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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.1997/14 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale della minore rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv.Andrea Scarano;
ATTORI rappresentata e difesa dall'Avv. De Nicola Anna;
Controparte_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI.
Sulle seguenti CONCLUSIONI. Per gli attori: ACCERTARE E DICHIARARE inammissibile, per i motivi innanzi dedotti, la spiegata domanda riconvenzionale;
2) accertare e dichiarare la presente azione ammissibile, rituale e procedibile;
3) Ac- certare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_2
con sede in Nocera Inferiore alla Via G. Origlia, n. 25 P.
[...]
IVA , per i vizi palesatisi all'interno dell'immobile di proprietà dei P.IVA_1
coniugi – ; 4) Per l'effetto condannare la società convenuta al risar- Pt_1 Pt_2
cimento del danno patrimoniale per i danni che la muffa e l'umido ha causato a mobili e suppellettili che si stimano in € 4.500,00; 5) Per l'effetto accertare e di- chiarare la responsabilità società costruttrice- venditrice, a causa dell'omessa dili- genza necessaria a scongiurare la presentazione dei vizi di costruzione che non potevano essere conosciuti dagli attori perché insiti nella costruzione, e pertanto condannare al risarcimento del danno da quantificarsi non solo nei danni causati
1 alle cose mobili ma anche alla mancata o parziale utilizzazione della cosa;
6) Ac- certare e dichiarare la diminuzione del valore del bene immobile oggetto di com- pravendita e determinare la diminuzione del prezzo pattuito per la compravendita pari ad euro 165.000,00 in una percentuale pari a quella rappresentante la meno- mazione che il valore effettivo della cosa consegnata ha subito per l' effetto della presenza dei vizi;
7) Accertare e dichiarare la conformità della classe energetica dichiarata con quella realmente esistente al momento della vendita dell'immobile, in virtù dell'unanime dichiarazione delle parti che, all'atto delle perizie anche per
C.T.P di parte avversa, l'immobile fino alla data del 29.07.2013 non era dotato delle normali opere di impermeabilizzazione e di coibentazione, risiedendo pertan- to, anche nel relativo accertamento la natura e la prodromicità delle cause per le quali si avanzano le presenti conclusioni e relative richieste;
8) Per l'effetto con- dannare i convenuti al risarcimento del danno da esposizione da ambienti insalubri in favore della minore e della SI.ra , Persona_1 Parte_2
nella misura determinata in punti percentuali dal RO. , rispettiva- Persona_2
mente per la minore è stato stimato in ragione della percentuale del 7 – 8 % Per_1
e pertanto se ne chiede la liquidazione della somma pari al 7% del danno stimato corrispondente ad € 14.043,57*; per la SI.ra è stato Parte_2
stimato in ragione della percentuale del 6-7% e pertanto se ne chiede la liquidazio- ne della somma pari al 6 % € 9.423,96; 9) Condannare la convenuta società al pa- gamento delle spese processuali con vittoria di spese e copmpensi di lite, con attri- buzione al sottoscritto procuratore anticipante;
10) munire la sentenza di condanna della clausola di provvisoria esecutorietà;
Per la convenuta: Venga rigettata la domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché assolutamente non provata, né, in alcun modo, documentata;
- Venga accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
nei confronti degli attori, con conseguente condanna di questi Controparte_2
ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla Società convenuta,
2 così come richiesto in atti, nonché di tutti i danni direttamente ed indirettamente subiti dalla stessa, riconducibili ai fatti per cui è causa;
-Vengano condannati gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, oltre accessori di Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Conclude per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudi- zio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di moti- vazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs.
5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “con- cisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenu- te come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
3 e , in proprio e quali esercenti la re- Parte_1 Parte_2
sponsabilità genitoriale della minore , convenivano in giudizio la Persona_1
società per sentire condannare la suindicata società al risarcimento in Controparte_2
loro favore del danno patrimoniale causato dalla muffa e dall'umidità presenti nell'abitazione, nonchè il risarcimento per i danni subiti dalla minore e dalla Per_1
SI.ra alla propria persona, oltre all'accertamento della Parte_2
diminuzione del valore della suddetta unità immobiliare oggetto di compravendita con conseguente diminuzione del prezzo pattuito.
