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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- DO ET Presidente relatore
- Cristina Ravera Consigliere
- Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1426/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
6.5.2024 e posta in deliberazione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 350 bis
c.p.c. - svoltasi in modalità cartolare - del 24.9.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Andrea Maisano e Remo Maria Ghirardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Lodi, via Solferino, n. 18,
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paola
pagina 1 di 28 Morelli ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in via S. Siro, n. CP_1
76,
Appellata
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._2
in atti, dall'avv. Alberto Maraschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Lodi, via Colle Eghezzone, n. 1,
Appellato
E
Controparte_3
Appellato - contumace
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in totale annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 301/'24 del 25-26/3/2024, notificata l'8/4/2024, rigettata ogni eventuale eccezione e domanda degli appellati, anche in via di appello incidentale, così giudicare:
A. IN VIA PRINCIPALE
Se qualificato il negozio di cui all'ART. 7 dell'atto di concessione di mutuo ipotecario 27/1/2010 n.
12478 di racc. e n. 26523 di rep. Notaio Dott. di Lodi, quale contratto autonomo di Persona_1 garanzia
A1. accertare e dichiarare che, dalla data del 27/1/2010 di formale “erogazione” della somma di €
198.175,00 sul c/c n. 048-330-1264 cointestato ai fratelli e Controparte_1 CP_3 [...]
non si è mai verificata alcuna inadempienza da parte dei medesimi obbligati principali, né CP_2 mai la Banca erogatrice ha chiesto alla signora di “indennizzarla” per eventuali inadempienze, Pt_1 ciò in quanto, a partire dal maggio 2012 e fino ad oggi, mediante versamenti mensili per il complessivo importo, al 19/4/'24, di capitali € 89.243,44 (somma in ogni caso da aggiornare al deposito della sentenza, alla luce dei successivi versamenti effettuati dall'appellante, con riserva di
pagina 2 di 28 ripetizione), la medesima, ritenendosi in tal senso tenuta in forza della garanzia come sopra concessa, ha sempre corrisposto alla versandole sul predetto conto corrente (ovvero, a partire dall'aprile CP_1
2021, sul c/c 048-0391-821 indicato dalla e dalla stessa definito “IBAN del mutuo”, cfr. DOCC. CP_1
16, 17, 33, 36 e 37 del primo grado), con congruo anticipo rispetto all'addebito delle rate mensili del
“finanziamento”, le somme via via necessarie a costituirne la provvista.
Per l'effetto, accertare e dichiarare la natura indebita delle predette somme ricevute dalla per CP_1 il complessivo importo quale sopra indicato, siccome del tutto prive di titolo.
A2. In denegato subordine, accertata in capo alla signora la qualifica di consumatore ai sensi Pt_1 dell'art. 3 DLT n. 206/2005, accertare e dichiarare la natura vessatoria e la conseguente nullità, ex artt. 33, 34 e/o 36 del medesimo DLT n. 206/2005, delle clausole di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'ART. 7 del citato atto di concessione di mutuo ipotecario, con ogni pronuncia conseguente.
A3. In denegato, ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la garanzia prestata dalla signora non può intendersi estesa alle obbligazioni assunte dai signori e Pt_1 CP_2 Controparte_3 all'atto dell'originaria apertura di credito a loro favore, vietandolo la norma di cui all'art. 36, comma
2, lett. c del DLT n. 206/2005, ovvero per qualunque altra ragione.
B. IN VIA ALTERNATIVA
Se qualificato il negozio di cui all'ART. 7 dell'atto di concessione di mutuo ipotecario 27/1/2010 n.
12478 di racc. e n. 26523 di rep. Notaio Dott. di Lodi, quale fidejussione Persona_1
B1. Accertare e dichiarare che, con la sottoscrizione dell'atto di concessione di mutuo ipotecario
27/1/2010 n. 12478 di racc. e n. 26523 di rep. Notaio Dott. di Lodi, la Persona_1 CP_1
, in realtà, non ha erogato alcun importo a favore dei mutuatari e
[...] Controparte_2 [...]
ma si è limitata ad annotare la somma netta di € 198.175,00 a credito del conto corrente n. CP_3
048.330.1264 agli stessi cointestato, per azzerare la equivalente esposizione debitoria dei correntisti nei suoi confronti e, al contempo, consentirne loro (ma, nella realtà, all'unica obbligata effettiva
il “ripianamento” nell'arco di un ventennio, in ciò avvalendosi delle “garanzie”, Parte_1 personale e reale, contestualmente rilasciate dalla medesima Parte_1
Per l'effetto, venendo quindi meno, in quanto inesistente o nullo, il rapporto obbligatorio garantito, accertare e dichiarare inesistenti o nulle, in quanto prive di causa o altrimenti viziate di nullità, anche le obbligazioni accessorie di garanzia, quale fidejussore e/o quale terza datrice di ipoteca, prestate dalla signora mandarla quindi assolta da qualunque domanda venisse da chiunque svolta nei Pt_1 suoi confronti a detti titoli, nonché accertare e dichiarare la natura indebita dei versamenti mensili dalla stessa effettuati, a copertura in via anticipata delle rate del predetto “mutuo”, dunque a beneficio dell'istituto di credito, a partire dal mese di maggio 2012 e per l'importo complessivo (alla pagina 3 di 28 notifica dell'atto di citazione, di € 65.643,44; alla data del 31/5/2023, fissata per la precisazione delle conclusioni in primo grado, per effetto degli ulteriori versamenti effettuati dal 19/4/2021 al 18/4/2023, di capitali € 81.323,44 e) al 19/4/'24 (ultimo versamento prima della notifica dell'appello), di capitali
€ 89.243,44, somma in ogni caso da aggiornare al deposito della sentenza, alla luce dei successivi versamenti dalla medesima effettuati con riserva di ripetizione.
Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta il 2/2/2010 ai numeri
1881 Reg. Gen. e 488 Reg. Part. presso l' di Lodi, sugli immobili dell'attrice Controparte_4 appellante siti in Comune di Romanengo (CR), Via Roma n. 30/A, Vicolo Chiuso, individuati in
Catasto Fabbricati di detto Comune con il Foglio 8, mapp. 321, sub. 501 e 851 sub. 501, uniti tra loro, nonché con il Foglio 8, mapp. 852, sub. 507, condannando la appellata ad effettuarne la CP_1 cancellazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza.
B2. Per il non creduto caso di ritenuta validità ed efficacia del mutuo ipotecario e/o delle contestuali obbligazioni di garanzia formalmente assunte dalla signora accertatane la qualifica di Pt_1 consumatore ai sensi dell'art. 3 DLT n. 206/2005, accertare e dichiarare la natura vessatoria e la conseguente nullità, ex artt. 33, 34 e/o 36 del medesimo DLT n. 206/2005, delle clausole di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'ART. 7 del citato atto di concessione di mutuo ipotecario, con ogni pronuncia conseguente, anche in rapporto alle domande che dovesse svolgere la CP_1
Per il caso opposto di ritenuta inesistenza o nullità del rapporto garantito e/o delle obbligazioni accessorie di garanzia assunte dalla signora ma senza l'adozione, in tutto o in parte, dei Pt_1 provvedimenti conseguenti richiesti in via principale, accertare e dichiarare che la fidejussione prestata da quest'ultima non può intendersi estesa alle obbligazioni assunte dai signori e CP_2 all'atto dell'originaria apertura di credito a loro favore, vietandolo la norma di cui Controparte_3 all'art. 36, comma 2, lett. c del DLT n. 206/2005, ovvero per qualunque altra ragione.
B3. Per il caso di ritenuta inesistenza o nullità del rapporto garantito, ma senza l'adozione, in tutto o in parte, dei provvedimenti conseguenti richiesti in via principale, giustificata dalla ritenuta validità ed efficacia della “clausola di resistenza alla validità” di cui all'ART. 7, lett. e) dell'atto di concessione del mutuo ipotecario, in ossequio alla quale la signora fosse dichiarata tenuta all' “obbligo di Pt_1 restituzione delle somme comunque erogate”, accertare e dichiarare che queste ultime ammontano alla somma complessiva netta di € 198.175,00 e che, risultando già corrisposto in via rateale, alla notifica dell'atto di appello, l'importo di € 205.312,30 (o quell'altro che risulterà corrisposto alla data della sentenza), l'obbligo di pagamento a carico dell'attrice appellante risulta estinto e la stessa ha diritto alla restituzione da parte della maggiorate degli interessi ex lege, di tutte le somme CP_1
pagina 4 di 28 versate in eccesso, per complessivi € 7.137,30, importo da aggiornare al deposito della sentenza, alla luce dei successivi versamenti dalla medesima effettuati con riserva di ripetizione.
C. IN VIA GRADATA RISPETTO ALLE CONCLUSIONI SUB A E SUB B
Se e per quanto necessario, accertare e dichiarare che la signora con la raccomandata Pt_1
1/12/2020 (DOC. 9), ha validamente esercitato il suo diritto di recedere dall'obbligazione di garanzia come sopra assunta (a prescindere dalla sua corretta qualificazione) e che, per l'effetto, null'altro dalla stessa è dovuto alla in relazione alle garanzie prestate, accertando e dichiarando la CP_1 natura indebita, in tal caso, dei soli versamenti mensili successivi come sopra effettuati, per il complessivo importo (alla data del 31/5/2023 di precisazione delle conclusioni, di capitali € 17.960,00
e, alla data del 19/4/2024, ultimo versamento prima della notifica dell'appello) di € 25.880,00, somma in ogni caso da aggiornare al deposito della sentenza, alla luce dei successivi versamenti dalla medesima effettuati con riserva di ripetizione.
D. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, RISPETTO ALLE CONCLUSIONI SUB A, SUB B E SUB C
Stante l'avvenuto e consistente superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. ed accertata l'inesistenza di una volontà comune tra le Parti per la stipula di un “mutuo”, accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario di cui all'atto 27/1/2010 e, di riflesso, della garanzia ipotecaria che ne è un accessorio.
Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità anche dell'ipoteca volontaria iscritta il 2/2/2010 ai numeri 1881 Reg. Gen. e 488 Reg. Part. presso l' di Lodi, sugli immobili Controparte_4 dell'attrice appellante siti in Comune di Romanengo (CR), Via Roma n. 30/A, Vicolo Chiuso, individuati in Catasto Fabbricati di detto Comune con il Foglio 8, mapp. 321, sub. 501 e 851 sub. 501, uniti tra loro, nonché con il Foglio 8, mapp. 852, sub. 507, condannando la appellata ad CP_1 effettuarne la cancellazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza.
E. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi, nonché con condanna degli appellati all'integrale rifusione delle spese tecniche, anche di parte, che si dovessero rendere necessarie e, comunque, con condanna degli stessi, per quanto di ragione, alla restituzione di ogni somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, negli importi complessivi di € 4.669,18 per ciascuna delle
Parti costituite, dunque per totali € 9.338,36.
F. IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA
Solo se e per quanto necessario (considerato che le altre Parti non hanno in alcun modo contestato le evidenze documentali richiamate dalla signora nella sua terza memoria), nominare un CTU Pt_1 contabile che, sulla scorta degli estratti conto e dell'ulteriore documentazione bancaria e contrattuale pagina 5 di 28 acquisita agli atti, ricostruita l'entità complessiva dei versamenti effettuati dalla “garante”, accerti e dica se l'operazione di “mutuo fondiario” oggetto di causa abbia comportato l'effettiva messa a disposizione dei “mutuatari” signori e di nuova liquidità o se, al contrario, CP_2 Controparte_3 abbia consentito agli stessi il ripianamento, nell'arco programmato di un ventennio (ad oggi non ancora completato), di una loro equivalente esposizione debitoria nei confronti della Banca
“mutuante”, in ciò avvalendosi delle “garanzie”, personale e reale, contestualmente rilasciate dalla signora Parte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- respingere in toto l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Lodi n. 301/2024, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, così giudicare:
1) In principalità, nel merito, rigettarsi l'appello ex adverso proposto siccome totalmente infondato in fatto e in diritto e, in parte, inammissibile.
