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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13698/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13698/2024 r.g. promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO Parte_1 CodiceFiscale_1
VI (C.F. , PEC: , elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il proprio studio sito in Piazza Sacro Cuore, n. 3, Palermo;
RICORRENTE contro
(C.F. , PEC: ), Controparte_1 C.F._3 Email_2 in proprio, domiciliato presso il proprio studio sito in Via degli Agresti, n. 2, Bologna;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Ricorrente: Reietta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione:
Ritenere e dichiarare che l'avv. con il proprio comportamento negligente, ha causato Controparte_1 al signor un danno patrimoniale pari a € 19.451,86, di cui € 14.327,86 per T.F.R. Parte_1 ammesso al passivo del fallimento e successivamente espunto, € 5.124,00 per somme CP_2 trattenute indebitamente dalla e mai insinuate al passivo, e un danno non patrimoniale CP_2 derivante dalla segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e nella CRIF.
pagina 1 di 17 Di conseguenza condannare l'avv. al pagamento in favore del signor Controparte_1 Parte_1 della somma di € 19.451,86, oltre interessi legali dal 10.06.2024 al soddisfo o di quella, superiore o inferiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Condannare inoltre l'avv. al pagamento in favore del signor di una Controparte_1 Parte_1 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1126 c.c. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
In subordine si chiede che l'avv. venga condannato al pagamento della somma di € 5.124,00, CP_1 oltre interessi legali dal 10.06.2024 al soddisfo.
Si dichiara che il presente procedimento è sottoposto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, che si è svolta con esito negativo, come da verbale che si allega (doc. 44).
Con riserva di integrare le difese e formulare domande istruttorie, anche alla luce del comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 19.451,86 e il CU è pari a € 237,00.
Si precisava però nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.: tutto quanto premesso, con il presente atto, il signor insiste nelle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 limitando la richiesta di risarcimento formulata al solo danno patrimoniale nella ridotta misura di €
9.300,00.
Resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo respingere il ricorso e le domande tutte avanzate da Parte_1 in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite, compresa la fase della
[...] mediazione obbligatoria, e condanna ex art. 96 cpc al pagamento della somma che risulterà di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 3 ottobre 2024, introduceva un Parte_1 giudizio nei confronti dell'avv. deducendo la responsabilità professionale di Controparte_1 quest'ultimo in relazione all'attività svolta nella procedura fallimentare della società Controparte_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 79/2020 del 22 ottobre 2020. pagina 2 di 17 Esponeva il ricorrente che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il Giudice Delegato aveva fissato il termine del 5 gennaio 2021 per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e l'udienza del 5 febbraio 2021 per l'esame delle stesse. Il ricorrente, già dipendente della società, conferiva mandato all'avv. per curare la propria insinuazione al passivo, vantando un credito di € CP_1
26.377,07, per retribuzioni e T.F.R. non corrisposti. La domanda, corredata dai conteggi e dalle buste paga, veniva tempestivamente depositata.
Riferiva inoltre che, nel corso del rapporto di lavoro, egli aveva stipulato con un Controparte_3 contratto di cessione del quinto dello stipendio, con trattenuta mensile di € 244,00, che il datore di lavoro non aveva versato alla banca per il periodo marzo 2018 – dicembre 2019, appropriandosi indebitamente della somma complessiva di € 5.124,00. Per tale ragione, il ricorrente chiedeva al proprio difensore di curare anche l'insinuazione al passivo di dette somme, trasmettendogli il conteggio estintivo ricevuto da in data 17 dicembre 2020. CP_3
L'avvocato, tuttavia, decideva di limitare la domanda ai soli crediti di lavoro, riservandosi di proporre una successiva insinuazione tardiva per le trattenute indebitamente operate.
Con progetto di stato passivo depositato il 19 gennaio 2021, il curatore riconosceva in favore di Pt_1 un credito di € 25.115,70 in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., somma poi definitivamente ammessa con decreto del giudice delegato all'udienza del 5 febbraio 2021.
L'8 febbraio successivo, l'avv. comunicava al cliente l'esito dell'ammissione, menzionando CP_1 anche la pendenza del credito relativo alle trattenute mai riversate a CP_3
In data 5 marzo 2021, il curatore informava la banca che il T.F.R. del ricorrente risultava vincolato a garanzia del finanziamento e che spettava alla stessa insinuarsi al passivo. Nonostante ciò, in data 19 marzo 2021, il difensore chiedeva ad di sottoscrivere la rinuncia al credito per T.F.R., senza Pt_1 verificarne la necessità né accertare se avesse già agito. Il ricorrente, confidando nel proprio CP_3 legale, sottoscriveva l'atto di rinuncia, con conseguente espunzione del credito di € 14.327,86 dallo stato passivo.
Solo successivamente il ricorrente apprendeva che si era già rivalsa sull'assicurazione All CP_3
Risks, che le aveva liquidato, in data 25 marzo 2021, la somma di € 12.229,95, determinando così la totale estinzione del debito garantito. pagina 3 di 17 Nonostante i successivi solleciti del ricorrente (22 marzo e 16 aprile 2021) affinché fosse presentata l'insinuazione per le trattenute non versate, l'avvocato non vi provvedeva, limitandosi ad CP_1 assicurare che avrebbe agito “in settimana”.
Nel gennaio 2023, il curatore trasmetteva al ricorrente lo stato passivo definitivo e il piano di riparto, dal quale risultava che non si era mai insinuata. rimasto privo di assistenza tecnica, CP_3 Pt_1 cercava invano chiarimenti dalla banca e, dopo la cessione del credito a si trovava esposto CP_4
a richieste di pagamento per oltre € 17.000, nonché segnalato alla CRIF e alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia.
scriveva a e poi al suo avvocato, chiedendogli di attivarsi. L'avv. gli Pt_1 CP_4 CP_1 suggeriva di contattare il curatore per verificare la possibilità di un'istanza tardiva, attività che Pt_1 faceva, senza ricevere risposta. Dopo due mesi di attesa, sollecitava nuovamente il proprio legale, che solo ad aprile scriveva al curatore ipotizzando una domanda ultra-tardiva, senza però procedere concretamente.
Solo nel settembre 2023, con il patrocinio di un nuovo difensore, il ricorrente depositava domanda ultra-tardiva di insinuazione, rigettata dal Tribunale di Palermo per mancanza di giustificato motivo del ritardo.
Il ricorrente deduceva quindi di aver subito un grave danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della negligenza e imperizia dell'avv. il quale non aveva curato con diligenza gli interessi CP_1 del proprio assistito, causando la perdita definitiva del T.F.R. e delle somme trattenute.
Si costituiva in giudizio l'avv. in proprio, contestando integralmente la domanda. Esponeva CP_1 che il ricorrente, dipendente della società otteneva un prestito di € 14.249,51 da CP_2
con rimborso mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio e vincolando CP_3 irrevocabilmente il proprio T.F.R. e ogni altra somma spettante per la cessazione del rapporto di lavoro all'estinzione del finanziamento.
Il resistente avv. esponeva che, a seguito del fallimento della CP_1 Controparte_2 Pt_1 gli conferiva incarico di presentare domanda di ammissione al passivo per il proprio trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
pagina 4 di 17 Tuttavia, il Curatore fallimentare, accertato che detto credito era vincolato a favore di in virtù CP_3 di una cessione del quinto, intimava ad di rinunciare alla domanda di ammissione, invitando Pt_1 contestualmente la banca a insinuarsi in proprio per le somme dovute.
Il resistente precisava che non procedeva all'insinuazione e, successivamente, cedeva il CP_3 credito a terzi, tra cui la compagnia assicurativa che aveva garantito l'operazione, non richiedevano l'ammissione al passivo, verosimilmente a causa della scadenza dei termini. Pertanto, e come poi confermato anche dal Giudice Delegato del Tribunale di Palermo, la domanda di ammissione non poteva più essere validamente proposta.
Il resistente rappresentava di aver più volte cercato, invano, di spiegare ad l'impossibilità Pt_1 giuridica di procedere e che, a seguito dell'intimazione del Curatore, consigliava al proprio assistito di rinunciare formalmente all'insinuazione, per evitare non solo l'instaurazione di un contenzioso civile, ma anche eventuali profili penali.
Su tale base, sottoscriveva e depositava l'atto di rinuncia, redatto dal difensore. Pt_1
Il resistente allegava che, nel dicembre 2020, i coniugi e si Parte_1 Controparte_5 rivolgevano al medesimo per la predisposizione delle domande di ammissione al passivo dei rispettivi crediti di lavoro verso la società fallita;
ricevuti i conteggi elaborati da un consulente, il difensore redigeva e depositava regolarmente le domande, entrambe ammesse integralmente.
