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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TR SA, Presidente
CARRA ON, TO
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2074/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 060100331 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 060100334 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi in atti ed insistono per l'accoglimento delle conlusioni in essi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2074/2023, pronunciata in data 16/10/2023 e depositata in data 05/12/2023, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce rigettava, con condanna alle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, avverso gli avvisi di accertamento n. TVM060100331/2023 e n. TVM060100334/2023, entrambi notificati in data 23 febbraio 2023 e scaturenti da pvc redatto in data 22/08/2022 dalla Guardia di Finanza di Gallipoli.
Con tale processo verbale venivano contestate a carico della società Ricorrente_1 S.r.l. violazioni formali e sostanziali ai fini IVA, relativamente ai periodi di imposta 2018 e 2019.
Piò precisamente, dai controlli eseguiti in sede di verifica, venivano contestati i rapporti intrattenuti dalla società contribuente con fornitori considerati, sulla base di elementi indiziari, “cartiere” poiché esistenti solo sotto il profilo formale e non sotto l'aspetto sostanziale.
Pertanto, in relazione all'annualità 2018, si contestavano le fatture emesse da Società 1 S.r.l., Società 2, Società_3 S.r.l. e Società_4, ritenute per operazioni soggettivamente inesistenti per complessivi
€ 81.176,90 con relativa IVA indebitamente detratta pari ad € 17.858,92.
Tale imposta veniva recuperata con l'avviso di accertamento TVM060100331/2023.
Per l'anno di imposta 2019, la società aveva ricevuto dalla Società 1 S.r.l. fatture per operazioni soggettivamente inesistenti pari ad € 21.073,67 con IVA indebitamente detratta pari ad € 4.636,21, che veniva recuperata con l'avviso di accertamento TVM060100334/2023.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte della società contribuente, la quale censurava il modus agendi operato dall'Ente impositore.
Infatti, eccepiva la nullità e la infondatezza degli atti impugnati e chiedeva i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso della società ricorrente, ritenendo non meritevoli di accoglimento le argomentazioni difensive.
Contro la predetta decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, la società Ricorrente_1 S.r.l., a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione alle medesime argomentazioni già fornite in primo grado e depositava documentazione a sostegno delle proprie difese.
L'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo;
in via gradata ed ulteriormente preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 342, n. 2,
c.p.c.; e, in via principale, il rigetto dell'appello perché totalmente generico e infondato, con vittoria di spese.
All'udienza del 09/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, Parte appellata si duole della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure non avrebbero rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione della normativa sul processo tributario telematico ex artt. 16-bis e 18 del D.Lgs. n. 546/92.
Infatti, l'Ufficio assume che <nel caso di specie, il ricorso trasmesso dalla parte è risultata essere una mera scansione in formato “pdf” del analogico predisposto con modalità cartacea e firma autografa difensore non un documento “informatico” strumenti software digitale.
Ai fini della proposizione del ricorso telematico la parte avrebbe dovuto predisporre un documento informatico con esclusiva apposizione di firma digitale e non la mera scansione di un documento cartaceo, contravvenendo alle specifiche regole valevoli per il processo tributario telematico stabilite dal citato regolamento.
La possibilità di scansionare il documento cartaceo con firma autografa (con successiva attestazione di conformità) è prevista esclusivamente per il mandato alle liti (articolo 4 del regolamento), ma non anche per il ricorso, che deve essere redatto in forma di documento informatico (articolo 2)>>.
Orbene, la notifica del ricorso all'Ente impositore da parte del contribuente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico
(PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
La lettura combinata dell'articolo 16 bis, commi 3 e 3-bis, pone in evidenza come la modalità digitale sia l'unica forma legittima per le notifiche.
La digitalizzazione rappresenta un vincolo giuridico, la cui violazione compromette irrimediabilmente il diritto alla tutela giurisdizionale.