2) Sempre con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore antistatario.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2021, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi Controparte_1
e i sigg.ri e esponendo:
[...] CP_3 Controparte_2
- che nella prima metà del 2009, i sigg.ri rispettivamente coniuge e cognato CP_2
dell'attrice, come soci della indebitata con la si Parte_2 Controparte_1
trovavano fortemente esposti verso tale istituto di credito;
- che in data 27.1.2010, i due fratelli, allo scopo di ripianare tale pregressa situazione debitoria, avevano stipulato personalmente un mutuo per la somma capitale di €
200.000,00 e, contestualmente, la signora aveva garantito Parte_1
pagina 6 di 28 l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge e dal cognato prestando idonee garanzie personali (fideiussione) e reali (ipoteca);
- di aver provveduto, per quasi undici anni, al regolare versamento delle rate del mutuo in luogo dei coobbligati principali;
- di aver contestato alla con successiva raccomandata dell'1.12.2020, una CP_1
condotta non conforme a buona fede, manifestando l'intenzione di recedere dalla garanzia fideiussoria sottoscritta in favore dell'Istituto di credito.
Ciò posto, la sig.ra ha chiesto, in via principale, la declaratoria di Pt_1
nullità/inesistenza delle garanzie dalla medesima prestate in conseguenza della nullità/inesistenza - per carenza di traditio rei - del contratto del mutuo, cd. solutorio, cui esse accedono.
In subordine, l'attrice:
- richiamata l'applicabilità della disciplina consumeristica, ha invocato la nullità delle clausole di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'art. 71 del mutuo, in quanto vessatorie;
1 Art. 7 contratto di mutuo: “Ad ulteriore garanzia del totale pagamento del capitale mutuato è [sic] del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto la signora
[...] dichiara di costituirsi fidejussore a favore della banca mutuante che, come sopra rappresentata, Parte_1 accetta. La garanzia prestata si estende, oltre che alla relativa restituzione del capitale mutuato, anche: al pagamento degli interessi convenzionali e di quelli di mora;
al rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali, anche se irripetibili, che la banca mutuante avesse ad incontrare;
al rimborso di ogni spesa anche futura di carattere fiscale cui la banca mutuante fosse eventualmente tenuta in relazione al presente contratto od emanande disposizioni di legge, nonchè di quanto altro possa essere dovuto dalla parte mutuataria alla banca mutuante in forza di questo atto. All'uopo il fidejussore dà atto che la presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni: a) Il fidejussore dispensa la banca mutuante dall'onere di agire entro i termini prescritti dall'art. 1957 c.c., intendendo di rimanere obbligato in deroga a tale disposizione, anche se la banca mutuante non abbia proposto le sue istanze contro la parte mutuataria e non le abbia continuate;
b) Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca mutuante a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione della parte mutuataria, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
c)- La fidejussione deve ritenersi assunta per quanto riguarda i successori e gli aventi causa del fidejussore in via fra di essi solidale ed indivisibile, e pertanto per la determinazione del debito garantito fanno prova, in qualsiasi sede contro i predetti soggetti, le risultanze contabili della banca mutuante;
d)- L'eventuale decadenza della parte mutuataria dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore;
e) - Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
pagina 7 di 28 - ha chiesto che venisse accertata la legittimità del recesso dalla stessa esercitato per liberarsi dalla garanzia fideiussoria;
- infine, stante l'avvenuto e consistente superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, c. 2, Tub, ha insistito affinché venisse comunque dichiarata per tale vizio la nullità del mutuo e delle garanzie ad esso correlate.
Si sono costituiti in giudizio la (15.9.2021) e il sig. CP_1 CP_1 Controparte_2
(16.9.2021), chiedendo il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate, mentre è rimasto contumace il sig. Controparte_3
All'esito, il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 301, resa il 25 marzo 2024 e pubblicata il giorno successivo, ha rigettato le domande attoree, osservando:
- che non può affermarsi la nullità del negozio in questione, poiché il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente - quale "pactum de non petendo" - poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo;
- ha dichiarato inammissibile la domanda volta a ottenere l'accertamento della nullità per vessatorietà delle tre clausole contestate per carenza di interesse ad agire, rilevando che l'eventuale pronuncia di invalidità non avrebbe comportato alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile per la garante;
- ha poi ritenuto infondate le domande concernenti l'accertamento della legittimità del recesso dalla garanzia fideiussoria e della nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità.
Da un lato, ha rilevato che “il fideiussore, in difetto di un'espressa previsione in tal senso, ha facoltà di recedere dal vincolo assunto nei confronti del garante soltanto nei
f) - Nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la banca mutuante esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con la parte mutuataria;
g) - La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca mutuante nell'interesse della parte mutuataria.” pagina 8 di 28 casi in cui il rapporto principale si protragga senza limiti di tempo, non essendo invece lo stesso legittimato a sciogliere unilateralmente il negozio di garanzia qualora, come accade nei contratti di mutuo, l'obbligazione del debitore principale sia circoscritta nel tempo” (cfr pag. 6 sentenza impugnata).
Dall'altro, a prescindere dalla fondatezza dei rilievi concernenti l'intervenuto superamento del limite di finanziabilità, ha respinto la domanda, poiché la violazione della previsione di cui all'art. 38, c. 2, Tub non importa un'ipotesi di nullità contrattuale;
- ha compensato le spese di lite nella misura del 50% - in ragione del fatto che la validità del c.d. mutuo solutorio era questione ancora parzialmente controversa nella giurisprudenza di legittimità e che l'ulteriore profilo del superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario era stata risolta dalle Sezioni Unite in corso di causa
(sent. n. 33719 del 16.11.2022) - e ha condannato la sig.ra al pagamento della residua Pt_1
metà, tanto in favore della quanto in favore del sig. CP_1 CP_2
Con atto di citazione notificato in data 6.5.2024, la sig.ra ha proposto appello Pt_1
avverso tale sentenza, per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza impugnata, in quanto resa ex art. 281 sexies cpc senza l'osservanza delle forme previste;
2. nullità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto storico rilevante (in particolare, la dichiarazione resa il 17.1.2022 dalla Banca nella procedura esecutiva inter partes
n. 187/2021 R.G.E. Trib. Lodi);
3. nullità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale richiamato nella decisione le argomentazioni difensive esposte dai convenuti;
4. nullità della sentenza impugnata in quanto fondata sull'acritico richiamo per relationem ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità;
5. erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.;
6. mancata individuazione della comune volontà dei contraenti e conseguente violazione degli artt. 1362 e 1813 c.c.;
pagina 9 di 28 7. omessa pronuncia in ordine alle domande fondate sull'inesistenza del contratto di mutuo;
8. erronea declaratoria di carenza di interesse ad agire in relazione alla natura della garanzia prestata e alla vessatorietà delle clausole di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'art. 7;
9. omesso esame della natura indebita dei versamenti effettuati dalla sig.ra Pt_1
10. omesso esame della vessatorietà delle clausole contenute nella garanzia sottoscritta dalla sig.ra a fronte della declaratoria di carenza di interesse ad Pt_1
agire;
11. omessa pronuncia in ordine alla qualificazione giuridica della garanzia
(segnatamente, alla sua natura di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia), a fronte della declaratoria di carenza di interesse ad agire;
12. in subordine, erronea pronuncia in ordine al recesso unilaterale esercitato dalla garante;
13. in via ulteriormente gradata, erroneo rigetto della domanda di nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 Tub;
14. mancato accertamento della condotta contraria a buona fede e correttezza della
CP_1
15. mancata condanna dell'Istituto di credito alla restituzione degli importi versati dalla sig.ra Pt_1
La causa è stata iscritta sub r.g. 1426/2024 e la prima udienza fissata in data 22.1.2025.
Si sono costituiti anche in appello (3.7.2024) e la Controparte_2 Controparte_1
(5.11.2024), contestando la fondatezza del gravame avverso e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza (22.1.2025) è stata dichiarata la contumacia del sig. Controparte_3
e le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni;
la causa è stata quindi rinviata per la discussione avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c.,
pagina 10 di 28 all'udienza del giorno 26.2.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
18.2.2025).
In data 28.1.2025, i difensori della sig.ra sul presupposto che la questione Pt_1
concernente la validità del cd. mutuo solutorio risultava rimessa alle Sezioni Unite della
Cassazione, hanno depositato istanza di differimento dell'udienza di discussione e la
Corte, ritenutane l'opportunità, ha rinviato la causa all'udienza del 24.9.2025 (assegnando nuovo termine per il deposito di note conclusionali sino al 16.9.2025).
Fruiti dalle parti i termini concessi, all'esito della fissata udienza (svoltasi, su accordo delle parti, in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.), la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il terzo motivo di gravame - che possono essere trattati congiuntamente, data la loro stretta connessione - parte appellante deduce la nullità della sentenza impugnata, pronunciata secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c., in quanto:
(i) non sarebbe stato redatto un verbale nel quale si desse atto delle note conclusive depositate dalle parti;
(ii) le argomentazioni esposte dalla difesa della sig.ra con tali note non Pt_1
sarebbero state prese in considerazione ai fini della decisione.
L'appellante, inoltre, sostiene che la sentenza sarebbe nulla in quanto non conterrebbe il minimo accenno alle argomentazioni esposte dalla Banca e dal sig. Controparte_2
nei propri scritti difensivi.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che nel giudizio di primo grado il Tribunale, giusto il disposto di cui all'art. 127 ter cpc, ha sostituito l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc - in precedenza fissata - con il deposito di note scritte, “note da intendersi sostitutive della discussione e contenenti le proprie istanze e conclusioni” (cfr. ordinanza 2.12.2023).
pagina 11 di 28 Le parti hanno rispettivamente depositato le note scritte nei termini concessi (22-
23.2.2024) senza formulare alcun rilievo od opposizione al provvedimento del primo giudice - opposizione che avevano facoltà di svolgere ex art. 127 ter c. 2 cpc - e il
Tribunale, in data 25 marzo 2024, ha reso la sentenza qui impugnata.
Premesso ciò, ritiene la Corte che la sentenza non possa considerarsi affetta da nullità per le ragioni esposte dall'appellante.
La Suprema Corte ha sancito che “la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge”
(Cass. civ., n. 19338/2020; Cass. civ., n. 10453/2014).
A ciò si aggiunga che la Cassazione, con la sentenza n. 37137/2022, ha altresì chiarito come la modalità di trattazione cartolare dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc sia del tutto legittima, atteso che “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito…”.
Ciò posto, la mancata redazione del verbale di udienza e il deposito della sentenza a distanza di 30 giorni dall'udienza non solo non configurano un'ipotesi di nullità prevista dalla legge, ma risultano pienamente conformi alle modalità di trattazione previste dall'art. 127 ter cpc (cfr. comma 3 della norma).
Né tanto meno può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui da tali presunte carenze possa inferirsi che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato le argomentazioni contenute nelle note conclusive di primo grado della sig.ra Pt_1 pagina 12 di 28 (segnatamente, in ordine all'indisponibilità giuridica della somma erogata per il mutuo desunta dalla dichiarazione confessoria resa dalla Banca nella procedura esecutiva R.G.E. n. 187/2021 pendente presso il Tribunale di Lodi).
Infatti, tali rilievi erano già stati esposti e reiterati dalla sig.ra nei precedenti scritti Pt_1
difensivi e non risultano comunque idonei a condurre a una conclusione diversa da quella adottata dal primo giudice nella sentenza impugnata (sul punto v. infra sub secondo motivo di appello).
Sono altresì da disattendere le censure dell'appellante in merito al mancato richiamo alle deduzioni difensive dei convenuti/odierni appellati, da cui dovrebbe discendere la nullità della decisione gravata.
Innanzitutto, è principio recetto che la sentenza è sufficientemente e correttamente motivata allorché indichi gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento, sì da consentire l'identificazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione della decisione resa.
E, al riguardo, va chiarito che “il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (cfr. Cass. n. 26871/2024).
Non è pertanto necessario che il giudice compia un particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate e di tutti gli argomenti logici addotti dalle parti per sostenere le rispettive domande ed eccezioni.
Ne consegue che, ai fini della nullità della sentenza, non è sufficiente che un fatto o un argomento, pur dibattuto tra le parti, sia stato completamente trascurato dal giudice, ma occorre che esso, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di un'intrinseca valenza,
pagina 13 di 28 tale da non poter essere implicitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite.
Per quanto esposto, le eccezioni svolte con tali motivi di appello devono essere rigettate.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per avere il primo giudice del tutto trascurato un fatto decisivo, ovverosia la dichiarazione resa dalla nel procedimento esecutivo mobiliare presso Controparte_1
terzi avanti il Tribunale di Lodi (RGE n. 187/2021), dichiarazione avente - ad avviso della sig.ra - valore confessorio circa il fatto che la somma mutuata non fosse mai Pt_1
entrata nell'effettiva disponibilità dei sigg.ri CP_2
Anche tale motivo è infondato.