Successivamente, il Curatore accertava che i coniugi avevano in corso finanziamenti con i CP_3 quali determinavano l'indisponibilità dei rispettivi T.F.R., vincolati a garanzia dei prestiti. Con PEC dell'11 marzo 2021, il Curatore intimava ai coniugi di raggiungere un accordo con la banca, preannunciando l'intenzione di agire giudizialmente in caso di inerzia.
La tentava di raggiungere una transazione per entrambi, ma riusciva solo per sé, non trovando CP_5
l'istituto di credito disponibile per la posizione del marito. Ottenuto mandato specifico, l'avv. CP_1 depositava una domanda tardiva per la , relativa al credito oggetto di transazione. CP_5
Per quanto concerneva invece il resistente rappresentava che i conteggi relativi alla cessione Pt_1 del quinto dello stipendio erano irrilevanti, poiché il relativo credito era nella piena titolarità della banca. Nonostante i chiarimenti forniti alla moglie, il Curatore, con PEC del 19 marzo 2021, rinnovava pagina 5 di 17 l'invito ad di rinunciare all'ammissione del T.F.R., al fine di consentire la successiva Pt_1 insinuazione di CP_3
Il resistente, illustrati i rischi e le conseguenze al suo assistito, depositava l'atto di rinuncia debitamente sottoscritto dal cliente, mentre la proseguiva autonomamente trattative con la banca, senza CP_5 esito.
Il resistente allegava che entrambi i coniugi riconoscevano per iscritto l'attività professionale svolta e la quantificazione dei compensi, come documentato dalle dichiarazioni allegate. Evidenziava, inoltre, che tutte le trattative con venivano condotte esclusivamente dalla , senza conferimento di CP_3 CP_5 alcun mandato stragiudiziale a se medesimo.
Il resistente precisava che la otteneva una transazione e la conseguente domanda tardiva per i CP_5 propri crediti;
che invece, non conseguiva alcun accordo, e il relativo credito restava in capo al Pt_1 cessionario;
il difensore trasmetteva puntualmente gli aggiornamenti e sollecitava il pagamento delle proprie spettanze.
Nel marzo 2023, la scriveva al difensore lamentando la mancata definizione della posizione del CP_5 marito e ipotizzando la possibilità di una domanda ultra-tardiva.
L'avv. ribadiva che non poteva insinuarsi per un credito non proprio, suggerendo CP_1 Pt_1 unicamente, in via teorica, la possibilità di agire in surroga ex art. 2900 c.c.. Successivamente, il professionista dichiarava chiusa la pratica.
Il resistente esponeva che, nonostante tali chiarimenti, depositava una domanda ultra-tardiva, Pt_1 adducendo presunte inadempienze professionali del difensore, del tutto prive di riscontro oggettivo.
Il resistente rappresentava che: non poteva in alcun modo insinuarsi per un credito non più di Pt_1 sua titolarità; egli aveva rinunciato legittimamente all'ammissione del credito T.F.R., vincolato a favore di su espresso invito del Curatore;
non avrebbe comunque potuto chiedere l'ammissione per CP_3 le quote di quinto trattenute dalla datrice di lavoro, già cedute alla banca prima del fallimento;
le trattative con la banca erano state condotte esclusivamente dalla , anche per il marito, senza CP_5 alcun incarico professionale al difensore;
il mandato conferito riguardava unicamente la redazione e il deposito delle domande di ammissione e, per la sola , la domanda tardiva connessa alla CP_5 transazione. pagina 6 di 17 Tali circostanze risultavano dai mandati allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dai coniugi in ordine alle prestazioni ricevute e ai compensi corrisposti.
Il resistente eccepiva inoltre che: era infondata l'affermazione secondo cui non avrebbe dovuto Pt_1 rinunciare perché sarebbe stata soddisfatta dall'assicurazione, atteso che l'unica legittimata CP_3 all'insinuazione era la cessionaria del credito;
era falsa la deduzione secondo cui il difensore non avrebbe curato l'ammissione al passivo, poiché tale attività riguardava crediti della moglie, non del ricorrente;
aveva già percepito un finanziamento di €14.243,51, senza subire alcun pregiudizio Pt_1 economico, giacché l'eventuale ammissione al passivo avrebbe comportato un'indebita duplicazione del credito;
la mancata insinuazione della banca costituiva scelta autonoma dell'istituto e non poteva essere imputata al difensore;
il ricorrente disponeva comunque di strumenti di tutela, tra cui l'azione surrogatoria e le clausole contrattuali di cessione del credito;
la richiesta di danno non patrimoniale per la segnalazione di insolvenza era infondata, poiché tale segnalazione non era riferibile all'operato del resistente.
Infine, riteneva che l'azione proposta meritasse la sanzione ex art. 96 c.p.c., poiché Parte_1 dopo aver ceduto il proprio credito e ricevuto il finanziamento, pretendeva ora la stessa somma (o maggiore) dal difensore a titolo risarcitorio, basandosi su presunte negligenze professionali. Non avendo subito alcun pregiudizio dall'esclusione del credito dal fallimento, la sua richiesta appariva pretestuosa e non meritevole di tutela giurisdizionale.
Con memoria del 6 marzo 2025, il ricorrente specificava ulteriormente che le somme relative al T.F.R. erano già state corrisposte a dalla compagnia All Risks, mentre le ulteriori somme erano state CP_3 versate dalla società entrambe le suddette compagnie, tuttavia, scelsero di non insinuarsi al CP_4 passivo del fallimento, preferendo agire direttamente nei confronti di per il recupero delle Pt_1 somme erogate;
a tal proposito, precisava di aver versato a la somma di € 2.000,00 in data CP_4
07.11.2024 e ad All Risks la somma di € 7.300,00 in data 27.02.2025, in forza di un accordo transattivo con i due soggetti.
Si dava infine atto che, per evitare la prosecuzione del contenzioso, formulava all'avv. Pt_1 una proposta transattiva per la definizione bonaria della lite, offrendo come condizione il CP_1 pagamento della somma omnicomprensiva di euro 9.300,00, anche mediante attivazione della polizza di responsabilità professionale dell'avvocato. pagina 7 di 17 Con nota difensiva del 10 ottobre 2025, l'avv. contestava integralmente le accuse di CP_1 negligenza professionale mosse da perché le domande di ammissione al passivo erano state Pt_1 redatte e depositate regolarmente, con l'approvazione preventiva di e della moglie , che Pt_1 CP_5 curava le pratiche per entrambi, come confermato dalla consulente del lavoro Persona_1
Il T.F.R. di era vincolato a garanzia di un finanziamento con a seguito della cessione Pt_1 CP_3 del quinto dello stipendio;
pertanto, non era più titolare del credito, per cui il curatore Pt_1 fallimentare gli aveva chiesto correttamente di rinunciarvi.
L'avv. spiegava di aver informato dei rischi e di aver ottenuto la sua firma alla CP_1 Pt_1 rinuncia per evitare un'inutile opposizione. La moglie era riuscita in seguito a transigere la CP_5 propria posizione con e reinsinuarsi al passivo, mentre non raggiungeva lo stesso CP_3 Pt_1 risultato.
Esponeva che né né le società cessionarie (come si erano insinuate al passivo, ma CP_3 CP_4 avevano agito direttamente contro che avrebbe potuto opporre le proprie eccezioni in sede Pt_1 esecutiva o proporre un'istanza ultra-tardiva in surroga.
Il resistente eccepiva che tale istanza era stata presentata da solo successivamente, imputando Pt_1 al difensore l'omissione, ma il Tribunale di Palermo la respingeva, ritenendo infondata la pretesa, in quanto non era più titolare del T.F.R. ceduto. Pt_1
Secondo l'avv. quella decisione aveva effetto preclusivo e confermava che anche CP_1 un'eventuale insinuazione da parte sua sarebbe stata rigettata;
ribadiva allora che non vi era stato alcun mandato, né espresso né implicito, a trattare con o a curare attività stragiudiziali di riacquisto CP_3 del credito;
tale iniziativa era sempre stata gestita dalla moglie . CP_5
Infine, il resistente evidenziava che aveva già percepito da € 14.243,51 a titolo di Pt_1 CP_3 finanziamento e oggi pretendeva la stessa somma come risarcimento, configurando un tentativo di duplicazione indebita della pretesa.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e la vittoria di spese di giudizio e mediazione.
* * *
pagina 8 di 17 All'udienza del 4 febbraio 2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie domande e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione;
la scrivente assegnava i termini di cui all'art-281 duodecies c.p.c. comma 4 e rinviava per eventuale ammissione di mezzi di prova all'udienza del 15 aprile 2025.
