazione formale all'altro coniuge a mezzo email e/o raccomandata;
- Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte straordinarie e disgiuntamente con riferimento alle scelte ordinarie ciascuno nel tempo in cui avrà seco la figlia;
- Collocare prevalentemente la minore presso la madre, quantomeno sino a che i periti Per_1 incaricati per l'espletamento della necessaria CTU psicologica, che si chiede fin d'ora, non avranno stabilito l'assenza di rischio nel rapporto tra madre e figlia;
- Assegnare, per l'effetto, la casa coniugale, unitamente agli arredi, suppellettili e quant'altro di funzionale e/o di ornamentale alla stessa alla signora che quivi vivrà ed abiterà Parte_1
pagina 2 di 11 unitamente alla minore, statuendo l'obbligo del signor di trasferire altrove la Controparte_1 propria sede abitativa e la propria residenza, portando seco i di lui effetti personali, entro e non oltre trenta giorni dall'emanando provvedimento, consentendo al medesimo però di poter rientrare in casa, senza la presenza della moglie, per asportare dalla stessa i propri beni;
- Disporre l'obbligo del Sig. di contribuire al pagamento del mutuo relativo alla già casa CP_1 coniugale nella misura del 30%, a causa delle condizioni economiche del medesimo;
- Confermare, rebus sic stantibus, le modalità di visita e frequentazione del signor nei CP_1 confronti di come disposte in seno all'ordinanza presidenziale;
Per_1
- Disporre che, allorquando sarà venuta meno la misura cautelare in essere in capo al OR
[...]
, possa vedere e trattenersi con il padre, a fronte dell'età anagrafica della stessa, quando CP_1 Per_1 lo vorrà, compatibilmente con i di lei impegni scolastici ed in ogni caso almeno 2 volte a settimana con pernotto ed a weekend alternati, ciò sino a che non verranno fornite indicazioni precise dall'eventuale CTU psicologica, che si chiede sin d'ora, sulle capacità genitoriali della signora
a cui il signor si dichiara sin d'ora disponibile a sottoporsi, il tutto nel Parte_1 CP_1 supremo interesse della minore visti i fatti descritti nel presente atto;
- Disporre, in ogni caso, successivamente all'esperita consulenza tecnica, la collocazione di e Per_1 le modalità ed i tempi di visita della ragazza con ciascun genitore sulla base delle indicazioni che verranno fornite dai periti incaricati all'esito della loro attività, anche per quanto attiene i periodi festivi natalizi e pasquali, nonché per il periodo feriale estivo;
- Disporre, medio tempore, che il signor versi, a favore della signora Controparte_1 Parte_3 la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento ordinario di da versarsi Per_1 mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile, annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporre che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di
nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Per_1
Modena e precisamente : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo pagina 3 di 11 scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al 50%, dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dall'esibizione della idonea documentazione di spesa;
- Disporre che la signora restituisca al marito, entro e non oltre 30 giorni dall'emanando Parte_2 provvedimento, la somma di € 5.500,00 dalla stessa utilizzata, prelevandola dal libretto cointestato, per l'acquisto della propria autovettura Volvo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi come per legge.
- seguono le conclusioni in via istruttoria -.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 6/10/2022, (31/8/1979) ha chiesto dichiararsi la Parte_2 separazione personale con addebito al coniuge (5/2/1973). Controparte_1
Il matrimonio è del 29/6/2018, dopo nove anni di convivenza, con una figlia nata prima: Per_1
(29/6/2009).
Chiede l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre;
l'assegnazione della casa familiare in comproprietà; un contributo economico a carico del padre per il mantenimento della figlia di euro 500 mensili oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a diverse Controparte_1 condizioni.
Chiede l'addebito della separazione alla moglie;
l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente con il padre e disciplina della frequentazione con la madre;
l'assegnazione della casa familiare in comproprietà; un contributo economico a carico della madre per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale le parti, sentite separatamente, hanno reso le seguenti dichiarazioni. pagina 4 di 11 La moglie ricorrente: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. Il mio stipendio mensile netto è di circa 2.400 circa per 14 mensilità, contratto a tempo indeterminato. La rata del mutuo a tasso variabile è aumentata. Dopo la misura penale vede il Per_1 padre il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 15: la va a prendere a scuola, mangiano qualcosa e poi la accompagna in palestra;
alle 16,30 solo il lunedì la va a prendere in palestra e la porta presso il suo ufficio dove c'è una impiegata e resta fino alle 18.30 – 18,45 quando esco dal lavoro e la vado a prendere io. Oltre ad un giorno a settimana il sabato o la domenica. Non ha mai dormito dal padre dopo la misura cautelare. Ciò in base alle richieste del padre e io cerco di essere collaborativa.
