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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gela, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario,
Patrizia Castellano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 168/2020 R.G .avente ad oggetto :
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione” ex art.22 L.689/1981
Promossa
DA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Gela c.so Parte_1
Vittorio Emanuele n.328/332 p.iva e nato a [...] il [...] c.f.: P.IVA_1 Parte_2
nella qualità di legale rappresentante pro tempore, obbligato in solido, C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv.to Campisi Maria Luisa per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giacomo Controparte_1 P.IVA_2
Lo Presti elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione interamente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 29.01.2020 la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e nella qualità di legale rappresentante proponevano Parte_2 opposizione ex art. 22 l. 689\81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 811 del 19.12. 2019 emessa dal CP_1
Consorzio con la quale veniva ingiunto a questi il pagamento della somma di Controparte_1
€ 10.878,00 (di cui euro 9.300,00 per violazione relativa all'accertamento di n. 3 trasporti di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto e inesatto ed €.1.548,00 30,00 per la violazione prevista dall'art. 258 comma 5 del D.lgs 152/06 relativa alla mancata conservazione dei formulari di identificazione rifiuti ed euro 30,00 per spese di
I ricorrenti nel richiedere la revoca, l'annullamento ovvero l'estinzione della pretesa sanzionatoria, eccepiva in particolare:
1- La nullità della ordinanza ingiunzione perché generica e priva di motivazione in punto di violazioni accertate e di sanzioni applicate;
2- La erronea contestazione del comma 4 dell'art. 258 D.Lgs 152/2006 e;
3- Violazione e falsa applicazione della L. 689/81.Applicazione del cumulo giuridico.
In subordine chiedeva l'applicazione del minimo edittale.
In giudizio si costituiva il depositando memoria difensiva Controparte_1 con la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.
La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antefatto nel verbale di contestazione ex art. 14
L. 689\81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Gela a carico di e del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t. , nonché della ditta “ ” in solido con Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e del produttore dei rifiuti, odierna parte opponente.
[...]
Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali la GDF aveva segnalato all'autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.
Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori senza la regolare compilazione del prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).
La GDF evidenziava che in altri casi in cui i formulari risultavano compilati, considerato che la maggior parte dei rifiuti indicati era stata conferita presso un centro autorizzato di recupero di materiali inerti,
l'autorità giudiziaria, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra trasportatore e destinatario dei rifiuti, aveva disposto la perquisizione dell'azienda del destinatario dei rifiuti che veniva eseguita in data 18.3.16.
Nel corso di tale attività investigativa, venivano sottoposti a sequestro i formulari di identificazione rifiuti relativi ai conferimenti effettuati dal trasportatore odierno opponente nel 2015.
Previo nulla – osta ex lege della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, necessario per l'utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ai fini della contestazione delle infrazioni di carattere amministrativo, si procedeva all'esame dei formulari, constatandosi una serie di irregolarità.
Veniva, pertanto, contestata ai responsabili la violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 puniti dall'art. 258 c.4.
Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al che, esaminati gli Controparte_1 scritti difensivi e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta.
Ciò posto con rifermento al primo motivo di opposizione, in ragione del quale la parte opponente chiede di dichiararsi la nullità dell'ordinanza ingiunzione, per difetto di motivazione, deve rammentarsi, che la la giurisprudenza (v., per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000). Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione reca una motivazione per relationem attraverso il richiamo al contenuto del verbale di contestazione che contiene la descrizione del fatto, del luogo e del giorno dell'accertamento. Inoltre è decisivo considerare che il giudizio di opposizione non verte sull'atto in sé, ossia sul provvedimento reso a definizione del ricorso amministrativo o sulla susseguente ordinanza, ma sulla legittimità della sanzione come irrogata, per cui la circostanza che il provvedimento sia inadeguatamente motivato o errato non lede alcun interesse meritevole di protezione, posto che gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (C. 1230/2012). Deve ancora precisarsi che dato l'oggetto del giudizio di opposizione -è consentito al giudice ordinario il sindacato sulla mancanza di motivazione solo in caso di carenza assoluta o di motivazione apparente e non anche ove essa possa essere considerata insufficiente, come nel caso di specie, ove il processo verbale reca, come detto, l'indicazione della condotta, del luogo e del giorno dell'accertamento. Con il secondo motivo di opposizione parte opponente deduce la illegittimità della irrogazione della sanzione prevista dall'art. 258,comma 4, del D.lgs n.152/2006 poiché nei formulari viene indicata la quantità del peso in arrivo, di kg 980 il 28.2.15; di Kg 920 il 22.01.2015 e di Kg 820 il 3.7.15 e pertanto le irregolarità avrebbero dovuto essere sanzionate non già in forza del comma 4 bensì ai sensi del 5 comma del D.lgs n.152/2006 , stante che, i dati disponibili agli accertatori, consentono di ricostruire le informazioni dovute e cioè, il peso dei rifiuti condotto in discarica, rilevando che il fatto che l'impianto di destinazione fosse sprovvisto di “pesa” riguarda tale circostanza il destinatario e non certo il produttore dei rifiuti.