Gli attori premettevano che in data 16 febbraio 2012, con atto pubblico di compra- vendita per NO , Rep. N. 10516 e Racc. N. 4765, Persona_3
acquistavano in comune ed in parti uguali tra loro dalla Controparte_3
, la piena proprietà dell'immobile, sita in Nocera Inferiore
[...]
alla Via Giovio, 14.
Con tale atto di compravendita qualificato dal redigente notaio come cessione di immobile effettuata dall' impresa costruttrice, quest'ultima si impegnava a prestare le dovute garanzie come per legge e a consegnare l'attestazione energetica relativa all'immobile.
Gli attori deducevano che, pochi mesi dopo la suddetta compravendita, tra il mese di dicembre del 2012, anno di acquisito dell'immobile, e gli inizi dell'anno 2013 ave- vano iniziarono ad avvertire in casa un cattivo odore di umido, localizzato prevalen- temente nella zona notte - nella camera da letto matrimoniale e nella camera della minore . In breve tempo il richiamato odore di umido si estese in tutta la Per_1
casa, fino alla comparsa di evidenti macchie di umido e muffa localizzate sulle pare- ti perimetrali dell'immobile. In Gli attori, preoccupati dalla situazione, dato che l'umidità si era estesa in tutta l'unità immobiliare, provvedevano in proprio, tramite terzi ed infine anche tramite il proprio legale, a notiziare la società costruttrice e
4 venditrice , delle anomalie presenti nell'appartamento da loro acquistato CP_2
solo in data 16.02.2012.
A seguito di diversi sopralluoghi fatti da alcuni preposti dalla società, questi ultimi dichiaravano che la causa della condensa e della muffa era ascrivibile alla mancata predisposizione di un cappotto termico dell'intero stabile, ma che vi stavano prov- vedendo mediante interventi di vario genere interessando i fenomeni di condensa e di umido l'intera costruzione. Gli interventi di impermeabilizzazione, per opera della interessavano l'intero complesso immobiliare e ad anche i posti auto, Controparte_2
quale quello degli odierni attori.
Gli attori, inoltre, deducevano di aver dovuto affrontare un vero e proprio trasloco chiedendo asilo a parenti ed amici nei giorni dei lavori al fine di salvaguardare la loro salute e quella della minore ed infine deducevano che, a causa di tali Per_1
fenomeni, alla minore ed alla SI.ra veniva dia- Per_1 Parte_3
gnosticata “asma bronchiale allergico causato dalla convivenza in ambienti in cui era presente muffa e umidità”.
Nel merito la domanda deve essere rigettata nei termini che segue.
Il caso de quo concerne una responsabilità ex art. 2043 c.c. L'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto ex art. 2697 c.c. e 2043 c.c., è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043
c.c., fatto, danno e nesso di causalità e imputazione soggettiva.
Nel caso di specie, gli attori hanno dato prova del fenomeno infiltrativo. Dalla do- cumentazione prodotta e dai testi escussi emerge che l'appartamento di proprietà degli attori a partire dalla fine dell'anno 2012 è stato interessato da macchie di umi- do e di muffa che, dapprima presenti solo nella zona notte, si sono estese in tutti gli spazi della casa localizzandosi anche nella zona giorno.
5 Invero, con riferimento alla domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni all'interno dell'immobile, la domanda non può essere accolta in quanto, per stessa ammissione di parte attrice, la società convenuta è intervenuta al fine di eliminare la problematica mediante attività di impermeabilizzazione, nonché la predisposizione di sfiati obbligatori nella zona giorno e ritinteggiatura dell'appartamento con prodot- ti antimuffa.
La circostanza che l'immobile sia stato venduto avrebbe richiesto la prova che il venditore, a causa delle infiltrazioni, ha alienato l'immobile ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, commisurando l'entità del risarcimento secondo la logi- ca della compensatio lucri cum damno. Tale prova non è stata fornita dagli attori e, pertanto, la domanda va rigettata.
Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno biologi- co per l'insorgenza di patologie respitorie alla SI.ra e la Parte_2
minore , gli attori non hanno dimostrato il nesso di causalità tra Persona_1
l'insorgenza delle stesse e il fenomeno infiltrativo.