Il marito convenuto: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dai miei avvocati in comparsa. Abito in affitto a Formigine con euro 750 da dicembre oltre alle spese. Ho una ditta individuale di termoidraulica con un reddito mensile netto di euro 2.400/2.600. Ho 4 dipendenti compreso l'impiegata. Sono in affitto a Modena, pago euro 1.100. Lo stipendio dei miei dipendenti varia dai 1.300 ai 1.800 netti. Avevo dei risparmi che ho disinvestito per le esigenze e le spese che mi sono trovato addosso. Adesso ho 3.000 e 19.000 che avevo accumulato con mia moglie. Io con mia figlia ho un buonissimo rapporto. Confermo la frequentazione indicata dalla sig.ra. Dove abito adesso
è molto isolato e senza allarme, e per adesso ho preferito non tenerla a dormire da me anche se la bimba me lo chiede.
Preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed il presidente delegato ha emesso ordinanza del
11/2/2023 contenente i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, posta in Modena strada Cadiane n. 172/2, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
- Dispone che il padre possa sentire la figlia minore tutti i giorni e vederla e tenerla con sé, in ragione della misura cautelare penale a lui applicata, provvisoriamente con le seguenti modalità: tutte le settimane il lunedì ed il mercoledì pomeriggio oltre al sabato o alla domenica, senza pernottamenti, con la collaborazione di una terza persona, da individuare a cura delle parti, e con pagina 5 di 11 l'ausilio dei rispettivi difensori, ai fine di evitare contatti e comunicazioni dirette tra i coniugi, in violazione della misura cautelare penale.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Dispone che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
- Con decorrenza da ottobre 2022 e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dellla figlia la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Nella fase di merito non sono state ammesse le prove richieste dalle parti (ordinanza 3/11/2023), con la seguente motivazione (che va confermata):
“RITENUTA l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla parte ricorrente in quanto strutturati su capitolati valutativi, generici, basati su circostanze non contestate;
RITENUTA esplorativa la richiesta di indagini tramite la Polizia Giudiziaria formulata dalla parte ricorrente;
RITENUTA inammissibile la richiesta di ordine di esibizione formulata dalla parte ricorrente, avendo il resistente depositato in atti il contratto di locazione;
RITENUTA l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla parte resistente in quanto strutturate su capitolati irrilevanti ai fini del decidere, tesi ad ottenere una valutazione dal testimone, de relato actoris, generici (ovvero privi di un riferimento temporale);”
Si è proceduto all'ascolto della figlia minore (29/6/2009), la quale ha reso le seguenti Per_1 dichiarazioni all'udienza del 28/11/2023:
“Vivo a Modena con la mamma, ho una sorella che ha il mio stesso PÀ e che vive con la sua mamma e che ha 22 anni. Frequento liceo scientifico primo superiore, le mie materie preferite sono quelle scientifiche. La mattina mi accompagna la mamma, due volte a settimana faccio ginnastica artistica e quindi vado direttamente con una mia amica a fare allenamento, gli altri giorni prendo un bus e poi alla pagina 6 di 11 fermata mi prende un vicino di casa (si danno il cambio con mamma che accompagna il figlio del vicino la mattina) il pomeriggio faccio i compiti e poi la sera leggo, a me piace leggere. PA non lo vedo da più o meno luglio, agosto, l'ho deciso io. Ha avuto dei comportamenti che non mi piacevano: tipo alzava la voce quando avevamo delle idee diverse, infatti che ho avuto degli attacchi di panico
(proprio perché io non riesco tanto ad aprirmi e tenevo tutto dentro), poi da quando ne ho parlato con mamma sono passati. Nell'ultimo periodo quando andavo a trovarlo non stavo bene, non ha voluto recuperare il tempo perso, sono una volta ho dormito da lui e non aveva neppure le lenzuola, ho dormito con lui a letto e ho trovato il mascara sul cuscino che era della sua compagna e degli oggetti del figlio della sua compagna e questa cosa mi ha infastidito anche perché lui e la mamma si erano lasciati da poco. Quando gli ho detto che non volevo più vederlo e sentirlo lui si è arrabbiato e ha alzato la voce, poi mi ha chiamato una volta e mi ha chiesto se fossi convinta della mia decisione e io gli ho detto di sì. Poi mi ha mandato un messaggio in cui mi ha chiesto di vederlo e io gli ho detto di no. Al momento sto bene così non mi manca e non me la sento di vederlo. La mamma mi dice sempre che dovrei avere un rapporto con PÀ, però rispetta la mia volontà. Con la mamma vado molto d'accordo abbiamo passioni in comune, con PÀ non riesco tanto a parlare. Non mi piaceva sin da piccola quando PÀ le alzava la voce con mamma, poi quando ho saputo che PÀ aveva bucato le ruote della mamma la cosa mi ha distrutto. Questo è avvenuto quando PÀ viveva ancora con la mamma all'inizio della separazione. Confermo che sto bene nella situazione in cui mi trovo e ho trovato un mio equilibrio e non voglio frequentare PÀ.” Nel verbale si dà atto che la minore si presenta al dialogo serena e sicura, espone le sue argomentazioni in modo spontaneo e con convinzione.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate.
La causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
E' poi stata acquisita copia della sentenza e degli atti penali (docc. da 45 a 56 convenuto).
Infine la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
2. – Separazione giudiziale
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie
3. – Domande reciproche di addebito della separazione.
Le rispettive domande sono infondate e devono essere rigettate per difetto di prova. pagina 7 di 11 Si possono utilizzare ai fini della decisione, quali prove cd. atipiche, gli atti del procedimento a carico di , e segnatamente le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti (v. verbali di CP_1 istruttoria dibattimentale - docc. da 45 a 54) nonché la motivazione della sentenza n. 426/2025 depositata il 30/5/22025 del Tribunale di Modena (doc. 56), con la quale il convenuto è stato assolto dal reato di cui all'art. 572 co. 1 e 2 c.p. (commesso in Modena dal 2020 fino al 4/10/2022), perché il fatto non sussiste.
La moglie fonda la domanda sostanzialmente sui fatti oggetto dell'imputazione penale, e cioè su offese, minacce, percosse, condotte controllanti e persecutorie poste in essere dal marito.
Il marito fonda la domanda su una relazione extraconiugale della moglie con il proprio medico di base dott. . Persona_2
Dalle prove testimoniali e documentali acquisite in sede penale è risultato che a fronte di un ordinario rapporto di coppia, a far tempo dal 2020 e soprattutto dal 2021 è iniziata una forte conflittualità concretizzata in diversi litigi verbali, senza riscontri di fatti di violenza, per divergenze di opinione e per la -infondata- gelosia del marito. Conflittualità che ha determinato la moglie a depositare ricorso per separazione nell'ottobre 2022.
Non sono dunque acquisiti elementi di prova sufficienti per addebitare a nessuno dei due coniugi la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c.
4. – Affidamento della figlia minore Per_1
Gli elementi acquisiti consentono di confermare l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente di presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare (in comproprietà tra i coniugi). Per_1
All'inizio del giudizio la figlia ha frequentato il padre per alcuni mesi, nei limiti consentiti Per_1 dalla misura penale allora in vigore nei confronti di (v. verbale d'udienza 7/2/2023 ed CP_1 ordinanza presidenziale del 11/2/2023). Successivamente, come emerge chiaramente dall'ascolto di il padre ha tenuto delle condotte non adeguate nei confronti della figlia, che hanno portato Per_1 progressivamente quest'ultima ad allontanarsi dal padre fino a decidere di non volere avere più rapporti con lui. Comportamenti ai quali non ha in alcun modo successivamente tentato di rimediare CP_1 per tentate di riallacciare un rapporto con la figlia.
Secondo la giurisprudenza se il minore è in età adolescenziale bisogna tenere in debita considerazione il rifiuto di incontrare il genitore espresso con una capacità di giudizio chiara, in modo lucido e senza imposizioni (Cass. 20107/2016).
Nel caso di specie, come sopra riportato, che ha ora 16 anni, ha espresso in modo chiaro, Per_1 spontaneo, sicuro e convincente la ragioni che l'hanno portata ad allontanarsi dal padre e a non volere più avere rapporti con lui. pagina 8 di 11 L'imposizione coattiva di rapporti affettivi, per loro natura incoercibili, risulta dunque contraria all'interesse della figlia minore e appare inutile l'effettuazione di una consulenza tecnica Per_1
d'ufficio.
Non vi sono perciò i presupposti, tenuto conto dell'età e della volontà espressa liberamente dalla minore, e nel suo stesso interesse, per imporre, allo stato, delle frequentazioni con il padre (v.