Il motivo è infondato.
A tal proposito occorre rilevare che - sulla scorta di una corretta interpretazione (fondata, necessariamente, anche sul criterio teleologico) dell'art. 193, comma 1°, lett. b), del d. Igs. n. 152/2006
(come, in precedenza, del combinato disposto degli articoli 12, terzo comma, e 15, primo comma, lettera b) del d.lgs. n. 22/1997, poi abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. i, del citato d. Igs. n. 152/2006) - il produttore di rifiuti che vengono avviati allo smaltimento deve indicare l'origine, la tipologia e la
"quantità dei rifiuti", con la conseguenza che, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, deve essere, per l'effetto, riportata la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi.
Rimane, perciò, escluso che la quantità dei rifiuti possa essere indicata alternativamente alla partenza o all'arrivo (o anche solo con riferimento al peso presunto alla partenza), poiché la ragione giustificatrice del precetto normativo implica la doppia misurazione alla partenza e all'arrivo, in modo tale che, in sede di controllo, possa essere verificata la corrispondenza tra il carico da smaltire in partenza e quello in concreto assoggettato al processo di smaltimento al sito di destinazione, all'atto dell'arrivo.
Sul punto la Cassazione ha statuito “che la mancata indicazione del peso dei rifiuti all'origine del trasporto potrebbe vanificare l'intenzione del legislatore consentendo al trasportatore anche di prelevare quantità di rifiuti da più di un produttore (alcuno dei quali potrebbe restare ignoto) e di portarne a destinazione quantità minori smaltendo illecitamente in itinere le quantità non indicate in partenza nei bollettari” (Cass. Civ., Sez. II, 06/11/2006, n. 23621). Ed ancora: “il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità degli stessi, senza poterlo fare, in alternativa, solo all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni - tenuto conto della "ratio" delle medesime - implica la doppia misurazione” (Cass. Civ.,
Sez. VI, 23/03/2011, n. 6707).
Pertanto, secondo il principio consolidato in giurisprudenza l'indicazione del peso dei rifiuti è obbligatoria anche con riferimento alla partenza del carico, poiché, diversamente, verrebbe elusa la ratio dell'anzidetta previsione normativa di cui all'art. 193 d. Igs. n. 152/2006, finalizzata ad evitare che - durante il percorso destinato allo smaltimento finale - possano essere compiuti scarichi abusivi, risultando in ogni caso necessario che le suddette indicazioni riguardanti l'origine, il tipo e la quantità dei rifiuti siano riportate nell'apposito formulario di identificazione da conservare durante l'attività di trasporto finalizzato al loro regolare smaltimento, senza che le stesse possano essere desunte da altri documenti in possesso dell'impresa addetta alla raccolta e al correlato trasporto.
Il fatto di avvalersi della possibilità di verificare il peso dei rifiuti trasportati presso il sito finale di destinazione non esime affatto dall'indicare un peso, ancorché indicativo, in kg o litri, all'atto della partenza dei rifiuti medesimi.
Ciò posto alla luce delle suesposte considerazioni la sanzione deve ritenersi del tutto legittima e la invocata applicazione della sanzione prevista dall'art.258 del D.Lgs n.152/2006 comma 5 che punisce in modo più lieve l'ipotesi che le indicazioni contenute nei formulari fossero formalmente incomplete o inesatte, ma contenessero tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge deve essere rigettata.
Difatti nel caso in esame il contenuto dei formulari (mancata descrizione rifiuti, l'omissione dei quantitativi di rifiuti alla partenza, assenza di idonea strumentazione per la pesatura) vanifica qualsiasi riscontro a destino giustificando su tale presupposto la sanzione più grave prevista dal comma 4 della disposizione.
Cumulo Giuridico.
Sostiene l'opponente che i plurimi trasporti in contestazione integrerebbero un'unica condotta violativa e che pertanto è ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti in quanto ciò che rileva
è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una specifica situazione e nell'ambito di una sequenza temporale. Pertanto la sanzione da comminare era una sola atteso che la violazione seppure realizzata mediante tanti atti materiali geneticamente sono collegabili tra di loro.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La Corte costituzionale con l'ordinanza 171/2017, ha ribadito che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 2 comma legge 689/1981, nella parte in cui non prevede la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in tema di materia assistenziale e previdenziale,
è inammissibile, in quanto sarebbe precluso un intervento della Corte dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni, nonché per l'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate”.