Infatti, come evidenzia anche il Consulente nominato, “Quando si è di fronte a pato- logie a genesi multifattoriale, come quella della presente analisi, affinchè si possa stabilire l'esistenza di un attendibile nesso di causalità tra esposizione alla muffa e
l'insorgenza della infermità, è assolutamente necessario determinare una “probabi- lità accertata e qualificata” tra i due suddetti fenomeni ed una loro diretta e defini- bile correlazione causale, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non. […]evitando così giudizi inficiati da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza”.
Il consulente nominato evidenziava anche la mancata effettuazione dei test per la diagnosi di asma bronchiale allergico (prick test, spirometria, test di provocazione bronchiale con metacolina) ponendo in risalto che “le consulenze dello specialista pneumologo e dell'otorino non fanno nessun riferimento ad una obiettività polmo-
6 nare anomala. - Non sono mai state eseguite indagini strumentali specifiche, come per esempio una radiografia del torace, che documenta danni di tipo di tipo fibroti- co che, a loro volta, avrebbero potuto determinare un deficit ventilatorio documen- tabile con la spirometria. L'assoluto mutacismo documentale (clinico, strumentale e terapeutico) successivo a tale periodo conferma l'assenza di sintomatologia signifi- cativa per tale patologia.
Le risultanze a cui è giunto il CTU appaiono pienamente condivisibili.Pertanto, dalla documentazione prodotta in atti e alla luce delle evidenze scientifiche poste in risalto dal consulente nominato, non può dirsi provata la sussistenza di un rapporto causale e/o concausale fra l'infermità lamentata (asma allergico) e la esposizione alla muffa, come è esclusa la sussistenza di un danno biologico correlato e, dunque, la domanda non può essere accolta.
Per quanto concerne i lamentati danni all'immobile,
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, essa va rigettata in quanto non provata.
Per quanto concerne le spese di giudizio, data la reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di compensarle.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) Rigetta le domande formulate dagli attori;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
c) Rigetta tutte le altre domande;
d) Compensa le spese processuali.
Manda la cancelleria.
7 Nocera Inferiore, 17.03.25
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.1997/14 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale della minore rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv.Andrea Scarano;
ATTORI rappresentata e difesa dall'Avv. De Nicola Anna;
Controparte_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI.
Sulle seguenti CONCLUSIONI. Per gli attori: ACCERTARE E DICHIARARE inammissibile, per i motivi innanzi dedotti, la spiegata domanda riconvenzionale;
2) accertare e dichiarare la presente azione ammissibile, rituale e procedibile;
3) Ac- certare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_2
con sede in Nocera Inferiore alla Via G. Origlia, n. 25 P.
[...]
IVA , per i vizi palesatisi all'interno dell'immobile di proprietà dei P.IVA_1
coniugi – ; 4) Per l'effetto condannare la società convenuta al risar- Pt_1 Pt_2
cimento del danno patrimoniale per i danni che la muffa e l'umido ha causato a mobili e suppellettili che si stimano in € 4.500,00; 5) Per l'effetto accertare e di- chiarare la responsabilità società costruttrice- venditrice, a causa dell'omessa dili- genza necessaria a scongiurare la presentazione dei vizi di costruzione che non potevano essere conosciuti dagli attori perché insiti nella costruzione, e pertanto condannare al risarcimento del danno da quantificarsi non solo nei danni causati
1 alle cose mobili ma anche alla mancata o parziale utilizzazione della cosa;
6) Ac- certare e dichiarare la diminuzione del valore del bene immobile oggetto di com- pravendita e determinare la diminuzione del prezzo pattuito per la compravendita pari ad euro 165.000,00 in una percentuale pari a quella rappresentante la meno- mazione che il valore effettivo della cosa consegnata ha subito per l' effetto della presenza dei vizi;
7) Accertare e dichiarare la conformità della classe energetica dichiarata con quella realmente esistente al momento della vendita dell'immobile, in virtù dell'unanime dichiarazione delle parti che, all'atto delle perizie anche per
C.T.P di parte avversa, l'immobile fino alla data del 29.07.2013 non era dotato delle normali opere di impermeabilizzazione e di coibentazione, risiedendo pertan- to, anche nel relativo accertamento la natura e la prodromicità delle cause per le quali si avanzano le presenti conclusioni e relative richieste;