All'udienza del 15 aprile 2025, la causa è stata trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorrente ha ribadito le difese già svolte, insistendo nella richiesta di condanna dell'avv. al CP_1 risarcimento di euro 9.300,00, per negligenza professionale, a titolo di danno patrimoniale, fermo il resto.
L'avv. costituito in proprio, eccepiva la tardività della memoria di replica del ricorrente e ne CP_1 chiedeva l'espunzione, confermando le proprie difese e negando di aver ricevuto l'incarico contestato.
Il Giudice ha dichiarato tardiva la memoria di parte ricorrente, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dal resistente e ha fissato l'udienza per l'assunzione dei testi al 7 maggio 2025, davanti al
GOT dott.ssa Annalisa Benenati;
in tale occasione è stata escussa la teste di parte convenuta,
[...]
consulente del lavoro, la quale ha dichiarato di aver ricevuto incarico dalla signora Testimone_1
, di aver parlato unicamente con quest'ultima – che agiva anche per conto del marito – e CP_5 Pt_1 di aver trasmesso i conteggi sia alla sia allo studio che successivamente ha curato CP_5 CP_1
l'insinuazione al passivo.
All'udienza del 7 ottobre 2025, è comparso l'avv. per sé medesimo, mentre nessuno è Controparte_1 comparso per il ricorrente . Parte_1
L'avv. ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, richiamandosi alla memoria già CP_1 depositata, e ha precisato che l'importo di € 194,00 indicato nella nota spese corrispondeva alla tassa di partecipazione alla mediazione obbligatoria promossa dalla controparte.
Il Giudice ha autorizzato il deposito della ricevuta di pagamento della predetta tassa e, preso atto di quanto sopra, ha trattenuto la causa in decisione.
* * *
1. Il ricorrente lamenta la negligenza e l'imperizia del proprio difensore, avv. per non Controparte_1 aver correttamente curato l'insinuazione al passivo del credito relativo al T.F.R. e alle trattenute operate sullo stipendio a titolo di cessione del quinto, sostenendo che tale condotta gli avrebbe cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale.
2. Preliminarmente, va rammentato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità contrattuale del professionista intellettuale (e nel caso di specie, dell'avvocato), è necessario che il cliente-creditore pagina 9 di 17 dimostri: a) l'inadempimento del professionista;
b) il danno subito;
e c) il nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il mancato conseguimento del risultato sperato.
Senza ripercorrere in questa sede l'intera evoluzione giurisprudenziale in ordine alla natura delle obbligazioni del prestatore d'opera intellettuale e al superamento, da parte della giurisprudenza più recente, della tradizionale e oramai obsoleta distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la questione può sintetizzarsi nei termini che seguono.
Il principio generale che governa l'onere probatorio in materia di responsabilità professionale muove dal presupposto che il professionista-debitore non si obbliga al conseguimento del risultato ultimo auspicato, bensì all'esecuzione della prestazione secondo i canoni di diligenza, perizia e prudenza propri della categoria professionale di appartenenza e conformemente alle regole dell'arte.
Tale rilievo, tuttavia, non può condurre alla conseguenza di escludere completamente il risultato finale dall'oggetto dell'obbligazione. Il soddisfacimento dell'interesse creditorio costituisce, infatti, lo scopo e al contempo la causa concreta del rapporto contrattuale e deve orientare la condotta del professionista nell'esecuzione della prestazione. Diversamente, si giungerebbe a scindere artificiosamente la prestazione dal risultato, precludendo una corretta valutazione dell'operato professionale, che deve invece essere compiuta in relazione all'esito finale che il cliente si proponeva di conseguire.
Il giudizio che il giudice è chiamato a svolgere non consiste, dunque, nella mera verifica se il mancato conseguimento del risultato sia dipeso dall'inadempimento, ma richiede, secondo un criterio controfattuale di tipo probabilistico, di accertare che cosa sarebbe verosimilmente accaduto ove la prestazione fosse stata correttamente eseguita, e se, per converso, il mancato risultato sia riconducibile a fattori esterni ed estranei alla sfera di controllo del professionista (ex multis, Cass. Sez. III, nn. 28991
e 28992 dell'11 novembre 2019).
Ne consegue che la responsabilità dell'avvocato non può essere affermata per il solo fatto di un non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo accertare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia causalmente ricollegabile alla condotta del professionista, se un danno effettivo sussista e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito – sempre secondo criteri di probabilità tipici del giudizio civile – avrebbe conseguito il risultato sperato. In difetto, viene meno la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta, commissiva od omissiva, del professionista e il danno (Cass. civ. nn. 1984/2016 e 2638/2013).
3. Ai fini di un ordinato esame delle questioni devolute alla cognizione di questo Tribunale, appare opportuno procedere a una trattazione distinta delle due poste creditorie azionate, esaminando pagina 10 di 17 separatamente il credito derivante dal contratto di cessione del quinto dello stipendio da quello relativo al trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
La domanda del ricorrente risulta parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.1. In relazione alla lamentata mancata insinuazione al passivo delle trattenute sullo stipendio operate dal datore di lavoro e non versate al cessionario, deve ritenersi che la pretesa del ricorrente sia infondata.
Le somme oggetto di trattenuta costituivano, infatti, rate del medesimo finanziamento oggetto di cessione e, come tali, non erano più nella disponibilità del lavoratore, essendo ormai trasferite ope contractus al creditore cessionario.
Ne consegue che il lavoratore non era più legittimato a far valere tali importi in via autonoma, né a proporre insinuazione al passivo in proprio, atteso che il relativo diritto di credito apparteneva al soggetto finanziatore o ai suoi aventi causa.
In tale contesto, la scelta del difensore -di non proporre domanda di ammissione tardiva in assenza di legittimazione attiva del cliente- deve ritenersi pienamente conforme ai principi di correttezza professionale e di prudenza tecnica, non potendosi configurare un obbligo dell'avvocato di intraprendere iniziative palesemente infondate o inutili.
L'avv. ha, pertanto, correttamente omesso di proporre un'istanza che, oltre a non essere CP_1 sorretta da alcun titolo giuridico, avrebbe potuto comportare anche un aggravio di costi per il cliente.
3.2. Alla luce delle risultanze di causa, non è ravvisabile alcun nesso causale tra la condotta del professionista resistente e il pregiudizio dedotto dal ricorrente. Le iniziative assunte dalla banca originaria creditrice e dalla società cessionaria del credito ( si collocano, infatti, su un CP_4 piano del tutto autonomo e indipendente rispetto all'attività difensiva svolta dal legale, trovando origine nell'assetto contrattuale di garanzia e di cessione liberamente sottoscritto dal ricorrente al momento della stipulazione del finanziamento.
Non può quindi ritenersi che le conseguenze patrimoniali lamentate dal ricorrente siano causalmente imputabili a un'omissione o a un errore del difensore.
Parimenti, non può addebitarsi al professionista la mancata insinuazione della banca o dei suoi aventi causa, trattandosi di iniziativa rimessa esclusivamente alla volontà dei soggetti effettivamente titolari del diritto di credito.
3.3. Alla luce di quanto precede, non risulta integrato alcun inadempimento professionale imputabile all'avv. CP_1
pagina 11 di 17 L'attività da lui svolta si è mantenuta entro i confini della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., e ha tenuto conto del quadro normativo e contrattuale di riferimento.
Dalle prove acquisite emerge, altresì, che il professionista ha informato il cliente circa le ragioni giuridiche e fattuali che impedivano di procedere diversamente, adempiendo così anche l'obbligo informativo che grava sull'avvocato in virtù del rapporto fiduciario con l'assistito.
In mancanza di prova circa l'esistenza di un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta del resistente, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
4. Diversamente da quanto esposto in relazione alla cessione del quinto, la domanda merita accoglimento nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione dei doveri di diligenza e perizia in merito all'insinuazione al passivo fallimentare per le somme derivanti dal vincolo sul T.F.R, ammissione rinunciata il 19 marzo 2021 (doc. 14 ricorrente).
4.1. Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal contratto di finanziamento con cessione del quinto prodotto in giudizio, risulta che – ai sensi dell'art. 8 del contratto medesimo:
“ART.
8-CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - VINCOLO DEL T.F.R.