Giova innanzitutto chiarire che, dalla documentazione in atti, emerge che la procedura esecutiva di cui si discute è stata azionata dal sig. nei confronti di Parte_3
- con l'intervento dell'odierna appellante in qualità di terza creditrice Controparte_3
- e che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lodi abbia invitato la CP_1
- quale terza pignorata - a fornire chiarimenti in merito al saldo positivo a
[...]
disposizione del conto corrente n. 391821 intestato a (cfr. verb. ud. Controparte_3
16.12.2021, doc. 32 primo grado . Pt_1
La ha quindi fornito i richiesti chiarimenti, evidenziando che il rapporto di conto CP_1
corrente intestato a “… non è un contratto di conto corrente Controparte_3
ordinario, bensì identifica esclusivamente il rapporto debitorio del mutuo erogato e, pertanto, sul medesimo non si generano poste attive o crediti pignorabili” (cfr. comunicazione del 17.1.2022, doc. 33 primo grado . CP_1 Pt_1
L'assunto dell'appellante non può essere condiviso.
Invero, la dichiarazione resa dalla nel procedimento esecutivo Controparte_1
mobiliare presso terzi avanti il Tribunale di Lodi non possiede il valore confessorio che la difesa della sig.ra intende attribuirle. Pt_1
pagina 14 di 28 Innanzitutto, la dichiarazione della – resa in ottemperanza all'invito del Giudice CP_1
dell'esecuzione di chiarire la natura del rapporto intestato a – è Controparte_3
circoscritta al contesto specifico del procedimento esecutivo e non concerne, né direttamente né indirettamente, la fase genetica del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Inoltre, la precisazione offerta dalla Banca, come è agevole comprendere, non equivale affatto a un riconoscimento della mancata erogazione della somma mutuata, ma si limita a chiarire la natura meramente contabile del rapporto, esclusivamente destinato alla gestione delle operazioni di rimborso del finanziamento.
D'altronde, la documentazione prodotta in atti consente di individuare con chiarezza che la ha effettivamente provveduto all'erogazione della somma oggetto del contratto CP_1
di mutuo in data 27.1.2010 mediante accredito sul conto corrente n. 480001264 intestato congiuntamente ai sigg.ri e come risulta dal relativo estratto CP_3 Controparte_2
conto (cfr. doc. 2 primo grado . Pt_1
I pagamenti effettuati a titolo di rimborso delle rate del mutuo sono stati eseguiti dalla sig.ra inizialmente sul medesimo rapporto di conto corrente e, a partire da aprile Pt_1
2021, su un diverso rapporto - contraddistinto dal n. 391821 - e utilizzato quale conto di riferimento per la restituzione delle rate (cfr. docc. 12 e 13 primo grado . Pt_1
Ne segue che la dichiarazione resa dalla Banca nel procedimento esecutivo non può in alcun modo essere interpretata come confessione della mancata erogazione del mutuo, atteso che essa concerne esclusivamente la natura del conto pignorato, che, in quanto destinato alla specifica funzione sopra evidenziata, non poteva contenere disponibilità liquide pignorabili.
In definitiva, dalla circostanza che il rapporto n. 391821 non presentasse “poste attive o crediti pignorabili” non può logicamente inferirsi in alcun modo che la somma mutuata non sia mai stata effettivamente messa a disposizione dei mutuatari.
pagina 15 di 28 Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che le questioni relative alla mancata traditio rei e al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, c. 2, Tub siano state risolte dal giudice di prime cure con motivazione resa per relationem, senza alcuna valutazione critica circa la pertinenza delle due sentenze della Suprema Corte richiamate rispetto alla fattispecie in esame.
Neppure tale motivo coglie nel segno.
Innanzitutto, alla luce dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte osserva che il dovere di motivazione può essere assolto dal giudice attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali che abbiano deciso controversie analoghe.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato (nn. 33631/2021, 17403/2018, 11227/2017) che
“in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.”
Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince chiaramente, per un verso, il percorso logico e argomentativo che ha portato il giudice di prime cure - dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario espresso sino a quel momento dalla Suprema Corte - a ritenere che, nella specie, il mutuo solutorio per cui è causa fosse un contratto valido2. 2 Pagg.
4-5 sent. imp. “Si mette invero correttamente in evidenza, sotto il primo profilo, come non possa affermarsi l'inesistenza del negozio in questione poiché, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è pacificamente sufficiente la messa a disposizione giuridica della provvista finanziaria realizzata mediante l'accredito in conto corrente, che è peraltro modalità di trasferimento delle risorse monetarie imposta dalla normativa che vieta i pagamenti in contanti sopra una determinata soglia. Né appare condivisibile, secondo la Suprema Corte, l'argomento secondo cui verrebbe in rilievo una mera partita contabile, considerato che in epoca di moneta elettronica ogni trasferimento finanziario realizzato tramite carte di pagamento si traduce appunto in una partita contabile. Sotto il secondo profilo, si osserva anzitutto che il mutuo stipulato per ripianare pregressi debiti non è certamente nullo ex se, non confliggendo con alcuna norma imperativa né con l'ordine pubblico, atteso peraltro che l'adempimento dei propri debiti è esso si un principio di ordine pubblico. pagina 16 di 28 Quanto, poi, alla motivazione relativa al superamento del limite di finanziabilità, si osserva che il Tribunale ha, dapprima, richiamato la pronuncia dalle Sezioni Unite n.
33719/2022 e ne ha, poi, fatto corretta applicazione nel caso concreto, rilevando che, proprio alla luce del principio ivi affermato, la domanda andava disattesa, in quanto il superamento del limite di finanziabilità non configura un'ipotesi di nullità del contratto
(v. più diffusamente infra sub quattordicesimo motivo di gravame).
Con il quinto motivo di impugnazione sostiene parte appellante che la non CP_1
avrebbe fornito prova della traditio rei e che, a tale scopo, non sarebbe sufficiente la quietanza rilasciata dai debitori contestualmente alla stipula del mutuo.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che, se è vero - come sostiene l'appellante - che “la quietanza, quale res inter alios acta, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. n. 24867/2018; Cass. n. 6760/2014; Cass.
n. 14599/2000), nel caso di specie l'avvenuto accredito della somma oggetto di mutuo non può essere messa in discussione.
Ciò in quanto:
a. la stessa appellante ha prodotto in primo grado sub doc. 2 l'estratto conto al
31.3.2010, da cui risulta l'accredito della somma mutuata sul c/c intestato ai sigg.ri CP_2
Si rileva poi che, al pari di ogni altra operazione negoziale, l'atteggiarsi in concreto della relativa causa può certamente condurre ad un giudizio di nullità, allorché ad esempio si accerti essere stato conclusa per eludere l'applicazione di una norma imperativa, o, più frequentemente, potrà essere oggetto di azione revocatoria o di simulazione, là dove si accerti, e non è questo il caso, che la costituzione della garanzia fosse esclusivamente finalizzata a pregiudicare altri creditori. L'accertata natura solutoria di un contratto di mutuo, di per sé pienamente lecita e coerente con la funzione del negozio in questione (l'impiego di una somma per ripianare ulteriori passività è infatti usuale motivo che induce alla conclusione dei contratti di finanziamento), non legittima quindi il garante, pentitosi della scelta compiuta a sostegno del debitore principale, a sottrarsi dall'impegno assunto, fatta salva la dimostrazione, neppure tentata da parte di attrice, di eventuali vizi del consenso”. pagina 17 di 28 b. la sig.ra ha provveduto al pagamento per diversi anni delle rate del mutuo Pt_1
senza mai sollevare contestazioni in ordine all'effettiva datio;
c. la stessa difesa dell'odierna appellante, nella propria memoria conclusionale di primo grado, ammette che la somma sia stata erogata sul c/c cointestato ai fratelli
(cfr. pag. 9). CP_2
Ciò posto, la Corte osserva che l'accredito delle somme sul conto corrente intestato ai sigg.ri deve ritenersi sufficiente ai fini del valido perfezionamento del CP_2
contratto di mutuo, configurandosi quale vera e propria traditio dell'importo mutuato.
Al riguardo sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 5841/2025, le quali - aderendo all'orientamento maggioritario di legittimità sinora espresso - hanno statuito il seguente principio di diritto:
“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Preliminarmente, le Sezioni Unite ricordano che il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res) e che la consegna deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario.
Con particolare riferimento all'ipotesi del mutuo solutorio, osserva il Supremo Consesso che l'accredito sul conto di per sé consiste in una operazione contabile, ma ciò non autorizza a “svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente”, in quanto, con tale operazione, la disponibilità giuridica della somma viene effettivamente conseguita.
pagina 18 di 28 E ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge una finalità ulteriore, ovverosia ripianare una pregressa esposizione debitoria.
D'altronde, se all'accredito sul conto corrente segue l'immediata riappropriazione autonoma delle somme da parte della Banca mutuante, è proprio tale riappropriazione che postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella
"disponibilità giuridica" del mutuatario.
In definitiva, per le Sezioni Unite, “il sintagma mutuo solutorio non definisc[e] una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo”.
Tali principi trovano piena applicazione nel caso di specie e conducono al rigetto delle deduzioni dell'appellante in ordine alla mancata disponibilità giuridica della somma mutuata da parte dei sigg.ri CP_2
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia sufficientemente analizzato la singolarità del caso di specie e che non abbia compreso la causa concreta che avrebbe spinto la sig.ra ad agire in Pt_1
giudizio, ossia la convinzione che la Banca e i mutuatari abbiano stipulato il mutuo fondiario al solo scopo di trasferire sulla garante l'onere di un debito già esistente con l'Istituto bancario.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato sottoscritto con la volontà di tutte le parti e nella piena consapevolezza della situazione patrimoniale dei sigg.ri CP_2
Ciò vale anche per quanto riguarda la garante, che ragionevolmente – in assenza di allegazioni di segno contrario offerte in giudizio – era a conoscenza delle condizioni economiche del coniuge e del di lui fratello nel momento in cui ha prestato garanzia non solo fideiussoria, ma anche ipotecaria su un immobile di sua esclusiva proprietà.
pagina 19 di 28 In sostanza, la decisione di prestare garanzia e di obbligarsi solidalmente insieme ai mutuatari per la restituzione degli importi erogati configura – in difetto di elementi da cui desumersi un vizio del consenso – una scelta libera e autonoma della sig.ra la Pt_1
quale, nella piena consapevolezza di dover eventualmente provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte, ha nel corso del tempo provveduto a versare le singole rate del mutuo.
In ogni caso, la tesi che la sig.ra prospetta in questa sede – e che presupporrebbe Pt_1
un accordo tra la e i sigg.ri volto a trasferire sulla stessa tutti gli oneri CP_1 CP_2
derivanti dal contratto di mutuo – viene solo genericamente allegata, senza che l'appellante abbia fornito alcun elemento di prova a supporto di tale ricostruzione;
di qui, il rigetto del sesto motivo.
Con il settimo motivo di appello la difesa della sig.ra lamenta che il Tribunale Pt_1
non abbia esaminato il profilo dell'inesistenza del mutuo per difetto intrinseco della traditio rei.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il primo giudice, avendo ritenuto validamente perfezionato il contratto di mutuo per effetto della messa a disposizione giuridica della somma mediante accredito in conto corrente, ha espressamente escluso ogni profilo di inesistenza del contratto (cfr. pagg.
4-5 sent. imp. riportate sub nota 2).
Non può, pertanto, ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia dedotto dall'appellante.
Infondato è, poi, l'ottavo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta che il
Tribunale sarebbe incorso in un “corto circuito logico” per aver dichiarato la carenza di interesse ad agire della sig.ra sul presupposto dell'infondatezza nel merito delle Pt_1
domande attinenti alla natura vessatoria delle clausole del contratto di mutuo di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'art. 7.
Giova ricordare che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione unitamente alla legittimazione ad agire, si risolve nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un pagina 20 di 28 risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. da ultimo Cass. Civ. 16457/2024).
