Sentenza 13 luglio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10081 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10081 Anno 2013 Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA SENTENZA sul ricorso 22801-2006 proposto da: LOPEZ MARIANNA C.F. LPZMNN25S69A981J, CANTANTE PASQUALE CNTPQL22E05A981S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 47, presso lo studio dell'avvocato SORGENTONE ANDREA, rappresentati e difesi dagli avvocati ROMANI GUIDO, ANGELETTI 2..012 RIZIERO; – ricorrenti – 1-939 contro CONDOMINIO VIA MONTE DEL GALLO 91 ROMA; – intimato – Data pubblicazione: 26/04/2013 avverso la sentenza n. 2362/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9552 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
13 @ 955 2 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 550/00 Cron. N. 22035 composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- Rep. N. t Alberto Spanò -Consigliere- Ud.23.5.2001 2. 66 Giovanni Mazzarella -Consigliere- 3. 4. Guido Vidiri -Consigliere- 66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA TE IA ES, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via Carlo Poma 2, presso lo studio dell'Avv. G. Sante As- sennato, che la rappresentata e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo De Angelis, Nicola Valente e Michele Di Lullo, elettivamente domiciliato nel loro 2466 2 ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17, in virtù di mandato speciale in atti Intimato per la cassazione della sentenza n. 2/999 del Tribunale del Lavo- ro di Roma del 6.11.1997/2.1.1999 nella causa iscritta al n. 18666 del R.G. anno 1990. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6.11.1989 il Pretore di Roma, espletata consu- lenza tecnica di ufficio, accoglieva il ricorso proposto da Cateri- ni RI TE con il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dal 1.3.1986, oltre interessi sui ratei arretrati. Proposto gravame principale da parte dell'INPS e gravame in- cidentale da parte della AT in ordine al riconoscimento della rivalutazione, il Tribunale di Roma, rinnovata la consulenza tecnica, con sentenza 6.11.1997/2.1.1999 confermava la decisio- ne impugnata. In particolare il Tribunale osservava che l'appello principale era infondato sulla base dei nuovi accertamenti, che confermavano la gravità della patologia artrosica e cardiaca comportante il supe ramento della soglia invalidante fin dalla domanda, come infon- dato era l'appello incidentale, attesa la non reperibilità del fasci- 3 colo di ufficio e quindi la mancanza di prova in ordine alla pro- posizione in primo grado della domanda di rivalutazione. Avverso l'anzidetta decisione ricorre per cassazione la AT con unico articolato motivo, mentre l'intimato INPS ha deposi- tato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione di norme di procedura (artt. 112, 414, 429 c.p.c. e 1224 cod. civ.) nonché motivazione carente su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.). La AT sostiene che nel caso di specie fin dal primo grado era stata proposta ritualmente la domanda di rivalutazione e che comunque l'art. 429 c.p.c. non richiede una espressa domanda, potendo la rivalutazione stessa essere richiesta in appello o co- munque potendo il giudice provvedere di ufficio. La ricorrente aggiunge che il Tribunale in ogni caso avrebbe po- tuto provvedere, in contraddittorio delle parti, a ricostituire il fascicolo e non limitarsi a rigettare puramente e semplicemente l'appello incidentale. La censura è fondata e merita di essere condivisa. Secondo consolidato orientamento di questa Corte la rivalutazio- ne dei crediti di lavoro (nonché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, di quelli previdenziali), modellata dal art. 429-3° comma- c.p.c. secondo criteri analoghi a quelli vigenti per la quantificazione dei crediti di valore, è volta a ripristinare il potere di acquisto di cui il creditore avreb be fruito ove non vi fosse stata la mora del debitore e, costi tuendo essa una proprietà intrinseca ed indissolubile di detto credito, come tale riconducibile direttamente alla causa petend della domanda con cui il credito stesso è fatto valere, deve esse. re liquidata di ufficio dal giudice, in ogni grado e stato del giudi. zio, senza necessità di una specifica domanda del lavoratore cre ditore, applicando i criteri di cui al combinato disposto del citato terzo comma dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. dello stesso codice (Cass. sentenza n. 275 del 15 gennaio 1996; Cass. sentenza n. 13340 del 19 ottobre 2000). Orbene sulla base della richiamata regola dell'automatica rico- noscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria sui cre- diti di lavoro (e previdenziali) va rilevato che nel caso di speci> erroneamente il Tribunale ha disatteso l'appello incidentale della AT riguardante la domanda di rivalutazione con la motiva- zione della mancanza di prova della proposizione di tale domanda in primo grado. Ciò posto, il ricorso va accolto, per l'effetto la sentenza impu- gnata va cassata e, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. per una pronuncia nel merito, va emessa statuizione di condanna dell'INPS alla svalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa. Tale svalu- tazione va aggiunta agli interessi legali fino al 31.12.1991 e per il periodo successivo va liquidato il maggior importo tra interessi 5 legali e svalutazione, così come dispone l'art. 16- comma sesto- della legge n. 412 del 1991. In ordine alle spese va mantenuta ferma la statuizione contenuta nei giudizi di merito, mentre le spese del presente giudizio di le- gittimità, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a ca- rico dell'INPS, con distrazione a favore dell'Avv. G. Sante As- sennato.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, condanna l'INPS alla svalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrati- va in aggiunta agli interessi legali sui ratei dovuti fino al 31.12.1991 e per il periodo successivo al maggior importo tra interessi e svalutazione monetaria;
ferma la statuizione sulle spe- se dei giudizi di merito, condanna l'INPS alle spese del presente giudizio, che liquida in £. 10 .000 oltre £.
2.500.000 per onorario, da distrarsi a favore dell'Avv. G. Sante Assennato. Così deciso in Roma addì 23 maggio 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente تماسد Alexandro De Rent's IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 13 LUG, 2001 IL CANCELLIERE ८.