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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 06/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.7174 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
( ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.ABBATE DARIO ) che lo rapp.ta e difende, C.F._2 unitamente all'Avv. TULLIA DI CAPRIO in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1
) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-10-2024 la parte ricorrente esponeva che a seguito di domanda di conferma della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità la stessa gli era stata negata e che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con la presente opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta. Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
IN SOGGETTO AN OBBLIGATO SINDROME DI POLAND CON OM
DELL'EMITORACE E DELL'ARTO SUPERIORE DESTRO CON MANCANZA DELLA
MANO
ALLA RM, AL TRATTO DORSALE DELLA COLONNA VERTEBRALE, IMMAGINE
FUSIFORME DA RIFERIRE AD IPOTESI DI SIRINGOMIELIA, E SEGNI DI
SPONDILOARTROSI CON PROTRUSIONE DEI DISCHI RACHIDE CERVICALE C5-C6,
C6-C7, E LOMBARE L3-L4, L4-L5, CON ASSOCIATE ERNIE L4-L5 E L5-S1
A SINISTRA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE E SINDROME DA CONFLITTO
ACROMION-CLAVEARE PER SOFFERENZA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI NON
FUNZIONALMENTE RILEVANTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI. Tali patologie ad avviso del ctu non determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente a meno di ujn terzo in occupazioni confacenti alla sue attitudini.
La relazione peritale è adeguatamente motivata ed è scevra da vizi logici sicchè le sue conclusioni sono condivise da questo giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione, non avendo il ricorrente prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €.800,00.
Santa Maria Capua Vetere 06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 06/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.7174 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
( ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.ABBATE DARIO ) che lo rapp.ta e difende, C.F._2 unitamente all'Avv. TULLIA DI CAPRIO in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1
) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-10-2024 la parte ricorrente esponeva che a seguito di domanda di conferma della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità la stessa gli era stata negata e che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con la presente opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta. Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
IN SOGGETTO AN OBBLIGATO SINDROME DI POLAND CON OM
DELL'EMITORACE E DELL'ARTO SUPERIORE DESTRO CON MANCANZA DELLA
MANO
ALLA RM, AL TRATTO DORSALE DELLA COLONNA VERTEBRALE, IMMAGINE
FUSIFORME DA RIFERIRE AD IPOTESI DI SIRINGOMIELIA, E SEGNI DI
SPONDILOARTROSI CON PROTRUSIONE DEI DISCHI RACHIDE CERVICALE C5-C6,
C6-C7, E LOMBARE L3-L4, L4-L5, CON ASSOCIATE ERNIE L4-L5 E L5-S1
A SINISTRA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE E SINDROME DA CONFLITTO
ACROMION-CLAVEARE PER SOFFERENZA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI NON
FUNZIONALMENTE RILEVANTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI. Tali patologie ad avviso del ctu non determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente a meno di ujn terzo in occupazioni confacenti alla sue attitudini.
La relazione peritale è adeguatamente motivata ed è scevra da vizi logici sicchè le sue conclusioni sono condivise da questo giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione, non avendo il ricorrente prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €.800,00.
Santa Maria Capua Vetere 06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)