Ebbene, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'indagine sulla qualificazione della garanzia prestata dalla sig.ra - in termini di fideiussione in senso stretto o di Pt_1
contratto autonomo di garanzia - non avrebbe prodotto, in caso di accoglimento della domanda di nullità delle citate clausole per vessatorietà delle stesse (domanda fondata sull'applicabilità della disciplina consumeristica alla sig.ra , alcun risultato giuridicamente Pt_1
apprezzabile nell'uno o nell'altro caso.
E ciò in quanto:
- nell'ipotesi in cui la garanzia fosse da qualificarsi come fideiussione in senso stretto, la natura necessariamente parziale dell'eventuale nullità (art. 36 c. 1 Cod.
Cons.) non pregiudicherebbe la validità del negozio fideiussorio e la conseguente legittimità delle pretese creditorie vantate dalla Banca;
- parimenti, laddove si accedesse a una qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia (muovendo, in particolare, dalla c.d. clausola di sopravvivenza di cui all'art. 7 lett. e), la declaratoria di nullità ex art. 33 Cod. Cons., come chiarito dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5423/2022), avrebbe quale unico effetto quello di rimuovere l'ostacolo alla proponibilità delle eccezioni da parte della garante, senza tuttavia che quest'ultima possa, nel caso di specie, trarne alcuna utilità in ragione della argomentata infondatezza dei rilievi sollevati circa la pretesa nullità del c.d. mutuo solutorio.
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha dichiarato la carenza di interesse ad agire argomentando in ordine all'infondatezza nel merito delle domande avanzate dalla sig.ra ma ha valutato ex ante che un Pt_1
eventuale accoglimento delle stesse non avrebbe determinato alcuna concreta utilità giuridica per la garante.
Con il nono motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata la tesi della secondo cui la Pt_1 pagina 21 di 28 qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia renderebbe indebiti i versamenti erogati in favore della in quanto non preceduti da un CP_1
accertato inadempimento del debitore principale.
Il motivo è manifestamente infondato.
Giova ricordare al riguardo che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico in cui la garanzia manca del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale: il garante si obbliga ad adempiere, pagando un debito come proprio e non come altrui, assumendo cioè un'obbligazione autonoma. La caratteristica principale della garanzia autonoma è la immediata traslazione del rischio inerente al rapporto principale dalla sfera patrimoniale del creditore a quella del garante.
Questa forma di garanzia ha, pertanto, funzione indennitaria: l'obbligo assunto dal garante nei confronti del creditore non ha ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione principale, ma consiste nell'impegno di pagare a quest'ultimo una somma di denaro commisurata al rischio economico sopportato dal creditore stesso.
Ebbene, proprio la mancanza del requisito dell'accessorietà e l'autonomia della garanzia prestata comporta che il creditore possa esigere l'immediato pagamento da parte del garante, senza possibilità - per quest'ultimo - di opporre le eccezioni relative al rapporto- base tra debitore e creditore, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la richiesta di escussione avvenga in modo fraudolento e il creditore richieda il pagamento di quanto già percepito dal debitore (cd. exceptio doli).
Nel caso in esame, volendo accedere alla tesi per cui si versi in un'ipotesi di contratto di garanzia autonoma, la sig.ra ha adempiuto volontariamente e spontaneamente Pt_1
all'obbligazione di pagamento assunta con la garanzia dalla stessa sottoscritta, consapevole, in forza delle clausole contrattuali contenute nel contratto dalla stessa sottoscritto, dell'obbligo di pagare a semplice richiesta scritta della creditrice e dell'impossibilità di opporre eccezioni e conscia, alla luce della situazione patrimoniale in cui versava la società gestita dal coniuge e dal cognato, che costoro - come poi effettivamente avvenuto - non avrebbero adempiuto. pagina 22 di 28 Non può quindi ravvisarsi alcun carattere indebito nei versamenti effettuati alla CP_1
dall'odierna appellante.
[...]
Con il decimo e undicesimo motivo di impugnazione - suscettibili di trattazione congiunta - l'appellante insiste nella chiesta declaratoria di nullità ex artt. 33, 34 e 36
Cod. Cons. che, a suo dire, inficerebbero le clausole dell'art. 7 lettere b), d) ed e) del contratto oggetto di causa.
Tali motivi risultano assorbiti in forza delle argomentazioni esposte a sostegno del rigetto del nono motivo di appello, posto che, come sopra evidenziato, la nullità delle clausole in questione non determinerebbe alcun risultato concreto nella sfera giuridica dell'odierna appellante.
Con il dodicesimo motivo di appello la sig.ra sostiene che il Tribunale avrebbe Pt_1
errato a non ritenere pienamente legittimo ed efficace il recesso dalla garanzia fideiussoria - comunicato alla con raccomandata dell'1.12.2020 - a fronte della CP_1
condotta in mala fede assunta dall'Istituto di credito appellato.
Il motivo svolto è infondato sotto plurime ragioni.
Innanzitutto, la Corte osserva che il fideiussore non può sciogliersi unilateralmente dal vincolo assunto senza il consenso del creditore e che un eventuale recesso sarebbe ammissibile solo in un contratto senza predeterminazione di durata, il che certamente non è per il contratto di mutuo sottoscritto dai sigg.ri e garantito CP_2
dall'appellante. In proposito, si rileva che la fideiussione si deve ritenere protratta
“quanto meno entro lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito. In mancanza si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall'impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo aver indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art 1372 cc.) ed i contraenti sono tenuti a
pagina 23 di 28 comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto medesimo” (cfr. Cass. 25171/2014).
Ciò premesso, non è dato in ogni caso comprendere quale sia la condotta contraria a buona fede assunta dalla posto che la stessa ha: CP_1
- concesso il mutuo solutorio ai sigg.ri sul presupposto che venissero offerte CP_2
idonee garanzie, prestate del tutto volontariamente dalla sig.ra Pt_1
- ha poi incassato regolarmente le rate del finanziamento versate dalla garante.
E in tal senso, contrariamente a quanto deduce la sig.ra l'Istituto di credito non Pt_1
era affatto tenuto a rivolgersi ai debitori principali, atteso che il mutuo de quo ha sempre avuto regolare adempimento e le rate sono sempre state pagate alla scadenza da un soggetto a ciò obbligato in forza di un valido contratto di garanzia.
Con il tredicesimo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale di Lodi si sia limitato a rigettare la domanda di nullità per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, c. 2, Tub senza esaminarla nel merito.
Innanzitutto, è opportuno evidenziare che il mutuo qui impugnato è stato qualificato dalle parti quale “mutuo ipotecario”.
Come risulta dalla domanda di mutuo del 9.11.2009, prodotta in atti dalla sub CP_1
doc. 2 di primo grado e sottoscritta dai sigg.ri gli stessi espressamente CP_2
avanzavano domanda di mutuo ordinario (barrando la relativa casella) allo scopo di ottenere liquidità, escludendo, quindi, che la finalità fosse quella di acquistare un immobile.
Si consideri al riguardo che detta domanda, quanto alla sezione relativa alle notizie relative agli immobili da ipotecare, veniva sottoscritta anche dalla garante, la sig.ra
(cfr. doc. 2 cit.). Parte_1
Era, quindi, ben chiaro a tutte le parti contrattuali che il finanziamento che veniva richiesto alla fosse un mutuo ipotecario, ma non fondiario. CP_1
A ciò si aggiunga che nelle premesse del contratto di mutuo (sottoscritto nel gennaio 2010) è dato leggere che “la parte mutuataria dichiara sotto la propria responsabilità che il
pagina 24 di 28 mutuo non è contratto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e pertinenze…” (v. doc. 4 primo grado pag. 2). Pt_1
In sostanza, quindi, al di là del nomen juris impiegato, è evidente che nel caso di specie non si versa in un'ipotesi di mutuo fondiario, con conseguente inapplicabilità del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 Tub.
D'altronde, anche diversamente opinando e ritenendo che possa ritenersi accertato nel caso di specie il superamento del tetto fissato dalla citata norma, non per questo il contratto di mutuo può essere dichiarato nullo.
A tal proposito, occorre ricordare che un primo orientamento interpretativo, espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26672/2013, aveva escluso la configurabilità della nullità per contrarietà a norme imperative nel caso di violazione del limite di finanziamento ex art. 38 TUB.
Tale orientamento era poi stato sconfessato dalla Cassazione con la sentenza n.
17352/2017, che aveva invece evidenziato come la previsione del limite massimo di finanziabilità stabilito da tale disposizione si inserisca tra gli elementi essenziali per poter qualificare come fondiario un contratto di mutuo, con la conseguenza che dalla sua violazione discenderebbe la nullità del contratto in quanto contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c.
A risolvere il contrasto giurisprudenziale sul punto è intervenuta la pronuncia della
Sezioni Unite n. 33719/2022, già puntualmente richiamata dal primo giudice, che ha escluso la nullità del mutuo fondiario che abbia superato la soglia dell'80% del valore dell'immobile.
Attraverso un elaborato percorso motivazionale, il Supremo Consesso giunge, infatti, ad affermare che il superamento del limite di finanziabilità, in quanto disposizione di mera specificazione o integrazione degli elementi essenziali del contratto, non contrasta con una norma imperativa e non può, quindi, incidere sulla validità del contratto di mutuo.
Orbene, alla luce del chiaro intervento delle Sezioni Unite, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto superflua l'analisi della fondatezza o meno della tesi circa pagina 25 di 28 l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, in quanto anche una sua eventuale violazione non avrebbe potuto condurre al richiesto accertamento di nullità del contratto per cui è causa.
Quanto, poi, al quattordicesimo motivo di gravame, fondato sulla reiterata contestazione alla di aver voluto stipulare il mutuo al solo fine di accollare CP_1
l'intero debito alla garante e terza datrice di ipoteca sig.ra la Corte - oltre a Pt_1
richiamare quanto già osservato circa il fatto che quest'ultima ha acconsentito con volontà libera e priva di vizi a prestare garanzia in favore dei debitori principali, dei quali non può che ritenersi ella conoscesse le condizioni economiche e patrimoniali - osserva che tale allegazione risulta del tutto priva di elementi idonei a sostenerla, non essendo stati indicati, né prodotti riscontri probatori a supporto.
Da un lato, giova ricordare che la dedotta violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto non comporta, di per sé, la nullità del negozio;
tali principi, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., operano infatti come criteri di comportamento delle parti nel corso del rapporto contrattuale e non come elementi strutturali del contratto la cui mancanza possa determinarne la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Pertanto, la loro eventuale inosservanza potrebbe al più integrare un inadempimento rilevante sul piano della responsabilità risarcitoria, ma inidoneo a incidere sulla validità del contratto.
Dall'altro lato, la prospettazione in fatto dell'appellante potrebbe essere riguardata come intesa a sostenere la sussistenza della nullità del contratto di mutuo per illiceità dei motivi. E tuttavia, anche tale ricostruzione non risulta accoglibile, poiché, per integrare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1345 c.c., è necessario che il motivo risulti illecito e che, oltre ad essere stato l'unico determinante per la conclusione dell'accordo, sia comune alle parti. Orbene, nel caso di specie, non solo difettano allegazioni e prove circa la natura illecita e l'unicità del motivo addotto, ma sarebbe del tutto irragionevole e illogico ipotizzare che tale preteso intento sia stato condiviso anche dalla sig.ra Pt_1
pagina 26 di 28 Risulta, infine, assorbito il quindicesimo motivo di impugnazione, atteso che il rigetto dei precedenti motivi formulati dalla parte appellante comporta il riconoscimento della piena validità del contratto di mutuo stipulato dai sigg.ri con la Banca e della CP_2
garanzia prestata dalla stessa sig.ra Pt_1
Conseguentemente, non può la essere condannata a rimborsare alla garante le CP_1
somme da questa versate nel regolare adempimento delle pattuizioni intercorse con l'Istituto di credito.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M.
n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (52.000,00-260.000,00) e dunque in complessivi € 4.997,00 (di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Le spese così liquidate devono essere corrisposte alla e al difensore Controparte_1
del sig. avv. Alberto Maraschi, dichiaratosi antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando in contumacia di e nel contraddittorio Controparte_3
delle altre parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Lodi n. 301 resa il 25 marzo 2024 e pubblicata il giorno successivo, sentenza che dunque conferma;
pagina 27 di 28 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;
3) condanna altresì l'appellante alla rifusione, in favore di delle Controparte_2
spese del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario, avv. Alberto Maraschi;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R.
n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 24 settembre 2025
Il presidente est.
