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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 15006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15006 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 47135 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa IS NO
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/10/2025 , mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47135/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 23/10/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'DR GI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Lorenzo il
Magnifico n. 117 in virtù di procura agli atti. Parte Opponente- attrice e
, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv FREDIANI MARCELLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via Antonio Gallonio 18, come da procura allegata agli atti Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte depositata dalle parti per l'udienza del 23.10.2025 e atti difensivi.
Oggetto Opposizione a precetto (ex art. 615 e 617 c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 primo comma cpc notificato via pec in data
29.10.2024, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatole, in data 10.10.2024 , da Controparte_1
– a seguito di fusione successiva alla notifica dell'atto di opposizione a precetto- con cui si
[...]
intimava il pagamento della somma complessiva di € 79.92,94 in forza del mutuo a rogito Notaio
del 17.05.1991 rep 63954 , notificato contestualmente al precetto, e del decreto Persona_1
ingiuntivo n. 2252/94 emesso dal Tribunale di Latina in data 03.10.1994 munito di formula esecutiva in data 24.10.94 e notificato a tutti gli ingiunti in data 27.10.94
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava, in primis, l'Incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di TR attesa la residenza della intimata in Ardea,
e la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Omessa notifica del titolo esecutivo azionato
2) Non debenza delle somme intimate in quanto prescritte
Si costituiva Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda avversaria, confermando tuttavia la competenza del
Tribunale di TR, precisando che la vocatio in ius innanzi al Tribunale di Roma fosse stata ad opera dell'opponente. Chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalla sola parte opponente, la causa, istruita in via documentale, veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2025.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente al secondo motivo sopra riportato con il quale l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 1)
vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, occorre preliminarmente affrontare la questione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
TR.
Parte opponente, in considerazione della mera elezione di domicilio dell'opposta, nell'atto di precetto, in Roma presso lo studio del proprio difensore, ha ritenuto di incardinare il giudizio di opposizione a precetto innanzi l'adito Tribunale di Roma, nonostante la residenza della Pt_1
in Ardea e l'inesistenza di beni pignorabili della stessa nel circondario di Roma.
Da parte sua, l'opposta, nella propria comparsa di costituzione, in adesione a quanto eccepito dall'opponente, ha rilevato, tempestivamente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di TR , per quanto l'atto di precetto fosse privo dell'indicazione del Giudice competente per l'esecuzione e contenesse l'elezione di domicilio, ex art 480 cpc comma 3 così come novellato, della società opposta in Roma.
Ai sensi dell'art 480 cpc n. 3 , nell'ipotesi in cui parte istante dichiari nell'atto di precetto la propria residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto vanno proposte innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza o elezione di domicilio.
L'elezione siffatta varrebbe , infatti, a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione
(sul presupposto che il creditore precettante abbia ben chiaro su quali beni procedere) e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino beni da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art 26 c.p.c.
Tuttavia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (v. ordinanza n.
8024/2024), l'elezione di domicilio irregolare, ovvero non corretta, nell'atto di precetto non è idonea a spostare la competenza del giudizio dell'opposizione, ma solamente a consentire la notificazione dell'opposizione nel luogo in cui tale elezione di domicilio è stata effettuata in modo irregolare.
La debitrice ritenendo, come nel caso in esame, inesatte la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio contenute nell'atto di precetto notificatole, in quanto eseguite in un comune
(Roma) in cui non si trovano beni a lei appartenenti e suscettibili di essere aggrediti esecutivamente, avrebbe dovuto, in applicazione del foro territoriale sussidiario, proporre l'opposizione esecutiva di tipo preventivo, dinanzi il giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. In altri termini l'opposizione sarebbe dovuta essere incardinata dalla opponente innanzi al Tribunale di TR anziché quello di Roma. .
Questo Giudice ritiene, inoltre, di dover aderire al costante orientamento espresso dalla
S.C. di Cassazione secondo cui nel giudizio di opposizione “ è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore ( Cass 16 luglio 1999, n. 7505; Cass 14 giugno 2022, n. 8588, Cass 13 luglio
2004 n 12976 ; Cass 29 marzo 2005 n. 6571, Cass 11 aprile 2008 n. 9670; Cass. 29 agosto 2013
n. 19876). Tuttavia, nel caso in esame, il creditore nonostante quanto indicato nell'atto di precetto,
conferma la competenza territoriale del Tribunale di TR quale giudice competente dell'esecuzione , sollevando la questione della incompetenza territoriale .
In termini conclusivi entrambi le parti sono incorse in iniziative censurabili che hanno condotto all'instaurazione del presente giudizio innanzi il Tribunale di Roma territorialmente incompetente . La predetta eccezione risulta pregiudiziale ed assorbente rispetto all'eccezione di mancata notifica dei titoli e della dedotta intervenuta prescrizione.
Quanto sopra osservato e la decisione in rito giustificano la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe • Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di
TR ;
• Fissa in mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza il termine perentorio per la riassunzione innanzi al Giudice dichiarato competente;
• Compensa per intero le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Roma, con deposito telematico 28/10/2025
Il Giudice
IS NO
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa IS NO
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/10/2025 , mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47135/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 23/10/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'DR GI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Lorenzo il
Magnifico n. 117 in virtù di procura agli atti. Parte Opponente- attrice e
, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv FREDIANI MARCELLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via Antonio Gallonio 18, come da procura allegata agli atti Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte depositata dalle parti per l'udienza del 23.10.2025 e atti difensivi.
Oggetto Opposizione a precetto (ex art. 615 e 617 c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 primo comma cpc notificato via pec in data
29.10.2024, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatole, in data 10.10.2024 , da Controparte_1
– a seguito di fusione successiva alla notifica dell'atto di opposizione a precetto- con cui si
[...]
intimava il pagamento della somma complessiva di € 79.92,94 in forza del mutuo a rogito Notaio
del 17.05.1991 rep 63954 , notificato contestualmente al precetto, e del decreto Persona_1
ingiuntivo n. 2252/94 emesso dal Tribunale di Latina in data 03.10.1994 munito di formula esecutiva in data 24.10.94 e notificato a tutti gli ingiunti in data 27.10.94
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava, in primis, l'Incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di TR attesa la residenza della intimata in Ardea,
e la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Omessa notifica del titolo esecutivo azionato
2) Non debenza delle somme intimate in quanto prescritte
Si costituiva Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda avversaria, confermando tuttavia la competenza del
Tribunale di TR, precisando che la vocatio in ius innanzi al Tribunale di Roma fosse stata ad opera dell'opponente. Chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalla sola parte opponente, la causa, istruita in via documentale, veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2025.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente al secondo motivo sopra riportato con il quale l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 1)
vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, occorre preliminarmente affrontare la questione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
TR.
Parte opponente, in considerazione della mera elezione di domicilio dell'opposta, nell'atto di precetto, in Roma presso lo studio del proprio difensore, ha ritenuto di incardinare il giudizio di opposizione a precetto innanzi l'adito Tribunale di Roma, nonostante la residenza della Pt_1
in Ardea e l'inesistenza di beni pignorabili della stessa nel circondario di Roma.
Da parte sua, l'opposta, nella propria comparsa di costituzione, in adesione a quanto eccepito dall'opponente, ha rilevato, tempestivamente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di TR , per quanto l'atto di precetto fosse privo dell'indicazione del Giudice competente per l'esecuzione e contenesse l'elezione di domicilio, ex art 480 cpc comma 3 così come novellato, della società opposta in Roma.
Ai sensi dell'art 480 cpc n. 3 , nell'ipotesi in cui parte istante dichiari nell'atto di precetto la propria residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto vanno proposte innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza o elezione di domicilio.
L'elezione siffatta varrebbe , infatti, a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione
(sul presupposto che il creditore precettante abbia ben chiaro su quali beni procedere) e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino beni da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art 26 c.p.c.
Tuttavia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (v. ordinanza n.
8024/2024), l'elezione di domicilio irregolare, ovvero non corretta, nell'atto di precetto non è idonea a spostare la competenza del giudizio dell'opposizione, ma solamente a consentire la notificazione dell'opposizione nel luogo in cui tale elezione di domicilio è stata effettuata in modo irregolare.
La debitrice ritenendo, come nel caso in esame, inesatte la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio contenute nell'atto di precetto notificatole, in quanto eseguite in un comune
(Roma) in cui non si trovano beni a lei appartenenti e suscettibili di essere aggrediti esecutivamente, avrebbe dovuto, in applicazione del foro territoriale sussidiario, proporre l'opposizione esecutiva di tipo preventivo, dinanzi il giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. In altri termini l'opposizione sarebbe dovuta essere incardinata dalla opponente innanzi al Tribunale di TR anziché quello di Roma. .
Questo Giudice ritiene, inoltre, di dover aderire al costante orientamento espresso dalla
S.C. di Cassazione secondo cui nel giudizio di opposizione “ è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore ( Cass 16 luglio 1999, n. 7505; Cass 14 giugno 2022, n. 8588, Cass 13 luglio
2004 n 12976 ; Cass 29 marzo 2005 n. 6571, Cass 11 aprile 2008 n. 9670; Cass. 29 agosto 2013
n. 19876). Tuttavia, nel caso in esame, il creditore nonostante quanto indicato nell'atto di precetto,
conferma la competenza territoriale del Tribunale di TR quale giudice competente dell'esecuzione , sollevando la questione della incompetenza territoriale .
In termini conclusivi entrambi le parti sono incorse in iniziative censurabili che hanno condotto all'instaurazione del presente giudizio innanzi il Tribunale di Roma territorialmente incompetente . La predetta eccezione risulta pregiudiziale ed assorbente rispetto all'eccezione di mancata notifica dei titoli e della dedotta intervenuta prescrizione.
Quanto sopra osservato e la decisione in rito giustificano la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe • Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di
TR ;
• Fissa in mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza il termine perentorio per la riassunzione innanzi al Giudice dichiarato competente;
• Compensa per intero le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Roma, con deposito telematico 28/10/2025
Il Giudice
IS NO