Nel caso de quo, si può agevolmente constatare come alcuna violazione alla normativa di riferimento sia stata posta in essere.
Infatti, nel fascicolo telematico del primo grado risultano depositate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna attestanti i documenti trasmessi in notifica.
Ebbene, trattasi di notifica ex art 3 bis della L. n. 53/1994 con trasmissione, per legale conoscenza e ad ogni effetto di legge, dei seguenti allegati:
- ricorso tributario (nome file: Ricorso digiotrade 3.pdf.p7m) in originale informatico firmato digitalmente;
- procura alle liti conferita dall'Avv. Difensore_2 (nome file: Procura dgiotrade 3.pdf.p7m) in copia per immagine firmata digitalmente;
- avviso di accertamento n. TVM060100331/2023 (nome file: avviso accertamento 3312023.pdf);
- avviso di accertamento n. TVM060100334/2023 (nome file: avviso accertamento 3342023.pdf);
- relata di notifica (nome file: relata dgiotrade 3.pdf.p7m) in originale informatico firmata digitalmente.
Pertanto, la doglianza dell'Ufficio è priva di qualsiasi fondamento.
In secundis, sulla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, questa Corte osserva che l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 così prevede: <
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3>>.
Orbene, l'appello, così come proposto, rispetta la citata previsione normativa, con indicazione dei motivi specifici di impugnazione.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi,
l'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado può anche limitarsi a chiedere al Giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.
Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. ord. n. 1461 del 20/01/2017).
Infatti, la sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla loro mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cassazione, sentenza n. 10524/2017). <premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, stregua dei presupposti fatto e diritto in esso indicati, ed avente oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo primo grado>> (Cass. sentenza n. 25756/14), questa Corte ritiene, nella fattispecie esaminata, che Parte appellante abbia evidenziato le ragioni dell'appello.
Pertanto, la doglianza dell'Ufficio è destituita di pregio giuridico.
In terzis, tenendo presente che, nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, occorre dare preliminarmente riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini, in via pregiudiziale, si chiedeva l'annullamento dell'atto.
Orbene, questa Corte prende atto del deposito documentale, effettuato dalla difesa di Parte appellante, concernente i seguenti atti:
- richiesta di archiviazione ex artt. 408 e ss c.p.c., 125 e 126 del D.Lgs. n. 271/89 avanzata dal Pubblico Ministero dott.ssa Nominativo_3 nel procedimento penale rubricato al n. 7919/2019 del R.G.N.R. nei confronti di Nominativo_4, Nominativo_5 e Nominativo_6;
- decreto di archiviazione del predetto procedimento penale emesso dal G.I.P. dott.ssa Nominativo_7 (R.G. GIP n. 2573/24).
Tale decreto ha rilievo come elemento di prova ed è, in questa sede, oggetto di una autonoma valutazione da parte di questa Giurisdizione unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio.
Ebbene, questa Corte rileva le seguenti motivazioni: <il presente procedimento (riunito in ragione della connessione probatoria e oggettiva) trova la sua genesi nelle complesse attività di indagine compiute dalla guardia finanza salerno delega procura nocera inferiore seno al p.p. n. 5186 18 mod. 21 cui è stata vagliata ipotesi investigativa circa l'esistenza una associazione a delinquere dedita alle cd. frodi carosello mediante utilizzo società cartiere ed emissione fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Al fine al vagliare la tenuta probatoria della predetta informativa originaria, alle cui risultanze gli investigatori della odierna indagine banno fatto numerosi rinvii, utilizzandone le conclusioni (soprattutto per ciò che attiene al meccanismo ipotizzato della frode carosello fondato sulla presunta inesistenza delle operazioni commerciali della società rumena Società_6 srl e delle società Società_3, Società 7, Società 2. Società 8, Società 1 srls, Società_4 srls) è stato richiesto a quella A.G. l'esito del relativo procedimento, delle cui sentenze sono state acquisite le copie.