DO ET
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- DO ET Presidente relatore
- Cristina Ravera Consigliere
- Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1426/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
6.5.2024 e posta in deliberazione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 350 bis
c.p.c. - svoltasi in modalità cartolare - del 24.9.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Andrea Maisano e Remo Maria Ghirardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Lodi, via Solferino, n. 18,
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paola
pagina 1 di 28 Morelli ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in via S. Siro, n. CP_1
76,
Appellata
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._2
in atti, dall'avv. Alberto Maraschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Lodi, via Colle Eghezzone, n. 1,
Appellato
E
Controparte_3
Appellato - contumace
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in totale annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 301/'24 del 25-26/3/2024, notificata l'8/4/2024, rigettata ogni eventuale eccezione e domanda degli appellati, anche in via di appello incidentale, così giudicare:
A. IN VIA PRINCIPALE
Se qualificato il negozio di cui all'ART. 7 dell'atto di concessione di mutuo ipotecario 27/1/2010 n.
12478 di racc. e n. 26523 di rep. Notaio Dott. di Lodi, quale contratto autonomo di Persona_1 garanzia
A1. accertare e dichiarare che, dalla data del 27/1/2010 di formale “erogazione” della somma di €
198.175,00 sul c/c n. 048-330-1264 cointestato ai fratelli e Controparte_1 CP_3 [...]
non si è mai verificata alcuna inadempienza da parte dei medesimi obbligati principali, né CP_2 mai la Banca erogatrice ha chiesto alla signora di “indennizzarla” per eventuali inadempienze, Pt_1 ciò in quanto, a partire dal maggio 2012 e fino ad oggi, mediante versamenti mensili per il complessivo importo, al 19/4/'24, di capitali € 89.243,44 (somma in ogni caso da aggiornare al deposito della sentenza, alla luce dei successivi versamenti effettuati dall'appellante, con riserva di
pagina 2 di 28 ripetizione), la medesima, ritenendosi in tal senso tenuta in forza della garanzia come sopra concessa, ha sempre corrisposto alla versandole sul predetto conto corrente (ovvero, a partire dall'aprile CP_1
2021, sul c/c 048-0391-821 indicato dalla e dalla stessa definito “IBAN del mutuo”, cfr. DOCC. CP_1
16, 17, 33, 36 e 37 del primo grado), con congruo anticipo rispetto all'addebito delle rate mensili del
“finanziamento”, le somme via via necessarie a costituirne la provvista.
Per l'effetto, accertare e dichiarare la natura indebita delle predette somme ricevute dalla per CP_1 il complessivo importo quale sopra indicato, siccome del tutto prive di titolo.
A2. In denegato subordine, accertata in capo alla signora la qualifica di consumatore ai sensi Pt_1 dell'art. 3 DLT n. 206/2005, accertare e dichiarare la natura vessatoria e la conseguente nullità, ex artt. 33, 34 e/o 36 del medesimo DLT n. 206/2005, delle clausole di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'ART. 7 del citato atto di concessione di mutuo ipotecario, con ogni pronuncia conseguente.
A3. In denegato, ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la garanzia prestata dalla signora non può intendersi estesa alle obbligazioni assunte dai signori e Pt_1 CP_2 Controparte_3 all'atto dell'originaria apertura di credito a loro favore, vietandolo la norma di cui all'art. 36, comma
2, lett. c del DLT n. 206/2005, ovvero per qualunque altra ragione.
B. IN VIA ALTERNATIVA
Se qualificato il negozio di cui all'ART. 7 dell'atto di concessione di mutuo ipotecario 27/1/2010 n.
12478 di racc. e n. 26523 di rep. Notaio Dott. di Lodi, quale fidejussione Persona_1
B1. Accertare e dichiarare che, con la sottoscrizione dell'atto di concessione di mutuo ipotecario
27/1/2010 n. 12478 di racc. e n. 26523 di rep. Notaio Dott. di Lodi, la Persona_1 CP_1
, in realtà, non ha erogato alcun importo a favore dei mutuatari e
[...] Controparte_2 [...]
ma si è limitata ad annotare la somma netta di € 198.175,00 a credito del conto corrente n. CP_3
048.330.1264 agli stessi cointestato, per azzerare la equivalente esposizione debitoria dei correntisti nei suoi confronti e, al contempo, consentirne loro (ma, nella realtà, all'unica obbligata effettiva
il “ripianamento” nell'arco di un ventennio, in ciò avvalendosi delle “garanzie”, Parte_1 personale e reale, contestualmente rilasciate dalla medesima Parte_1
Per l'effetto, venendo quindi meno, in quanto inesistente o nullo, il rapporto obbligatorio garantito, accertare e dichiarare inesistenti o nulle, in quanto prive di causa o altrimenti viziate di nullità, anche le obbligazioni accessorie di garanzia, quale fidejussore e/o quale terza datrice di ipoteca, prestate dalla signora mandarla quindi assolta da qualunque domanda venisse da chiunque svolta nei Pt_1 suoi confronti a detti titoli, nonché accertare e dichiarare la natura indebita dei versamenti mensili dalla stessa effettuati, a copertura in via anticipata delle rate del predetto “mutuo”, dunque a beneficio dell'istituto di credito, a partire dal mese di maggio 2012 e per l'importo complessivo (alla pagina 3 di 28 notifica dell'atto di citazione, di € 65.643,44; alla data del 31/5/2023, fissata per la precisazione delle conclusioni in primo grado, per effetto degli ulteriori versamenti effettuati dal 19/4/2021 al 18/4/2023, di capitali € 81.323,44 e) al 19/4/'24 (ultimo versamento prima della notifica dell'appello), di capitali
€ 89.243,44, somma in ogni caso da aggiornare al deposito della sentenza, alla luce dei successivi versamenti dalla medesima effettuati con riserva di ripetizione.
Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta il 2/2/2010 ai numeri
1881 Reg. Gen. e 488 Reg. Part. presso l' di Lodi, sugli immobili dell'attrice Controparte_4 appellante siti in Comune di Romanengo (CR), Via Roma n. 30/A, Vicolo Chiuso, individuati in
Catasto Fabbricati di detto Comune con il Foglio 8, mapp. 321, sub. 501 e 851 sub. 501, uniti tra loro, nonché con il Foglio 8, mapp. 852, sub. 507, condannando la appellata ad effettuarne la CP_1 cancellazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza.
B2. Per il non creduto caso di ritenuta validità ed efficacia del mutuo ipotecario e/o delle contestuali obbligazioni di garanzia formalmente assunte dalla signora accertatane la qualifica di Pt_1 consumatore ai sensi dell'art. 3 DLT n. 206/2005, accertare e dichiarare la natura vessatoria e la conseguente nullità, ex artt. 33, 34 e/o 36 del medesimo DLT n. 206/2005, delle clausole di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'ART. 7 del citato atto di concessione di mutuo ipotecario, con ogni pronuncia conseguente, anche in rapporto alle domande che dovesse svolgere la CP_1
Per il caso opposto di ritenuta inesistenza o nullità del rapporto garantito e/o delle obbligazioni accessorie di garanzia assunte dalla signora ma senza l'adozione, in tutto o in parte, dei Pt_1 provvedimenti conseguenti richiesti in via principale, accertare e dichiarare che la fidejussione prestata da quest'ultima non può intendersi estesa alle obbligazioni assunte dai signori e CP_2 all'atto dell'originaria apertura di credito a loro favore, vietandolo la norma di cui Controparte_3 all'art. 36, comma 2, lett. c del DLT n. 206/2005, ovvero per qualunque altra ragione.
B3. Per il caso di ritenuta inesistenza o nullità del rapporto garantito, ma senza l'adozione, in tutto o in parte, dei provvedimenti conseguenti richiesti in via principale, giustificata dalla ritenuta validità ed efficacia della “clausola di resistenza alla validità” di cui all'ART. 7, lett. e) dell'atto di concessione del mutuo ipotecario, in ossequio alla quale la signora fosse dichiarata tenuta all' “obbligo di Pt_1 restituzione delle somme comunque erogate”, accertare e dichiarare che queste ultime ammontano alla somma complessiva netta di € 198.175,00 e che, risultando già corrisposto in via rateale, alla notifica dell'atto di appello, l'importo di € 205.312,30 (o quell'altro che risulterà corrisposto alla data della sentenza), l'obbligo di pagamento a carico dell'attrice appellante risulta estinto e la stessa ha diritto alla restituzione da parte della maggiorate degli interessi ex lege, di tutte le somme CP_1
pagina 4 di 28 versate in eccesso, per complessivi € 7.137,30, importo da aggiornare al deposito della sentenza, alla luce dei successivi versamenti dalla medesima effettuati con riserva di ripetizione.
C. IN VIA GRADATA RISPETTO ALLE CONCLUSIONI SUB A E SUB B
Se e per quanto necessario, accertare e dichiarare che la signora con la raccomandata Pt_1
1/12/2020 (DOC. 9), ha validamente esercitato il suo diritto di recedere dall'obbligazione di garanzia come sopra assunta (a prescindere dalla sua corretta qualificazione) e che, per l'effetto, null'altro dalla stessa è dovuto alla in relazione alle garanzie prestate, accertando e dichiarando la CP_1 natura indebita, in tal caso, dei soli versamenti mensili successivi come sopra effettuati, per il complessivo importo (alla data del 31/5/2023 di precisazione delle conclusioni, di capitali € 17.960,00
e, alla data del 19/4/2024, ultimo versamento prima della notifica dell'appello) di € 25.880,00, somma in ogni caso da aggiornare al deposito della sentenza, alla luce dei successivi versamenti dalla medesima effettuati con riserva di ripetizione.
D. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, RISPETTO ALLE CONCLUSIONI SUB A, SUB B E SUB C
Stante l'avvenuto e consistente superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. ed accertata l'inesistenza di una volontà comune tra le Parti per la stipula di un “mutuo”, accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario di cui all'atto 27/1/2010 e, di riflesso, della garanzia ipotecaria che ne è un accessorio.
Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità anche dell'ipoteca volontaria iscritta il 2/2/2010 ai numeri 1881 Reg. Gen. e 488 Reg. Part. presso l' di Lodi, sugli immobili Controparte_4 dell'attrice appellante siti in Comune di Romanengo (CR), Via Roma n. 30/A, Vicolo Chiuso, individuati in Catasto Fabbricati di detto Comune con il Foglio 8, mapp. 321, sub. 501 e 851 sub. 501, uniti tra loro, nonché con il Foglio 8, mapp. 852, sub. 507, condannando la appellata ad CP_1 effettuarne la cancellazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza.
E. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi, nonché con condanna degli appellati all'integrale rifusione delle spese tecniche, anche di parte, che si dovessero rendere necessarie e, comunque, con condanna degli stessi, per quanto di ragione, alla restituzione di ogni somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, negli importi complessivi di € 4.669,18 per ciascuna delle
Parti costituite, dunque per totali € 9.338,36.
F. IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA
Solo se e per quanto necessario (considerato che le altre Parti non hanno in alcun modo contestato le evidenze documentali richiamate dalla signora nella sua terza memoria), nominare un CTU Pt_1 contabile che, sulla scorta degli estratti conto e dell'ulteriore documentazione bancaria e contrattuale pagina 5 di 28 acquisita agli atti, ricostruita l'entità complessiva dei versamenti effettuati dalla “garante”, accerti e dica se l'operazione di “mutuo fondiario” oggetto di causa abbia comportato l'effettiva messa a disposizione dei “mutuatari” signori e di nuova liquidità o se, al contrario, CP_2 Controparte_3 abbia consentito agli stessi il ripianamento, nell'arco programmato di un ventennio (ad oggi non ancora completato), di una loro equivalente esposizione debitoria nei confronti della Banca
“mutuante”, in ciò avvalendosi delle “garanzie”, personale e reale, contestualmente rilasciate dalla signora Parte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- respingere in toto l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Lodi n. 301/2024, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, così giudicare:
1) In principalità, nel merito, rigettarsi l'appello ex adverso proposto siccome totalmente infondato in fatto e in diritto e, in parte, inammissibile.