In effetti l'art. 8 della L. 689/1981 prevede «(I) ... chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie»; il legislatore ha quindi previsto l'applicabilità del concorso formale solo nel caso in cui con una sola azione o omissione siano violate la stessa o più disposizioni di legge. L'istituto della continuazione è stato limitato alla sola materia previdenziale e assistenziale obbligatorie. Ciò posto, nel caso di specie, i singoli formulari sono riferibili a differenti trasporti effettuati separatamente l'uno dall'altro, con lasso temporale intercorrente fra uno e l'altro; le infrazioni accertate non si riferiscono quindi ad una sola condotta ma l'incompleta compilazione afferisce a tre distinti formulari relativi a tre distinti trasporti, effettuati con modalità cronologiche distinte le une dalle altre.
Non è pertanto ravvisabile nella fattispecie in oggetto il caso previsto dal primo comma dell'art. 8 della
L. 689/1981, essendo state compiute una pluralità di condotte sanzionabili.
Anche la Suprema Corte nell'escludere la continuazione in una ipotesi in cui la medesima violazione era stata compiuta (da Notaio) in diversi atti ha affermato che “ La palese differenza di ratio che presidia le disposizioni penali, quelle relative agli illeciti amministrativi (differenziate dalle prime anche quanto all'istituto della continuazione) e la repressione degli illeciti disciplinari, ambiti diversi per interesse protetto, soggetti coinvolti e valori di riferimento, esclude la possibilità di interferire nella discrezionalità del legislatore. (Cass. 9177/2013).
Quanto alla richiesta di applicazione della sanzione nella misura minima,il tribunale ritiene condivisibile la valutazione effettuata dall'amministrazione proprio alla luce dei criteri di cui all'art. 11 della legge
689/81.
Ne consegue conclusivamente il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con condanna dell'opponente alle spese di giudizio in applicazione del D.M. 147/2022 .
P.Q.M
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) -rigetta l'opposizione;
2) - condanna parte opponente alle spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in complessive €.2.538,50 oltre accessori di legge.
Gela, 11/05/2025
Il g.o.p
Patrizia Castellano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gela, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario,
Patrizia Castellano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 168/2020 R.G .avente ad oggetto :
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione” ex art.22 L.689/1981
Promossa
DA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Gela c.so Parte_1
Vittorio Emanuele n.328/332 p.iva e nato a [...] il [...] c.f.: P.IVA_1 Parte_2
nella qualità di legale rappresentante pro tempore, obbligato in solido, C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv.to Campisi Maria Luisa per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giacomo Controparte_1 P.IVA_2
Lo Presti elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione interamente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 29.01.2020 la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e nella qualità di legale rappresentante proponevano Parte_2 opposizione ex art. 22 l. 689\81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 811 del 19.12. 2019 emessa dal CP_1
Consorzio con la quale veniva ingiunto a questi il pagamento della somma di Controparte_1
€ 10.878,00 (di cui euro 9.300,00 per violazione relativa all'accertamento di n. 3 trasporti di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto e inesatto ed €.1.548,00 30,00 per la violazione prevista dall'art. 258 comma 5 del D.lgs 152/06 relativa alla mancata conservazione dei formulari di identificazione rifiuti ed euro 30,00 per spese di
I ricorrenti nel richiedere la revoca, l'annullamento ovvero l'estinzione della pretesa sanzionatoria, eccepiva in particolare:
1- La nullità della ordinanza ingiunzione perché generica e priva di motivazione in punto di violazioni accertate e di sanzioni applicate;
2- La erronea contestazione del comma 4 dell'art. 258 D.Lgs 152/2006 e;
3- Violazione e falsa applicazione della L. 689/81.Applicazione del cumulo giuridico.
In subordine chiedeva l'applicazione del minimo edittale.
In giudizio si costituiva il depositando memoria difensiva Controparte_1 con la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.
La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antefatto nel verbale di contestazione ex art. 14
L. 689\81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Gela a carico di e del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t. , nonché della ditta “ ” in solido con Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e del produttore dei rifiuti, odierna parte opponente.
[...]
Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali la GDF aveva segnalato all'autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.
Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori senza la regolare compilazione del prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).
La GDF evidenziava che in altri casi in cui i formulari risultavano compilati, considerato che la maggior parte dei rifiuti indicati era stata conferita presso un centro autorizzato di recupero di materiali inerti,
l'autorità giudiziaria, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra trasportatore e destinatario dei rifiuti, aveva disposto la perquisizione dell'azienda del destinatario dei rifiuti che veniva eseguita in data 18.3.16.