-PENSIONAMENTO
Salvo quanto previsto al successivo art. 10, in caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, il contratto si intenderà risolto. Il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) ed ogni altra somma spettante per la cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà del Cliente, all'estinzione del prestito. Il Cliente conferisce, in ogni caso, mandato irrevocabile al Datore di lavoro/Amministrazione di trattenere l'intero T.F.R. e qualunque altra indennità dovuta, che dovrà essere versata alla Banca fino alla concorrenza della somma necessaria per l'estinzione del contratto. Qualora il debito residuo sia superiore al T.F.R. e alle altre eventuali indennità versate il
Cliente dovrà provvedere personalmente all'estinzione del debito. Il Cliente, inoltre, si impegna a non richiedere anticipazioni sui T.F.R. sino alla completa estinzione del debito, con conseguente conforme obbligazione del datore di lavoro/Amministrazione.”
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che il ricorrente aveva fornito al difensore la documentazione necessaria per la verifica del credito da e aveva altresì segnalato l'esistenza Pt_2 della clausola di vincolo contrattuale. Tali elementi, tuttavia, non furono adeguatamente valorizzati dal professionista.
Orbene, dalla lettera e dalla funzione economico-giuridica della clausola, deve ritenersi dubbia la locuzione circa il “vincolo irrevocabile” costituito dal lavoratore sul T.F.R., non essendo immediata la pagina 12 di 17 lettura secondo cui integri di per sé un atto di cessione del credito e comporti il trasferimento della titolarità del diritto di credito alla banca, ben potendo rappresentare una forma atipica di garanzia di destinazione a favore del creditore finanziatore, finalizzata ad assicurare la soddisfazione del credito in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
4.2. Alla luce degli elementi acquisiti, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta del difensore e il pregiudizio lamentato dal ricorrente.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che il credito da era stato tempestivamente Pt_2 insinuato al passivo fallimentare, venendo riconosciuto e inserito nel progetto di riparto predisposto dal curatore, successivamente divenuto esecutivo.
Solo in un secondo momento, a seguito delle sollecitazioni e delle comunicazioni del curatore, il quale paventava l'attivazione di un procedimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in caso di mancata rinuncia, il difensore ha invitato il cliente a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia al credito, senza procedere ad un'autonoma, critica e obiettiva verifica in ordine alla effettiva titolarità del credito e alla sussistenza della legittimazione attiva in capo all'istituto di credito.
Tale rinuncia è stata dunque indotta da una mera iniziativa del curatore e non da un provvedimento del giudice delegato, il quale, anzi, aveva già ammesso il credito al passivo.
L'avv. invece di valutare criticamente la fondatezza delle richieste del curatore e la reale CP_1 portata delle minacce ricevute, ha ceduto a una pressione priva di fondamento giuridico certo, determinando la perdita definitiva di una posta attiva che, con elevata probabilità, sarebbe stata riscossa in sede di riparto.
Come statuito dalla Suprema Corte in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: «La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 , necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile» (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 22120 del
31 ottobre 2016; Cass. civ., n. 27534 del 30 dicembre 2014; Cass. civ., ord. n. 24546 del 20 novembre
2014; Cass. civ., ord. n. 21570 del 4 dicembre 2012).
Va allora osservato che, alla luce della lettera dell'art. 8 del contratto di finanziamento, la cui interpretazione si presenta, come detto, quanto meno dubbia in ordine agli effetti sulla titolarità del credito in seguito al vincolo irrevocabile sul T.F.R., non poteva ragionevolmente prospettarsi una pagina 13 di 17 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico del creditore per la mera persistenza dell'insinuazione al passivo.
In tale contesto, il difensore avrebbe dovuto valutare con maggior prudenza e autonomia tecnica le comunicazioni del curatore, verificando se la minacciata azione per responsabilità aggravata trovasse effettivo fondamento giuridico, anziché aderirvi passivamente.
4.3. Alla luce di quanto esposto, le condotte dell'avv. integrano una violazione dei doveri di CP_1 cui all'art. 1176, comma 2, c.c., nonché degli obblighi di perizia e diligenza.
Nel gestire un rapporto giuridico complesso, come quello derivante da una cessione del quinto con vincolo sul T.F.R., il difensore era tenuto a verificare preventivamente e autonomamente la reale titolarità del credito e la natura del vincolo contrattuale, non potendosi limitare a presentare l'istanza di insinuazione al passivo senza prima avere coinvolto la banca finanziatrice, pur sapendo che il finanziamento prevedeva la cessione del quinto dello stipendio e il vincolo T.F.R.
La mail del 3 aprile 2023 (doc. 15 del resistente) con la quale il professionista, verosimilmente per mettere per iscritto l'esito delle interlocuzioni avute con il curatore e renderlo noto al proprio cliente, riporta testualmente che “insinuarsi al passivo del fallimento per un credito non proprio potrebbe costituire reato”, evidenzia in modo emblematico la mancanza di un adeguato approfondimento tecnico della questione.
Tale affermazione, infatti, non trova alcun fondamento giuridico, poiché la condotta descritta - in una situazione di legittimazione dubbia e in presenza di un credito già ammesso dal giudice delegato – non assurge in alcun modo al grado dell'illiceità penale né, tantomeno, avrebbe ragionevolmente integrato una condotta suscettibile di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La comunicazione conferma dunque che l'avvocato si era sostanzialmente allineato alle sollecitazioni del curatore, rinunciando a verificare autonomamente la fondatezza giuridica delle sue affermazioni e ad esercitare il necessario vaglio critico che perizia e diligenza avrebbe imposto, interfacciandosi anche con l'istituto di credito.
A comprova di ciò, va evidenziato come la IG.ra , moglie dell'attuale ricorrente, sia riuscita a CP_5 gestire la medesima vicenda, con il medesimo istituto di credito, sortendo il risultato sperato di transigere le pretese di quest'ultimo ed ottenendo di poter insinuare il proprio credito nel passivo del fallimento Controparte_2
Ne risulta una condotta improntata a eccessiva deferenza e priva del dovuto distacco tecnico, che ha contribuito in modo determinante all'adozione della scelta di rinunciare al credito, rivelatasi pagina 14 di 17 pregiudizievole per il cliente, atteso che non ha mai presentato istanza di insinuazione al CP_3 passivo ed anzi ha escusso la polizza assicurativa per quanto riguarda le somme del T.F.R. vincolate a garanzia del finanziamento e ha poi ceduto a le trattenute dello stipendio mai versategli dal datore CP_4 di lavoro fallito, esponendo alle pretese sia della compagnia assicurativa sia di Pt_1 CP_4
Infatti, la prima ha poi transatto il suo credito nei confronti di pretendendo il minor importo di Pt_1
€7.300,00, come pure la seconda il minor importo di €2.000,00.
4.4 Il danno risarcibile coincide pertanto con la somma che il ricorrente avrebbe potuto ottenere dalla procedura fallimentare, ove la rinuncia non fosse stata sottoscritta, ridotta nella misura del danno effettivamente patito a seguito degli accordi transattivi conclusi dal ricorrente con il solo creditore All risks, compagnia assicurativa che ha versato a l'importo di € 12.229,95, salvo pretendere la CP_3 rivalsa verso il debitore riducendola nella misura di €7.300,00 in via transattiva.
Non può invece essere considerato effetto dell'inadempimento la mancata insinuazione al passivo per l'ammontare di € 5.124,00, ridotto ad €2000,00 versato a in quanto soltanto quest'ultima avrebbe CP_4 potuto insinuarsi al passivo, essendo a tutti gli effetti cessionaria del relativo credito (del lavoratore verso , e male ha fatto il ricorrente a versarli al cessionario, pur sapendo che non CP_2 avrebbe mai potuto incassarli in sede fallimentare, come correttamente sostenuto dall'avv. al CP_1 quale può tuttavia imputarsi di non aver adeguatamente consigliato il suo assistito.
4.5 Non risultano meglio argomentati i danni patrimoniali richiesti, conseguenti alla segnalazione dell presso la CRIF, in assenza di qualsivoglia prova relativa al rifiuto di concessioni creditizie. Pt_1
4.6. Il danno va quindi riconosciuto per l'importo di € 7.300,00, oltre interessi ex art.1284 co. 1 c.c. dalla domanda (compresa la mediazione) al saldo effettivo.
5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente in ragione della sua prevalente soccombenza;
esse sono liquidate considerando l'importo del danno liquidato, pari ad € 7.300,00, e quindi sulla scorta dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 per tutte le fasi del giudizio secondo i parametri del D.M.
147/2022 nel valore intermedio tra i minimi e i medi, per un importo complessivo di € 3808,50.