2) Sempre con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore antistatario.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2021, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi Controparte_1
e i sigg.ri e esponendo:
[...] CP_3 Controparte_2
- che nella prima metà del 2009, i sigg.ri rispettivamente coniuge e cognato CP_2
dell'attrice, come soci della indebitata con la si Parte_2 Controparte_1
trovavano fortemente esposti verso tale istituto di credito;
- che in data 27.1.2010, i due fratelli, allo scopo di ripianare tale pregressa situazione debitoria, avevano stipulato personalmente un mutuo per la somma capitale di €
200.000,00 e, contestualmente, la signora aveva garantito Parte_1
pagina 6 di 28 l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge e dal cognato prestando idonee garanzie personali (fideiussione) e reali (ipoteca);
- di aver provveduto, per quasi undici anni, al regolare versamento delle rate del mutuo in luogo dei coobbligati principali;
- di aver contestato alla con successiva raccomandata dell'1.12.2020, una CP_1
condotta non conforme a buona fede, manifestando l'intenzione di recedere dalla garanzia fideiussoria sottoscritta in favore dell'Istituto di credito.
Ciò posto, la sig.ra ha chiesto, in via principale, la declaratoria di Pt_1
nullità/inesistenza delle garanzie dalla medesima prestate in conseguenza della nullità/inesistenza - per carenza di traditio rei - del contratto del mutuo, cd. solutorio, cui esse accedono.
In subordine, l'attrice:
- richiamata l'applicabilità della disciplina consumeristica, ha invocato la nullità delle clausole di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'art. 71 del mutuo, in quanto vessatorie;
1 Art. 7 contratto di mutuo: “Ad ulteriore garanzia del totale pagamento del capitale mutuato è [sic] del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto la signora
[...] dichiara di costituirsi fidejussore a favore della banca mutuante che, come sopra rappresentata, Parte_1 accetta. La garanzia prestata si estende, oltre che alla relativa restituzione del capitale mutuato, anche: al pagamento degli interessi convenzionali e di quelli di mora;
al rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali, anche se irripetibili, che la banca mutuante avesse ad incontrare;
al rimborso di ogni spesa anche futura di carattere fiscale cui la banca mutuante fosse eventualmente tenuta in relazione al presente contratto od emanande disposizioni di legge, nonchè di quanto altro possa essere dovuto dalla parte mutuataria alla banca mutuante in forza di questo atto. All'uopo il fidejussore dà atto che la presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni: a) Il fidejussore dispensa la banca mutuante dall'onere di agire entro i termini prescritti dall'art. 1957 c.c., intendendo di rimanere obbligato in deroga a tale disposizione, anche se la banca mutuante non abbia proposto le sue istanze contro la parte mutuataria e non le abbia continuate;
b) Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca mutuante a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione della parte mutuataria, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
c)- La fidejussione deve ritenersi assunta per quanto riguarda i successori e gli aventi causa del fidejussore in via fra di essi solidale ed indivisibile, e pertanto per la determinazione del debito garantito fanno prova, in qualsiasi sede contro i predetti soggetti, le risultanze contabili della banca mutuante;
d)- L'eventuale decadenza della parte mutuataria dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore;
e) - Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
pagina 7 di 28 - ha chiesto che venisse accertata la legittimità del recesso dalla stessa esercitato per liberarsi dalla garanzia fideiussoria;
- infine, stante l'avvenuto e consistente superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, c. 2, Tub, ha insistito affinché venisse comunque dichiarata per tale vizio la nullità del mutuo e delle garanzie ad esso correlate.
Si sono costituiti in giudizio la (15.9.2021) e il sig. CP_1 CP_1 Controparte_2
(16.9.2021), chiedendo il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate, mentre è rimasto contumace il sig. Controparte_3
All'esito, il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 301, resa il 25 marzo 2024 e pubblicata il giorno successivo, ha rigettato le domande attoree, osservando:
- che non può affermarsi la nullità del negozio in questione, poiché il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente - quale "pactum de non petendo" - poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo;
- ha dichiarato inammissibile la domanda volta a ottenere l'accertamento della nullità per vessatorietà delle tre clausole contestate per carenza di interesse ad agire, rilevando che l'eventuale pronuncia di invalidità non avrebbe comportato alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile per la garante;
- ha poi ritenuto infondate le domande concernenti l'accertamento della legittimità del recesso dalla garanzia fideiussoria e della nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità.
Da un lato, ha rilevato che “il fideiussore, in difetto di un'espressa previsione in tal senso, ha facoltà di recedere dal vincolo assunto nei confronti del garante soltanto nei
f) - Nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la banca mutuante esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con la parte mutuataria;
g) - La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca mutuante nell'interesse della parte mutuataria.” pagina 8 di 28 casi in cui il rapporto principale si protragga senza limiti di tempo, non essendo invece lo stesso legittimato a sciogliere unilateralmente il negozio di garanzia qualora, come accade nei contratti di mutuo, l'obbligazione del debitore principale sia circoscritta nel tempo” (cfr pag. 6 sentenza impugnata).
Dall'altro, a prescindere dalla fondatezza dei rilievi concernenti l'intervenuto superamento del limite di finanziabilità, ha respinto la domanda, poiché la violazione della previsione di cui all'art. 38, c. 2, Tub non importa un'ipotesi di nullità contrattuale;
- ha compensato le spese di lite nella misura del 50% - in ragione del fatto che la validità del c.d. mutuo solutorio era questione ancora parzialmente controversa nella giurisprudenza di legittimità e che l'ulteriore profilo del superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario era stata risolta dalle Sezioni Unite in corso di causa
(sent. n. 33719 del 16.11.2022) - e ha condannato la sig.ra al pagamento della residua Pt_1
metà, tanto in favore della quanto in favore del sig. CP_1 CP_2
Con atto di citazione notificato in data 6.5.2024, la sig.ra ha proposto appello Pt_1
avverso tale sentenza, per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza impugnata, in quanto resa ex art. 281 sexies cpc senza l'osservanza delle forme previste;
2. nullità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto storico rilevante (in particolare, la dichiarazione resa il 17.1.2022 dalla Banca nella procedura esecutiva inter partes
n. 187/2021 R.G.E. Trib. Lodi);
3. nullità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale richiamato nella decisione le argomentazioni difensive esposte dai convenuti;
4. nullità della sentenza impugnata in quanto fondata sull'acritico richiamo per relationem ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità;
5. erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.;
6. mancata individuazione della comune volontà dei contraenti e conseguente violazione degli artt. 1362 e 1813 c.c.;
pagina 9 di 28 7. omessa pronuncia in ordine alle domande fondate sull'inesistenza del contratto di mutuo;
8. erronea declaratoria di carenza di interesse ad agire in relazione alla natura della garanzia prestata e alla vessatorietà delle clausole di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'art. 7;
9. omesso esame della natura indebita dei versamenti effettuati dalla sig.ra Pt_1
10. omesso esame della vessatorietà delle clausole contenute nella garanzia sottoscritta dalla sig.ra a fronte della declaratoria di carenza di interesse ad Pt_1
agire;
11. omessa pronuncia in ordine alla qualificazione giuridica della garanzia
(segnatamente, alla sua natura di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia), a fronte della declaratoria di carenza di interesse ad agire;
12. in subordine, erronea pronuncia in ordine al recesso unilaterale esercitato dalla garante;
13. in via ulteriormente gradata, erroneo rigetto della domanda di nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 Tub;
14. mancato accertamento della condotta contraria a buona fede e correttezza della
CP_1
15. mancata condanna dell'Istituto di credito alla restituzione degli importi versati dalla sig.ra Pt_1
La causa è stata iscritta sub r.g. 1426/2024 e la prima udienza fissata in data 22.1.2025.
Si sono costituiti anche in appello (3.7.2024) e la Controparte_2 Controparte_1
(5.11.2024), contestando la fondatezza del gravame avverso e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza (22.1.2025) è stata dichiarata la contumacia del sig. Controparte_3
e le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni;
la causa è stata quindi rinviata per la discussione avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c.,
pagina 10 di 28 all'udienza del giorno 26.2.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
18.2.2025).
In data 28.1.2025, i difensori della sig.ra sul presupposto che la questione Pt_1
concernente la validità del cd. mutuo solutorio risultava rimessa alle Sezioni Unite della
Cassazione, hanno depositato istanza di differimento dell'udienza di discussione e la
Corte, ritenutane l'opportunità, ha rinviato la causa all'udienza del 24.9.2025 (assegnando nuovo termine per il deposito di note conclusionali sino al 16.9.2025).
Fruiti dalle parti i termini concessi, all'esito della fissata udienza (svoltasi, su accordo delle parti, in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.), la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il terzo motivo di gravame - che possono essere trattati congiuntamente, data la loro stretta connessione - parte appellante deduce la nullità della sentenza impugnata, pronunciata secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c., in quanto:
(i) non sarebbe stato redatto un verbale nel quale si desse atto delle note conclusive depositate dalle parti;
(ii) le argomentazioni esposte dalla difesa della sig.ra con tali note non Pt_1
sarebbero state prese in considerazione ai fini della decisione.
L'appellante, inoltre, sostiene che la sentenza sarebbe nulla in quanto non conterrebbe il minimo accenno alle argomentazioni esposte dalla Banca e dal sig. Controparte_2
nei propri scritti difensivi.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che nel giudizio di primo grado il Tribunale, giusto il disposto di cui all'art. 127 ter cpc, ha sostituito l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc - in precedenza fissata - con il deposito di note scritte, “note da intendersi sostitutive della discussione e contenenti le proprie istanze e conclusioni” (cfr. ordinanza 2.12.2023).
pagina 11 di 28 Le parti hanno rispettivamente depositato le note scritte nei termini concessi (22-
23.2.2024) senza formulare alcun rilievo od opposizione al provvedimento del primo giudice - opposizione che avevano facoltà di svolgere ex art. 127 ter c. 2 cpc - e il
Tribunale, in data 25 marzo 2024, ha reso la sentenza qui impugnata.
Premesso ciò, ritiene la Corte che la sentenza non possa considerarsi affetta da nullità per le ragioni esposte dall'appellante.
La Suprema Corte ha sancito che “la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge”
(Cass. civ., n. 19338/2020; Cass. civ., n. 10453/2014).
A ciò si aggiunga che la Cassazione, con la sentenza n. 37137/2022, ha altresì chiarito come la modalità di trattazione cartolare dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc sia del tutto legittima, atteso che “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito…”.
Ciò posto, la mancata redazione del verbale di udienza e il deposito della sentenza a distanza di 30 giorni dall'udienza non solo non configurano un'ipotesi di nullità prevista dalla legge, ma risultano pienamente conformi alle modalità di trattazione previste dall'art. 127 ter cpc (cfr. comma 3 della norma).
Né tanto meno può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui da tali presunte carenze possa inferirsi che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato le argomentazioni contenute nelle note conclusive di primo grado della sig.ra Pt_1 pagina 12 di 28 (segnatamente, in ordine all'indisponibilità giuridica della somma erogata per il mutuo desunta dalla dichiarazione confessoria resa dalla Banca nella procedura esecutiva R.G.E. n. 187/2021 pendente presso il Tribunale di Lodi).
Infatti, tali rilievi erano già stati esposti e reiterati dalla sig.ra nei precedenti scritti Pt_1
difensivi e non risultano comunque idonei a condurre a una conclusione diversa da quella adottata dal primo giudice nella sentenza impugnata (sul punto v. infra sub secondo motivo di appello).
Sono altresì da disattendere le censure dell'appellante in merito al mancato richiamo alle deduzioni difensive dei convenuti/odierni appellati, da cui dovrebbe discendere la nullità della decisione gravata.
Innanzitutto, è principio recetto che la sentenza è sufficientemente e correttamente motivata allorché indichi gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento, sì da consentire l'identificazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione della decisione resa.
E, al riguardo, va chiarito che “il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (cfr. Cass. n. 26871/2024).
Non è pertanto necessario che il giudice compia un particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate e di tutti gli argomenti logici addotti dalle parti per sostenere le rispettive domande ed eccezioni.
Ne consegue che, ai fini della nullità della sentenza, non è sufficiente che un fatto o un argomento, pur dibattuto tra le parti, sia stato completamente trascurato dal giudice, ma occorre che esso, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di un'intrinseca valenza,
pagina 13 di 28 tale da non poter essere implicitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite.
Per quanto esposto, le eccezioni svolte con tali motivi di appello devono essere rigettate.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per avere il primo giudice del tutto trascurato un fatto decisivo, ovverosia la dichiarazione resa dalla nel procedimento esecutivo mobiliare presso Controparte_1
terzi avanti il Tribunale di Lodi (RGE n. 187/2021), dichiarazione avente - ad avviso della sig.ra - valore confessorio circa il fatto che la somma mutuata non fosse mai Pt_1
entrata nell'effettiva disponibilità dei sigg.ri CP_2
Anche tale motivo è infondato.