Orbene, in relazione a tutti gli originari imputati (con l'esclusione dell'unico che non aveva proposto alcuna impugnazione) è irrevocabile la Sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 2269 del 9.12.2022 che ha assolto tutti perché il fatto non sussiste.
In particolare - rimandando alle integrali motivazioni di quella sentenza acquisita da ultimo agli atti - la Corte ha sottolineato quanto segue "lo schema accusatorio diventa chiaro, e sembra consistere essenzialmente nel ritenere inesistenti le varie società in quanto gestite di fatto da soggetti diversi dal formali rappresentanti e collegate fra loro da molteplici rapporti commerciali, così però confondendo la natura fittizia delle intestazioni di ciascuna azienda e l'intreccio di rapporti dovuto alla comune gestione con la inesistenza soggettiva delle operazioni dedotte in imputazione. Né pare decisiva, per alcune società (Società_3, Società 1, Società 8 srls e Società 7) la mancata presentazione delle dichiarazioni di imposta, elemento certo sospetto e indiziario di possibile inesistenza, ma che andava meglio investigato, poiché, come ovvio, non tutte le aziende che evadano nel fisco possono solo per questo ritenersi non operative: questo a parte il rilievo che nel nostro caso al momento del sequestro della documentazione, il 20.3.2019, era ancora aperto il termine per la presentazione della dichiarazione Iva;
allo stesso modo, anche la mancanza in alcuni casi (così come per la Associazione_1, Società 2 e LA Associazione_3) della sede legale, sembra spiegarsi nella nostra vicenda con la concentrazione delle operazioni amministrative e logistiche nella sede della Società_4, che la stessa sentenza impugnata riconosce come base operativa dell'intera organizzazione: si può in sostanza ritenere, alla luce del compendio probatorio, che le diverse aziende avessero una gestione unitaria (la stessa stemma era in effetti gestita da Nominativo_8, compagna del D'Auria), dal che non si desume però che le operazioni commerciali da loro realizzate fossero fittizie;
ed anzi proprio la prova della materiale spedizione della merce in Romania smentisce tale assunto. In sostanza e rimasto inevaso l'approfondimento delle questioni analiticamente indicate dal Tribunale del riesame nel suo provvedimento del 16.1.2020; non è stata fatta una serie e dettagliata analisi del prezzi, laddove la giurisprudenza di legittimità considera l'esiguità del prezzo di acquisto la prova principe dell'interposizione fittizia;
non sono stati identificati per ciascuna fattura (ed anzi nemmeno in generale) il vero venditore e il vero acquirente a monte e a valle del presunto intermediario fittizio;
non è stato accertato in alcun caso che le fatture ritenute soggettivamente inesistenti siano state effettivamente portare in detrazione dell'Iva, riscontro necessario anche al fine della prova del dolo specifico delle operazioni, tanto è vero che a nessuno del reali acquirenti è stato contestato il simmetrico reato previsto dall'articolo 2 del Decreto numero 74/2000. Si può dunque conclusivamente ritenere consentire con il richiamato provvedimento laddove conclude che l'assunto accusatorio è rimasto una mera ipotesi investigativa fondata su spunti investigativi non approfonditi, donde l'assoluzione di tutti gli imputati da tutti i reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono, per insufficienza e contraddittorietà della prova raccolta".
In presenza di siffatta valutazione in ordine ai soggetti che, secondo le informative del presente procedimento, avevano i rapporti commerciali sfociati nella emissione di F.O.I. non appare sostenibile in alcun modo neppure l'impianto accusatorio portato all'attenzione dell'A.G. da parte della GdF e può certamente escludersi la fondata possibilità di una condanna per tutti gli indagati;
ne deriva dunque una doverosa richiesta di archiviazione>>.
Ed è proprio in questa prospettiva che l'art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 prevede al primo comma che <la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto valutazione nel processo tributario, ha, questo, efficacia giudicato, ogni stato grado, quanto ai medesimi>>.