Nel corso di tale attività investigativa, venivano sottoposti a sequestro i formulari di identificazione rifiuti relativi ai conferimenti effettuati dal trasportatore odierno opponente nel 2015.
Previo nulla – osta ex lege della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, necessario per l'utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ai fini della contestazione delle infrazioni di carattere amministrativo, si procedeva all'esame dei formulari, constatandosi una serie di irregolarità.
Veniva, pertanto, contestata ai responsabili la violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 puniti dall'art. 258 c.4.
Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al che, esaminati gli Controparte_1 scritti difensivi e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta.
Ciò posto con rifermento al primo motivo di opposizione, in ragione del quale la parte opponente chiede di dichiararsi la nullità dell'ordinanza ingiunzione, per difetto di motivazione, deve rammentarsi, che la la giurisprudenza (v., per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000). Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione reca una motivazione per relationem attraverso il richiamo al contenuto del verbale di contestazione che contiene la descrizione del fatto, del luogo e del giorno dell'accertamento. Inoltre è decisivo considerare che il giudizio di opposizione non verte sull'atto in sé, ossia sul provvedimento reso a definizione del ricorso amministrativo o sulla susseguente ordinanza, ma sulla legittimità della sanzione come irrogata, per cui la circostanza che il provvedimento sia inadeguatamente motivato o errato non lede alcun interesse meritevole di protezione, posto che gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (C. 1230/2012). Deve ancora precisarsi che dato l'oggetto del giudizio di opposizione -è consentito al giudice ordinario il sindacato sulla mancanza di motivazione solo in caso di carenza assoluta o di motivazione apparente e non anche ove essa possa essere considerata insufficiente, come nel caso di specie, ove il processo verbale reca, come detto, l'indicazione della condotta, del luogo e del giorno dell'accertamento. Con il secondo motivo di opposizione parte opponente deduce la illegittimità della irrogazione della sanzione prevista dall'art. 258,comma 4, del D.lgs n.152/2006 poiché nei formulari viene indicata la quantità del peso in arrivo, di kg 980 il 28.2.15; di Kg 920 il 22.01.2015 e di Kg 820 il 3.7.15 e pertanto le irregolarità avrebbero dovuto essere sanzionate non già in forza del comma 4 bensì ai sensi del 5 comma del D.lgs n.152/2006 , stante che, i dati disponibili agli accertatori, consentono di ricostruire le informazioni dovute e cioè, il peso dei rifiuti condotto in discarica, rilevando che il fatto che l'impianto di destinazione fosse sprovvisto di “pesa” riguarda tale circostanza il destinatario e non certo il produttore dei rifiuti.
Il motivo è infondato.
A tal proposito occorre rilevare che - sulla scorta di una corretta interpretazione (fondata, necessariamente, anche sul criterio teleologico) dell'art. 193, comma 1°, lett. b), del d. Igs. n. 152/2006
(come, in precedenza, del combinato disposto degli articoli 12, terzo comma, e 15, primo comma, lettera b) del d.lgs. n. 22/1997, poi abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. i, del citato d. Igs. n. 152/2006) - il produttore di rifiuti che vengono avviati allo smaltimento deve indicare l'origine, la tipologia e la
"quantità dei rifiuti", con la conseguenza che, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, deve essere, per l'effetto, riportata la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi.
Rimane, perciò, escluso che la quantità dei rifiuti possa essere indicata alternativamente alla partenza o all'arrivo (o anche solo con riferimento al peso presunto alla partenza), poiché la ragione giustificatrice del precetto normativo implica la doppia misurazione alla partenza e all'arrivo, in modo tale che, in sede di controllo, possa essere verificata la corrispondenza tra il carico da smaltire in partenza e quello in concreto assoggettato al processo di smaltimento al sito di destinazione, all'atto dell'arrivo.
Sul punto la Cassazione ha statuito “che la mancata indicazione del peso dei rifiuti all'origine del trasporto potrebbe vanificare l'intenzione del legislatore consentendo al trasportatore anche di prelevare quantità di rifiuti da più di un produttore (alcuno dei quali potrebbe restare ignoto) e di portarne a destinazione quantità minori smaltendo illecitamente in itinere le quantità non indicate in partenza nei bollettari” (Cass. Civ., Sez. II, 06/11/2006, n. 23621). Ed ancora: “il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità degli stessi, senza poterlo fare, in alternativa, solo all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni - tenuto conto della "ratio" delle medesime - implica la doppia misurazione” (Cass. Civ.,
Sez. VI, 23/03/2011, n. 6707).