Giova innanzitutto chiarire che, dalla documentazione in atti, emerge che la procedura esecutiva di cui si discute è stata azionata dal sig. nei confronti di Parte_3
- con l'intervento dell'odierna appellante in qualità di terza creditrice Controparte_3
- e che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lodi abbia invitato la CP_1
- quale terza pignorata - a fornire chiarimenti in merito al saldo positivo a
[...]
disposizione del conto corrente n. 391821 intestato a (cfr. verb. ud. Controparte_3
16.12.2021, doc. 32 primo grado . Pt_1
La ha quindi fornito i richiesti chiarimenti, evidenziando che il rapporto di conto CP_1
corrente intestato a “… non è un contratto di conto corrente Controparte_3
ordinario, bensì identifica esclusivamente il rapporto debitorio del mutuo erogato e, pertanto, sul medesimo non si generano poste attive o crediti pignorabili” (cfr. comunicazione del 17.1.2022, doc. 33 primo grado . CP_1 Pt_1
L'assunto dell'appellante non può essere condiviso.
Invero, la dichiarazione resa dalla nel procedimento esecutivo Controparte_1
mobiliare presso terzi avanti il Tribunale di Lodi non possiede il valore confessorio che la difesa della sig.ra intende attribuirle. Pt_1
pagina 14 di 28 Innanzitutto, la dichiarazione della – resa in ottemperanza all'invito del Giudice CP_1
dell'esecuzione di chiarire la natura del rapporto intestato a – è Controparte_3
circoscritta al contesto specifico del procedimento esecutivo e non concerne, né direttamente né indirettamente, la fase genetica del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Inoltre, la precisazione offerta dalla Banca, come è agevole comprendere, non equivale affatto a un riconoscimento della mancata erogazione della somma mutuata, ma si limita a chiarire la natura meramente contabile del rapporto, esclusivamente destinato alla gestione delle operazioni di rimborso del finanziamento.
D'altronde, la documentazione prodotta in atti consente di individuare con chiarezza che la ha effettivamente provveduto all'erogazione della somma oggetto del contratto CP_1
di mutuo in data 27.1.2010 mediante accredito sul conto corrente n. 480001264 intestato congiuntamente ai sigg.ri e come risulta dal relativo estratto CP_3 Controparte_2
conto (cfr. doc. 2 primo grado . Pt_1
I pagamenti effettuati a titolo di rimborso delle rate del mutuo sono stati eseguiti dalla sig.ra inizialmente sul medesimo rapporto di conto corrente e, a partire da aprile Pt_1
2021, su un diverso rapporto - contraddistinto dal n. 391821 - e utilizzato quale conto di riferimento per la restituzione delle rate (cfr. docc. 12 e 13 primo grado . Pt_1
Ne segue che la dichiarazione resa dalla Banca nel procedimento esecutivo non può in alcun modo essere interpretata come confessione della mancata erogazione del mutuo, atteso che essa concerne esclusivamente la natura del conto pignorato, che, in quanto destinato alla specifica funzione sopra evidenziata, non poteva contenere disponibilità liquide pignorabili.
In definitiva, dalla circostanza che il rapporto n. 391821 non presentasse “poste attive o crediti pignorabili” non può logicamente inferirsi in alcun modo che la somma mutuata non sia mai stata effettivamente messa a disposizione dei mutuatari.
pagina 15 di 28 Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che le questioni relative alla mancata traditio rei e al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, c. 2, Tub siano state risolte dal giudice di prime cure con motivazione resa per relationem, senza alcuna valutazione critica circa la pertinenza delle due sentenze della Suprema Corte richiamate rispetto alla fattispecie in esame.
Neppure tale motivo coglie nel segno.
Innanzitutto, alla luce dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte osserva che il dovere di motivazione può essere assolto dal giudice attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali che abbiano deciso controversie analoghe.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato (nn. 33631/2021, 17403/2018, 11227/2017) che
“in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.”
Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince chiaramente, per un verso, il percorso logico e argomentativo che ha portato il giudice di prime cure - dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario espresso sino a quel momento dalla Suprema Corte - a ritenere che, nella specie, il mutuo solutorio per cui è causa fosse un contratto valido2. 2 Pagg.
4-5 sent. imp. “Si mette invero correttamente in evidenza, sotto il primo profilo, come non possa affermarsi l'inesistenza del negozio in questione poiché, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è pacificamente sufficiente la messa a disposizione giuridica della provvista finanziaria realizzata mediante l'accredito in conto corrente, che è peraltro modalità di trasferimento delle risorse monetarie imposta dalla normativa che vieta i pagamenti in contanti sopra una determinata soglia. Né appare condivisibile, secondo la Suprema Corte, l'argomento secondo cui verrebbe in rilievo una mera partita contabile, considerato che in epoca di moneta elettronica ogni trasferimento finanziario realizzato tramite carte di pagamento si traduce appunto in una partita contabile. Sotto il secondo profilo, si osserva anzitutto che il mutuo stipulato per ripianare pregressi debiti non è certamente nullo ex se, non confliggendo con alcuna norma imperativa né con l'ordine pubblico, atteso peraltro che l'adempimento dei propri debiti è esso si un principio di ordine pubblico. pagina 16 di 28 Quanto, poi, alla motivazione relativa al superamento del limite di finanziabilità, si osserva che il Tribunale ha, dapprima, richiamato la pronuncia dalle Sezioni Unite n.
33719/2022 e ne ha, poi, fatto corretta applicazione nel caso concreto, rilevando che, proprio alla luce del principio ivi affermato, la domanda andava disattesa, in quanto il superamento del limite di finanziabilità non configura un'ipotesi di nullità del contratto
(v. più diffusamente infra sub quattordicesimo motivo di gravame).
Con il quinto motivo di impugnazione sostiene parte appellante che la non CP_1
avrebbe fornito prova della traditio rei e che, a tale scopo, non sarebbe sufficiente la quietanza rilasciata dai debitori contestualmente alla stipula del mutuo.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che, se è vero - come sostiene l'appellante - che “la quietanza, quale res inter alios acta, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. n. 24867/2018; Cass. n. 6760/2014; Cass.
n. 14599/2000), nel caso di specie l'avvenuto accredito della somma oggetto di mutuo non può essere messa in discussione.
Ciò in quanto:
a. la stessa appellante ha prodotto in primo grado sub doc. 2 l'estratto conto al
31.3.2010, da cui risulta l'accredito della somma mutuata sul c/c intestato ai sigg.ri CP_2
Si rileva poi che, al pari di ogni altra operazione negoziale, l'atteggiarsi in concreto della relativa causa può certamente condurre ad un giudizio di nullità, allorché ad esempio si accerti essere stato conclusa per eludere l'applicazione di una norma imperativa, o, più frequentemente, potrà essere oggetto di azione revocatoria o di simulazione, là dove si accerti, e non è questo il caso, che la costituzione della garanzia fosse esclusivamente finalizzata a pregiudicare altri creditori. L'accertata natura solutoria di un contratto di mutuo, di per sé pienamente lecita e coerente con la funzione del negozio in questione (l'impiego di una somma per ripianare ulteriori passività è infatti usuale motivo che induce alla conclusione dei contratti di finanziamento), non legittima quindi il garante, pentitosi della scelta compiuta a sostegno del debitore principale, a sottrarsi dall'impegno assunto, fatta salva la dimostrazione, neppure tentata da parte di attrice, di eventuali vizi del consenso”. pagina 17 di 28 b. la sig.ra ha provveduto al pagamento per diversi anni delle rate del mutuo Pt_1
senza mai sollevare contestazioni in ordine all'effettiva datio;
c. la stessa difesa dell'odierna appellante, nella propria memoria conclusionale di primo grado, ammette che la somma sia stata erogata sul c/c cointestato ai fratelli
(cfr. pag. 9). CP_2
Ciò posto, la Corte osserva che l'accredito delle somme sul conto corrente intestato ai sigg.ri deve ritenersi sufficiente ai fini del valido perfezionamento del CP_2
contratto di mutuo, configurandosi quale vera e propria traditio dell'importo mutuato.
Al riguardo sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 5841/2025, le quali - aderendo all'orientamento maggioritario di legittimità sinora espresso - hanno statuito il seguente principio di diritto:
“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Preliminarmente, le Sezioni Unite ricordano che il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res) e che la consegna deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario.
Con particolare riferimento all'ipotesi del mutuo solutorio, osserva il Supremo Consesso che l'accredito sul conto di per sé consiste in una operazione contabile, ma ciò non autorizza a “svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente”, in quanto, con tale operazione, la disponibilità giuridica della somma viene effettivamente conseguita.
pagina 18 di 28 E ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge una finalità ulteriore, ovverosia ripianare una pregressa esposizione debitoria.
D'altronde, se all'accredito sul conto corrente segue l'immediata riappropriazione autonoma delle somme da parte della Banca mutuante, è proprio tale riappropriazione che postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella
"disponibilità giuridica" del mutuatario.
In definitiva, per le Sezioni Unite, “il sintagma mutuo solutorio non definisc[e] una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo”.
Tali principi trovano piena applicazione nel caso di specie e conducono al rigetto delle deduzioni dell'appellante in ordine alla mancata disponibilità giuridica della somma mutuata da parte dei sigg.ri CP_2
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia sufficientemente analizzato la singolarità del caso di specie e che non abbia compreso la causa concreta che avrebbe spinto la sig.ra ad agire in Pt_1
giudizio, ossia la convinzione che la Banca e i mutuatari abbiano stipulato il mutuo fondiario al solo scopo di trasferire sulla garante l'onere di un debito già esistente con l'Istituto bancario.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato sottoscritto con la volontà di tutte le parti e nella piena consapevolezza della situazione patrimoniale dei sigg.ri CP_2
Ciò vale anche per quanto riguarda la garante, che ragionevolmente – in assenza di allegazioni di segno contrario offerte in giudizio – era a conoscenza delle condizioni economiche del coniuge e del di lui fratello nel momento in cui ha prestato garanzia non solo fideiussoria, ma anche ipotecaria su un immobile di sua esclusiva proprietà.
pagina 19 di 28 In sostanza, la decisione di prestare garanzia e di obbligarsi solidalmente insieme ai mutuatari per la restituzione degli importi erogati configura – in difetto di elementi da cui desumersi un vizio del consenso – una scelta libera e autonoma della sig.ra la Pt_1
quale, nella piena consapevolezza di dover eventualmente provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte, ha nel corso del tempo provveduto a versare le singole rate del mutuo.
In ogni caso, la tesi che la sig.ra prospetta in questa sede – e che presupporrebbe Pt_1
un accordo tra la e i sigg.ri volto a trasferire sulla stessa tutti gli oneri CP_1 CP_2
derivanti dal contratto di mutuo – viene solo genericamente allegata, senza che l'appellante abbia fornito alcun elemento di prova a supporto di tale ricostruzione;
di qui, il rigetto del sesto motivo.
Con il settimo motivo di appello la difesa della sig.ra lamenta che il Tribunale Pt_1
non abbia esaminato il profilo dell'inesistenza del mutuo per difetto intrinseco della traditio rei.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il primo giudice, avendo ritenuto validamente perfezionato il contratto di mutuo per effetto della messa a disposizione giuridica della somma mediante accredito in conto corrente, ha espressamente escluso ogni profilo di inesistenza del contratto (cfr. pagg.
4-5 sent. imp. riportate sub nota 2).
Non può, pertanto, ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia dedotto dall'appellante.
Infondato è, poi, l'ottavo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta che il
Tribunale sarebbe incorso in un “corto circuito logico” per aver dichiarato la carenza di interesse ad agire della sig.ra sul presupposto dell'infondatezza nel merito delle Pt_1
domande attinenti alla natura vessatoria delle clausole del contratto di mutuo di cui alle lettere b), d) e/o e) dell'art. 7.
Giova ricordare che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione unitamente alla legittimazione ad agire, si risolve nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un pagina 20 di 28 risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. da ultimo Cass. Civ. 16457/2024).