Cassazione civile sez. I - 05/08/2024, n. 21969).
Tale rifiuto della figlia, che si spera recuperabile (anche con un eventuale sostegno psicologico per entrambi), non è però elemento che giustifichi l'affidamento esclusivo alla madre, posto che non incide sulla necessaria permanenza dell'obbligo di collaborazione tra i genitori nell'assunzione delle decisioni che riguardano la figlia (art. 337 ter c.c.).
Si provvede come da dispositivo.
5. - Mantenimento della figlia minore Per_1
La moglie ricorrente lavora come dipendente, con contratto a tempo indeterminato, con stipendio mensile netto di euro 2.400 circa per 14 mensilità. Dal 730/2022 (ultimo prodotto – alleg. C ricorso) risulta un reddito complessivo da lavoro di euro 48.658.
Il marito convenuto è titolare di una impresa individuale di termoidraulica, con quattro dipendenti (tre operai e una impiegata) con un reddito mensile netto indicato in udienza di euro 2.400/2.600 circa.
Dalla dichiarazione PF2021 (ultima prodotta – doc. 28), risulta un volume d'affari di euro 448.886 ed un reddito d'impresa di euro 40.196; situazione sostanzialmente analoga a quella dei due anni procedenti (docc. 26,27). Si deve però ritenere che il marito imprenditore abbia maggiori capacità economiche della moglie lavoratrice dipendente. Come indice esemplificativo del tenore di vita e delle disponibilità economiche del convenuto, si può segnalare che nel giugno 2023 (in corso di CP_1 causa) ha preso in locazione una villa abbinata con giardino disposta su tre piani (v. contratto doc. 39 convenuto, incompleto: mancano alcune pagine tra cui quella con l'importo del canone).
Si deve tenere conto ex art. 337 sexies c.c. della valenza economica dell'assegnazione alla moglie della casa familiare in comproprietà, gravata da mutuo, che deve essere pagato al 50% dalle parti.
Avuto riguardo alle condizioni e capacità economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura attualmente tutti a carico della madre, nonché delle aumentate esigenze della figlia (che ha ora 16 anni), può essere disposto, a far tempo dalla presente decisione, a carico di un contributo ordinario al mantenimento della figlia di euro 500,00 annualmente CP_1 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato. pagina 9 di 11 6. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio, e la soccombenza reciproca sulle domande di affido esclusivo e di addebito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] - Parte_2
C.F. , e , nato a [...] il [...] - C.F._1 Controparte_1
C.F. , che hanno contratto matrimonio civile in data 29/06/2018 a Vico C.F._2
Equense (NA).
II - Rigetta le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte.
III - Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (29/06/2009) ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, posta in Modena strada Cadiane
n. 172/2, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
- Nel caso in cui la figlia intenda riprendere i rapporti con il padre, dispone che questi possa vederla e tenerla con sé, previo accordo tra di loro e con la madre, indicativamente e salvo diverso accordo: tutte le settimane il lunedì ed il mercoledì pomeriggio ed a settimane alternate il sabato o la domenica, con eventuale pernottamento.