Pertanto, secondo il principio consolidato in giurisprudenza l'indicazione del peso dei rifiuti è obbligatoria anche con riferimento alla partenza del carico, poiché, diversamente, verrebbe elusa la ratio dell'anzidetta previsione normativa di cui all'art. 193 d. Igs. n. 152/2006, finalizzata ad evitare che - durante il percorso destinato allo smaltimento finale - possano essere compiuti scarichi abusivi, risultando in ogni caso necessario che le suddette indicazioni riguardanti l'origine, il tipo e la quantità dei rifiuti siano riportate nell'apposito formulario di identificazione da conservare durante l'attività di trasporto finalizzato al loro regolare smaltimento, senza che le stesse possano essere desunte da altri documenti in possesso dell'impresa addetta alla raccolta e al correlato trasporto.
Il fatto di avvalersi della possibilità di verificare il peso dei rifiuti trasportati presso il sito finale di destinazione non esime affatto dall'indicare un peso, ancorché indicativo, in kg o litri, all'atto della partenza dei rifiuti medesimi.
Ciò posto alla luce delle suesposte considerazioni la sanzione deve ritenersi del tutto legittima e la invocata applicazione della sanzione prevista dall'art.258 del D.Lgs n.152/2006 comma 5 che punisce in modo più lieve l'ipotesi che le indicazioni contenute nei formulari fossero formalmente incomplete o inesatte, ma contenessero tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge deve essere rigettata.
Difatti nel caso in esame il contenuto dei formulari (mancata descrizione rifiuti, l'omissione dei quantitativi di rifiuti alla partenza, assenza di idonea strumentazione per la pesatura) vanifica qualsiasi riscontro a destino giustificando su tale presupposto la sanzione più grave prevista dal comma 4 della disposizione.
Cumulo Giuridico.
Sostiene l'opponente che i plurimi trasporti in contestazione integrerebbero un'unica condotta violativa e che pertanto è ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti in quanto ciò che rileva
è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una specifica situazione e nell'ambito di una sequenza temporale. Pertanto la sanzione da comminare era una sola atteso che la violazione seppure realizzata mediante tanti atti materiali geneticamente sono collegabili tra di loro.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La Corte costituzionale con l'ordinanza 171/2017, ha ribadito che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 2 comma legge 689/1981, nella parte in cui non prevede la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in tema di materia assistenziale e previdenziale,
è inammissibile, in quanto sarebbe precluso un intervento della Corte dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni, nonché per l'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate”.
In effetti l'art. 8 della L. 689/1981 prevede «(I) ... chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie»; il legislatore ha quindi previsto l'applicabilità del concorso formale solo nel caso in cui con una sola azione o omissione siano violate la stessa o più disposizioni di legge. L'istituto della continuazione è stato limitato alla sola materia previdenziale e assistenziale obbligatorie. Ciò posto, nel caso di specie, i singoli formulari sono riferibili a differenti trasporti effettuati separatamente l'uno dall'altro, con lasso temporale intercorrente fra uno e l'altro; le infrazioni accertate non si riferiscono quindi ad una sola condotta ma l'incompleta compilazione afferisce a tre distinti formulari relativi a tre distinti trasporti, effettuati con modalità cronologiche distinte le une dalle altre.
Non è pertanto ravvisabile nella fattispecie in oggetto il caso previsto dal primo comma dell'art. 8 della
L. 689/1981, essendo state compiute una pluralità di condotte sanzionabili.
Anche la Suprema Corte nell'escludere la continuazione in una ipotesi in cui la medesima violazione era stata compiuta (da Notaio) in diversi atti ha affermato che “ La palese differenza di ratio che presidia le disposizioni penali, quelle relative agli illeciti amministrativi (differenziate dalle prime anche quanto all'istituto della continuazione) e la repressione degli illeciti disciplinari, ambiti diversi per interesse protetto, soggetti coinvolti e valori di riferimento, esclude la possibilità di interferire nella discrezionalità del legislatore. (Cass. 9177/2013).
Quanto alla richiesta di applicazione della sanzione nella misura minima,il tribunale ritiene condivisibile la valutazione effettuata dall'amministrazione proprio alla luce dei criteri di cui all'art. 11 della legge
689/81.
Ne consegue conclusivamente il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con condanna dell'opponente alle spese di giudizio in applicazione del D.M. 147/2022 .
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) -rigetta l'opposizione;
2) - condanna parte opponente alle spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in complessive €.2.538,50 oltre accessori di legge.
Gela, 11/05/2025
Il g.o.p
Patrizia Castellano