Spetta altresì il rimborso delle anticipazioni sostenute per contributo unificato e marca da bollo
(237+27)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 15 di 17 dichiara tenuta e condanna la parte resistente al risarcimento dal danno patito da parte ricorrente e liquidato in € 7300,00, oltre interessi ex art.1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per anticipazioni ed € 3808,50 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13698/2024 r.g. promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO Parte_1 CodiceFiscale_1
VI (C.F. , PEC: , elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il proprio studio sito in Piazza Sacro Cuore, n. 3, Palermo;
RICORRENTE contro
(C.F. , PEC: ), Controparte_1 C.F._3 Email_2 in proprio, domiciliato presso il proprio studio sito in Via degli Agresti, n. 2, Bologna;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Ricorrente: Reietta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione:
Ritenere e dichiarare che l'avv. con il proprio comportamento negligente, ha causato Controparte_1 al signor un danno patrimoniale pari a € 19.451,86, di cui € 14.327,86 per T.F.R. Parte_1 ammesso al passivo del fallimento e successivamente espunto, € 5.124,00 per somme CP_2 trattenute indebitamente dalla e mai insinuate al passivo, e un danno non patrimoniale CP_2 derivante dalla segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e nella CRIF.
pagina 1 di 17 Di conseguenza condannare l'avv. al pagamento in favore del signor Controparte_1 Parte_1 della somma di € 19.451,86, oltre interessi legali dal 10.06.2024 al soddisfo o di quella, superiore o inferiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Condannare inoltre l'avv. al pagamento in favore del signor di una Controparte_1 Parte_1 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1126 c.c. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
In subordine si chiede che l'avv. venga condannato al pagamento della somma di € 5.124,00, CP_1 oltre interessi legali dal 10.06.2024 al soddisfo.
Si dichiara che il presente procedimento è sottoposto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, che si è svolta con esito negativo, come da verbale che si allega (doc. 44).
Con riserva di integrare le difese e formulare domande istruttorie, anche alla luce del comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 19.451,86 e il CU è pari a € 237,00.
Si precisava però nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.: tutto quanto premesso, con il presente atto, il signor insiste nelle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 limitando la richiesta di risarcimento formulata al solo danno patrimoniale nella ridotta misura di €
9.300,00.
Resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo respingere il ricorso e le domande tutte avanzate da Parte_1 in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite, compresa la fase della
[...] mediazione obbligatoria, e condanna ex art. 96 cpc al pagamento della somma che risulterà di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 3 ottobre 2024, introduceva un Parte_1 giudizio nei confronti dell'avv. deducendo la responsabilità professionale di Controparte_1 quest'ultimo in relazione all'attività svolta nella procedura fallimentare della società Controparte_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 79/2020 del 22 ottobre 2020. pagina 2 di 17 Esponeva il ricorrente che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il Giudice Delegato aveva fissato il termine del 5 gennaio 2021 per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e l'udienza del 5 febbraio 2021 per l'esame delle stesse. Il ricorrente, già dipendente della società, conferiva mandato all'avv. per curare la propria insinuazione al passivo, vantando un credito di € CP_1
26.377,07, per retribuzioni e T.F.R. non corrisposti. La domanda, corredata dai conteggi e dalle buste paga, veniva tempestivamente depositata.
Riferiva inoltre che, nel corso del rapporto di lavoro, egli aveva stipulato con un Controparte_3 contratto di cessione del quinto dello stipendio, con trattenuta mensile di € 244,00, che il datore di lavoro non aveva versato alla banca per il periodo marzo 2018 – dicembre 2019, appropriandosi indebitamente della somma complessiva di € 5.124,00. Per tale ragione, il ricorrente chiedeva al proprio difensore di curare anche l'insinuazione al passivo di dette somme, trasmettendogli il conteggio estintivo ricevuto da in data 17 dicembre 2020. CP_3
L'avvocato, tuttavia, decideva di limitare la domanda ai soli crediti di lavoro, riservandosi di proporre una successiva insinuazione tardiva per le trattenute indebitamente operate.
Con progetto di stato passivo depositato il 19 gennaio 2021, il curatore riconosceva in favore di Pt_1 un credito di € 25.115,70 in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., somma poi definitivamente ammessa con decreto del giudice delegato all'udienza del 5 febbraio 2021.
L'8 febbraio successivo, l'avv. comunicava al cliente l'esito dell'ammissione, menzionando CP_1 anche la pendenza del credito relativo alle trattenute mai riversate a CP_3
In data 5 marzo 2021, il curatore informava la banca che il T.F.R. del ricorrente risultava vincolato a garanzia del finanziamento e che spettava alla stessa insinuarsi al passivo. Nonostante ciò, in data 19 marzo 2021, il difensore chiedeva ad di sottoscrivere la rinuncia al credito per T.F.R., senza Pt_1 verificarne la necessità né accertare se avesse già agito. Il ricorrente, confidando nel proprio CP_3 legale, sottoscriveva l'atto di rinuncia, con conseguente espunzione del credito di € 14.327,86 dallo stato passivo.
Solo successivamente il ricorrente apprendeva che si era già rivalsa sull'assicurazione All CP_3
Risks, che le aveva liquidato, in data 25 marzo 2021, la somma di € 12.229,95, determinando così la totale estinzione del debito garantito. pagina 3 di 17 Nonostante i successivi solleciti del ricorrente (22 marzo e 16 aprile 2021) affinché fosse presentata l'insinuazione per le trattenute non versate, l'avvocato non vi provvedeva, limitandosi ad CP_1 assicurare che avrebbe agito “in settimana”.
Nel gennaio 2023, il curatore trasmetteva al ricorrente lo stato passivo definitivo e il piano di riparto, dal quale risultava che non si era mai insinuata. rimasto privo di assistenza tecnica, CP_3 Pt_1 cercava invano chiarimenti dalla banca e, dopo la cessione del credito a si trovava esposto CP_4
a richieste di pagamento per oltre € 17.000, nonché segnalato alla CRIF e alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia.
scriveva a e poi al suo avvocato, chiedendogli di attivarsi. L'avv. gli Pt_1 CP_4 CP_1 suggeriva di contattare il curatore per verificare la possibilità di un'istanza tardiva, attività che Pt_1 faceva, senza ricevere risposta. Dopo due mesi di attesa, sollecitava nuovamente il proprio legale, che solo ad aprile scriveva al curatore ipotizzando una domanda ultra-tardiva, senza però procedere concretamente.
Solo nel settembre 2023, con il patrocinio di un nuovo difensore, il ricorrente depositava domanda ultra-tardiva di insinuazione, rigettata dal Tribunale di Palermo per mancanza di giustificato motivo del ritardo.
Il ricorrente deduceva quindi di aver subito un grave danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della negligenza e imperizia dell'avv. il quale non aveva curato con diligenza gli interessi CP_1 del proprio assistito, causando la perdita definitiva del T.F.R. e delle somme trattenute.
Si costituiva in giudizio l'avv. in proprio, contestando integralmente la domanda. Esponeva CP_1 che il ricorrente, dipendente della società otteneva un prestito di € 14.249,51 da CP_2
con rimborso mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio e vincolando CP_3 irrevocabilmente il proprio T.F.R. e ogni altra somma spettante per la cessazione del rapporto di lavoro all'estinzione del finanziamento.
Il resistente avv. esponeva che, a seguito del fallimento della CP_1 Controparte_2 Pt_1 gli conferiva incarico di presentare domanda di ammissione al passivo per il proprio trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
pagina 4 di 17 Tuttavia, il Curatore fallimentare, accertato che detto credito era vincolato a favore di in virtù CP_3 di una cessione del quinto, intimava ad di rinunciare alla domanda di ammissione, invitando Pt_1 contestualmente la banca a insinuarsi in proprio per le somme dovute.
Il resistente precisava che non procedeva all'insinuazione e, successivamente, cedeva il CP_3 credito a terzi, tra cui la compagnia assicurativa che aveva garantito l'operazione, non richiedevano l'ammissione al passivo, verosimilmente a causa della scadenza dei termini. Pertanto, e come poi confermato anche dal Giudice Delegato del Tribunale di Palermo, la domanda di ammissione non poteva più essere validamente proposta.
Il resistente rappresentava di aver più volte cercato, invano, di spiegare ad l'impossibilità Pt_1 giuridica di procedere e che, a seguito dell'intimazione del Curatore, consigliava al proprio assistito di rinunciare formalmente all'insinuazione, per evitare non solo l'instaurazione di un contenzioso civile, ma anche eventuali profili penali.
Su tale base, sottoscriveva e depositava l'atto di rinuncia, redatto dal difensore. Pt_1
Il resistente allegava che, nel dicembre 2020, i coniugi e si Parte_1 Controparte_5 rivolgevano al medesimo per la predisposizione delle domande di ammissione al passivo dei rispettivi crediti di lavoro verso la società fallita;
ricevuti i conteggi elaborati da un consulente, il difensore redigeva e depositava regolarmente le domande, entrambe ammesse integralmente.