IV - Con decorrenza dalla presente decisione, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
V – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
VI - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vico Equense (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 36 Parte II Serie C
pagina 10 di 11 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6078/2022 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI ALESSANDRA e dell'avv. NOBILI GIULIO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA e dell'avv. BARDO GIUSEPPE
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attrice come da note depositate il 28/6/2024: Parte_2
a) conferma dell'assegnazione della casa coniugale posta in Modena, Strada Cadiane 172/B alla sig.ra (assegnazione già disposta con ordinanza presidenziale e confermata dal Giudice Pt_1 istruttore) fino a che i coniugi non troveranno un accordo per la vendita della medesima;
a) pronunciare sentenza di separazione giudiziale con addebito di colpa al marito, alla luce dei gravi comportamenti già indicati nell'atto introduttivo, comportamenti che hanno portato all'emanazione da
pagina 1 di 11 parte della Procura della Repubblica di Modena dell'allontanamento dalla casa famigliare e divieto di avvicinamento alla moglie;
b) affidamento in via esclusiva della figlia minore alla madre in considerazione dell'atteggiamento tenuto dal padre negli ultimi mesi di sostanziale assenza nella vita della figlia e mancato reiterato rispetto dei momenti di visita concordati e soprattutto alla luce del fatto che non vede il padre Per_1 da oltre un anno;
c) aumento del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del ad una cifra non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre il pagamento di tutte le spese straordinarie, con riserva di meglio precisare a seguito della eventuale rimessione in istruttoria, una volta appurato l'effettivo reddito del sig. ; CP_1
d) rimborso alla sig.ra da parte del marito di tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero Pt_1 essere nel frattempo anticipate dalla medesima;
e) invito al sig. al rigoroso rispetto delle visite alla figlia già stabilite in sede di ordinanza CP_1 presidenziale;
f) – seguono conclusioni in via istruttoria –
Convenuto , come da note depositate il 16/7/2024, che richiamano quelle della Controparte_1 comparsa di costituzione del 28/4/2023:
Accertato e dichiarato che, con le sue condotte, la signora ha inosservato gli obblighi Parte_1 matrimoniali;
accertato e dichiarato che la separazione è esclusivamente riconducibile all'inosservanza, ad opera della ricorrente, dei di lei obblighi matrimoniali, pronunciare la separazione dei coniugi sig.ri e con esclusivo addebito di Controparte_1 Parte_1 responsabilità della stessa alla signora per tutte le motivazioni sopra esposte;
Parte_1
- Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto reciproco e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno previa comunicazione formale all'altro coniuge a mezzo email e/o raccomandata;
- Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte straordinarie e disgiuntamente con riferimento alle scelte ordinarie ciascuno nel tempo in cui avrà seco la figlia;
- Collocare prevalentemente la minore presso la madre, quantomeno sino a che i periti Per_1 incaricati per l'espletamento della necessaria CTU psicologica, che si chiede fin d'ora, non avranno stabilito l'assenza di rischio nel rapporto tra madre e figlia;
- Assegnare, per l'effetto, la casa coniugale, unitamente agli arredi, suppellettili e quant'altro di funzionale e/o di ornamentale alla stessa alla signora che quivi vivrà ed abiterà Parte_1
pagina 2 di 11 unitamente alla minore, statuendo l'obbligo del signor di trasferire altrove la Controparte_1 propria sede abitativa e la propria residenza, portando seco i di lui effetti personali, entro e non oltre trenta giorni dall'emanando provvedimento, consentendo al medesimo però di poter rientrare in casa, senza la presenza della moglie, per asportare dalla stessa i propri beni;
- Disporre l'obbligo del Sig. di contribuire al pagamento del mutuo relativo alla già casa CP_1 coniugale nella misura del 30%, a causa delle condizioni economiche del medesimo;
- Confermare, rebus sic stantibus, le modalità di visita e frequentazione del signor nei CP_1 confronti di come disposte in seno all'ordinanza presidenziale;
Per_1
- Disporre che, allorquando sarà venuta meno la misura cautelare in essere in capo al OR
[...]
, possa vedere e trattenersi con il padre, a fronte dell'età anagrafica della stessa, quando CP_1 Per_1 lo vorrà, compatibilmente con i di lei impegni scolastici ed in ogni caso almeno 2 volte a settimana con pernotto ed a weekend alternati, ciò sino a che non verranno fornite indicazioni precise dall'eventuale CTU psicologica, che si chiede sin d'ora, sulle capacità genitoriali della signora
a cui il signor si dichiara sin d'ora disponibile a sottoporsi, il tutto nel Parte_1 CP_1 supremo interesse della minore visti i fatti descritti nel presente atto;
- Disporre, in ogni caso, successivamente all'esperita consulenza tecnica, la collocazione di e Per_1 le modalità ed i tempi di visita della ragazza con ciascun genitore sulla base delle indicazioni che verranno fornite dai periti incaricati all'esito della loro attività, anche per quanto attiene i periodi festivi natalizi e pasquali, nonché per il periodo feriale estivo;
- Disporre, medio tempore, che il signor versi, a favore della signora Controparte_1 Parte_3 la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento ordinario di da versarsi Per_1 mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile, annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporre che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di
nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Per_1
Modena e precisamente : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo pagina 3 di 11 scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al 50%, dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dall'esibizione della idonea documentazione di spesa;
- Disporre che la signora restituisca al marito, entro e non oltre 30 giorni dall'emanando Parte_2 provvedimento, la somma di € 5.500,00 dalla stessa utilizzata, prelevandola dal libretto cointestato, per l'acquisto della propria autovettura Volvo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi come per legge.