8) Per l'effetto con- dannare i convenuti al risarcimento del danno da esposizione da ambienti insalubri in favore della minore e della SI.ra , Persona_1 Parte_2
nella misura determinata in punti percentuali dal RO. , rispettiva- Persona_2
mente per la minore è stato stimato in ragione della percentuale del 7 – 8 % Per_1
e pertanto se ne chiede la liquidazione della somma pari al 7% del danno stimato corrispondente ad € 14.043,57*; per la SI.ra è stato Parte_2
stimato in ragione della percentuale del 6-7% e pertanto se ne chiede la liquidazio- ne della somma pari al 6 % € 9.423,96; 9) Condannare la convenuta società al pa- gamento delle spese processuali con vittoria di spese e copmpensi di lite, con attri- buzione al sottoscritto procuratore anticipante;
10) munire la sentenza di condanna della clausola di provvisoria esecutorietà;
Per la convenuta: Venga rigettata la domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché assolutamente non provata, né, in alcun modo, documentata;
- Venga accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
nei confronti degli attori, con conseguente condanna di questi Controparte_2
ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla Società convenuta,
2 così come richiesto in atti, nonché di tutti i danni direttamente ed indirettamente subiti dalla stessa, riconducibili ai fatti per cui è causa;
-Vengano condannati gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, oltre accessori di Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Conclude per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudi- zio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di moti- vazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs.
5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “con- cisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenu- te come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
3 e , in proprio e quali esercenti la re- Parte_1 Parte_2
sponsabilità genitoriale della minore , convenivano in giudizio la Persona_1
società per sentire condannare la suindicata società al risarcimento in Controparte_2
loro favore del danno patrimoniale causato dalla muffa e dall'umidità presenti nell'abitazione, nonchè il risarcimento per i danni subiti dalla minore e dalla Per_1
SI.ra alla propria persona, oltre all'accertamento della Parte_2
diminuzione del valore della suddetta unità immobiliare oggetto di compravendita con conseguente diminuzione del prezzo pattuito.
Gli attori premettevano che in data 16 febbraio 2012, con atto pubblico di compra- vendita per NO , Rep. N. 10516 e Racc. N. 4765, Persona_3
acquistavano in comune ed in parti uguali tra loro dalla Controparte_3
, la piena proprietà dell'immobile, sita in Nocera Inferiore
[...]
alla Via Giovio, 14.
Con tale atto di compravendita qualificato dal redigente notaio come cessione di immobile effettuata dall' impresa costruttrice, quest'ultima si impegnava a prestare le dovute garanzie come per legge e a consegnare l'attestazione energetica relativa all'immobile.
Gli attori deducevano che, pochi mesi dopo la suddetta compravendita, tra il mese di dicembre del 2012, anno di acquisito dell'immobile, e gli inizi dell'anno 2013 ave- vano iniziarono ad avvertire in casa un cattivo odore di umido, localizzato prevalen- temente nella zona notte - nella camera da letto matrimoniale e nella camera della minore . In breve tempo il richiamato odore di umido si estese in tutta la Per_1
casa, fino alla comparsa di evidenti macchie di umido e muffa localizzate sulle pare- ti perimetrali dell'immobile. In Gli attori, preoccupati dalla situazione, dato che l'umidità si era estesa in tutta l'unità immobiliare, provvedevano in proprio, tramite terzi ed infine anche tramite il proprio legale, a notiziare la società costruttrice e
4 venditrice , delle anomalie presenti nell'appartamento da loro acquistato CP_2
solo in data 16.02.2012.
A seguito di diversi sopralluoghi fatti da alcuni preposti dalla società, questi ultimi dichiaravano che la causa della condensa e della muffa era ascrivibile alla mancata predisposizione di un cappotto termico dell'intero stabile, ma che vi stavano prov- vedendo mediante interventi di vario genere interessando i fenomeni di condensa e di umido l'intera costruzione. Gli interventi di impermeabilizzazione, per opera della interessavano l'intero complesso immobiliare e ad anche i posti auto, Controparte_2
quale quello degli odierni attori.