Successivamente, il Curatore accertava che i coniugi avevano in corso finanziamenti con i CP_3 quali determinavano l'indisponibilità dei rispettivi T.F.R., vincolati a garanzia dei prestiti. Con PEC dell'11 marzo 2021, il Curatore intimava ai coniugi di raggiungere un accordo con la banca, preannunciando l'intenzione di agire giudizialmente in caso di inerzia.
La tentava di raggiungere una transazione per entrambi, ma riusciva solo per sé, non trovando CP_5
l'istituto di credito disponibile per la posizione del marito. Ottenuto mandato specifico, l'avv. CP_1 depositava una domanda tardiva per la , relativa al credito oggetto di transazione. CP_5
Per quanto concerneva invece il resistente rappresentava che i conteggi relativi alla cessione Pt_1 del quinto dello stipendio erano irrilevanti, poiché il relativo credito era nella piena titolarità della banca. Nonostante i chiarimenti forniti alla moglie, il Curatore, con PEC del 19 marzo 2021, rinnovava pagina 5 di 17 l'invito ad di rinunciare all'ammissione del T.F.R., al fine di consentire la successiva Pt_1 insinuazione di CP_3
Il resistente, illustrati i rischi e le conseguenze al suo assistito, depositava l'atto di rinuncia debitamente sottoscritto dal cliente, mentre la proseguiva autonomamente trattative con la banca, senza CP_5 esito.
Il resistente allegava che entrambi i coniugi riconoscevano per iscritto l'attività professionale svolta e la quantificazione dei compensi, come documentato dalle dichiarazioni allegate. Evidenziava, inoltre, che tutte le trattative con venivano condotte esclusivamente dalla , senza conferimento di CP_3 CP_5 alcun mandato stragiudiziale a se medesimo.
Il resistente precisava che la otteneva una transazione e la conseguente domanda tardiva per i CP_5 propri crediti;
che invece, non conseguiva alcun accordo, e il relativo credito restava in capo al Pt_1 cessionario;
il difensore trasmetteva puntualmente gli aggiornamenti e sollecitava il pagamento delle proprie spettanze.
Nel marzo 2023, la scriveva al difensore lamentando la mancata definizione della posizione del CP_5 marito e ipotizzando la possibilità di una domanda ultra-tardiva.
L'avv. ribadiva che non poteva insinuarsi per un credito non proprio, suggerendo CP_1 Pt_1 unicamente, in via teorica, la possibilità di agire in surroga ex art. 2900 c.c.. Successivamente, il professionista dichiarava chiusa la pratica.
Il resistente esponeva che, nonostante tali chiarimenti, depositava una domanda ultra-tardiva, Pt_1 adducendo presunte inadempienze professionali del difensore, del tutto prive di riscontro oggettivo.
Il resistente rappresentava che: non poteva in alcun modo insinuarsi per un credito non più di Pt_1 sua titolarità; egli aveva rinunciato legittimamente all'ammissione del credito T.F.R., vincolato a favore di su espresso invito del Curatore;
non avrebbe comunque potuto chiedere l'ammissione per CP_3 le quote di quinto trattenute dalla datrice di lavoro, già cedute alla banca prima del fallimento;
le trattative con la banca erano state condotte esclusivamente dalla , anche per il marito, senza CP_5 alcun incarico professionale al difensore;
il mandato conferito riguardava unicamente la redazione e il deposito delle domande di ammissione e, per la sola , la domanda tardiva connessa alla CP_5 transazione. pagina 6 di 17 Tali circostanze risultavano dai mandati allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dai coniugi in ordine alle prestazioni ricevute e ai compensi corrisposti.
Il resistente eccepiva inoltre che: era infondata l'affermazione secondo cui non avrebbe dovuto Pt_1 rinunciare perché sarebbe stata soddisfatta dall'assicurazione, atteso che l'unica legittimata CP_3 all'insinuazione era la cessionaria del credito;
era falsa la deduzione secondo cui il difensore non avrebbe curato l'ammissione al passivo, poiché tale attività riguardava crediti della moglie, non del ricorrente;
aveva già percepito un finanziamento di €14.243,51, senza subire alcun pregiudizio Pt_1 economico, giacché l'eventuale ammissione al passivo avrebbe comportato un'indebita duplicazione del credito;
la mancata insinuazione della banca costituiva scelta autonoma dell'istituto e non poteva essere imputata al difensore;
il ricorrente disponeva comunque di strumenti di tutela, tra cui l'azione surrogatoria e le clausole contrattuali di cessione del credito;
la richiesta di danno non patrimoniale per la segnalazione di insolvenza era infondata, poiché tale segnalazione non era riferibile all'operato del resistente.
Infine, riteneva che l'azione proposta meritasse la sanzione ex art. 96 c.p.c., poiché Parte_1 dopo aver ceduto il proprio credito e ricevuto il finanziamento, pretendeva ora la stessa somma (o maggiore) dal difensore a titolo risarcitorio, basandosi su presunte negligenze professionali. Non avendo subito alcun pregiudizio dall'esclusione del credito dal fallimento, la sua richiesta appariva pretestuosa e non meritevole di tutela giurisdizionale.
Con memoria del 6 marzo 2025, il ricorrente specificava ulteriormente che le somme relative al T.F.R. erano già state corrisposte a dalla compagnia All Risks, mentre le ulteriori somme erano state CP_3 versate dalla società entrambe le suddette compagnie, tuttavia, scelsero di non insinuarsi al CP_4 passivo del fallimento, preferendo agire direttamente nei confronti di per il recupero delle Pt_1 somme erogate;
a tal proposito, precisava di aver versato a la somma di € 2.000,00 in data CP_4
07.11.2024 e ad All Risks la somma di € 7.300,00 in data 27.02.2025, in forza di un accordo transattivo con i due soggetti.
Si dava infine atto che, per evitare la prosecuzione del contenzioso, formulava all'avv. Pt_1 una proposta transattiva per la definizione bonaria della lite, offrendo come condizione il CP_1 pagamento della somma omnicomprensiva di euro 9.300,00, anche mediante attivazione della polizza di responsabilità professionale dell'avvocato. pagina 7 di 17 Con nota difensiva del 10 ottobre 2025, l'avv. contestava integralmente le accuse di CP_1 negligenza professionale mosse da perché le domande di ammissione al passivo erano state Pt_1 redatte e depositate regolarmente, con l'approvazione preventiva di e della moglie , che Pt_1 CP_5 curava le pratiche per entrambi, come confermato dalla consulente del lavoro Persona_1
Il T.F.R. di era vincolato a garanzia di un finanziamento con a seguito della cessione Pt_1 CP_3 del quinto dello stipendio;
pertanto, non era più titolare del credito, per cui il curatore Pt_1 fallimentare gli aveva chiesto correttamente di rinunciarvi.
L'avv. spiegava di aver informato dei rischi e di aver ottenuto la sua firma alla CP_1 Pt_1 rinuncia per evitare un'inutile opposizione. La moglie era riuscita in seguito a transigere la CP_5 propria posizione con e reinsinuarsi al passivo, mentre non raggiungeva lo stesso CP_3 Pt_1 risultato.
Esponeva che né né le società cessionarie (come si erano insinuate al passivo, ma CP_3 CP_4 avevano agito direttamente contro che avrebbe potuto opporre le proprie eccezioni in sede Pt_1 esecutiva o proporre un'istanza ultra-tardiva in surroga.
Il resistente eccepiva che tale istanza era stata presentata da solo successivamente, imputando Pt_1 al difensore l'omissione, ma il Tribunale di Palermo la respingeva, ritenendo infondata la pretesa, in quanto non era più titolare del T.F.R. ceduto. Pt_1
Secondo l'avv. quella decisione aveva effetto preclusivo e confermava che anche CP_1 un'eventuale insinuazione da parte sua sarebbe stata rigettata;
ribadiva allora che non vi era stato alcun mandato, né espresso né implicito, a trattare con o a curare attività stragiudiziali di riacquisto CP_3 del credito;
tale iniziativa era sempre stata gestita dalla moglie . CP_5
Infine, il resistente evidenziava che aveva già percepito da € 14.243,51 a titolo di Pt_1 CP_3 finanziamento e oggi pretendeva la stessa somma come risarcimento, configurando un tentativo di duplicazione indebita della pretesa.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e la vittoria di spese di giudizio e mediazione.
* * *
pagina 8 di 17 All'udienza del 4 febbraio 2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie domande e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione;
la scrivente assegnava i termini di cui all'art-281 duodecies c.p.c. comma 4 e rinviava per eventuale ammissione di mezzi di prova all'udienza del 15 aprile 2025.