- seguono le conclusioni in via istruttoria -.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 6/10/2022, (31/8/1979) ha chiesto dichiararsi la Parte_2 separazione personale con addebito al coniuge (5/2/1973). Controparte_1
Il matrimonio è del 29/6/2018, dopo nove anni di convivenza, con una figlia nata prima: Per_1
(29/6/2009).
Chiede l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre;
l'assegnazione della casa familiare in comproprietà; un contributo economico a carico del padre per il mantenimento della figlia di euro 500 mensili oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a diverse Controparte_1 condizioni.
Chiede l'addebito della separazione alla moglie;
l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente con il padre e disciplina della frequentazione con la madre;
l'assegnazione della casa familiare in comproprietà; un contributo economico a carico della madre per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale le parti, sentite separatamente, hanno reso le seguenti dichiarazioni. pagina 4 di 11 La moglie ricorrente: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. Il mio stipendio mensile netto è di circa 2.400 circa per 14 mensilità, contratto a tempo indeterminato. La rata del mutuo a tasso variabile è aumentata. Dopo la misura penale vede il Per_1 padre il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 15: la va a prendere a scuola, mangiano qualcosa e poi la accompagna in palestra;
alle 16,30 solo il lunedì la va a prendere in palestra e la porta presso il suo ufficio dove c'è una impiegata e resta fino alle 18.30 – 18,45 quando esco dal lavoro e la vado a prendere io. Oltre ad un giorno a settimana il sabato o la domenica. Non ha mai dormito dal padre dopo la misura cautelare. Ciò in base alle richieste del padre e io cerco di essere collaborativa.
Il marito convenuto: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dai miei avvocati in comparsa. Abito in affitto a Formigine con euro 750 da dicembre oltre alle spese. Ho una ditta individuale di termoidraulica con un reddito mensile netto di euro 2.400/2.600. Ho 4 dipendenti compreso l'impiegata. Sono in affitto a Modena, pago euro 1.100. Lo stipendio dei miei dipendenti varia dai 1.300 ai 1.800 netti. Avevo dei risparmi che ho disinvestito per le esigenze e le spese che mi sono trovato addosso. Adesso ho 3.000 e 19.000 che avevo accumulato con mia moglie. Io con mia figlia ho un buonissimo rapporto. Confermo la frequentazione indicata dalla sig.ra. Dove abito adesso
è molto isolato e senza allarme, e per adesso ho preferito non tenerla a dormire da me anche se la bimba me lo chiede.
Preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed il presidente delegato ha emesso ordinanza del
11/2/2023 contenente i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, posta in Modena strada Cadiane n. 172/2, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
- Dispone che il padre possa sentire la figlia minore tutti i giorni e vederla e tenerla con sé, in ragione della misura cautelare penale a lui applicata, provvisoriamente con le seguenti modalità: tutte le settimane il lunedì ed il mercoledì pomeriggio oltre al sabato o alla domenica, senza pernottamenti, con la collaborazione di una terza persona, da individuare a cura delle parti, e con pagina 5 di 11 l'ausilio dei rispettivi difensori, ai fine di evitare contatti e comunicazioni dirette tra i coniugi, in violazione della misura cautelare penale.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Dispone che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
- Con decorrenza da ottobre 2022 e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dellla figlia la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Nella fase di merito non sono state ammesse le prove richieste dalle parti (ordinanza 3/11/2023), con la seguente motivazione (che va confermata):
“RITENUTA l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla parte ricorrente in quanto strutturati su capitolati valutativi, generici, basati su circostanze non contestate;
RITENUTA esplorativa la richiesta di indagini tramite la Polizia Giudiziaria formulata dalla parte ricorrente;
RITENUTA inammissibile la richiesta di ordine di esibizione formulata dalla parte ricorrente, avendo il resistente depositato in atti il contratto di locazione;
RITENUTA l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla parte resistente in quanto strutturate su capitolati irrilevanti ai fini del decidere, tesi ad ottenere una valutazione dal testimone, de relato actoris, generici (ovvero privi di un riferimento temporale);”
Si è proceduto all'ascolto della figlia minore (29/6/2009), la quale ha reso le seguenti Per_1 dichiarazioni all'udienza del 28/11/2023:
“Vivo a Modena con la mamma, ho una sorella che ha il mio stesso PÀ e che vive con la sua mamma e che ha 22 anni. Frequento liceo scientifico primo superiore, le mie materie preferite sono quelle scientifiche. La mattina mi accompagna la mamma, due volte a settimana faccio ginnastica artistica e quindi vado direttamente con una mia amica a fare allenamento, gli altri giorni prendo un bus e poi alla pagina 6 di 11 fermata mi prende un vicino di casa (si danno il cambio con mamma che accompagna il figlio del vicino la mattina) il pomeriggio faccio i compiti e poi la sera leggo, a me piace leggere. PA non lo vedo da più o meno luglio, agosto, l'ho deciso io. Ha avuto dei comportamenti che non mi piacevano: tipo alzava la voce quando avevamo delle idee diverse, infatti che ho avuto degli attacchi di panico
(proprio perché io non riesco tanto ad aprirmi e tenevo tutto dentro), poi da quando ne ho parlato con mamma sono passati. Nell'ultimo periodo quando andavo a trovarlo non stavo bene, non ha voluto recuperare il tempo perso, sono una volta ho dormito da lui e non aveva neppure le lenzuola, ho dormito con lui a letto e ho trovato il mascara sul cuscino che era della sua compagna e degli oggetti del figlio della sua compagna e questa cosa mi ha infastidito anche perché lui e la mamma si erano lasciati da poco. Quando gli ho detto che non volevo più vederlo e sentirlo lui si è arrabbiato e ha alzato la voce, poi mi ha chiamato una volta e mi ha chiesto se fossi convinta della mia decisione e io gli ho detto di sì. Poi mi ha mandato un messaggio in cui mi ha chiesto di vederlo e io gli ho detto di no. Al momento sto bene così non mi manca e non me la sento di vederlo. La mamma mi dice sempre che dovrei avere un rapporto con PÀ, però rispetta la mia volontà. Con la mamma vado molto d'accordo abbiamo passioni in comune, con PÀ non riesco tanto a parlare. Non mi piaceva sin da piccola quando PÀ le alzava la voce con mamma, poi quando ho saputo che PÀ aveva bucato le ruote della mamma la cosa mi ha distrutto. Questo è avvenuto quando PÀ viveva ancora con la mamma all'inizio della separazione. Confermo che sto bene nella situazione in cui mi trovo e ho trovato un mio equilibrio e non voglio frequentare PÀ.” Nel verbale si dà atto che la minore si presenta al dialogo serena e sicura, espone le sue argomentazioni in modo spontaneo e con convinzione.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate.
La causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
E' poi stata acquisita copia della sentenza e degli atti penali (docc. da 45 a 56 convenuto).
Infine la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
2. – Separazione giudiziale
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie
3. – Domande reciproche di addebito della separazione.
Le rispettive domande sono infondate e devono essere rigettate per difetto di prova. pagina 7 di 11 Si possono utilizzare ai fini della decisione, quali prove cd. atipiche, gli atti del procedimento a carico di , e segnatamente le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti (v. verbali di CP_1 istruttoria dibattimentale - docc. da 45 a 54) nonché la motivazione della sentenza n. 426/2025 depositata il 30/5/22025 del Tribunale di Modena (doc. 56), con la quale il convenuto è stato assolto dal reato di cui all'art. 572 co. 1 e 2 c.p. (commesso in Modena dal 2020 fino al 4/10/2022), perché il fatto non sussiste.
La moglie fonda la domanda sostanzialmente sui fatti oggetto dell'imputazione penale, e cioè su offese, minacce, percosse, condotte controllanti e persecutorie poste in essere dal marito.
Il marito fonda la domanda su una relazione extraconiugale della moglie con il proprio medico di base dott. . Persona_2
Dalle prove testimoniali e documentali acquisite in sede penale è risultato che a fronte di un ordinario rapporto di coppia, a far tempo dal 2020 e soprattutto dal 2021 è iniziata una forte conflittualità concretizzata in diversi litigi verbali, senza riscontri di fatti di violenza, per divergenze di opinione e per la -infondata- gelosia del marito. Conflittualità che ha determinato la moglie a depositare ricorso per separazione nell'ottobre 2022.
Non sono dunque acquisiti elementi di prova sufficienti per addebitare a nessuno dei due coniugi la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c.
4. – Affidamento della figlia minore Per_1
Gli elementi acquisiti consentono di confermare l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente di presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare (in comproprietà tra i coniugi). Per_1
All'inizio del giudizio la figlia ha frequentato il padre per alcuni mesi, nei limiti consentiti Per_1 dalla misura penale allora in vigore nei confronti di (v. verbale d'udienza 7/2/2023 ed CP_1 ordinanza presidenziale del 11/2/2023). Successivamente, come emerge chiaramente dall'ascolto di il padre ha tenuto delle condotte non adeguate nei confronti della figlia, che hanno portato Per_1 progressivamente quest'ultima ad allontanarsi dal padre fino a decidere di non volere avere più rapporti con lui. Comportamenti ai quali non ha in alcun modo successivamente tentato di rimediare CP_1 per tentate di riallacciare un rapporto con la figlia.