Sulla base della lettera della legge, il punto nodale riguarda l'accertamento dei fatti materiali, che devono essere gli stessi in entrambi i procedimenti e la cui (in)esistenza, se accertata dal Giudice Penale con sentenza dibattimentale definitiva, riveste efficacia di giudicato nei confronti del Giudice Tributario. Infatti, come ben scritto in un'altra sentenza (Cass. 30814/2024, poi ripresa da Cass. 936/2025), <…quando si discute di efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce al giudicato penale in sé per sé, ma all'accertamento dei fatti contenuti nella relativa decisione. E quindi, ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo della sentenza, ma il valore extrapenale degli accertamenti dei fatti>>.
La predetta pronuncia giudiziale è supportata anche dalle visure, depositate in atti, attestanti che tutte le società menzionate sono effettivamente operative.
Un ulteriore elemento che convince sulla infondatezza delle risultanze accertative è fornito dal provvedimento di annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate - Direzione di Brescia a carico di Nominativo_9 in ragione delle pronunce giudiziali emesse nei procedimenti penali (sentenza di assoluzione n. 1033/2021 del 23/07/2021 e ordinanza 1969/2023 del 31/10/2023).
Orbene, questa Corte ritiene come tutti gli elementi motivazionali, partecipati dal Pubblico Ministero e dal
Giudice penale, siano probanti l'infondatezza dell'azione accertativa.
Pertanto, le motivazioni sottese agli atti impositivi impugnato sono prive di fondamento e l'Ufficio non ha dimostrato l'applicabilità in concreto dello strumento accertativo.
Per converso, il contribuente ha assolto l'onere di provare in modo preciso i fatti impeditivi della maggiore pretesa tributaria, di cui all'accertamento effettuato dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dispone l'annullamento degli atti impugnati.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, stante la peculiarità e complessità del caso concreto sotto il profilo giuridico.
Così deciso in Lecce, lì 09 gennaio 2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TR SA, Presidente
CARRA ON, TO
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2074/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 060100331 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 060100334 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi in atti ed insistono per l'accoglimento delle conlusioni in essi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2074/2023, pronunciata in data 16/10/2023 e depositata in data 05/12/2023, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce rigettava, con condanna alle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, avverso gli avvisi di accertamento n. TVM060100331/2023 e n. TVM060100334/2023, entrambi notificati in data 23 febbraio 2023 e scaturenti da pvc redatto in data 22/08/2022 dalla Guardia di Finanza di Gallipoli.
Con tale processo verbale venivano contestate a carico della società Ricorrente_1 S.r.l. violazioni formali e sostanziali ai fini IVA, relativamente ai periodi di imposta 2018 e 2019.
Piò precisamente, dai controlli eseguiti in sede di verifica, venivano contestati i rapporti intrattenuti dalla società contribuente con fornitori considerati, sulla base di elementi indiziari, “cartiere” poiché esistenti solo sotto il profilo formale e non sotto l'aspetto sostanziale.
Pertanto, in relazione all'annualità 2018, si contestavano le fatture emesse da Società 1 S.r.l., Società 2, Società_3 S.r.l. e Società_4, ritenute per operazioni soggettivamente inesistenti per complessivi
€ 81.176,90 con relativa IVA indebitamente detratta pari ad € 17.858,92.
Tale imposta veniva recuperata con l'avviso di accertamento TVM060100331/2023.
Per l'anno di imposta 2019, la società aveva ricevuto dalla Società 1 S.r.l. fatture per operazioni soggettivamente inesistenti pari ad € 21.073,67 con IVA indebitamente detratta pari ad € 4.636,21, che veniva recuperata con l'avviso di accertamento TVM060100334/2023.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte della società contribuente, la quale censurava il modus agendi operato dall'Ente impositore.
Infatti, eccepiva la nullità e la infondatezza degli atti impugnati e chiedeva i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso della società ricorrente, ritenendo non meritevoli di accoglimento le argomentazioni difensive.