Gli attori, inoltre, deducevano di aver dovuto affrontare un vero e proprio trasloco chiedendo asilo a parenti ed amici nei giorni dei lavori al fine di salvaguardare la loro salute e quella della minore ed infine deducevano che, a causa di tali Per_1
fenomeni, alla minore ed alla SI.ra veniva dia- Per_1 Parte_3
gnosticata “asma bronchiale allergico causato dalla convivenza in ambienti in cui era presente muffa e umidità”.
Nel merito la domanda deve essere rigettata nei termini che segue.
Il caso de quo concerne una responsabilità ex art. 2043 c.c. L'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto ex art. 2697 c.c. e 2043 c.c., è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043
c.c., fatto, danno e nesso di causalità e imputazione soggettiva.
Nel caso di specie, gli attori hanno dato prova del fenomeno infiltrativo. Dalla do- cumentazione prodotta e dai testi escussi emerge che l'appartamento di proprietà degli attori a partire dalla fine dell'anno 2012 è stato interessato da macchie di umi- do e di muffa che, dapprima presenti solo nella zona notte, si sono estese in tutti gli spazi della casa localizzandosi anche nella zona giorno.
5 Invero, con riferimento alla domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni all'interno dell'immobile, la domanda non può essere accolta in quanto, per stessa ammissione di parte attrice, la società convenuta è intervenuta al fine di eliminare la problematica mediante attività di impermeabilizzazione, nonché la predisposizione di sfiati obbligatori nella zona giorno e ritinteggiatura dell'appartamento con prodot- ti antimuffa.
La circostanza che l'immobile sia stato venduto avrebbe richiesto la prova che il venditore, a causa delle infiltrazioni, ha alienato l'immobile ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, commisurando l'entità del risarcimento secondo la logi- ca della compensatio lucri cum damno. Tale prova non è stata fornita dagli attori e, pertanto, la domanda va rigettata.
Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno biologi- co per l'insorgenza di patologie respitorie alla SI.ra e la Parte_2
minore , gli attori non hanno dimostrato il nesso di causalità tra Persona_1
l'insorgenza delle stesse e il fenomeno infiltrativo.
Infatti, come evidenzia anche il Consulente nominato, “Quando si è di fronte a pato- logie a genesi multifattoriale, come quella della presente analisi, affinchè si possa stabilire l'esistenza di un attendibile nesso di causalità tra esposizione alla muffa e
l'insorgenza della infermità, è assolutamente necessario determinare una “probabi- lità accertata e qualificata” tra i due suddetti fenomeni ed una loro diretta e defini- bile correlazione causale, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non. […]evitando così giudizi inficiati da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza”.
Il consulente nominato evidenziava anche la mancata effettuazione dei test per la diagnosi di asma bronchiale allergico (prick test, spirometria, test di provocazione bronchiale con metacolina) ponendo in risalto che “le consulenze dello specialista pneumologo e dell'otorino non fanno nessun riferimento ad una obiettività polmo-
6 nare anomala. - Non sono mai state eseguite indagini strumentali specifiche, come per esempio una radiografia del torace, che documenta danni di tipo di tipo fibroti- co che, a loro volta, avrebbero potuto determinare un deficit ventilatorio documen- tabile con la spirometria. L'assoluto mutacismo documentale (clinico, strumentale e terapeutico) successivo a tale periodo conferma l'assenza di sintomatologia signifi- cativa per tale patologia.
Le risultanze a cui è giunto il CTU appaiono pienamente condivisibili.Pertanto, dalla documentazione prodotta in atti e alla luce delle evidenze scientifiche poste in risalto dal consulente nominato, non può dirsi provata la sussistenza di un rapporto causale e/o concausale fra l'infermità lamentata (asma allergico) e la esposizione alla muffa, come è esclusa la sussistenza di un danno biologico correlato e, dunque, la domanda non può essere accolta.
Per quanto concerne i lamentati danni all'immobile,
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, essa va rigettata in quanto non provata.
Per quanto concerne le spese di giudizio, data la reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di compensarle.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) Rigetta le domande formulate dagli attori;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
c) Rigetta tutte le altre domande;
d) Compensa le spese processuali.
Manda la cancelleria.
7 Nocera Inferiore, 17.03.25
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
8