Secondo la giurisprudenza se il minore è in età adolescenziale bisogna tenere in debita considerazione il rifiuto di incontrare il genitore espresso con una capacità di giudizio chiara, in modo lucido e senza imposizioni (Cass. 20107/2016).
Nel caso di specie, come sopra riportato, che ha ora 16 anni, ha espresso in modo chiaro, Per_1 spontaneo, sicuro e convincente la ragioni che l'hanno portata ad allontanarsi dal padre e a non volere più avere rapporti con lui. pagina 8 di 11 L'imposizione coattiva di rapporti affettivi, per loro natura incoercibili, risulta dunque contraria all'interesse della figlia minore e appare inutile l'effettuazione di una consulenza tecnica Per_1
d'ufficio.
Non vi sono perciò i presupposti, tenuto conto dell'età e della volontà espressa liberamente dalla minore, e nel suo stesso interesse, per imporre, allo stato, delle frequentazioni con il padre (v.
Cassazione civile sez. I - 05/08/2024, n. 21969).
Tale rifiuto della figlia, che si spera recuperabile (anche con un eventuale sostegno psicologico per entrambi), non è però elemento che giustifichi l'affidamento esclusivo alla madre, posto che non incide sulla necessaria permanenza dell'obbligo di collaborazione tra i genitori nell'assunzione delle decisioni che riguardano la figlia (art. 337 ter c.c.).
Si provvede come da dispositivo.
5. - Mantenimento della figlia minore Per_1
La moglie ricorrente lavora come dipendente, con contratto a tempo indeterminato, con stipendio mensile netto di euro 2.400 circa per 14 mensilità. Dal 730/2022 (ultimo prodotto – alleg. C ricorso) risulta un reddito complessivo da lavoro di euro 48.658.
Il marito convenuto è titolare di una impresa individuale di termoidraulica, con quattro dipendenti (tre operai e una impiegata) con un reddito mensile netto indicato in udienza di euro 2.400/2.600 circa.
Dalla dichiarazione PF2021 (ultima prodotta – doc. 28), risulta un volume d'affari di euro 448.886 ed un reddito d'impresa di euro 40.196; situazione sostanzialmente analoga a quella dei due anni procedenti (docc. 26,27). Si deve però ritenere che il marito imprenditore abbia maggiori capacità economiche della moglie lavoratrice dipendente. Come indice esemplificativo del tenore di vita e delle disponibilità economiche del convenuto, si può segnalare che nel giugno 2023 (in corso di CP_1 causa) ha preso in locazione una villa abbinata con giardino disposta su tre piani (v. contratto doc. 39 convenuto, incompleto: mancano alcune pagine tra cui quella con l'importo del canone).
Si deve tenere conto ex art. 337 sexies c.c. della valenza economica dell'assegnazione alla moglie della casa familiare in comproprietà, gravata da mutuo, che deve essere pagato al 50% dalle parti.
Avuto riguardo alle condizioni e capacità economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura attualmente tutti a carico della madre, nonché delle aumentate esigenze della figlia (che ha ora 16 anni), può essere disposto, a far tempo dalla presente decisione, a carico di un contributo ordinario al mantenimento della figlia di euro 500,00 annualmente CP_1 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato. pagina 9 di 11 6. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio, e la soccombenza reciproca sulle domande di affido esclusivo e di addebito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] - Parte_2
C.F. , e , nato a [...] il [...] - C.F._1 Controparte_1
C.F. , che hanno contratto matrimonio civile in data 29/06/2018 a Vico C.F._2
Equense (NA).
II - Rigetta le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte.
III - Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (29/06/2009) ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, posta in Modena strada Cadiane
n. 172/2, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
- Nel caso in cui la figlia intenda riprendere i rapporti con il padre, dispone che questi possa vederla e tenerla con sé, previo accordo tra di loro e con la madre, indicativamente e salvo diverso accordo: tutte le settimane il lunedì ed il mercoledì pomeriggio ed a settimane alternate il sabato o la domenica, con eventuale pernottamento.
IV - Con decorrenza dalla presente decisione, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
V – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
VI - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vico Equense (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 36 Parte II Serie C
pagina 10 di 11 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11