All'udienza del 15 aprile 2025, la causa è stata trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorrente ha ribadito le difese già svolte, insistendo nella richiesta di condanna dell'avv. al CP_1 risarcimento di euro 9.300,00, per negligenza professionale, a titolo di danno patrimoniale, fermo il resto.
L'avv. costituito in proprio, eccepiva la tardività della memoria di replica del ricorrente e ne CP_1 chiedeva l'espunzione, confermando le proprie difese e negando di aver ricevuto l'incarico contestato.
Il Giudice ha dichiarato tardiva la memoria di parte ricorrente, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dal resistente e ha fissato l'udienza per l'assunzione dei testi al 7 maggio 2025, davanti al
GOT dott.ssa Annalisa Benenati;
in tale occasione è stata escussa la teste di parte convenuta,
[...]
consulente del lavoro, la quale ha dichiarato di aver ricevuto incarico dalla signora Testimone_1
, di aver parlato unicamente con quest'ultima – che agiva anche per conto del marito – e CP_5 Pt_1 di aver trasmesso i conteggi sia alla sia allo studio che successivamente ha curato CP_5 CP_1
l'insinuazione al passivo.
All'udienza del 7 ottobre 2025, è comparso l'avv. per sé medesimo, mentre nessuno è Controparte_1 comparso per il ricorrente . Parte_1
L'avv. ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, richiamandosi alla memoria già CP_1 depositata, e ha precisato che l'importo di € 194,00 indicato nella nota spese corrispondeva alla tassa di partecipazione alla mediazione obbligatoria promossa dalla controparte.
Il Giudice ha autorizzato il deposito della ricevuta di pagamento della predetta tassa e, preso atto di quanto sopra, ha trattenuto la causa in decisione.
* * *
1. Il ricorrente lamenta la negligenza e l'imperizia del proprio difensore, avv. per non Controparte_1 aver correttamente curato l'insinuazione al passivo del credito relativo al T.F.R. e alle trattenute operate sullo stipendio a titolo di cessione del quinto, sostenendo che tale condotta gli avrebbe cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale.
2. Preliminarmente, va rammentato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità contrattuale del professionista intellettuale (e nel caso di specie, dell'avvocato), è necessario che il cliente-creditore pagina 9 di 17 dimostri: a) l'inadempimento del professionista;
b) il danno subito;
e c) il nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il mancato conseguimento del risultato sperato.
Senza ripercorrere in questa sede l'intera evoluzione giurisprudenziale in ordine alla natura delle obbligazioni del prestatore d'opera intellettuale e al superamento, da parte della giurisprudenza più recente, della tradizionale e oramai obsoleta distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la questione può sintetizzarsi nei termini che seguono.
Il principio generale che governa l'onere probatorio in materia di responsabilità professionale muove dal presupposto che il professionista-debitore non si obbliga al conseguimento del risultato ultimo auspicato, bensì all'esecuzione della prestazione secondo i canoni di diligenza, perizia e prudenza propri della categoria professionale di appartenenza e conformemente alle regole dell'arte.
Tale rilievo, tuttavia, non può condurre alla conseguenza di escludere completamente il risultato finale dall'oggetto dell'obbligazione. Il soddisfacimento dell'interesse creditorio costituisce, infatti, lo scopo e al contempo la causa concreta del rapporto contrattuale e deve orientare la condotta del professionista nell'esecuzione della prestazione. Diversamente, si giungerebbe a scindere artificiosamente la prestazione dal risultato, precludendo una corretta valutazione dell'operato professionale, che deve invece essere compiuta in relazione all'esito finale che il cliente si proponeva di conseguire.
Il giudizio che il giudice è chiamato a svolgere non consiste, dunque, nella mera verifica se il mancato conseguimento del risultato sia dipeso dall'inadempimento, ma richiede, secondo un criterio controfattuale di tipo probabilistico, di accertare che cosa sarebbe verosimilmente accaduto ove la prestazione fosse stata correttamente eseguita, e se, per converso, il mancato risultato sia riconducibile a fattori esterni ed estranei alla sfera di controllo del professionista (ex multis, Cass. Sez. III, nn. 28991
e 28992 dell'11 novembre 2019).
Ne consegue che la responsabilità dell'avvocato non può essere affermata per il solo fatto di un non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo accertare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia causalmente ricollegabile alla condotta del professionista, se un danno effettivo sussista e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito – sempre secondo criteri di probabilità tipici del giudizio civile – avrebbe conseguito il risultato sperato. In difetto, viene meno la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta, commissiva od omissiva, del professionista e il danno (Cass. civ. nn. 1984/2016 e 2638/2013).
3. Ai fini di un ordinato esame delle questioni devolute alla cognizione di questo Tribunale, appare opportuno procedere a una trattazione distinta delle due poste creditorie azionate, esaminando pagina 10 di 17 separatamente il credito derivante dal contratto di cessione del quinto dello stipendio da quello relativo al trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
La domanda del ricorrente risulta parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.1. In relazione alla lamentata mancata insinuazione al passivo delle trattenute sullo stipendio operate dal datore di lavoro e non versate al cessionario, deve ritenersi che la pretesa del ricorrente sia infondata.
Le somme oggetto di trattenuta costituivano, infatti, rate del medesimo finanziamento oggetto di cessione e, come tali, non erano più nella disponibilità del lavoratore, essendo ormai trasferite ope contractus al creditore cessionario.
Ne consegue che il lavoratore non era più legittimato a far valere tali importi in via autonoma, né a proporre insinuazione al passivo in proprio, atteso che il relativo diritto di credito apparteneva al soggetto finanziatore o ai suoi aventi causa.
In tale contesto, la scelta del difensore -di non proporre domanda di ammissione tardiva in assenza di legittimazione attiva del cliente- deve ritenersi pienamente conforme ai principi di correttezza professionale e di prudenza tecnica, non potendosi configurare un obbligo dell'avvocato di intraprendere iniziative palesemente infondate o inutili.
L'avv. ha, pertanto, correttamente omesso di proporre un'istanza che, oltre a non essere CP_1 sorretta da alcun titolo giuridico, avrebbe potuto comportare anche un aggravio di costi per il cliente.
3.2. Alla luce delle risultanze di causa, non è ravvisabile alcun nesso causale tra la condotta del professionista resistente e il pregiudizio dedotto dal ricorrente. Le iniziative assunte dalla banca originaria creditrice e dalla società cessionaria del credito ( si collocano, infatti, su un CP_4 piano del tutto autonomo e indipendente rispetto all'attività difensiva svolta dal legale, trovando origine nell'assetto contrattuale di garanzia e di cessione liberamente sottoscritto dal ricorrente al momento della stipulazione del finanziamento.
Non può quindi ritenersi che le conseguenze patrimoniali lamentate dal ricorrente siano causalmente imputabili a un'omissione o a un errore del difensore.
Parimenti, non può addebitarsi al professionista la mancata insinuazione della banca o dei suoi aventi causa, trattandosi di iniziativa rimessa esclusivamente alla volontà dei soggetti effettivamente titolari del diritto di credito.
3.3. Alla luce di quanto precede, non risulta integrato alcun inadempimento professionale imputabile all'avv. CP_1
pagina 11 di 17 L'attività da lui svolta si è mantenuta entro i confini della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., e ha tenuto conto del quadro normativo e contrattuale di riferimento.
Dalle prove acquisite emerge, altresì, che il professionista ha informato il cliente circa le ragioni giuridiche e fattuali che impedivano di procedere diversamente, adempiendo così anche l'obbligo informativo che grava sull'avvocato in virtù del rapporto fiduciario con l'assistito.
In mancanza di prova circa l'esistenza di un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta del resistente, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
4. Diversamente da quanto esposto in relazione alla cessione del quinto, la domanda merita accoglimento nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione dei doveri di diligenza e perizia in merito all'insinuazione al passivo fallimentare per le somme derivanti dal vincolo sul T.F.R, ammissione rinunciata il 19 marzo 2021 (doc. 14 ricorrente).
4.1. Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal contratto di finanziamento con cessione del quinto prodotto in giudizio, risulta che – ai sensi dell'art. 8 del contratto medesimo:
“ART.
8-CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - VINCOLO DEL T.F.R.