Contro la predetta decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, la società Ricorrente_1 S.r.l., a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione alle medesime argomentazioni già fornite in primo grado e depositava documentazione a sostegno delle proprie difese.
L'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo;
in via gradata ed ulteriormente preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 342, n. 2,
c.p.c.; e, in via principale, il rigetto dell'appello perché totalmente generico e infondato, con vittoria di spese.
All'udienza del 09/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, Parte appellata si duole della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure non avrebbero rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione della normativa sul processo tributario telematico ex artt. 16-bis e 18 del D.Lgs. n. 546/92.
Infatti, l'Ufficio assume che <nel caso di specie, il ricorso trasmesso dalla parte è risultata essere una mera scansione in formato “pdf” del analogico predisposto con modalità cartacea e firma autografa difensore non un documento “informatico” strumenti software digitale.
Ai fini della proposizione del ricorso telematico la parte avrebbe dovuto predisporre un documento informatico con esclusiva apposizione di firma digitale e non la mera scansione di un documento cartaceo, contravvenendo alle specifiche regole valevoli per il processo tributario telematico stabilite dal citato regolamento.
La possibilità di scansionare il documento cartaceo con firma autografa (con successiva attestazione di conformità) è prevista esclusivamente per il mandato alle liti (articolo 4 del regolamento), ma non anche per il ricorso, che deve essere redatto in forma di documento informatico (articolo 2)>>.
Orbene, la notifica del ricorso all'Ente impositore da parte del contribuente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico
(PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
La lettura combinata dell'articolo 16 bis, commi 3 e 3-bis, pone in evidenza come la modalità digitale sia l'unica forma legittima per le notifiche.
La digitalizzazione rappresenta un vincolo giuridico, la cui violazione compromette irrimediabilmente il diritto alla tutela giurisdizionale.
Nel caso de quo, si può agevolmente constatare come alcuna violazione alla normativa di riferimento sia stata posta in essere.
Infatti, nel fascicolo telematico del primo grado risultano depositate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna attestanti i documenti trasmessi in notifica.
Ebbene, trattasi di notifica ex art 3 bis della L. n. 53/1994 con trasmissione, per legale conoscenza e ad ogni effetto di legge, dei seguenti allegati:
- ricorso tributario (nome file: Ricorso digiotrade 3.pdf.p7m) in originale informatico firmato digitalmente;
- procura alle liti conferita dall'Avv. Difensore_2 (nome file: Procura dgiotrade 3.pdf.p7m) in copia per immagine firmata digitalmente;
- avviso di accertamento n. TVM060100331/2023 (nome file: avviso accertamento 3312023.pdf);
- avviso di accertamento n. TVM060100334/2023 (nome file: avviso accertamento 3342023.pdf);
- relata di notifica (nome file: relata dgiotrade 3.pdf.p7m) in originale informatico firmata digitalmente.
Pertanto, la doglianza dell'Ufficio è priva di qualsiasi fondamento.
In secundis, sulla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, questa Corte osserva che l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 così prevede: <
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3>>.
Orbene, l'appello, così come proposto, rispetta la citata previsione normativa, con indicazione dei motivi specifici di impugnazione.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi,
l'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado può anche limitarsi a chiedere al Giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.
Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. ord. n. 1461 del 20/01/2017).
Infatti, la sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla loro mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cassazione, sentenza n. 10524/2017). <premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, stregua dei presupposti fatto e diritto in esso indicati, ed avente oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo primo grado>> (Cass. sentenza n. 25756/14), questa Corte ritiene, nella fattispecie esaminata, che Parte appellante abbia evidenziato le ragioni dell'appello.
Pertanto, la doglianza dell'Ufficio è destituita di pregio giuridico.
In terzis, tenendo presente che, nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, occorre dare preliminarmente riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini, in via pregiudiziale, si chiedeva l'annullamento dell'atto.