Ebbene, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'indagine sulla qualificazione della garanzia prestata dalla sig.ra - in termini di fideiussione in senso stretto o di Pt_1
contratto autonomo di garanzia - non avrebbe prodotto, in caso di accoglimento della domanda di nullità delle citate clausole per vessatorietà delle stesse (domanda fondata sull'applicabilità della disciplina consumeristica alla sig.ra , alcun risultato giuridicamente Pt_1
apprezzabile nell'uno o nell'altro caso.
E ciò in quanto:
- nell'ipotesi in cui la garanzia fosse da qualificarsi come fideiussione in senso stretto, la natura necessariamente parziale dell'eventuale nullità (art. 36 c. 1 Cod.
Cons.) non pregiudicherebbe la validità del negozio fideiussorio e la conseguente legittimità delle pretese creditorie vantate dalla Banca;
- parimenti, laddove si accedesse a una qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia (muovendo, in particolare, dalla c.d. clausola di sopravvivenza di cui all'art. 7 lett. e), la declaratoria di nullità ex art. 33 Cod. Cons., come chiarito dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5423/2022), avrebbe quale unico effetto quello di rimuovere l'ostacolo alla proponibilità delle eccezioni da parte della garante, senza tuttavia che quest'ultima possa, nel caso di specie, trarne alcuna utilità in ragione della argomentata infondatezza dei rilievi sollevati circa la pretesa nullità del c.d. mutuo solutorio.
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha dichiarato la carenza di interesse ad agire argomentando in ordine all'infondatezza nel merito delle domande avanzate dalla sig.ra ma ha valutato ex ante che un Pt_1
eventuale accoglimento delle stesse non avrebbe determinato alcuna concreta utilità giuridica per la garante.
Con il nono motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata la tesi della secondo cui la Pt_1 pagina 21 di 28 qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia renderebbe indebiti i versamenti erogati in favore della in quanto non preceduti da un CP_1
accertato inadempimento del debitore principale.
Il motivo è manifestamente infondato.
Giova ricordare al riguardo che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico in cui la garanzia manca del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale: il garante si obbliga ad adempiere, pagando un debito come proprio e non come altrui, assumendo cioè un'obbligazione autonoma. La caratteristica principale della garanzia autonoma è la immediata traslazione del rischio inerente al rapporto principale dalla sfera patrimoniale del creditore a quella del garante.
Questa forma di garanzia ha, pertanto, funzione indennitaria: l'obbligo assunto dal garante nei confronti del creditore non ha ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione principale, ma consiste nell'impegno di pagare a quest'ultimo una somma di denaro commisurata al rischio economico sopportato dal creditore stesso.
Ebbene, proprio la mancanza del requisito dell'accessorietà e l'autonomia della garanzia prestata comporta che il creditore possa esigere l'immediato pagamento da parte del garante, senza possibilità - per quest'ultimo - di opporre le eccezioni relative al rapporto- base tra debitore e creditore, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la richiesta di escussione avvenga in modo fraudolento e il creditore richieda il pagamento di quanto già percepito dal debitore (cd. exceptio doli).
Nel caso in esame, volendo accedere alla tesi per cui si versi in un'ipotesi di contratto di garanzia autonoma, la sig.ra ha adempiuto volontariamente e spontaneamente Pt_1
all'obbligazione di pagamento assunta con la garanzia dalla stessa sottoscritta, consapevole, in forza delle clausole contrattuali contenute nel contratto dalla stessa sottoscritto, dell'obbligo di pagare a semplice richiesta scritta della creditrice e dell'impossibilità di opporre eccezioni e conscia, alla luce della situazione patrimoniale in cui versava la società gestita dal coniuge e dal cognato, che costoro - come poi effettivamente avvenuto - non avrebbero adempiuto. pagina 22 di 28 Non può quindi ravvisarsi alcun carattere indebito nei versamenti effettuati alla CP_1
dall'odierna appellante.
[...]
Con il decimo e undicesimo motivo di impugnazione - suscettibili di trattazione congiunta - l'appellante insiste nella chiesta declaratoria di nullità ex artt. 33, 34 e 36
Cod. Cons. che, a suo dire, inficerebbero le clausole dell'art. 7 lettere b), d) ed e) del contratto oggetto di causa.
Tali motivi risultano assorbiti in forza delle argomentazioni esposte a sostegno del rigetto del nono motivo di appello, posto che, come sopra evidenziato, la nullità delle clausole in questione non determinerebbe alcun risultato concreto nella sfera giuridica dell'odierna appellante.
Con il dodicesimo motivo di appello la sig.ra sostiene che il Tribunale avrebbe Pt_1
errato a non ritenere pienamente legittimo ed efficace il recesso dalla garanzia fideiussoria - comunicato alla con raccomandata dell'1.12.2020 - a fronte della CP_1
condotta in mala fede assunta dall'Istituto di credito appellato.
Il motivo svolto è infondato sotto plurime ragioni.
Innanzitutto, la Corte osserva che il fideiussore non può sciogliersi unilateralmente dal vincolo assunto senza il consenso del creditore e che un eventuale recesso sarebbe ammissibile solo in un contratto senza predeterminazione di durata, il che certamente non è per il contratto di mutuo sottoscritto dai sigg.ri e garantito CP_2
dall'appellante. In proposito, si rileva che la fideiussione si deve ritenere protratta
“quanto meno entro lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito. In mancanza si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall'impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo aver indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art 1372 cc.) ed i contraenti sono tenuti a
pagina 23 di 28 comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto medesimo” (cfr. Cass. 25171/2014).
Ciò premesso, non è dato in ogni caso comprendere quale sia la condotta contraria a buona fede assunta dalla posto che la stessa ha: CP_1
- concesso il mutuo solutorio ai sigg.ri sul presupposto che venissero offerte CP_2
idonee garanzie, prestate del tutto volontariamente dalla sig.ra Pt_1
- ha poi incassato regolarmente le rate del finanziamento versate dalla garante.
E in tal senso, contrariamente a quanto deduce la sig.ra l'Istituto di credito non Pt_1
era affatto tenuto a rivolgersi ai debitori principali, atteso che il mutuo de quo ha sempre avuto regolare adempimento e le rate sono sempre state pagate alla scadenza da un soggetto a ciò obbligato in forza di un valido contratto di garanzia.
Con il tredicesimo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale di Lodi si sia limitato a rigettare la domanda di nullità per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, c. 2, Tub senza esaminarla nel merito.
Innanzitutto, è opportuno evidenziare che il mutuo qui impugnato è stato qualificato dalle parti quale “mutuo ipotecario”.
Come risulta dalla domanda di mutuo del 9.11.2009, prodotta in atti dalla sub CP_1
doc. 2 di primo grado e sottoscritta dai sigg.ri gli stessi espressamente CP_2
avanzavano domanda di mutuo ordinario (barrando la relativa casella) allo scopo di ottenere liquidità, escludendo, quindi, che la finalità fosse quella di acquistare un immobile.
Si consideri al riguardo che detta domanda, quanto alla sezione relativa alle notizie relative agli immobili da ipotecare, veniva sottoscritta anche dalla garante, la sig.ra
(cfr. doc. 2 cit.). Parte_1
Era, quindi, ben chiaro a tutte le parti contrattuali che il finanziamento che veniva richiesto alla fosse un mutuo ipotecario, ma non fondiario. CP_1
A ciò si aggiunga che nelle premesse del contratto di mutuo (sottoscritto nel gennaio 2010) è dato leggere che “la parte mutuataria dichiara sotto la propria responsabilità che il
pagina 24 di 28 mutuo non è contratto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e pertinenze…” (v. doc. 4 primo grado pag. 2). Pt_1
In sostanza, quindi, al di là del nomen juris impiegato, è evidente che nel caso di specie non si versa in un'ipotesi di mutuo fondiario, con conseguente inapplicabilità del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 Tub.
D'altronde, anche diversamente opinando e ritenendo che possa ritenersi accertato nel caso di specie il superamento del tetto fissato dalla citata norma, non per questo il contratto di mutuo può essere dichiarato nullo.
A tal proposito, occorre ricordare che un primo orientamento interpretativo, espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26672/2013, aveva escluso la configurabilità della nullità per contrarietà a norme imperative nel caso di violazione del limite di finanziamento ex art. 38 TUB.
Tale orientamento era poi stato sconfessato dalla Cassazione con la sentenza n.
17352/2017, che aveva invece evidenziato come la previsione del limite massimo di finanziabilità stabilito da tale disposizione si inserisca tra gli elementi essenziali per poter qualificare come fondiario un contratto di mutuo, con la conseguenza che dalla sua violazione discenderebbe la nullità del contratto in quanto contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c.
A risolvere il contrasto giurisprudenziale sul punto è intervenuta la pronuncia della
Sezioni Unite n. 33719/2022, già puntualmente richiamata dal primo giudice, che ha escluso la nullità del mutuo fondiario che abbia superato la soglia dell'80% del valore dell'immobile.
Attraverso un elaborato percorso motivazionale, il Supremo Consesso giunge, infatti, ad affermare che il superamento del limite di finanziabilità, in quanto disposizione di mera specificazione o integrazione degli elementi essenziali del contratto, non contrasta con una norma imperativa e non può, quindi, incidere sulla validità del contratto di mutuo.
Orbene, alla luce del chiaro intervento delle Sezioni Unite, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto superflua l'analisi della fondatezza o meno della tesi circa pagina 25 di 28 l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, in quanto anche una sua eventuale violazione non avrebbe potuto condurre al richiesto accertamento di nullità del contratto per cui è causa.
Quanto, poi, al quattordicesimo motivo di gravame, fondato sulla reiterata contestazione alla di aver voluto stipulare il mutuo al solo fine di accollare CP_1
l'intero debito alla garante e terza datrice di ipoteca sig.ra la Corte - oltre a Pt_1
richiamare quanto già osservato circa il fatto che quest'ultima ha acconsentito con volontà libera e priva di vizi a prestare garanzia in favore dei debitori principali, dei quali non può che ritenersi ella conoscesse le condizioni economiche e patrimoniali - osserva che tale allegazione risulta del tutto priva di elementi idonei a sostenerla, non essendo stati indicati, né prodotti riscontri probatori a supporto.
Da un lato, giova ricordare che la dedotta violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto non comporta, di per sé, la nullità del negozio;
tali principi, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., operano infatti come criteri di comportamento delle parti nel corso del rapporto contrattuale e non come elementi strutturali del contratto la cui mancanza possa determinarne la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Pertanto, la loro eventuale inosservanza potrebbe al più integrare un inadempimento rilevante sul piano della responsabilità risarcitoria, ma inidoneo a incidere sulla validità del contratto.
Dall'altro lato, la prospettazione in fatto dell'appellante potrebbe essere riguardata come intesa a sostenere la sussistenza della nullità del contratto di mutuo per illiceità dei motivi. E tuttavia, anche tale ricostruzione non risulta accoglibile, poiché, per integrare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1345 c.c., è necessario che il motivo risulti illecito e che, oltre ad essere stato l'unico determinante per la conclusione dell'accordo, sia comune alle parti. Orbene, nel caso di specie, non solo difettano allegazioni e prove circa la natura illecita e l'unicità del motivo addotto, ma sarebbe del tutto irragionevole e illogico ipotizzare che tale preteso intento sia stato condiviso anche dalla sig.ra Pt_1
pagina 26 di 28 Risulta, infine, assorbito il quindicesimo motivo di impugnazione, atteso che il rigetto dei precedenti motivi formulati dalla parte appellante comporta il riconoscimento della piena validità del contratto di mutuo stipulato dai sigg.ri con la Banca e della CP_2
garanzia prestata dalla stessa sig.ra Pt_1
Conseguentemente, non può la essere condannata a rimborsare alla garante le CP_1
somme da questa versate nel regolare adempimento delle pattuizioni intercorse con l'Istituto di credito.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M.
n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (52.000,00-260.000,00) e dunque in complessivi € 4.997,00 (di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Le spese così liquidate devono essere corrisposte alla e al difensore Controparte_1
del sig. avv. Alberto Maraschi, dichiaratosi antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando in contumacia di e nel contraddittorio Controparte_3
delle altre parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Lodi n. 301 resa il 25 marzo 2024 e pubblicata il giorno successivo, sentenza che dunque conferma;
pagina 27 di 28 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;
3) condanna altresì l'appellante alla rifusione, in favore di delle Controparte_2
spese del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario, avv. Alberto Maraschi;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R.
n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 24 settembre 2025
Il presidente est.
DO ET
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