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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 10/6/2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5291 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla via Marsala n.8, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti
RA UA, LI PE e IA OC, in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei difensori:
PEC: , Email_1
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Ricorrente - opponente
E
(C.F.: ), res. in Sarno (SA), in via Casamonica Controparte_1 C.F._1
IACP Sc. Q P. 2, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di comparsa
1 e di costituzione, dall'Avv. Alessandra Cardella, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore;
PEC: Email_4
Resistente - opposto
OGGETTO: retribuzione (opposizione a D.I. n. 588/2023 del 11/9/2023).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 02/012/2024, la ricorrente presentava opposizione avverso il D.I.
n. 588/2023 dell'11 settembre 2023, emesso dal Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro,
nell'ambito del procedimento n. 2759/2023 R.G., con il quale era stata condannata a “pagare
nel termine di 40 (quaranta) giorni in favore del ricorrente la somma di euro Controparte_1
16.657,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”,
oltre spese del monitorio, quale importo allo stesso spettante a titolo di assegno ad
personam ex art. 5 d.lgs. 178/2012 riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Salerno,
sez. lavoro, n. 373/2022 resa nei confronti dell CP_2
L'opponente deduceva, in primo luogo, che la succitata sentenza del Tribunale di Salerno
era stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno;
in secondo luogo, osservava che essa non era una sentenza esecutiva ma di mero accertamento, posto che richiedeva prioritariamente e necessariamente la determinazione da parte dall' ell'assegno. CP_2
Parte E, infatti, l on contestava la debenza dell'assegno ad personam accertata in sentenza,
ma rilevava l'impossibilità di definirne l'ammontare, poiché si trattava di un istituto economico proprio nel rapporto di lavoro del ricorrente in monitorio con il vecchio ente di appartenenza.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva nei sensi che seguono:
2 <Si chiede che, in accoglimento dell'opposizione, sia dichiarato nullo l'opposto decreto
ingiuntivo n.588/2023 con ogni conseguenza di legge.
Parte Quanto al giudizio ordinario di merito -sottolineato che l ha dichiarato la sua
disponibilità a riconoscere al sig. l'assegno ad personam sempre che Controparte_1
tale assegno sia dovuto (ragione per la quale ha chiesto conferma dall' e, in CP_2
mancanza di conferma, ha necessariamente sospeso qualsiasi determinazione) - si
chiede che l'adito Tribunale voglia sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c., in attesa della definitiva risoluzione della controversia pendente dinanzi alla Corte
d'Appello di Salerno (r.g. n. 141/2022 - p.u. 25.3.2024) tra il sig. l così CP_1 CP_2
come meglio identificata nella parte motiva ed avente ad oggetto il diritto del sig. CP_1
alla corresponsione dell'assegno ad personam presso l Con riserva delle dovute CP_2
determinazioni all'esito definitivo della controversia pregiudiziale e con ogni conseguenza
di legge in ordine alle spese di lite>>.
2. Instaurato il contraddittorio con la ricorrente in monitorio, quest'ultima si costituiva con memoria depositata il 22/2/2024 nella quale evidenziava la fondatezza della pretesa creditoria, in quanto: era stato giudizialmente accertato il diritto del sig. alla CP_1
corresponsione dell'assegno ad personam ex art. 5, comma 5, d.lgs. 178/2012 richiesto con il Decreto ingiuntivo opposto;
la sentenza era esecutiva ed efficace non solo nei
Parte confronti dell' a anche dell' dal momento che l'opposto era entrato nei ruoli CP_2
Parte dell' a seguito di un procedimento di mobilità di personale;
l'impugnazione di una sentenza non ne sospendeva, come noto, l'efficacia esecutiva.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<In via preliminare
-- rigettare l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. formulata da controparte
nel ricorso in opposizione, non sussistendone i presupposti per le ragioni di cui al
precedente paragrafo IV
3 -- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 588/2023 del Tribunale di
Salerno, sez. lavoro, in pendenza di opposizione ex art. 648, comma 1, c.p.c.,
sussistendone i presupposti per le ragioni di cui al precedente paragrafo III
Nel merito
-- rigettare la presente opposizione e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n.
588/2023 del Tribunale di Salerno, sez. lavoro, R.G. n. 2759/2023 (dott. Luigi Barrella),
con ogni effetto di legge.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di giudizio>>.
3. Con ordinanza del 27/05/2024 il G.d.L. disattendeva la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e rilevava l'opportunità di attendere la decisione di appello relativa alla sentenza n. 373/2022 o, comunque, quanto meno, di attendere il deposito della CTU ivi disposta.
Dopo alcuni rinvii a tal fine disposti, si perveniva all'udienza del 2.12.2025.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza chiedendo entrambe darsi atto dell'esito sfavorevole all'opposto del giudizio di appello relativo alla suddetta sentenza n. 373/2022.
Più specificamente parte opposta, nel dare atto che con sentenza n. 295/2025 del 1° luglio
2025 (R.G. n. 141/2022) la Corte di Appello di Salerno aveva accolto l'appello di CP_2
ed aveva rigettato le domande proposte dal chiedeva che venissero interamente CP_1
compensate tra le parti le spese di lite.
Parte opponente insisteva nella condanna del ricorrente in monitorio al pagamento delle spese di lite.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
E, infatti, nelle more del presente giudizio la Corte d'Appello di Salerno con la menzionata sent. n. 295/2025 del 1° luglio 2025 ha così statuito: <1) accoglie per quanto di ragione
l'appello e, in riforma al capo I del dispositivo della sentenza impugnata, rigetta le domande
proposte da entrambi i lavoratori con il ricorso di primo grado per quanto riguarda l'assegno
ad personam e l'anzianità di servizio;
2) in parziale riforma del capo n. 2 del dispositivo, rigetta la domanda di inquadramento nel
livello B2 proposta dal , confermando il predetto capo n. 2 per quanto Parte_2
riguarda ; Controparte_1
3) compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado
4) pone il compenso per il CTU, liquidato con separato decreto, a carico di entrambe le parti
nella misura di metà per ciascuna>>.
E' evidente, dunque, che è venuto meno il titolo giudiziale che è a fondamento del decreto monitorio opposto e, con esso, è venuta meno la prova scritta del credito azionato.
Ne discende che essendo stata accertata l'infondatezza la pretesa creditoria dell'opposto,
la domanda monitoria va rigettata, con la conseguente revoca del D.I. opposto.
L'oggettiva sussistenza, al momento della proposizione dell'azione monitoria, di un titolo azionabile in via esecutiva, che riconosceva in capo all'opposto il diritto all'assegno in parola e che è venuto meno solo in corso di giudizio, costituisce motivo eccezionale che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese li lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 5291 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 588/2023 del
5 11/9/2023);
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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