Orbene, questa Corte prende atto del deposito documentale, effettuato dalla difesa di Parte appellante, concernente i seguenti atti:
- richiesta di archiviazione ex artt. 408 e ss c.p.c., 125 e 126 del D.Lgs. n. 271/89 avanzata dal Pubblico Ministero dott.ssa Nominativo_3 nel procedimento penale rubricato al n. 7919/2019 del R.G.N.R. nei confronti di Nominativo_4, Nominativo_5 e Nominativo_6;
- decreto di archiviazione del predetto procedimento penale emesso dal G.I.P. dott.ssa Nominativo_7 (R.G. GIP n. 2573/24).
Tale decreto ha rilievo come elemento di prova ed è, in questa sede, oggetto di una autonoma valutazione da parte di questa Giurisdizione unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio.
Ebbene, questa Corte rileva le seguenti motivazioni: <il presente procedimento (riunito in ragione della connessione probatoria e oggettiva) trova la sua genesi nelle complesse attività di indagine compiute dalla guardia finanza salerno delega procura nocera inferiore seno al p.p. n. 5186 18 mod. 21 cui è stata vagliata ipotesi investigativa circa l'esistenza una associazione a delinquere dedita alle cd. frodi carosello mediante utilizzo società cartiere ed emissione fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Al fine al vagliare la tenuta probatoria della predetta informativa originaria, alle cui risultanze gli investigatori della odierna indagine banno fatto numerosi rinvii, utilizzandone le conclusioni (soprattutto per ciò che attiene al meccanismo ipotizzato della frode carosello fondato sulla presunta inesistenza delle operazioni commerciali della società rumena Società_6 srl e delle società Società_3, Società 7, Società 2. Società 8, Società 1 srls, Società_4 srls) è stato richiesto a quella A.G. l'esito del relativo procedimento, delle cui sentenze sono state acquisite le copie.
Orbene, in relazione a tutti gli originari imputati (con l'esclusione dell'unico che non aveva proposto alcuna impugnazione) è irrevocabile la Sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 2269 del 9.12.2022 che ha assolto tutti perché il fatto non sussiste.
In particolare - rimandando alle integrali motivazioni di quella sentenza acquisita da ultimo agli atti - la Corte ha sottolineato quanto segue "lo schema accusatorio diventa chiaro, e sembra consistere essenzialmente nel ritenere inesistenti le varie società in quanto gestite di fatto da soggetti diversi dal formali rappresentanti e collegate fra loro da molteplici rapporti commerciali, così però confondendo la natura fittizia delle intestazioni di ciascuna azienda e l'intreccio di rapporti dovuto alla comune gestione con la inesistenza soggettiva delle operazioni dedotte in imputazione. Né pare decisiva, per alcune società (Società_3, Società 1, Società 8 srls e Società 7) la mancata presentazione delle dichiarazioni di imposta, elemento certo sospetto e indiziario di possibile inesistenza, ma che andava meglio investigato, poiché, come ovvio, non tutte le aziende che evadano nel fisco possono solo per questo ritenersi non operative: questo a parte il rilievo che nel nostro caso al momento del sequestro della documentazione, il 20.3.2019, era ancora aperto il termine per la presentazione della dichiarazione Iva;
allo stesso modo, anche la mancanza in alcuni casi (così come per la Associazione_1, Società 2 e LA Associazione_3) della sede legale, sembra spiegarsi nella nostra vicenda con la concentrazione delle operazioni amministrative e logistiche nella sede della Società_4, che la stessa sentenza impugnata riconosce come base operativa dell'intera organizzazione: si può in sostanza ritenere, alla luce del compendio probatorio, che le diverse aziende avessero una gestione unitaria (la stessa stemma era in effetti gestita da Nominativo_8, compagna del D'Auria), dal che non si desume però che le operazioni commerciali da loro realizzate fossero fittizie;