-PENSIONAMENTO
Salvo quanto previsto al successivo art. 10, in caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, il contratto si intenderà risolto. Il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) ed ogni altra somma spettante per la cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà del Cliente, all'estinzione del prestito. Il Cliente conferisce, in ogni caso, mandato irrevocabile al Datore di lavoro/Amministrazione di trattenere l'intero T.F.R. e qualunque altra indennità dovuta, che dovrà essere versata alla Banca fino alla concorrenza della somma necessaria per l'estinzione del contratto. Qualora il debito residuo sia superiore al T.F.R. e alle altre eventuali indennità versate il
Cliente dovrà provvedere personalmente all'estinzione del debito. Il Cliente, inoltre, si impegna a non richiedere anticipazioni sui T.F.R. sino alla completa estinzione del debito, con conseguente conforme obbligazione del datore di lavoro/Amministrazione.”
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che il ricorrente aveva fornito al difensore la documentazione necessaria per la verifica del credito da e aveva altresì segnalato l'esistenza Pt_2 della clausola di vincolo contrattuale. Tali elementi, tuttavia, non furono adeguatamente valorizzati dal professionista.
Orbene, dalla lettera e dalla funzione economico-giuridica della clausola, deve ritenersi dubbia la locuzione circa il “vincolo irrevocabile” costituito dal lavoratore sul T.F.R., non essendo immediata la pagina 12 di 17 lettura secondo cui integri di per sé un atto di cessione del credito e comporti il trasferimento della titolarità del diritto di credito alla banca, ben potendo rappresentare una forma atipica di garanzia di destinazione a favore del creditore finanziatore, finalizzata ad assicurare la soddisfazione del credito in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
4.2. Alla luce degli elementi acquisiti, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta del difensore e il pregiudizio lamentato dal ricorrente.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che il credito da era stato tempestivamente Pt_2 insinuato al passivo fallimentare, venendo riconosciuto e inserito nel progetto di riparto predisposto dal curatore, successivamente divenuto esecutivo.
Solo in un secondo momento, a seguito delle sollecitazioni e delle comunicazioni del curatore, il quale paventava l'attivazione di un procedimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in caso di mancata rinuncia, il difensore ha invitato il cliente a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia al credito, senza procedere ad un'autonoma, critica e obiettiva verifica in ordine alla effettiva titolarità del credito e alla sussistenza della legittimazione attiva in capo all'istituto di credito.
Tale rinuncia è stata dunque indotta da una mera iniziativa del curatore e non da un provvedimento del giudice delegato, il quale, anzi, aveva già ammesso il credito al passivo.
L'avv. invece di valutare criticamente la fondatezza delle richieste del curatore e la reale CP_1 portata delle minacce ricevute, ha ceduto a una pressione priva di fondamento giuridico certo, determinando la perdita definitiva di una posta attiva che, con elevata probabilità, sarebbe stata riscossa in sede di riparto.
Come statuito dalla Suprema Corte in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: «La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 , necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile» (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 22120 del
31 ottobre 2016; Cass. civ., n. 27534 del 30 dicembre 2014; Cass. civ., ord. n. 24546 del 20 novembre
2014; Cass. civ., ord. n. 21570 del 4 dicembre 2012).
Va allora osservato che, alla luce della lettera dell'art. 8 del contratto di finanziamento, la cui interpretazione si presenta, come detto, quanto meno dubbia in ordine agli effetti sulla titolarità del credito in seguito al vincolo irrevocabile sul T.F.R., non poteva ragionevolmente prospettarsi una pagina 13 di 17 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico del creditore per la mera persistenza dell'insinuazione al passivo.
In tale contesto, il difensore avrebbe dovuto valutare con maggior prudenza e autonomia tecnica le comunicazioni del curatore, verificando se la minacciata azione per responsabilità aggravata trovasse effettivo fondamento giuridico, anziché aderirvi passivamente.
4.3. Alla luce di quanto esposto, le condotte dell'avv. integrano una violazione dei doveri di CP_1 cui all'art. 1176, comma 2, c.c., nonché degli obblighi di perizia e diligenza.
Nel gestire un rapporto giuridico complesso, come quello derivante da una cessione del quinto con vincolo sul T.F.R., il difensore era tenuto a verificare preventivamente e autonomamente la reale titolarità del credito e la natura del vincolo contrattuale, non potendosi limitare a presentare l'istanza di insinuazione al passivo senza prima avere coinvolto la banca finanziatrice, pur sapendo che il finanziamento prevedeva la cessione del quinto dello stipendio e il vincolo T.F.R.
La mail del 3 aprile 2023 (doc. 15 del resistente) con la quale il professionista, verosimilmente per mettere per iscritto l'esito delle interlocuzioni avute con il curatore e renderlo noto al proprio cliente, riporta testualmente che “insinuarsi al passivo del fallimento per un credito non proprio potrebbe costituire reato”, evidenzia in modo emblematico la mancanza di un adeguato approfondimento tecnico della questione.
Tale affermazione, infatti, non trova alcun fondamento giuridico, poiché la condotta descritta - in una situazione di legittimazione dubbia e in presenza di un credito già ammesso dal giudice delegato – non assurge in alcun modo al grado dell'illiceità penale né, tantomeno, avrebbe ragionevolmente integrato una condotta suscettibile di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La comunicazione conferma dunque che l'avvocato si era sostanzialmente allineato alle sollecitazioni del curatore, rinunciando a verificare autonomamente la fondatezza giuridica delle sue affermazioni e ad esercitare il necessario vaglio critico che perizia e diligenza avrebbe imposto, interfacciandosi anche con l'istituto di credito.
A comprova di ciò, va evidenziato come la IG.ra , moglie dell'attuale ricorrente, sia riuscita a CP_5 gestire la medesima vicenda, con il medesimo istituto di credito, sortendo il risultato sperato di transigere le pretese di quest'ultimo ed ottenendo di poter insinuare il proprio credito nel passivo del fallimento Controparte_2
Ne risulta una condotta improntata a eccessiva deferenza e priva del dovuto distacco tecnico, che ha contribuito in modo determinante all'adozione della scelta di rinunciare al credito, rivelatasi pagina 14 di 17 pregiudizievole per il cliente, atteso che non ha mai presentato istanza di insinuazione al CP_3 passivo ed anzi ha escusso la polizza assicurativa per quanto riguarda le somme del T.F.R. vincolate a garanzia del finanziamento e ha poi ceduto a le trattenute dello stipendio mai versategli dal datore CP_4 di lavoro fallito, esponendo alle pretese sia della compagnia assicurativa sia di Pt_1 CP_4
Infatti, la prima ha poi transatto il suo credito nei confronti di pretendendo il minor importo di Pt_1
€7.300,00, come pure la seconda il minor importo di €2.000,00.
4.4 Il danno risarcibile coincide pertanto con la somma che il ricorrente avrebbe potuto ottenere dalla procedura fallimentare, ove la rinuncia non fosse stata sottoscritta, ridotta nella misura del danno effettivamente patito a seguito degli accordi transattivi conclusi dal ricorrente con il solo creditore All risks, compagnia assicurativa che ha versato a l'importo di € 12.229,95, salvo pretendere la CP_3 rivalsa verso il debitore riducendola nella misura di €7.300,00 in via transattiva.
Non può invece essere considerato effetto dell'inadempimento la mancata insinuazione al passivo per l'ammontare di € 5.124,00, ridotto ad €2000,00 versato a in quanto soltanto quest'ultima avrebbe CP_4 potuto insinuarsi al passivo, essendo a tutti gli effetti cessionaria del relativo credito (del lavoratore verso , e male ha fatto il ricorrente a versarli al cessionario, pur sapendo che non CP_2 avrebbe mai potuto incassarli in sede fallimentare, come correttamente sostenuto dall'avv. al CP_1 quale può tuttavia imputarsi di non aver adeguatamente consigliato il suo assistito.
4.5 Non risultano meglio argomentati i danni patrimoniali richiesti, conseguenti alla segnalazione dell presso la CRIF, in assenza di qualsivoglia prova relativa al rifiuto di concessioni creditizie. Pt_1
4.6. Il danno va quindi riconosciuto per l'importo di € 7.300,00, oltre interessi ex art.1284 co. 1 c.c. dalla domanda (compresa la mediazione) al saldo effettivo.
5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente in ragione della sua prevalente soccombenza;
esse sono liquidate considerando l'importo del danno liquidato, pari ad € 7.300,00, e quindi sulla scorta dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 per tutte le fasi del giudizio secondo i parametri del D.M.
147/2022 nel valore intermedio tra i minimi e i medi, per un importo complessivo di € 3808,50.
Spetta altresì il rimborso delle anticipazioni sostenute per contributo unificato e marca da bollo
(237+27)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 15 di 17 dichiara tenuta e condanna la parte resistente al risarcimento dal danno patito da parte ricorrente e liquidato in € 7300,00, oltre interessi ex art.1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per anticipazioni ed € 3808,50 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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