ed anzi proprio la prova della materiale spedizione della merce in Romania smentisce tale assunto. In sostanza e rimasto inevaso l'approfondimento delle questioni analiticamente indicate dal Tribunale del riesame nel suo provvedimento del 16.1.2020; non è stata fatta una serie e dettagliata analisi del prezzi, laddove la giurisprudenza di legittimità considera l'esiguità del prezzo di acquisto la prova principe dell'interposizione fittizia;
non sono stati identificati per ciascuna fattura (ed anzi nemmeno in generale) il vero venditore e il vero acquirente a monte e a valle del presunto intermediario fittizio;
non è stato accertato in alcun caso che le fatture ritenute soggettivamente inesistenti siano state effettivamente portare in detrazione dell'Iva, riscontro necessario anche al fine della prova del dolo specifico delle operazioni, tanto è vero che a nessuno del reali acquirenti è stato contestato il simmetrico reato previsto dall'articolo 2 del Decreto numero 74/2000. Si può dunque conclusivamente ritenere consentire con il richiamato provvedimento laddove conclude che l'assunto accusatorio è rimasto una mera ipotesi investigativa fondata su spunti investigativi non approfonditi, donde l'assoluzione di tutti gli imputati da tutti i reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono, per insufficienza e contraddittorietà della prova raccolta".
In presenza di siffatta valutazione in ordine ai soggetti che, secondo le informative del presente procedimento, avevano i rapporti commerciali sfociati nella emissione di F.O.I. non appare sostenibile in alcun modo neppure l'impianto accusatorio portato all'attenzione dell'A.G. da parte della GdF e può certamente escludersi la fondata possibilità di una condanna per tutti gli indagati;
ne deriva dunque una doverosa richiesta di archiviazione>>.
Ed è proprio in questa prospettiva che l'art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 prevede al primo comma che <la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto valutazione nel processo tributario, ha, questo, efficacia giudicato, ogni stato grado, quanto ai medesimi>>.
Sulla base della lettera della legge, il punto nodale riguarda l'accertamento dei fatti materiali, che devono essere gli stessi in entrambi i procedimenti e la cui (in)esistenza, se accertata dal Giudice Penale con sentenza dibattimentale definitiva, riveste efficacia di giudicato nei confronti del Giudice Tributario. Infatti, come ben scritto in un'altra sentenza (Cass. 30814/2024, poi ripresa da Cass. 936/2025), <…quando si discute di efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce al giudicato penale in sé per sé, ma all'accertamento dei fatti contenuti nella relativa decisione. E quindi, ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo della sentenza, ma il valore extrapenale degli accertamenti dei fatti>>.
La predetta pronuncia giudiziale è supportata anche dalle visure, depositate in atti, attestanti che tutte le società menzionate sono effettivamente operative.
Un ulteriore elemento che convince sulla infondatezza delle risultanze accertative è fornito dal provvedimento di annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate - Direzione di Brescia a carico di Nominativo_9 in ragione delle pronunce giudiziali emesse nei procedimenti penali (sentenza di assoluzione n. 1033/2021 del 23/07/2021 e ordinanza 1969/2023 del 31/10/2023).
Orbene, questa Corte ritiene come tutti gli elementi motivazionali, partecipati dal Pubblico Ministero e dal
Giudice penale, siano probanti l'infondatezza dell'azione accertativa.
Pertanto, le motivazioni sottese agli atti impositivi impugnato sono prive di fondamento e l'Ufficio non ha dimostrato l'applicabilità in concreto dello strumento accertativo.
Per converso, il contribuente ha assolto l'onere di provare in modo preciso i fatti impeditivi della maggiore pretesa tributaria, di cui all'accertamento effettuato dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dispone l'annullamento degli atti impugnati.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, stante la peculiarità e complessità del caso concreto sotto il profilo giuridico.
Così deciso in Lecce, lì 09 gennaio 2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini